TAR Napoli, sez. II, sentenza 2024-01-31, n. 202400793

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza 2024-01-31, n. 202400793
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202400793
Data del deposito : 31 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/01/2024

N. 00793/2024 REG.PROV.COLL.

N. 03705/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3705 del 2023, proposto da
A D M s.p.a. con socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura

CIG

9657350953, rappresentata e difesa dall'avvocato G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Piazzale Susa 14;

contro

Azienda Ospedaliera Universitaria dell'Università degli Studi della Campania L V, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M T N, L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Nova Biomedical Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Aliverti, Beniamino Carnevale, Cosimo Andrea Vestuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Università degli Studi della Campania “L V”, n. 514 del 18.7.2023, trasmessa via pec il 19.7.2023, recante l'aggiudicazione a Nova Biomedical Italia s.r.l. della procedura aperta per l’'affidamento del noleggio triennale di n. 26 sistemi per emogasanalisi con i relativi materiali di consumo (

CIG

9657350953);
della proposta d'aggiudicazione, nonché degli atti, valutazioni, verbali e determinazioni del procedimento (inclusa, occorrendo, la nota AOU del 18.7.2023, a firma del Responsabile

UOC

Acquisizione e Gestione Beni Servizi e Tecnologie dell'AOU);
degli atti di controllo ed approvazione dell'affidamento e del contratto;
per l'accoglimento della domanda d'aggiudicarsi la fornitura e di stipulare e/o subentrare nel contratto, se già sottoscritto;
per l'accertamento e la dichiarazione dell'inefficacia del contratto, se già stipulato tra AOU e Nova;
e, infine, per la condanna al risarcimento dei danni patiti per la perdita dell'affidamento, in forma specifica o, in subordine, per equivalente pecuniario, con interessi e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto sino al soddisfacimento, nella misura che sarà indicata in corso di giudizio.

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Nova Biomedical Italia s.r.l. il 19/9/2023:

per l'annullamento, in parte qua , della deliberazione del Direttore Generale dell'AOU, n. 514 del 18.7.2023, trasmessa via pec il 19.7.2023, recante l'aggiudicazione a Nova della procedura aperta per l'affidamento del noleggio triennale di n. 26 sistemi per emogasanalisi con i relativi materiali di consumo (

CIG

9657350953), nella parte in cui l'Amministrazione non ha escluso la ricorrente principale, includendola nella graduatoria finale in seconda posizione;

- di tutti gli atti e i verbali di gara e in particolare del verbale di valutazione economica in parte qua , ossia nella parte in cui la Stazione appaltante e la Commissione di gara non hanno escluso dalla procedura la ricorrente principale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliera Universitaria dell'Università degli Studi della Campania L V e di Nova Biomedical Italia S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2024 la dott.ssa M A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La società ricorrente si è classificata seconda nella procedura aperta bandita dall’Azienda Ospedaliera Universitaria L V per il noleggio triennale di 26 sistemi di emogasanalisi con i relativi materiali di consumo.

Alla gara, oltre alla ricorrente, ha partecipato la società Nova Biomedical Italia s.r.l. All’esito della procedura Nova si è classificata al primo posto con 99,98 punti (di cui 70 per l’offerta tecnica e 29,98 per l’offerta economica), mentre la ricorrente ha conseguito 98,89 punti (di cui 68,89 punti per l’offerta tecnica e 30 punti per l’offerta economica).

Con il ricorso in trattazione, D M s.p.a. ha impugnato la deliberazione del Direttore Generale dell’AOU, n. 514 del 18.7.2023, con cui l’Azienda ha disposto l’aggiudicazione della gara in favore della controinteressata e gli atti presupposti per i seguenti motivi:

1) Violazione dei requisiti minimi di capitolato sotto diversi profili e, in particolare:

a) violazione e falsa applicazione del requisito minimo di capitolato, art. 2, n. 2) Sul campionamento da capillare senza adattatori;

b) violazione e falsa applicazione del requisito minimo di capitolato, art. 2, n. 9) stabilità dei reagenti

c) violazione e falsa applicazione del requisito minimo di capitolato, art. 2, n. 1 sulla presenza di una batteria nei dispositivi a garanzia della flessibilità operativa;

d) violazione degli artt. 1 e 2 del capitolato, dell’allegato A e del disciplinare, artt. 14 e 19: mancato accertamento circa la presenza dei requisiti tecnici minimi della fornitura;

2) in via subordinata, violazione dell’art. 16.1, sesto criterio valutativo del disciplinare relativo al tempo necessario per eseguire un profilo completo, compresa la stampa.

Ha chiesto, inoltre, il risarcimento del danno, previa concessione di misure cautelari.

Si sono costituiti sia l’Azienda Ospedaliera Universitaria L V che la società controinteressata contrastando nel merito tutte le avverse censure.

La domanda cautelare, trattata all’udienza camerale del 7 settembre 2023, è stata respinta con ordinanza n. 1446/2023.

In data 14 settembre 2023 la controinteressata ha proposto ricorso incidentale, contestando l’ammissibilità dell’offerta economica presentata della ricorrente ritenendo che essa sia superiore alla base d’asta (violazione e falsa applicazione degli artt. 59 comma 4 e 97 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.. Violazione lex specialis e, precisamente, degli artt 3,.15, 19, 20 del Disciplinare di gara. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento di atti e fatti, erroneità dei presupposti), manifesta ingiustizia.

All’udienza pubblica del 11 gennaio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Occorrendo, in base ai più recenti approdi della giurisprudenza eurounitaria, esaminare entrambi i ricorsi presentati dalle parti, nell’ ordo questionum si esaminerà prioritariamente il ricorso principale, in quanto la sua eventuale infondatezza potrebbe determinare l'improcedibilità del ricorso incidentale, mentre l'eventuale fondatezza del ricorso incidentale non potrebbe in ogni caso comportare l'improcedibilità del ricorso principale (cfr. Cons. Stato sez. IV, 10 luglio 2020, n. 4431). La Corte di Giustizia dell’Unione europea, infatti, nell’ormai nota sentenza del 5 settembre 2019 emessa all’esito della causa C- 333/18 del 9 settembre 2019 nella quale ha rilevato che "L'articolo 1, paragrafo 1, terzo comma, e paragrafo 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un ricorso principale, proposto da un offerente che abbia interesse ad ottenere l'aggiudicazione di un determinato appalto e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici o delle norme che traspongono quest'ultimo, ed inteso ad ottenere l'esclusione di un altro offerente, venga dichiarato irricevibile in applicazione delle norme o delle prassi giurisprudenziali procedurali nazionali disciplinanti il trattamento dei ricorsi intesi alla reciproca esclusione, quali che siano il numero di partecipanti alla procedura di aggiudicazione dell'appalto e il numero di quelli che hanno presentato ricorsi".

2. Giova richiamare, ai fini della disamina delle censure del ricorso principale, i consolidati principi di elaborazione giurisprudenziale in materia di interpretazione delle clausole escludenti della legge di gara ed, in particolare, di quelle che definiscono requisiti minimi dell’offerta aventi natura di specifiche tecniche.

E’ stato in proposito osservato che: “sta alla valutazione di carattere organizzativo dell’amministrazione appaltante indentificare le caratteristiche della prestazione contrattuale che le necessita procurarsi e per la quale va alla ricerca di un contraente adeguato e definirle nella legge di gara, anche con l’individuazione dei contenuti necessari delle offerte e con la previsione dell’esclusione pel caso della loro carenza. Il contenuto dell’offerta definito dalla lex specialis corrisponde infatti alla precipua utilità che l’amministrazione intende acquisire mediante la procedura, ferme ulteriori utilità rinveniente da elementi dell’offerta che il bando non precostituisce e rimette alle scelte organizzative dell’operatore economico che partecipa alla gara, e che concorrono, nella misura in cui si innestano sul livello delle componenti necessarie della stessa, al raggiungimento di un livello di qualità da poi comparare con le parallele offerte e graduare al fine della selezione del miglior contraente. La presenza di uno specifico quadro esigenziale, quello riflesso nella lex specialis, è quindi presupposto immanente a qualsiasi gara pubblica, la cui causa consiste nell’approvvigionare, mediante il più conveniente dei possibili contratti, la pubblica amministrazione delle opere, dei beni o dei servizi di cui effettivamente necessita nell’interesse generale, non nel mero mettere a disposizione delle imprese interessate un’occasione di lavoro da modulare sulle loro preferenze organizzative” (Cons. Stato, V, 4 ottobre 2022, n. 8481;
2 marzo 2022, n. 1486;
20 aprile 2020, n. 2486).

- ai fini dell’interpretazione delle clausole di una lex specialis di gara vanno applicate le norme in materia di contratti e anzitutto il criterio letterale e quello sistematico, ex artt. 1362 e 1363 Cod. civ. Conseguentemente, le stesse clausole non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in una funzione integrativa, diretta a evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione;
soltanto ove il dato testuale presenti evidenti ambiguità deve essere prescelto dall’interprete il significato più favorevole al concorrente (Cons. Stato, V, n. 8481/2022, cit.;
2 marzo 2022 n.1486;
6 agosto 2021, n. 5781;
8 aprile 2021, n. 2844;
8 gennaio 2021, n. 298;
III, 24 novembre 2020, n. 7345;
15 febbraio 2021, n. 1322;
VI, 6 marzo 2018, n. 1447;
V, 27 maggio 2014, n. 2709);

- il principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice dei contratti pubblici – che attua l’art. 42 della direttiva 2014/24/UE e permea l’intera disciplina dell’evidenza pubblica, rispondendo, da un lato, ai principi costituzionali di imparzialità, buon andamento e libertà d’iniziativa economica privata e, dall’altro, al principio di libera concorrenza, che vedono quale corollario il favor partecipationis alle pubbliche gare (Cons. Stato, V, 17 febbraio 2022, n.1186;
III, 10 febbraio 2022, n. 1006) – è finalizzato a evitare che un’irragionevole limitazione del confronto competitivo fra gli operatori economici precluda l’ammissibilità di offerte aventi oggetto sostanzialmente corrispondente a quello richiesto e tuttavia formalmente privo della specifica prescritta (Cons. Stato, III, 7 gennaio 2022, n. 65;
IV, 7 giugno 2021, n. 4353). In altri termini, il principio di equivalenza presuppone la corrispondenza delle prestazioni del prodotto offerto, ancorché difforme dalle specifiche tecniche indicate dalla stazione appaltante (Cons. Stato, III, 7 luglio 2021, n. 5169;
22 novembre 2017, n. 5426), quale “conformità sostanziale” con le specifiche tecniche, nella misura in cui queste vengano nella sostanza soddisfatte (Cons. Stato, V, 25 marzo 2020, n. 2093): indi, nell’ambito di una procedura a evidenza pubblica, le caratteristiche minime stabilite nella documentazione di gara non debbono intendersi come vincolanti nel quomodo, ma soltanto quoad effectum, nel senso che le offerte sono ritenute rispettose della lex specialis laddove siano, comunque, capaci di conseguire il fine ultimo dell’affidamento (Cons. Stato, IV, n. 4353 del 2021, cit.);
” (così Consiglio di Stato, Sez. V, 27 ottobre 2022, n. 9249/22).

Alla luce dei ridetti criteri ermeneutici i primi tre motivi di ricorso non sono fondati.

3. L’art. 2, n. 2 del Capitolato prevede tra le “caratteristiche tecniche minime delle apparecchiature offerte (n. 26) a pena di esclusione” che con esse sia possibile effettuare il “campionamento da siringa e capillare senza l’utilizzo di adattatori ”. L’aggiudicataria ha dichiarato nel progetto tecnico che il dispositivo offerto (Stat Profile Prime Plus) consentirebbe il “campionamento (…) da siringa, da capillare o da altro elemento porta-campione (ad es. provetta) senza adattatori esterni monouso in quanto la sonda si posizione selettivamente nelle rispettive angolazioni ideali di aspirazione”.

La ricorrente evidenzia che in realtà dal manuale di istruzioni del dispositivo offerto dalla controinteressata emerge che l’aspirazione da capillare avviene attraverso l’utilizzo di un adattatore. Tale adattatore non viene inserito sulla macchina ad ogni campionamento, ma è parte della “cartuccia calibratore ” (cfr. manuale di istruzioni del prodotto pagg. 10 e 12), ossia di un componente del dispositivo oggetto di periodica sostituzione.

Afferma il ricorrente che un siffatto dispositivo non sarebbe conforme alle richieste dell’art. 2, punto 2, del capitolato, il quale esclude in radice l’utilizzo di adattatori, non distinguendo l’ipotesi in cui essi siano da utilizzare in fase di campionamento e quella in cui, invece, essi siano inseriti in occasione della sostituzione della cartuccia.

La funzione della specifica tecnica sarebbe quella di evitare il contatto con materiali ematici da parte dell’utilizzatore, circostanza che si verificherebbe in occasione della sostituzione della cartuccia.

Il motivo, alla luce dei criteri ermeneutici sopra richiamati non è fondato. Come si è già evidenziato, alle specifiche tecniche previste dal bando di gara, anche laddove siano indicate quali requisiti minimi dell’offerta, occorre dare un’interpretazione funzionale e non formalistica, ragionevolmente riconducibile alle esigenze che l’Amministrazione persegue con la commessa. Inoltre, l’interpretazione delle suddette clausole, ove, in base ad un criterio ermeneutico di tipo letterale, resti ambigua, deve essere condotta in modo da evitare effetti anticoncorrenziali, attribuendole il significato che garantisca il principio di massima partecipazione.

Orbene, la stessa ricorrente afferma che il requisito in questione è stato previsto al fine di semplificare più possibile le procedure di analisi, riducendo il rischio biologico ad esse connesso, che è destinato ad incrementarsi laddove esse prevedano operazioni di tipo manuale che pongano l’operatore a frequente contatto con i liquidi biologici da esaminare.

Alla luce di tale finalità, l’interpretazione che le parti resistenti danno del requisito appare ragionevole.

Anzitutto va rilevato che il requisito si riferisce già sul piano letterale alla fase di campionamento, richiedendo che essa si svolga “senza l’utilizzo di adattatori” (“campionamento da siringa e capillare senza l’utilizzo di adattatori” ).

Il dispositivo offerto dalla controinteressata risponde a tale esigenza, poiché consente di effettuare il campionamento senza montare in fase di campionamento l’adattatore per capillari che è integrato nel macchinario. Il prodotto offerto dalla controinteressata, infatti, è dotato di un meccanismo che estrae automaticamente gli agganci/alloggiamenti atti a consentire il campionamento da siringa, da capillare, ovvero da altro vettore. L’alloggiamento per capillari è integrato nella “cartuccia calibratore ” e consente l’aggancio del capillare in corrispondenza della sonda campionatrice. Il capillare, dunque, può essere direttamente inserito nell’alloggiamento senza l’inserimento manuale di un adattatore monouso. L’adattatore/alloggiamento per capillari viene rimosso soltanto in occasione della sostituzione della cartuccia (dunque in un momento diverso da quello in cui avviene il campionamento e con una ben minore frequenza). E’ incontestato, infatti, quanto si legge nell’offerta tecnica della controinteressata, ossia che “Il campionamento da siringa avviene in totale sicurezza e in modo operatore-indipendente, grazie all’innovativo supporto Luer-Lock, posizionato a 45°, che aggancia e blocca qualsiasi tipo di siringa da emogasanalisi contenente il campione. Il campionamento da capillare, invece, avviene grazie alla flessibilità della sonda di campionamento che, posizionandosi a 180°, estrae un alloggio nel quale si posiziona il capillare. Inoltre, la sonda di campionamento che provvede all’aspirazione non necessita di essere pulita in quanto autopulente, grazie ad un’apposita guarnizione posta sulla sonda stessa che garantisce che la zona di accesso del campione sia esente da contaminazione da sangue coagulato”.

Anche dal punto di vista funzionale, inoltre, il dispositivo offerto dall’aggiudicataria appare rispondente alle esigenze che l’Amministrazione ha posto a fondamento della specifica tecnica, essendo ragionevole ritenere che il sistema sopra descritto consenta di limitare il rischio biologico connesso alle operazioni di campionamento (non essendo necessario trasferire il materiale da analizzare dal capillare ad un altro dispositivo (adattatore), per consentirne l’aspirazione con la sonda), riducendo i tempi di campionamento.

Sulla base di un’interpretazione sia letterale che teleologica della clausola del capitolato, dunque, la valutazione di conformità del dispositivo offerto dalla controinteressata alla specifica tecnica indicata al punto 2 dell’art. 2 del Capitolato operata dalla Commissione di gara appare ragionevole e conforme alla ratio per cui è stata prevista.

4. Sotto altro profilo la ricorrente contesta che il prodotto offerto dalla controinteressata rispetti il requisito previsto dal punto 9 dell’art. 2 del capitolato, che prevede sia garantita una “stabilità dei reagenti per tutti i dosaggi richiesti non inferiore a 25 giorni ”. La ricorrente, ritenendo che tale intervallo temporale sia da riferire alla stabilità dei reagenti “a bordo macchina ” - ossia dopo che essi siano stati estratti dalla confezione e montati sull’analizzatore - afferma che il prodotto offerto dalla controinteressata non rispetterebbe il suddetto requisito, poiché la “MicroSensor Card™”, ossia la scheda contenente i reagenti, avrebbe una durata in uso di soli 16 giorni.

La diversa interpretazione della specifica tecnica data dalla Commissione di gara – ossia che essa si riferirebbe alla stabilità “alla data di produzione ” - sarebbe contrastante sia con la prassi merceologica - che suole indicare in giorni la stabilità “on board ”, mentre la stabilità alla data di produzione è ordinariamente misurata in mesi - sia con l’esigenza alla quale assolve la previsione del requisito, ossia evitare le maggiori spese derivanti dalla più frequente sostituzione dei reagenti. La censura tenuto conto dei criteri ermeneutici sopra compendiati non è accoglibile.

Il punto 9 dell’art. 2 del Capitolato non precisa che il tempo minimo di stabilità dei reagenti in esso indicato abbia riguardo alla stabilità “a bordo macchina ”. A garanzia dei principi di massima partecipazione e par condicio competitorum , non può, in via interpretativa, introdursi una causa di esclusione dalla gara non espressamente prevista dal bando ( “non è possibile addivenire in via interpretativa ad un'integrazione delle regole di gara, aggiungendo significati del bando in realtà non chiaramente e sicuramente rintracciabili nella sua espressione testuale ” cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 14 aprile 2020, n. 2400), salvo che essa non sia ricavabile da sicuri indici ermeneutici e risponda ad effettive esigenze. La ricorrente non ha indicato alcun indice testuale all’interno della lex specialis che avalli la suddetta interpretazione, avendo fatto riferimento esclusivamente ad una prassi merceologica che, tuttavia, non può ritenersi dirimente, in assenza di più chiare indicazioni. Quanto alla ratio del requisito individuato dalla ricorrente, esso risulta efficacemente smentito dall’Amministrazione la quale ha evidenziato che la commessa comprende tutti i materiali di consumo necessari a soddisfare le esigenze dell’Azienda, senza costi aggiuntivi rispetto al valore complessivo dell’appalto ( “gli ordinativi di fornitura vengono effettuati dalla Farmacia centralizzata, tenuto conto delle esigenze delle diverse UU.OO. utilizzatrici, in base all’effettivo fabbisogno, e senza incorrere, pertanto, nel paventato spreco di test pagati dalla P.A. né in un inutile aggravio di spesa rispetto all’importo aggiudicato” ed ancora “Giova, comunque, precisare che la gara è stata improntata rispetto al fabbisogno predisposto dall’A.O.U. Vanvitelli e non rispetto ad un quantitativo prestabilito di diagnostici le cui cartucce possono essere di diversa produttività a seconda dell’impresa offerente. Pertanto, al fine del conseguimento del risultato, è necessario che la ditta aggiudicataria consenta l’effettuazione di tutti i test ricompresi nel fabbisogno con un numero di cartucce tale da far fronte pienamente alle esigenze assistenziali, tenuto conto contestualmente del numero di cartucce offerte, della produttività delle cartucce e della stabilità dei reagenti a bordo macchina” .). Pertanto il requisito non risponde alla necessità di evitare maggiori spese per i reagenti. Nel capitolato, infatti, sono indicati, per ciascun reagente il numero di “ determinazioni ” annuali e complessive da garantire che corrispondono a quelle indicate nell’offerta tecnica della controinteressata.

5. Per le medesime ragioni non risulta fondato neppure il terzo profilo di doglianza, riferito all’assenza nel dispositivo offerto dall’aggiudicataria di una batteria “a garanzia della flessibilità operativa ”. Anche tale requisito viene interpretato dalla ricorrente in modo estremamente restrittivo, non essendo evincibile dal tenore letterale della previsione del capitolato la necessità che la batteria sia inserita all’interno del dispositivo. Il prodotto offerto consente la continuità operativa anche in assenza di alimentazione elettrica mediante il gruppo di continuità che è alloggiato sul carrello fornito con il dispositivo, restando indifferente rispetto alle finalità indicate nel capitolato stesso che essa sia materialmente non integrata rispetto al macchinario, essendo comunque con esso congiuntamente trasportabile.

6. Risulta infondata anche la censura relativa al presunto difetto di istruttoria sul rispetto dei requisiti minimi previsti dal bando, atteso che, per costante indirizzo la stazione appaltante “può effettuare la valutazione di equivalenza anche in forma implicita, ove dalla documentazione tecnica sia desumibile la rispondenza del prodotto al requisito previsto dalla lex specialis” (Cons. St., sez. III, 25 novembre 2020, n. 7404) e a tale principio la commissione di gara risulta essersi ispirato.

7. È, infine, infondata anche la censura formulata in via subordinata. Il criterio premiale previsto al punto 6, articolo 16.1 del disciplinare di gara è così articolato: “ Tempo necessario (in secondi) all’analizzatore per l’esecuzione di un profilo completo, compreso di stampa:

<
40 sec: punti 06

>40 sec e <
60 sec: punti 04

>
60 sec: 02 punti”.

La previsione non stabilisce se i valori limite che definiscono ciascuna soglia siano compresi nello scaglione inferiore ovvero in quello superiore.

La commissione di gara ha interpretato la disposizione inserendo i valori limite all’interno dello scaglione inferiore, ossia attribuendo 6 punti ai prodotti il cui tempo di analisi fosse inferiore o uguale a 40 secondi, 4 punti ai prodotti il cui tempo fosse inferiore o uguale a 60 secondi e due punti ai prodotti che non garantissero un risultato entro tale tempo massimo.

La legge di gara, che conteneva un indubbio elemento di ambiguità, appare essere stata interpretata dalla Commissione di gara secondo l’unico significato che ne consentiva la concreta applicazione, ossia valorizzando i parametri temporali esplicitamente indicati dal bando e attribuendo a ciascuno di essi un valore diverso. Si tratta di una interpretazione compatibile con il tenore letterale della previsione e con la sua ratio, nonchè improntata al canone ermeneutico che impone, nel caso di clausole dal tenore letterale ambiguo, di attribuire ad esse il significato che ne garantisca gli effetti, piuttosto che quello che ne determini la privazione ( “Per insegnamento giurisprudenziale concorde e pacifico nell'interpretazione dei bandi di gara assume carattere preminente la regola collegata all'interpretazione letterale, con esclusione di ogni ulteriore procedimento ermeneutico in caso di clausole assolutamente chiare. Solo in caso di omissioni od ambiguità delle singole clausole, si può fare ricorso ad altri canoni ermeneutici, tra cui rilevano quelli dettati dall'art. 1363 cod. civ, dell'interpretazione complessiva delle clausole, le une per mezzo delle e dall'art. 1367 cod. civ., che, in ossequio al principio di conservazione degli atti giuridici, nel dubbio impone di seguire l'interpretazione che consente di mantenerne gli effetti, piuttosto che quella che ne determini la privazione ” cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 25 marzo 2020 n. 2090).

8. L’infondatezza del ricorso principale, determina il venir meno dell’interesse all’esame del ricorso incidentale, di cui va, pertanto, dichiarata l’improcedibilità

9. In conclusione, il ricorso è infondato e il ricorso incidentale improcedibile.

10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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