TAR Potenza, sez. I, sentenza 2020-09-12, n. 202000559

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2020-09-12, n. 202000559
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 202000559
Data del deposito : 12 settembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/09/2020

N. 00559/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00218/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 218 del 2020, proposto da
R G, rappresentato e difeso dall'avvocato L D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Potenza, via n. Sauro 102;

contro

Comune di Calvello, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'ottemperanza

dell’ordinanza di assegnazione somme del Tribunale civile di Potenza emessa in data 3/9/2019.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Calvello;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2020 il dott. Paolo Mariano e uditi per le parti i difensori L D M;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame, depositato in data 2/6/2020, è chiesta l’ottemperanza del provvedimento giurisdizionale in epigrafe, con il quale l’adito Tribunale civile di Potenza ha assegnato al ricorrente - creditore interveniente nella procedura esecutiva a carico del debitore P.C. - l’importo di € 7.740,77, oltre interessi legali e spese nella misura ivi quantificata, ponendo detti esborsi a carico del Comune di Calvello (nella qualità di debitor debitoris che ha reso dichiarazione ex art. 547 cod. proc. civ.).

1.1. Detta ordinanza è stata notificata con formula esecutiva al Comune intimato in data 6/11/2019, senza che detto Ente abbia adempiuto a quanto in essa stabilito.

1.2. Parte ricorrente ha chiesto, quindi, l’esecuzione del predetto comando giurisdizionale, la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento di parte resistente e la fissazione di una penalità di mora.

2. Il Comune intimato, costituitosi in giudizio, ha concluso per l’inammissibilità in rito e per il rigetto nel merito del ricorso, deducendo la giuridica inesistenza del pignoramento relativo al credito in executivis (perché avvenuto successivamente all’udienza in cui l’Ente ha reso la dichiarazione ex art. 547 cod. proc. civ.) e l’avvenuto pagamento liberatorio in favore del debitore esecutato (in data antecedente alla notifica dell’ordinanza di assegnazione in favore del ricorrente).

3. Alla camera di consiglio del 9/9/2020 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. In rito, va preliminarmente evidenziato come “ l’ordinanza di assegnazione di somme ex art. 553 cod. proc. civ., una volta divenuta definitiva per decorso dei termini di impugnazione, è suscettibile di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza ” (cfr. ex plurimis , Consiglio di Stato, ad. plen., 10/2/2012, n. 2).

Risultano correttamente osservate, inoltre, le formalità di proposizione del ricorso in ottemperanza (in specie, quelle di cui agli artt. 114 cod. proc. amm. e 14, co. 1, D.L. n. 669/1996). Infine, è stata allegata agli atti di causa l’attestazione dell’8/5/2020 della cancelleria del Tribunale civile di Potenza relativa all’assenza di rituali opposizioni all’ordinanza in questione.

Nel merito, deve ritenersi documentalmente provato il mancato adempimento degli obblighi di pagamento risultanti dall’ordinanza in evidenza, circostanza ammessa e non contestata dal Comune intimato.

Vanno, inoltre, respinte le ragioni ostative addotte dall’Amministrazione comunale, incidenti sull’ammissibilità stessa dell’azione esecutiva.

Invero, costituisce ius receptum che:

- il giudice dell'ottemperanza, quando è chiamato a dare esecuzione ad una statuizione giudiziale adottata dal giudice civile, svolge una funzione meramente attuativa del relativo precetto, senza la possibilità di modificarne la portata effettuale in senso ampliativo o restrittivo (T.A.R. Veneto, sez. III, 10/04/2020, n. 339), dovendosi limitare all'accertamento dell'esistenza di un comportamento omissivo od elusivo dello iussum iudicis suscettibile di ottemperanza e all'attuazione del suo testuale disposto (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 5/08/2016, n. 2103);

- d’altra parte, al giudice dell'ottemperanza è precluso effettuare nuove valutazioni in fatto e in diritto su questioni che non sono state specificamente dedotte o trattate nel giudizio definito con la pronuncia del giudice civile da ottemperare, la cui cognizione, nel caso di perdurante contrasto fra le parti, spetta al giudice ordinario (Consiglio di Stato sez. IV, 15/05/2020, n. 3098).

In specie, l’ordinanza di cui è chiesta l’ottemperanza è irretrattabile e reca espressa assegnazione delle somme in evidenza a favore della parte ricorrente, ponendole a carico del Comune intimato (tuttora inadempiente).

Né, per quanto detto, è consentito a questo giudice alterare il dispositivo del titolo in executivis , neutralizzandone la portata precettiva, in ragione di argomentazioni - tra cui, in particolare, la supposta inefficacia del pignoramento presso terzi originante la successiva ordinanza di assegnazione de qua - che sono pertinenti ad altra sede giurisdizionale (nella quale avrebbero dovuto essere tempestivamente e ritualmente introdotte onde contrastare il consolidamento dell’ordinanza) e che, per tale dirimente ragione, si presentano del tutto eccentriche rispetto al presente giudizio (che, come dianzi esposto, è di mera esecuzione del dictum reso da altro giudice).

Per analoghe motivazioni, deve ritenersi irrilevante il dedotto pagamento avvenuto in favore del primo debitore, trattandosi di circostanza fattuale che non può incidere sull’attualità e sulla cogenza dell’obbligo, da parte dell’Ente intimato, di soddisfare la pretesa creditoria iscritta nel titolo da ottemperare.

6. In conclusione, il ricorso va accolto, con conseguente declaratoria dell’obbligo del Comune di Calvello di provvedere al pagamento di quanto assegnato nell’ordinanza ottemperanda, detratto quanto già eventualmente corrisposto a tale titolo, entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla pubblicazione ovvero, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Per il caso di ulteriore inottemperanza, si nomina sin d’ora Commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Potenza, o un suo delegato, che provvederà nel termine di sessanta giorni dalla data del suo insediamento al compimento degli atti necessari all’esecuzione della suindicata ordinanza. Le spese per l’eventuale funzione commissariale, esigibili all’esito del suo svolgimento, sono poste a carico del Comune resistente e vengono liquidate nella somma complessiva indicata in dispositivo.

Va, altresì, accolta la domanda finalizzata alla condanna del Comune al pagamento delle penalità ex art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., nella misura degli ulteriori interessi legali a decorrere dalla pubblicazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza e fino all’effettivo soddisfo.

9. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

In relazione a tale ultimo profilo, va altresì precisato che in dette spese rientrano, in modo omnicomprensivo, tutte quelle accessorie, nonché i compensi professionali relativi agli atti successivi al decreto azionato e funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza.

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