TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-07-17, n. 202300616
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Testo completo
Pubblicato il 17/07/2023
N. 00616/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00027/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 27 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
Per il risarcimento dei danni
conseguenti all'adozione del decreto di sospensione dal servizio emesso in data 10 settembre 2020 e notificato il 21/09/2020 dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2023 il dott. A R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del 10 settembre 2020, n. -OMISSIS-, l’Agente del Corpo di Polizia penitenziaria -OMISSIS-, in servizio presso la Casa Circondariale di Milano “S. Vittore”, veniva sospeso dal servizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 8 d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 449 e 92 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, in ragione del coinvolgimento in un procedimento penale iscritto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo (n. -OMISSIS- R.G.N.R.) per il reato di cui all’art. 346 bis , co. 2, c.p., in relazione al quale riceveva in data 4/9/2020 l’informazione di garanzia.
1.1. Con provvedimento del 23 settembre 2020 veniva avviata nei suoi confronti l’inchiesta disciplinare ai sensi dell’art. 6, co. 2, lett. a), b) e d) del d.lgs. n. 449/1992, successivamente sospesa in data 14 ottobre 2020 ai sensi dell’art. 9 nell’attesa della definizione del procedimento penale.
1.2. Avverso il decreto di sospensione dal servizio l’interessato proponeva ricorso dinanzi al TAR Lombardia, il quale con ordinanza dell’11 novembre 2020 rigettava la domanda cautelare.
1.3. Con decreto del 19 marzo 2021 il G.i.p. del Tribunale di Palermo, nel condividere i rilievi espressi dal P.M. in ordine all’infondatezza della notizia di reato per l’“ assenza di rilevanza penale del fatto ratione temporis ”, disponeva l’archiviazione del procedimento penale (n. -OMISSIS- R.G.N.R. quale stralcio dell’originario procedimento n. -OMISSIS- R.G.N.R.).
1.4. Quindi, con ministeriale del 1° aprile 2021 n. -OMISSIS- veniva riavviato il procedimento disciplinare, che si concludeva con decreto del 20 agosto 2021 n. -OMISSIS- di proscioglimento dagli addebiti e contestuale archiviazione.
1.5. L’agente -OMISSIS- veniva, pertanto, reintegrato in servizio con decorrenza giuridica dalla data del sopracitato decreto ed economica dalla data di effettiva ripresa del servizio, con diritto a percepire le competenze non corrisposte dal 10/9/2020, data di inizio della sospensione dal servizio, alla data antecedente la presentazione in servizio in forza del decreto del 20 agosto 2021 di archiviazione del procedimento disciplinare.
1.6. Successivamente, con sentenza n. 2827 del 17/12/2021, il TAR Lombardia dichiarava improcedibile il ricorso avverso il decreto di sospensione dal servizio, giusta dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione resa dal ricorrente in vista dell’udienza di trattazione.
2. Con ricorso autonomo notificato e depositato il 18 gennaio 2022 il ricorrente, frattanto trasferito presso l’Istituto penitenziario ‘Arghillà’ di Reggio Calabria, ha adito questo TAR con domanda ex art. 30 c.p.a. per ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti all’adozione del citato decreto di sospensione dal servizio emesso dal D.A.P., da determinarsi, i primi, in € 7.669,94, quale conseguenza della riduzione delle retribuzioni e per la perdita degli altri emolumenti connessi allo svolgimento del servizio (straordinari non effettuati, festivi, notti, f.e.s.i., bonus presenze e riduzione tredicesima), e quantificabili, i secondi, in via equitativa in € 25.000,00, tenuto conto della sofferenza patita, anche dai propri familiari, per effetto dell’anzidetto provvedimento cautelare, anche in considerazione della sua omessa revoca, pur reiteratamente sollecitata, da parte dell’Amministrazione.
2.1. Evidenziato di non essere stato destinatario nell’ambito del citato procedimento penale di alcuna misura cautelare, neppure richiesta dal P.M., e di avere, altresì, più volte sollecitato l’Amministrazione a revocare la sospensione dal servizio per l’insussistenza dell’addebito disciplinare contestatogli, il ricorrente si duole del carattere non satisfattivo dell’effetto restitutorio disposto con il decreto di reintegra in servizio, stante la mancata corresponsione delle differenze retributive di cui avrebbe beneficiato ove non fosse stato illegittimamente sospeso e tenuto conto, altresì, dei danni non patrimoniali conseguenti al provvedimento. Deduce al riguardo che l’avvio del procedimento disciplinare, a seguito del coinvolgimento nel citato procedimento penale, interveniva in un momento di particolare delicatezza della sua vita, essendo in corso i preparativi del matrimonio, celebrato, infatti, l’8/9/2020; sicché la felicità dell’evento si trasformava in una situazione di autentica angoscia, venendo egli sopraffatto dal timore di perdere tutto, ed in primo luogo il lavoro, con gravi ricadute psicologiche per sé e per la moglie, la quale proprio in conseguenza della situazione di stress ingenerata dalla vicenda pativa una gravidanza assai sofferta.
2.2. In punto di diritto lamenta la violazione degli artt. 55 e ss. d.lgs. n. 165/2001, 6, co. 2, e 7, co. 1 e 2, d.lgs. n. 449/1992, e della legge n. 241/90, rimarcando, in primis , la disparità di trattamento con altro collega coinvolto, quale coindagato, nel medesimo procedimento penale, il quale non veniva infatti raggiunto dal censurato provvedimento cautelativo. Tale circostanza, per altro verso, risulterebbe da sé sola sufficiente a palesare l’insussistenza dei presupposti richiesti per l’adozione del decreto di sospensione facoltativa dal servizio, emergendo ex actis la mancanza di una particolare gravità dei fatti in contestazione, anche in considerazione della manifesta irrilevanza penale della condotta, stante la relativa (ipotizzata) consumazione in data antecedente all’introduzione della fattispecie contestata (per come poi dedotto dallo stesso P.M. con la richiesta di archiviazione). Il provvedimento risulterebbe, inoltre, affetto da un evidente deficit motivazionale, mancando del tutto l’enunciazione di eventuali ragioni di salvaguardia dell’immagine e del prestigio dell’Amministrazione.
2.2.1. Anche nel merito dei fatti contestati in sede penale, l’Amministrazione avrebbe potuto agevolmente verificarne l’assoluta irrilevanza ai fini disciplinari, avendo egli semplicemente prestato una somma di denaro ad un collega (coindagato nel medesimo reato) a titolo di liberalità, il quale, nell’impossibilità di restituirla, si sarebbe offerto, spendendo lo status di rappresentante sindacale, di aiutarlo nella gestione della pratica relativa al suo trasferimento in Sicilia. Aiuto che egli, con una certa superficialità, avrebbe appunto accettato.
2.3. In ordine, poi, alla quantificazione dei danni, deduce che per effetto dell’illegittima sospensione, protrattasi per undici mesi, avrebbe subito perdite patrimoniali ammontanti ad € 7.669,64, derivanti dalla mancata percezione delle prestazioni accessorie al servizio (presenze in giorni festivi, straordinari, notti, fondo efficienza servizi istituzionali, bonus presenze, ferie non godute e riduzione della tredicesima) e un danno non patrimoniale, conseguente alla lesione del diritto alla salute ed alla dignità, propria e dei familiari, liquidabile in via equitativa in € 25.000,00.
3. Con atto di stile del 21 febbraio 2022, con allegata documentazione, si è costituito in resistenza l’intimato Ministero della Giustizia, articolando, poi, in una memoria depositata l’8 aprile 2023, le proprie controdeduzioni alle doglianze avversarie ed eccependo, in primis , l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 30, co. 3, c.p.a. in conseguenza della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione resa dal ricorrente nel giudizio instaurato dinanzi al TAR Lombardia per l’annullamento del decreto di sospensione dal servizio - concluso, appunto, con conforme declaratoria di improcedibilità -, trovando causa i danni in questa sede lamentati unicamente nel provvedimento de quo . Anche nel merito i motivi di ricorso sarebbero, comunque, palesemente infondati, costituendo la sospensione cautelativa dal servizio in pendenza del procedimento penale esercizio di un potere tipicamente discrezionale riservato all’Amministrazione dall’art. 8 d.lgs. n. 449/1992 e difettando, in ogni caso, tutti gli ulteriori presupposti necessari per l’astratta configurabilità di una responsabilità ex art. 30 c.p.a.. Il ricorrente non avrebbe, inoltre, fornito la benché minima prova dei danni asseritamente sofferti, sia con riferimento a quelli patrimoniali, riguardanti emolumenti eventuali ed accessori, sia per quelli morali, limitandosi ad invocare il risarcimento delle sofferenze patite dall’intero suo nucleo familiare in conseguenza della vicenda.
4. Con memoria dell’11 aprile 2023, replicante integralmente i contenuti di una precedente memoria del 15 marzo, il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
5. In assenza di ulteriore attività difensiva, la