TAR Ancona, sez. II, sentenza 2024-10-16, n. 202400807

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. II, sentenza 2024-10-16, n. 202400807
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202400807
Data del deposito : 16 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/10/2024

N. 00807/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00266/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 266 del 2024, proposto da
Salvadori S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

A S.C. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati B B e L P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato B B in Roma, via Ovidio, 32;

nei confronti

Ges.Tra società consortile a r.l., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

in parte qua , della comunicazione pervenuta in data 22 maggio 2024, ovvero nella parte in cui riscontra negativamente l’istanza di accesso presentata dalla ricorrente in data 24 aprile 2024, nonché per l’accertamento del diritto di accesso e la conseguente condanna del Consorzio A all’ostensione degli atti richiesti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di A S.C. a r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2024 la dott.ssa S D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- con istanza del 24 aprile 2024, proposta ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 e degli artt. 7, 10 e 24 della legge n. 241/1990, la ricorrente, in qualità di consorziata della società consortile Ges.Tra, che a sua volta è socia di A, chiedeva di accedere ai seguenti dati:

1) importo del contributo regionale a favore del servizio urbano ed extraurbano erogato al Consorzio A per gli anni 2021 – 2022 – 2023;

2) Deliberazioni del C.d.A. e/o Determine del Consorzio e/o Deliberazioni delle Assemblee Consortili contenenti i criteri di riparto del contributo tra i singoli operatori per il servizio urbano e l’importo ripartito a ciascuno rispetto ai chilometri percorsi e agli incassi delle singole linee;

3) Deliberazioni del C.D.A. e/o Determine del Consorzio e/o Deliberazioni delle Assemblee Consortili relative ai criteri di riparto del contributo tra i singoli operatori per il servizio extraurbano e l’importo ripartito a ciascuno rispetto ai chilometri percorsi e agli incassi delle singole linee;

4) costi di gestione imputati ai gestori e loro analitica indicazione;

- la predetta istanza veniva riscontrata positivamente solo in parte, ovvero nei limiti dell’ostensione dei dati di cui al punto 1, mentre l’accesso veniva negato per la restante parte, sul rilievo che, quanto all’accesso documentale, l’istante non avesse specificato l’interesse, e, quanto all’accesso civico generalizzato, la documentazione fosse esclusa dagli obblighi derivanti dalla normativa invocata perché non attinente ad attività di pubblico interesse;

- con il presente ricorso, la ricorrente lamenta l’illegittimità di tale diniego parziale, adducendo l’innegabilità del proprio interesse all’accesso sia in virtù della sua qualifica di socia di una società a sua volta socia del Consorzio titolare nonché detentore dei dati e documenti, sia in virtù della circostanza che, all’origine, la ripartizione dei servizi era stata concordata direttamente da A con i gestori, senza distinzione tra appartenenti al Consorzio A e al Consorzio Ges.Tra e che, attualmente, sembrerebbero applicarsi corrispettivi diversificati ai diversi gestori a parità di servizi extraurbani erogati. Inoltre, sarebbe noto e pacifico il principio della piena ostensibilità dei documenti detenuti prescindendo dalla loro natura pubblicistica o privatistica, visto che l’oggetto della richiesta attiene ad aspetti organizzativi del gestore, ovvero alle modalità con cui viene gestito il servizio pubblico;

- si è costituita in giudizio, per resistere, la società consortile A;

- all’udienza camerale del 26 settembre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione;

Ritenuto che il ricorso non sia meritevole di accoglimento per le seguenti considerazioni:

- è principio pacifico quello secondo cui il presupposto legittimante l’esercizio del diritto di accesso documentale, ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990, è l’esistenza di un interesse giuridicamente rilevante del soggetto richiedente, non necessariamente consistente in un interesse legittimo o in un diritto soggettivo, purché giuridicamente tutelato, nonché l’esistenza di un rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione di cui si chiede l’ostensione. Siffatto interesse deve essere esplicitato nella domanda di accesso, la quale deve risultare motivata in tal senso (art. 25, comma 2, della legge n. 24171990), in modo da consentire la verifica dell’astratta inerenza del documento richiesto alla posizione soggettiva dell’istante e agli scopi che questi intende perseguire per il tramite dell’accesso;

- diversamente, l’accesso civico è azionabile da chiunque, senza previa dimostrazione di un interesse personale, concreto e attuale in connessione con la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e senza oneri di motivazione della richiesta;
esso ha lo scopo di consentire una pubblicità integrale in rapporto alle finalità esplicitate dall’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013, è funzionale ad un controllo diffuso dei cittadini (al fine di assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa, nonché di favorire un preventivo contrasto alla corruzione) e, concretamente, si traduce nel diritto ad un’ampia diffusione di dati, documenti ed informazioni, fermi in ogni caso i limiti di legge a salvaguardia di determinati interessi pubblici e privati che in tali condizioni potrebbero essere messi in pericolo;

- a tale ultimo riguardo, giova richiamare l’orientamento giurisprudenziale maturato in tema di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 (e successive modificazioni), con specifico riguardo alla ratio dell’istituto e alle conseguenti limitazioni sul piano funzionale evidenziate in sede interpretativa. In particolare, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza 2 aprile 2020, n. 10, ha chiarito che “… l’accesso civico generalizzato introdotto nel corpus normativo del d.lgs. n. 33 del 2013 dal d. lgs.n. 97 del 2016, in attuazione della delega contenuta nell'art. 7 della l. n. 124 del 2015, come diritto di "chiunque", non sottoposto ad alcun limite quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e senza alcun onere di motivazione circa l'interesse alla conoscenza, viene riconosciuto e tutelato "allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico" (art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33 del 2013). 22.2. L'esplicita precisazione del legislatore evidenzia proprio la volontà di superare quello che era e resta il limite connaturato all'accesso documentale che, come si è detto, non può essere preordinato ad un controllo generalizzato sull'attività delle pubbliche amministrazioni (art. 24, comma 3, della l. n. 241 del 1990) ”;

- rispetto ai limiti, argomentando sempre dalla citata sentenza dell’Adunanza Plenaria, deve osservarsi che l’accesso civico generalizzato “… conserva una connotazione solidaristica, nel senso che l'apertura della pubblica amministrazione alla conoscenza collettiva è funzionale alla disponibilità di dati di affidabile provenienza pubblica per informare correttamente i cittadini ...” (punto 36.5), con la conseguenza che, in quanto “... finalizzato a garantire, con il diritto all’informazione, il buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.), non può finire per intralciare proprio il funzionamento della stessa, sicché il suo esercizio deve rispettare il canone della buona fede e il divieto di abuso del diritto, in nome, anzitutto, di un fondamentale principio solidaristico (art. 2 Cost.) ” (rispettivamente punti 36.5 e 36.4). Inoltre, resta ferma la verifica della compatibilità dell’accesso con le eccezioni di cui all’art. 5 bis del d.lgs. n. 33/2013;

- in altri termini, il ricorso all’istituto dell’accesso civico generalizzato deve mostrarsi in concreto funzionale al perseguimento delle finalità pubblicistiche ad esso sottese, individuate in via normativa dall’art. 1 del d.lgs. n. 33/2013 (TAR Lazio, Roma, sez. V, 5 aprile 2023, n. 5801). Esso, infatti, ha pur sempre la sua ratio esclusiva nella finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni d’istituto e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, nonché nella promozione della partecipazione al libero dibattito pubblico, per cui l’istituto non è utilizzabile in modo disfunzionale rispetto alle predette finalità, non può essere trasformato in una causa di intralcio al buon funzionamento della P.A. e va usato secondo buona fede (TAR Lazio, Roma, sez. III, 26 settembre 2022, n. 12210;
Cons. St., sez. VI, 13 agosto 2018, n. 5702);

- applicando le anzidette coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, si osserva, con riguardo alla richiesta di accesso documentale, che l’istanza della ricorrente non è sorretta da alcuna motivazione atta a giustificare l’interesse all’accesso, il che ne determina la sua non accoglibilità;

- in merito alla richiesta di accesso civico generalizzato, nel corpo dell’istanza medesima non sono stati forniti elementi da cui poter desumere l’indicazione delle finalità pubblicistiche sottese alla richiesta di accesso presentata, non potendo a tal fine ritenersi sufficiente il mero riferimento all’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013;
ciò non consente di ricondurre la domanda della ricorrente alla ratio dell’istituto delineata sulla base della normativa di riferimento, sotto il profilo della corrispondenza funzionale e della congruenza rispetto alle menzionate finalità pubblicistiche, correlate all’esigenza di favorire un controllo democratico sull’attività amministrativa. Al contrario, la documentazione di cui è stato negato l’accesso sembra riguardare aspetti patrimoniali interni al Consorzio e relativi ai rapporti tra Consorzio e consorziati - tra i quali ultimi non figura la ricorrente - di dubbio rilievo pubblicistico. Né il documento versato in atti dall’istante in data 3 settembre 2024 dimostra il contrario, trattandosi di una nota con cui A ha invitato i gestori del servizio ad ottemperare agli oneri imposti dalla delibera di Giunta Regionale n. 1228/2024;

- pertanto, anche sotto la forma dell’accesso civico generalizzato, l’istanza della ricorrente non è accoglibile;

Ritenuto, per le esposte ragioni, che il ricorso sia infondato e che vada respinto;

Ritenuto che sussistano giusti motivi, in considerazione della peculiarità della vicenda esaminata, per disporre la compensazione delle spese relative al presente giudizio;

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