TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2020-06-01, n. 202005855

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2020-06-01, n. 202005855
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202005855
Data del deposito : 1 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/06/2020

N. 05855/2020 REG.PROV.COLL.

N. 06931/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6931 del 2010, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. A L, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Baiamonti, 4;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del diniego riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 29 maggio 2020 il Dott. Arturo Levato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente -assistente capo di Polizia Penitenziaria, con compiti di autista e di vigilanza- lamenta il mancato riconoscimento, a seguito di istanza dal medesimo presentata all’intimato Ministero, della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “ -OMISSIS- ”. Il Comitato di verifica, con nota n. 45694 del 6.10.2008, ha infatti espresso parere negativo a tale riconoscimento ed il Ministero della Giustizia, con decreto del 7.04.2010, si è conformato ad esso, considerandolo parte integrante del medesimo decreto.

Avverso tale determinazione è insorto quindi l’esponente, che ne prospetta l’illegittimità per: eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria, violazione dell’art. 1 L. n. 1094/1970 e dell’art. 64 D.P.R. n. 1092/1973.

Il deducente sostiene, in particolare, che nell’espletamento del servizio si è trovato numerose volte a prestare il proprio intervento nei confronti della popolazione carceraria, ricevendo minacce, insulti e subendo aggressioni e lesioni.

Ritiene, quindi, che la patologia di cui soffre sia eziologicamente riconducibile allo svolgimento della propria attività lavorativa e chiede pertanto l’annullamento dell’avversato decreto, allegando consulenza medica di parte.

2. Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia.

3. Il 29.05.2020 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Il ricorso è infondato per le seguenti ragioni.

4. Le censure possono essere trattate congiuntamente, attesa la loro intima connessione.

Con esse l’esponente denuncia la carenza istruttoria, il difetto di motivazione e l’erroneità tecnica delle conclusioni cui è pervenuta la resistente p.a. nell’escludere il nesso eziologico tra le patologie di cui è afflitto e l’attività lavorativa dal medesimo svolta.

Evidenzia preliminarmente il Collegio che, in base al richiamato parere, il Comitato di verifica ha ritenuto che l’infermità “ -OMISSIS- ” non può riconoscersi dipendente da cause di servizio “ in quanto trattasi di forma di -OMISSIS-. Non rinvenendosi, nel case di specie, documentate situazioni conflittuali relative al servizio idonee, per intensità e durata a favorirne lo sviluppo. L’infermità non può ricollegarsi agli invocati eventi, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante ”.

A tale conclusione l’organo consultivo è giunto dopo avere esaminato tutti gli elementi connessi allo svolgimento del servizio e risultanti dagli atti.

Tanto chiarito, secondo un consolidato e condivisibile indirizzo giurisprudenziale gli accertamenti sulla dipendenza di una patologia da causa di servizio rientrano nella discrezionalità tecnica dell’organo di verifica, la cui valutazione conclusiva sul nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e l'infermità sofferta dal pubblico dipendente, basata su cognizioni di scienza medico-specialistica e medico-legale, non è sindacabile nel merito in sede giurisdizionale, a meno che non emergano vizi del procedimento o vizi di manifesta irragionevolezza della motivazione per l'inattendibilità metodologica delle conclusioni ovvero per il travisamento dei fatti o, ancora, per la mancata considerazione di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione finale, tuttavia non ravvisabili nella vicenda in esame ( ex multis , Consiglio di Stato, Sez. II, 20 gennaio 2020, n. 459).

Nel caso di specie, infatti, il Comitato di verifica ha escluso che il servizio concretamente prestato dal ricorrente abbia determinato, quale causa esclusiva ovvero come concausa efficiente e determinante, l’insorgenza dell’infermità, ritendendo che la patologia sia “ scatenata spesso da situazioni contingenti che si innescano, di frequente, su personalità predisposta ” e non rilevando, al contempo, “ documentate situazioni conflittuali relative al servizio idonee, per intensità e durata a favorirne lo sviluppo ”.

Sul punto giova osservare come la giurisprudenza abbia reiteratamente affermato che la dipendenza da causa di servizio debba essere ancorata all'esistenza di specifici e concreti fatti che non possono coincidere con il normale svolgimento dell'attività di servizio, per quanto gravosa come quella di vigilanza di Polizia Penitenziaria, che, per sua stessa natura, include nella normalità anche carichi lavorativi differenziati rispetto a condizioni ottimali ( ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I stralcio, 3 gennaio 2020, n. 40).

Pertanto, l’organo consultivo ha valutato le specifiche circostanze in cui il ricorrente svolgeva il proprio servizio e le ha ritenute, in maniera non illogica né irragionevole, insufficienti a giustificare la sussistenza di un nesso di causalità o di concausalità ex art. 64 D.P.R. n. 1092/1973 e ai sensi del n. D.P.R. 461/2001 fra il servizio prestato e l’infermità dal medesimo sofferta, con la conseguenza che sotto tale profilo risulta infondata la censura di difetto di istruttoria e di travisamento dei presupposti.

Si aggiunga a ciò che, in senso contrario, non possono assumere rilievo le valutazioni di cui alla consulenza medico legale allegata e ciò in quanto, in base alla consolidata giurisprudenza in materia, “ non sono motivi capaci di produrre l'illegittimità di un atto impugnato la contraddittorietà tra il parere del CVCS e ... referti d'istituti di parte in ordine al caso di specie, o produzioni della scienza medica, atteso che la competenza a stabilire l'eventuale rapporto di derivazione tra prestazioni di servizio e insorgenza di una infermità ricade in via esclusiva sul comitato di verifica a norma del d. P.R. n. 461 del 2001, che disciplina in termini organici la materia delle cause di servizio ” (Consiglio di Stato, Sez. II, 26 luglio 2017, n. 1810).

Sotto il profilo, poi, dell’estrinsecazioni delle ragioni ad esso sottese, l'impugnato decreto ministeriale, conclusivo del relativo procedimento disciplinato dal D.P.R. n. 461/2001, è da considerarsi adeguatamente motivato con il richiamo al parere espresso dal Comitato di verifica, che ne costituisce parte integrante, per come ivi precisato (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 4 novembre 2019, n. 12632).

L'amministrazione deve, infatti, prendere atto della determinazione dell'organo tecnico che si pronuncia complessivamente sulle risultanze del procedimento e, nell'adeguarsi alla sua valutazione, può non esprimere alcuna motivazione aggiuntiva in ordine alle ragioni di adesione al parere. Soltanto nei casi in cui, in base ad elementi di cui disponga e che non siano stati vagliati dal Comitato, ovvero in presenza di evidenti mancanze o violazioni delle regole procedimentali, ritenga di non poter aderire al parere del Comitato anzidetto, il Ministero deve farsi carico di una autonoma motivazione (T.A.R., Lazio, Roma, Sez. I- quater , 13 ottobre 2017, n. 10329).

5. Il ricorso è quindi infondato.

6. Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite, tenuto conto della particolare natura della controversia.

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