TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2016-08-09, n. 201609265
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Pubblicato il 09/08/2016
N. 09265/2016 REG.PROV.COLL.
N. 11104/2015 REG.RIC.
N. 11105/2015 REG.RIC.
N. 11106/2015 REG.RIC.
N. 11108/2015 REG.RIC.
N. 11110/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero di registro generale 11104 del 2015, proposto da:
Comune di Ostuni, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avv. A T, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Lorenzo Giua sito in Roma, alla Via Golametto n. 4;
contro
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nonché Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, in persona dei rispettivi Ministri
pro tempore
, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;
- Regione Puglia, in persona del legale rappresentante
pro tempore
;
nei confronti di
- società Petroleum Geo, in persona del legale rappresentante
pro tempore
;
- società Service Asia Pacific Pte Ltd, in persona del legale rappresentante
pro tempore
;
sul ricorso numero di registro generale 11105 del 2015, proposto da:
Comune di Ostuni, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. A T, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Lorenzo Giua sito in Roma, alla Via Golametto n. 4;
contro
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nonché Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;
- Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore;
nei confronti di
società Northern Petroleum Uk Lmt s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;
sul ricorso numero di registro generale 11106 del 2015, proposto da:
Comune di Ostuni, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. A T, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Lorenzo Giua sito in Roma, alla Via Golametto n. 4;
contro
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nonché Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;
- Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore;
nei confronti di
società Northern Petroleum Uk Lmt, in persona del legale rappresentante pro tempore;
sul ricorso numero di registro generale 11108 del 2015, proposto da:
Comune di Ostuni, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. A T, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Lorenzo Giua sito in Roma, alla Via Golametto n. 4;
contro
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nonché Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;
- Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore;
nei confronti di
società Northern Petroleum Uk Lmt in persona del legale rappresentante pro tempore;
sul ricorso numero di registro generale 11110 del 2015, proposto da:
Comune di Ostuni, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. A T, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Lorenzo Giua sito in Roma, alla Via Golametto n. 4;
contro
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nonché Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;
- Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore;
nei confronti di
società Northern Petroleum Uk Lmt, in persona del legale rappresentante pro tempore;
per l'annullamento
A) quanto al ricorso n. 11104 del 2015:
- del provvedimento n. 120, del 12.6.2015, adottato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, recante “ compatibilità ambientale relativamente al progetto di un rilievo sismico 2D nell'ambito del conferendo permesso di ricerca <d2 F.P-PG>presentato dalla Società Petroleum Geo — Service Asia Pacific Pte. Ltd ”;
- nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali ivi compresi: il parere favorevole con prescrizioni n. 1259, del 14.6.2013, adottato dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto ambientale VIA/VAS;il parere n. 1571, del 18.7.2014, della medesima Commissione;il parere favorevole con prescrizioni del MIBAC di cui alla nota prot. n. DG/PBAAC/34.19.04/28855/2012, del 19.10.2012;infine, il parere ultimo n. 1669, del 28.11.2014, della Commissione Tecnica di Verifica;
B) quanto al ricorso n. 11105 del 2015:
- del provvedimento n. 109, del 11.6.2015, adottato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, recante “ compatibilità ambientale relativamente alla Prima Fase, consistente nella ricerca sismica con tecnica di air-gun con rilevamento sismico 2D, del programma lavori collegato al permesso di ricerca per idrocarburi in mare denominato convenzionalmente <d60 F.R.-NP>ubicato al largo delle coste pugliesi, presentato dalla società Northern Petroleum (UK) LTD” ;
- nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali ivi compresi: il parere favorevole con prescrizioni n. 1260, del 14.6.2013, adottato dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto ambientale VIA/VAS;il parere n. 1571, del 18.7.2014, della medesima Commissione;il parere favorevole con prescrizioni del MIBAC di cui alla nota prot. n. DG/PBAAC/34.19.04/31355/2012, del 13.11.2012;infine, il parere ultimo n. 1669, del 28.11.2014, della Commissione Tecnica di Verifica;
C) quanto al ricorso n. 11106 del 2015:
- del provvedimento n. 121, del 12.6.2015, adottato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, recante “ compatibilità ambientale relativamente alla Prima Fase, consistente nella ricerca sismica con tecnica di air-gun con rilevamento sismico 2D, del programma lavori collegato al permesso di ricerca per idrocarburi in mare denominato convenzionalmente <d149 D.R.-NP>ubicato al largo delle coste pugliesi, presentato dalla società Northern Petroleum (UK) LTD” ;
- nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali ivi compresi: il parere favorevole con prescrizioni n. 1265 del 21.6.2013 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto ambientale VIA/VAS;il parere n. 1571 del 18.7.2014 della medesima Commissione;il parere favorevole con prescrizioni del MIBAC di cui alla nota prot. n. DG/PBAAC/34.19.04/24707/2012/ del 12.9.2012;infine, il parere ultimo n. 1669, del 28.11.2014, della Commissione Tecnica di Verifica;
D) quanto al ricorso n. 11108 del 2015:
- del provvedimento n. 106, del 8.6.2015, adottato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, recante “ compatibilità ambientale relativamente alla Prima Fase, consistente nella ricerca sismica con tecnica di air-gun con rilevamento sismico 2D, del programma lavori collegato al permesso di ricerca per idrocarburi in mare denominato convenzionalmente <d61 D.R.-NP>ubicato al largo delle coste pugliesi, presentato dalla società Northern Petroleum (UK) LTD ”;
- nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali ivi compresi: il parere favorevole con prescrizioni n. 1261, del 14.6.2013, adottato dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto ambientale VIA/VAS;il parere n. 1571, del 18.7.2014, della medesima Commissione;il parere favorevole con prescrizioni del MIBAC di cui alla nota prot. n. DG/PBAAC/34.19.04/31359/2012, del 13.11.2012;infine, il parere ultimo n. 1669, del 28.11.2014, della Commissione Tecnica di Verifica;
E) in ultimo, quanto al ricorso n. 11110 del 2015:
- del provvedimento n. 104, del 8.6.2015, adottato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, recante “ compatibilità ambientale relativamente alla Prima Fase, consistente nella ricerca sismica con tecnica di air-gun con rilevamento sismico 2D, del programma lavori collegato al permesso di ricerca per idrocarburi in mare denominato convenzionalmente <F.R. 39 NP e F.R. 40 NP>ubicati al largo delle coste pugliesi ”;
- nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali ivi compresi: il parere favorevole con prescrizioni n. 1275, del 28.6.2013, della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto ambientale VIA/VAS;il parere n. 1571, del 18.7.2014, della medesima Commissione;il parere favorevole con prescrizioni del MIBAC di cui alla nota prot. n. DG/PBAAC/34.19.04/24717/2012, del 12.9.2012;infine, il parere ultimo n. 1669, del 28.11.2014, della Commissione Tecnica di Verifica;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nonché del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2016 il dott. F E e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con distinti ricorsi, successivamente riuniti per motivi di connessione oggettiva in quanto involgenti “medesima questione”, il Comune di Ostuni ha adito l’intestato Tribunale chiedendo l’annullamento degli atti di cui in epigrafe ed allegando, a tal fine, quanto segue:
- che con precedente ricorso iscritto al n. 186/2010 di R.G. aveva impugnato dinanzi al T.A.R. Puglia, Sezione di Lecce, tre precedenti decreti di compatibilità ambientale emessi dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto col Ministero per i Beni Culturali recanti autorizzazione allo svolgimento di attività di prospezione geofisica con riferimento all’area estesa dinanzi all’intera costa pugliese – ricerca propedeutica a quella, eventuale, di estrazione di idrocarburi - da svolgere attraverso la tecnologia c.d. "air-gun";
- che con la pedissequa sentenza n. 1341/2011, il citato T.A.R. di Lecce accoglieva il ricorso avendo ritenuto la V.I.A. svolta non sufficiente in punto di valutazione degli effetti cumulativamente prodotti dai diversi progetti di ricerca in quanto “ riconducibili ad un unico programma imprenditoriale ”. Nello specifico, evidenziava, da un lato, quanto ai profili più propriamente tecnici dell'operazione, che la citata sentenza aveva opportunamente richiamato quella del Consiglio di Stato 16 giugno 2009, n. 3849, secondo la quale “ sebbene sia stato prospettato l'utilizzo di una sola nave destinata a registrare le onde d'urto che segnalano la presenza di giacimenti di idrocarburi, è evidente che il posizionamento della nave medesima in aree successive costringe le specie sottomarine che hanno subito l'impatto della esplosione di aria, a un innaturale mutamento di habitat, proprio al fine di porsi alla ricerca di siti protetti. Né può mancarsi di evidenziare che, malgrado la previsione, nel contesto del decreto ministeriale impugnato, di una serie di accorgimenti che riguardano la specifica esecuzione delle prospezioni petrolifere, l'impatto ambientale del quale si discute appare davvero imponente. Detto impatto si manifesta, come la difesa del Comune ha ben documentato, nei riguardi di alcune specie di mammiferi marini che, per la loro particolarità e esiguità numerica, vanno preservate da ogni possibile aggressione ";dall’altro, il rilievo dato dal giudice amministrativo di prime cure al principio di precauzione, “ teso alla salvaguardia dell'ecosistema in funzione preventiva, anche quando non sussistono evidenze scientifiche conclamate che illustrino la certa riconducibilità di un effetto devastante per l'ambiente ad una determinata causa umana ” ( id est , fenomeno dello spiaggiamento dei cetacei), tale che in assenza di metodi di ricerca meno impattanti “ non v'è dubbio che unico baluardo di difesa per l'ambiente rimanga quello di una valutazione di impatto unitaria, cioè tale da fornire una visione completa delle interazioni e degli effetti di un programma umano di sfruttamento delle risorse sull'ecosistema da proteggere ”;
- che le suddette conclusioni veniva confermate dallo stesso T.A.R. di Lecce con l’analoga sentenza n. 1296/2011;
- che, inoltre, anche la Sezione di Bari del T.A.R. Puglia si allineava al citato orientamento mediante la sentenza n. 2602/2010 di annullamento di altro decreto di compatibilità;
- che le società controinteressate, nelle more della definizione del giudizio di appello proposto dinanzi al Consiglio di Stato avverso le citate sentenze “pugliesi”, avviava un nuovo procedimento amministrativo volto al rilascio di altrettanti decreti di compatibilità ambientale riperimetrando, tuttavia, l'area di ricerca (al fine, soprattutto, di non incorrere nel divieto di prospezione entro le 12 miglia marine fissato dalle sopravvenute norme del D.Lgs. n. 128/2010);
- che tutti gli enti nuovamente coinvolti si esprimevano con parere negativo;
- che nel corso dell'istruttoria, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto ambientale VIA/VAS dapprima rendeva parere favorevole (rispettivamente n. 1259, 1260, 1261, 1265 e 1275, di cui in epigrafe) condizionato ad una serie di prescrizioni e in seguito, stanti le perplessità sollevate dalla Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del M.A.T.T.M. - involgenti la necessità di più attenta valutazione degli impatti cumulativi - emetteva un nuovo parere ( n. 1571 del 18.7.2014) di esame unitario di tutti i permessi di ricerca richiesti;
- che, nonostante ciò, la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del M.A.T.T.M. sollevava comunque delle perplessità sulla possibile incidenza delle attività in esame sulla fauna marina e sui cetacei, conseguentemente chiedendo, quindi, un nuovo esame di carattere metodologico dei quadri prescrittivi imposti dai precedenti pareri;
- che, quindi, seguiva il parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto ambientale VIA/VAS n. 1669, del 28.11.2014 recante, in sintesi, la sostituzione integrale delle prescrizioni precedentemente imposte;
- che, invero, il suddetto parere della Commissione non era altro che la trascrizione letterale di alcuni passi dello Studio di Impatto Ambientale presentato dalla stessa società proponente, tant’è che non era stata precedentemente svolta alcuna attività istruttoria in via integrativa. Senza tralasciare, inoltre, che pur essendo stata enunciata in via generale la necessità di una valutazione cumulativa degli effetti potenzialmente lesivi derivanti dalle diverse campagne di prospezione svolte nelle zone marine adiacenti, l'unico concreto elemento nuovo di valutazione cumulativa risiedeva nell’ “accorgimento”, suggerito dallo stesso proponente, che le campagne di prospezioni geofisiche fossero effettuate nell'ambito di un programma unitario attraverso l’utilizzo di un'unica nave oceanografica attrezzata;
- che, peraltro, la stessa Commissione aveva in un prima battuta ritenuto opportuno istituire in ogni caso “ un tavolo tecnico permanente, al quale partecipano il M.A.T.T.M., il M.I.S.E., le società che operano nel settore di ricerca e prospezione idrocarburi ed enti di ricerca, per affrontare/approfondire le tematiche relative agli impatti cumulativi del rumore antropogenico sui mammiferi marini, anche attraverso un programma di ricerca specifico a carico dei proponenti, e avvalendosi degli esiti del progetto <Monitoraggio e conservazione dei cetacei in Italia>, realizzato, col supporto del M.A.T.T.M., da un ampio pool di enti di ricerca nazionali ed internazionali. Al tavolo tecnico si suggerisce la partecipazione, da parte del M.A.T.T.M., della Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali e della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS ”;
- che, in ragione delle perplessità sollevate, il M.A.T.T.M. respingeva in un primo momento lo schema di Decreto sottopostole dalla Commissione stabilendo, da un lato, che la Commissione Tecnica riformulasse i quadri prescrittivi includendo taluni adempimenti di carattere metodologico ritenuti necessari (ivi compresa, ad esempio, la “pianificazione preliminare”);dall’altro, che in applicazione del principio di massima precauzione risultava necessario “ subordinare l'operatività della compatibilità ambientale delle iniziative in epigrafe indicate alla istituzione di un tavolo tecnico (da comporre sulla base di quanto indicato dalla Commissione VIA nei citati pareri) che si dovrà occupare della suddetta fase di studio e pianificazione e i cui esiti dovranno essere posti a confronto, in termini di coerenza, con le specifiche attività previste nei singoli progetti di indagine ”;
- che viceversa la citata Commissione Tecnica, con l’ultimo degli impugnati pareri (n. 1669 del 28.11.2014) giungeva, di fatto, a conclusioni sostanzialmente contraddittorie con quanto in precedenza emerso in sede dell'istruttoria disponendo: a) che la tecnica air-gun era affidabile e sicura, rappresentando “ la soluzione a minor impatto ambientale rispetto ad altre fonti di energizzazione ”;b) che la richiesta attività di pianificazione preliminare si traduceva nell’effettuazione di una “crociera sismica”, di durata non definita, accompagnata da una campagna di biomonitoraggio (di almeno 60 giorni prima e 30 giorni dopo la citata crociera) volta a definire “ le strategie di mitigazione da adottare nel corso delle operazioni con air-gun e, successivamente al survey sismico, a valutare se siano stati prodotti effetti permanenti ”;c) che al termine della suddetta campagna di biomonitoraggio, sulla base dei dati acquisiti dalla società proponente pre/durante/post opera, quest’ultima aveva il compito di presentare il nuovo tracciato di linee sismiche;la tempistica di svolgimento della campagna di ricerca vera e propria;l'individuazione di zone vietate;il calendario dei passaggi dinanzi alle zone di competenze delle diverse Capitanerie di Porto;l’elenco delle misure di mitigazione da concordare con I.S.P.R.A.;infine, il programma complessivo da sottoporre in ultimo all’approvazione del MATTM;d) che si poteva prescindere nelle more dall’istituzione di un Tavolo tecnico, utilizzando, medio tempore , i risultati della citata campagna di biomonitoraggio ed applicando, quindi, i criteri previsti dalle citate linee guida ACCOBAMS-JNSS (soft-start ripetuto, monitoraggio passivo, avvistamento);e) che il rischio di impatti cumulativi era stato annullato prevedendo che ciascun proponente potesse svolgere un’unica campagna sismica (da intendersi nel senso che quest’ultimo non solo non avrebbe potuto svolgere campagne di prospezione contemporanee in settori adiacenti, ma avrebbe dovuto altresì raccordarsi con le eventuali altre società titolari di permessi di ricerca in quadranti attigui);
- sul piano strettamente processuale, che aveva interesse ad opporsi alle descritte attività di ricerca.
2. In ragione di quanto esposto in punto di fatto, il Comune ricorrente deduceva in diritto, in sintesi, i seguenti motivi di gravame:
1) violazione degli artt. 6 e 10 D.Lgs. 152/06 in materia di Valutazione Ambientale Strategica atteso che l’amministrazione resistente aveva sottoposto il programma in esame unicamente alla V.I.A.;
2) violazione della disciplina prevista dalla legge in materia di V.I.A. con specifico riferimento: a) agli artt. 21 e 22 del D.Lgs. n. 152/06, per illegittima inversione procedimentale, essendo stata autorizzata l’effettuazione delle prospezioni prima ancora della definizione delle relativa modalità;b) all’art. 24 del D.Lgs. n. 152/06 ed all’art. 26 del D.Lgs. n. 42/2004, nonché alle norme poste a tutela della partecipazione e della trasparenza procedimentale, atteso che le autorità competenti avevano di fatto avuto la possibilità di esaminare un progetto che sarebbe potuto ex post diventare differente potendo variare in base ai dati successivamente acquisiti;c) all’art. 25 del D.Lgs. n. 152/06, per contraddittorietà ed illogicità dell’azione amministrativa, atteso che, in sostanza, era stata delegata l’attività istruttoria, propedeutica alla VIA, alla società proponente;d) infine, all’art. 22 del D.Lgs. 152/06, per difetto di motivazione in ordine alla c.d. “opzione zero” nonché per omessa analisi del rapporto costi-benefici;
3) Violazione del principio di precauzione;
4) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e contraddittorietà (in particolare, tra quanto inizialmente ritenuto dalla Commissione in merito all’opportunità della previa istituzione di un tavolo tecnico permanente e quanto viceversa dalla stessa successivamente autorizzato);
5) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, atteso che l’amministrazione resistente non aveva fatto altro che recepire integralmente, ed acriticamente, quanto avanzato di volta in volta dai proponenti;
6) Eccesso di potere e violazione delle (citate) sentenze nn. 1296/2011 e 1341/2011 del T.A.R. Puglia, Sezione di Lecce, e n. 2602 del T.A.R. Puglia, Sezione di Bari.
3. Si costituivano in giudizio i Ministeri resistenti deducendo, ax adverso , quanto segue:
- che la Commissione VIA/VAS del Ministero dell'Ambiente era competente ad esprimersi unicamente in merito alla compatibilità ambientale dei progetti presentati - atto quest’ultimo avente, peraltro, natura meramente endoprocedimentale – posto che la definizione delle aree di ricerca e l'attribuzione delle autorizzazioni alle diverse società proponenti era di competenza esclusiva del Ministero dello Sviluppo Economico (nello specifico, l’Ufficio UNMIG del MISE);
- che la Commissione VIA/VAS del Ministero Ambiente aveva valutato non già le singole istanze presentate dai proponenti, riferite a ciascuna area interessata, ma il complessivo sistema di ricerca degli idrocarburi nel basso Adriatico;
- che, quanto a ciascun singolo progetto in esame, quest’ultimi si riferivano unicamente ad indagini non distruttive mediante tecnica dell'air-gun, considerato che non era compresa alcuna operazione di escavazione di pozzi;
- che i decreti ministeriali impugnati erano stati emanati in vigenza dell’art. 38, comma 1, del D. L. 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modifiche dalla L. n. 164 dell’11 novembre 2014 -secondo cui “ al fine di valorizzare le risorse energetiche nazionali e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti del Paese, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale rivestono carattere di interesse strategico e sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili ” – sicché tali attività, oltre ad avere carattere strategico, erano altresì urgenti;
- che la previsione di puntuali e vincolanti prescrizioni da parte del provvedimento di compatibilità attestava - contrariamente a quanto ex adverso sostenuto - non solo che si era prestata attenzione alle problematiche connesse alla tutela ambientale, ma anche che la positiva valutazione di impatto ambientale era stata subordinata all’esito favorevole dei controlli previsti, pena la sospensione di efficacia del provvedimento stesso;
- sul piano strettamente processuale, che la stessa giurisprudenza aveva più volte ritenuto sindacabili le valutazioni ambientali in esame unicamente nel caso, non ricorrente nella fattispecie in esame, di deviazioni dal dettato legislativo o di motivazione affetta da macroscopica illogicità o manifeste incongruenze ( ex plurimis Consiglio di Stato VI, 18 gennaio 2006 n.129;Consiglio di Stato V, 21 novembre 2007 n. 5910);
- che le attività di prospezione erano sottoposte a V.I.A. dal diritto nazionale proprio in omaggio al principio di precauzione, stante l’assenza, invero, di un obbligo comunitario sul punto;
- che l’opera da realizzare interessava una zona posta a oltre venti miglia nautiche dalla costa, sicché non sussisteva alcun interesse in capo al Comune ricorrente, considerato, peraltro, che l’eventuale fase di coltivazione di idrocarburi sarebbe stata comunque oggetto di un successivo e distinto procedimento amministrativo;
- che l’attività di ricerca in esame aveva carattere temporaneo, non essendo stata prevista la realizzazione di opere permanenti (sia in mare, che in terra);
- che gli stessi dati scientifici riportati dal Comune ricorrente avevano invero evidenziato che l’air-gun, pur avendo un impatto comportamentale e fisiologico sui mammiferi marini, non costituiva invero l’unico fattore causale;
- che con l’ultimo dei pareri impugnati erano state prescritte numerose misure di mitigazione [ id est , servirsi di personale tecnico altamente specializzato, soprattutto con riferimento al ruolo di osservatore (Marine Mammal Observer - MMO) e di tecnico del monitoraggio (P.A.M. - monitoraggio acustico passivo);assicurare la validità e la riutilizzazione dei dati dal punto di vista scientifico;pianificazione di visite ispettive da parte del Ministero vigilante o dell’ ISPRA al fine di vigilare sul corretto svolgimento dell’attività e la messa in atto di tutte le misure di sicurezza raccomandate;assicurare la corretta elaborazione del report finale da spedire al Ministero vigilante e all’ I.S.P.R.A.] nonché di prevenzione ( id est , monitoraggio bioacustico ante-operam);
- che il Ministero dell'Ambiente aveva ritenuto opportuno di dover acquisire, in omaggio al principio di precauzione, un ulteriore parere specialistico da parte dell’I.S.P.R.A. secondo cui - pur essendo innegabile che “ le prospezioni geofisiche sono incluse fra le attività antropiche a potenziale rischio acustico in quanto responsabili dell’introduzione di rumore in ambiente marino ” - il fenomeno dello spiaggiamento dei cetacei non poteva essere ricondotto unicamente a fattori antropici, sicché l’attività in esame andava svolta previa adozione di misure preventive e di mitigazione dell'impatto acustico. Il che era esattamente quanto stabilito ex post dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale, essendosi infatti stabilito che le misure di mitigazione da adottare durante le operazioni di ricerca e prospezione andavano definite attenendosi rigorosamente alle linee guida sviluppate dal Joint Nature Conservation Committee (