TAR Bari, sez. III, sentenza 2019-09-30, n. 201901252
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Pubblicato il 30/09/2019
N. 01252/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00666/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 666 del 2018, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato C T, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Andria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G D C, con domicilio digitale come da p.e.c da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A B in Bari, via Dante Alighieri n.25;
Istanza ex art. 117 comma 3 cod. proc. amm.
di nomina di un Commissario ad acta che si sostituisca al Comune di Andria per la conclusione, in esecuzione della sentenza del Tar Bari n. 302/2019, del procedimento di ritipizzazione a livello urbanistico dell’immobile di proprietà dei ricorrenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di nomina del commissario ad acta del -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2019 la dott.ssa Rosaria Palma e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Si premette che, con sentenza n. 302/2019, il Tribunale, in accoglimento del ricorso presentato ex art. 117 cod. proc. amm. dai sig.ri -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, ha accertato la sussistenza a carico del Comune di Andria dell'obbligo di concludere il procedimento di ritipizzazione urbanistica dell'immobile di proprietà dei ricorrenti di cui alle istanze prot. n. -OMISSIS- e -OMISSIS-. Il Tribunale ha provveduto contestualmente all’annullamento della nota prot.-OMISSIS-resa dal Comune di Andria, riconoscendo la natura soprassessoria della stessa siccome del tutto inidonea a concludere il procedimento legittimamente avviato con l’istanza di ritipizzazione formulata dai ricorrenti.
Per l’effetto, la decisione predetta ha dichiarato l’obbligo del Comune di Andria di procedere a ritipizzare l’immobile di proprietà dei ricorrenti a livello urbanistico nel termine di giorni 120 dalla comunicazione o notificazione della sentenza.