TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2016-10-13, n. 201604708
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Pubblicato il 13/10/2016
N. 04708/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01556/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
S
sul ricorso n. 1556 del 2016 proposto da M M, G F, M M, A A e R F, rappresentati e difesi dall’avv. B R (C.F. RNLBNR63B08L155Z) e dall’avv. M N (C.F. NGNMNL67S69A512N), e presso quest’ultima elettivamente domiciliati in Napoli, via M. Schipa n. 115;
contro
il Comune di Aversa, in persona del Commissario straordinario p.t., rappresentato e difeso dall’avv. G N (C.F. NRNGPP68R22F839L) e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli, via Cesario Console n. 3;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 18 del 2 febbraio 2016, con cui il Commissario straordinario del Comune di Aversa ha ingiunto ai sigg.ri M M e G F di rilasciare libero da persone e cose l’immobile abusivo sito in via dei Mille e relativa area pertinenziale in quanto oggetto di acquisizione al patrimonio comunale;
del provvedimento n. 48 del 17 marzo 2016, con cui il Commissario straordinario del Comune di Aversa ha diffidato i sigg.ri M M e G F a rilasciare libero ad horas da persone e da cose l’immobile abusivo sito in via dei Mille e relativa area pertinenziale in quanto oggetto di acquisizione al patrimonio comunale;
di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenziali, tra i quali precipuamente la determinazione dirigenziale n. 16 del 25 luglio 2013, avente ad oggetto l’acquisizione al patrimonio comunale dell’opera abusiva e della relativa area pertinenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Aversa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2016 il dott. I C e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ordinanza n. 18 del 2 febbraio 2016, richiamata la circostanza dell’omessa ottemperanza all’ingiunzione di demolizione di opere abusive (risalente all’ordinanza n. 158 del 22 maggio 2009) e della conseguente acquisizione del bene al patrimonio comunale ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, e richiamata altresì la circostanza che le medesime opere abusive risultavano oggetto della sentenza di condanna alla demolizione emessa il 30 maggio 2006 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Sez. di Aversa), il Commissario straordinario del Comune di Aversa ingiungeva ai sigg.ri M M e G F, in quanto detentori, di rilasciare libero da persone e cose – entro il termine di 15 giorni – l’immobile abusivo sito in via dei Mille e relativa area pertinenziale. Indi, stante la mancata ottemperanza all’ordine di sgombero, con provvedimento n. 48 del 17 marzo 2016 il Commissario straordinario del Comune di Aversa diffidava i sigg.ri M M e G F a rilasciare libero ad horas da persone e da cose il suindicato immobile e l’area pertinenziale.
Avverso i suindicati atti, e avverso la determinazione dirigenziale n. 16 del 25 luglio 2013 (avente ad oggetto l’acquisizione al patrimonio comunale delle opere abusive e della relativa area pertinenziale;fg. 1 partt. 200 e 382), hanno proposto impugnativa i sigg.ri M M e G F (il secondo asseritamente privo del titolo di proprietario), nonché i sigg.ri M M, A A e R F (dichiaratisi comproprietari dei beni insieme alla sig.ra M M).
Censurano i sigg.ri M M, A A e R F il procedimento di acquisizione dei beni al patrimonio comunale, in quanto completato senza che siano mai stati loro notificati i relativi atti, in particolare non avrebbero essi mai avuto conoscenza dell’ordine di demolizione rimasto inottemperato, sicché illegittimamente sarebbero chiamati a rispondere per non avere adempiuto ad un obbligo che non era da loro esigibile;invalidi, di conseguenza, sarebbero anche i due provvedimenti del 2016. Lamentano, poi, i ricorrenti che l’indicazione puntuale dell’area da acquisire al patrimonio comunale sia avvenuta soltanto nel provvedimento finale del relativo iter senza notificazione agli interessati, laddove l’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 imporrebbe che gli interessati ne siano informati prima della trascrizione dell’atto nei registri immobiliari;inoltre, sarebbe mancata la motivata individuazione dell’ulteriore area oggetto di acquisizione, anche per estendersi il tutto ad una superficie totale di 1.957 mq. – mentre i manufatti abusivi occuperebbero circa 160 mq. – e per risultare dunque superato il limite massimo di dieci volte la parte abusiva (limite fissato dall’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001), oltre a non essere state comunque chiarite le ragioni della scelta operata. Denunciano, ancora, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241 del 1990, il che avrebbe loro impedito di interloquire con l’Amministrazione comunale circa l’àmbito dell’area oggetto di acquisizione. Deducono, infine, l’incompetenza del Commissario straordinario del Comune di Aversa, per trattarsi di determinazioni in realtà ascrivibili alle attribuzioni dei dirigenti, in assenza di elementi che depongano per la riconducibilità degli atti impugnati alla categoria delle ordinanze contingibili ed urgenti.
Di qui la richiesta di annullamento delle determinazioni censurate.
Si è costituito in giudizio il Comune di Aversa, resistendo al gravame.
L’istanza cautelare della società ricorrente veniva accolta dal Tribunale alla camera di consiglio del 4 maggio 2016 (ord. n. 706/2016).
All’udienza pubblica del 5 ottobre 2016, ascoltati i difensori delle parti, la causa è passata in decisione.
Osserva il Collegio che una prima questione si incentra sulla circostanza che l’ingiunzione di demolizione delle opere abusive era stata a suo tempo notificata solo ad uno dei comproprietari del bene e che, ciò nonostante, se ne era poi disposta l’acquisizione al patrimonio comunale una volta accertata l’inottemperanza al suindicato ordine.
Va premesso che, per costante giurisprudenza, essendo l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale una misura prevista per l’ipotesi di inottemperanza del privato all’ordine di demolizione, non può aver luogo la stessa se uno o più comproprietari non siano stati resi destinatari dell’ingiunzione di rimozione degli abusi edilizi, circostanza che evidentemente preclude la stessa configurabilità di una “inottemperanza” (v., tra le altre, TAR Campania, Napoli, Sez. III, 22 dicembre 2015 n. 5876). Se è vero, infatti, che la mancata notificazione dell’ingiunzione di demolizione ad alcuno dei comproprietari non inficia di per sé la misura repressiva/ripristinatoria e non fa venir meno in chi ne è destinatario l’onere di adoperarsi perché gli abusi vengano rimossi, resta fermo in ogni caso che una simile carenza impedisce la successiva acquisizione al patrimonio comunale delle opere abusivamente realizzate, con illegittimità di ogni atto che possa fondarsi su tale erroneo presupposto (v., ex multis , TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, 11 novembre 2014 n. 2783). L’Amministrazione, in definitiva, deve accertare in capo a chi sia la proprietà effettiva del bene interessato dalle opere abusive, estendendo l’ingiunzione di demolizione a tutti i comproprietari, la cui eventuale inottemperanza legittima poi l’acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale.
Ciò posto, emerge dagli atti di causa che l’ingiunzione di demolizione del 2009 aveva avuto come soli destinatari i sigg.ri M M e G F, laddove la successiva trascrizione dell’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale ha rivelato come comproprietari fossero anche i sigg.ri M M, A A e R F, che non è stato provato dall’Amministrazione comunale fossero stati resi notificatari degli atti prodromici al provvedimento di acquisizione del 2013. Né, del resto, rileva il momento in cui gli stessi abbiano acquisito il diritto di proprietà – anche se successivamente al 2009 –, comunque permanendo in capo al Comune di Aversa l’onere di verificare il titolo di proprietà sul bene fino alla conclusione del procedimento e di eventualmente integrare, in un secondo tempo, i destinatari dell’ingiunzione di demolizione.
Donde l’illegittimità della determinazione dirigenziale n. 16 del 25 luglio 2013 e dei conseguenti provvedimenti n. 18 del 2 febbraio 2016 e n. 48 del 17 marzo 2016, il secondo e il terzo adottati proprio sul presupposto dell’intervenuta acquisizione del bene al patrimonio comunale. Priva di fondamento, d’altra parte, è l’eccezione di tardività dell’impugnativa (v. memoria difensiva dell’Amministrazione), in assenza di elementi che rendano certa la conoscenza degli atti in data anteriore a quella addotta dai ricorrenti.
Né si oppone alla pronuncia di accoglimento della domanda giudiziale la dedotta circostanza dell’omessa notificazione del ricorso al Ministero della Giustizia, a fronte del rilievo che “… la procedura messa in essere dal Comune è resa quale mera esecuzione della disposizione RE.SA n 103/06 della Procura della Repubblica, a seguito di sentenza penale definitiva del Tribunale di S. Maria C. Vetere …” (così la memoria difensiva dell’Amministrazione). Precisato invero che, ove si trattasse effettivamente di atti di esecuzione dell’ordine di demolizione disposto con sentenza penale di condanna, la questione sarebbe devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario in veste di giudice dell’esecuzione penale (v. TAR Campania, Napoli, Sez. III, 5 maggio 2016 n. 2247), il Collegio è dell’avviso che gli atti impugnati siano in realtà da qualificarsi come atti di esecuzione dell’ingiunzione di demolizione adottata dall’Amministrazione comunale nell’esercizio dei poteri di vigilanza e repressione degli abusi edilizi di cui agli artt. 27 e 31 del d.P.R. n. 380 del 2001. Ciò in quanto l’ingiunzione di demolizione del 2009 aveva assunto a proprio fondamento la realizzazione di date opere edilizie senza titolo abilitativo e, in dichiarata applicazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, aveva avvertito della conseguente acquisizione gratuita al patrimonio comunale in caso di inottemperanza all’ordine, per poi avere la determinazione dirigenziale del 25 luglio 2013 disposto detta acquisizione in ragione appunto della mancata rimozione delle opere abusive;quanto, infine, agli ordini di sgombero del 2 febbraio 2016 e del 17 marzo 2016, i dispositivi del primo (“… ordina ed ingiunge (…) di rilasciare libero da persone e cose l’immobile in questione nonché l’area pertinenziale in quanto oggetto di acquisizione al patrimonio del Comune di Aversa a seguito di mancata ottemperanza dell’ordinanza di demolizione …”) e del secondo (“… diffida (…) a rilasciare libero ad horas da persone e cose l’immobile in questione nonché l’area pertinenziale in quanto oggetto di acquisizione al patrimonio del Comune di Aversa a seguito di mancata ottemperanza dell’ordinanza di demolizione …”) recano un inequivoco richiamo all’acquisita proprietà comunale quale ragione per conseguire la concreta disponibilità del bene, mentre il passaggio motivazionale “… perché lo sgombero è propedeutico alla successiva demolizione delle opere abusive in esecuzione del procedimento RE.S.A. 103/06 …” riguarda, a ben vedere, una fase ulteriore e autonoma dall’ iter amministrativo in essere, ovvero rimanda ad altri e successivi adempimenti formali, estranei alle competenze ex artt. 27 e 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 nella circostanza esercitate dall’Amministrazione comunale.
Si presenta fondato anche il motivo di ricorso relativo all’estensione dell’area oggetto di acquisizione gratuita al patrimonio comunale, nella fattispecie riguardante l’intera consistenza delle particelle catastali di pertinenza dei ricorrenti. Come è noto, se l’effetto acquisitivo ex art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 è automatico per le opere abusive e per la loro area di sedime e risulta quindi superflua ogni motivazione in proposito, l’individuazione di un’area ulteriore da acquisire deve essere non solo precisata con apposite indicazioni relative all’estensione ma anche giustificata con l’esplicitazione delle opere necessarie ai fini urbanistico-edilizi che siano destinate ad occupare l’intera zona di terreno che l’Amministrazione comunale intende far propria (v., da ultimo, TAR Campania, Napoli, Sez. II, 21 giugno 2016 n. 3118);il che, però, non è nella circostanza accaduto, con il risultato di rendere incomprensibili le ragioni della scelta operata, oltre tutto contrastante con il limite massimo legale di dieci volte la superficie dell’area di sedime delle opere abusive, se è vero che l’ingiunzione di demolizione del 2009 circoscriveva gli abusi ad un fabbricato di 60 mq. e ad una tettoia di circa 100 mq. (gli interventi precedenti non costituivano oggetto di accertamento né di ordine di rimozione) e che la determinazione dirigenziale del 2013 ha poi individuato l’area oggetto di acquisizione al patrimonio comunale in complessivi 1.957 mq.
In conclusione, assorbite le restanti censure, il ricorso va accolto nei termini suindicati, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell’Amministrazione comunale, e vengono liquidate come da dispositivo.