TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2019-07-24, n. 201900672

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2019-07-24, n. 201900672
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201900672
Data del deposito : 24 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/07/2019

N. 00672/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00721/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 721 del 2018, proposto da
G B, R B, M A B, TA B, rappresentati e difesi dall'avvocato T B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

-COMUNE DI B, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

-REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati F I, R M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

-PROVINCIA DI SASSARI non costituita in giudizio;

nei confronti

Aa Bua non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del PUC approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale di Budoni e nella specie:

-della deliberazione consiliare del Comune di Budoni n. 14 del 19.04.2018 ( All.to doc. n.1) avente ad oggetto il PUC in adeguamento al PPR e al PAI, Recepimento delle prescrizioni in ottemperanza alla determinazione n. 534/DG del 09.04.2018 della Ras per la coerenza del PUC al quadro normativo sovraordinato;

-delle deliberazioni nn. 49, 50, 51 del 14 dicembre 2017 (All.ti docc. n. 2,3,4) aventi ad oggetto l'adozione del Puc in adozione definitiva e consequenzialmente dello stesso P.U.C. in adeguamento al P.P.R., comprensivo di tutti gli atti, le tavole, relazioni e atti che lo compongono;

-delle deliberazioni consiliari n. 19 del 28.04.2017 con cui veniva adottato il PUC e della deliberazione consiliare n. 20 del 28.04.2017 con cui è stata adottata la VAS (All.ti docc n. 5,6);

-di tutti gli atti presupposti, istruttori, conseguenti, connessi o comunque collegati agli atti impugnati ivi compresa la determinazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 816 del 16 maggio 2018 che ne decretava la coerenza nonché della previa pubblicazione avvenuta nel Buras n. 28 parte III in data 7 giugno 2018 (all.to doc. n. 7) e di ogni altro atto presupposto e consequenziale ancorché incognito.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Budoni e di Regione Autonoma della Sardegna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2019 la dott.ssa Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I ricorrenti Bua sono comproprietari ( iure hereditatis ) di un lotto di terreno sito nel Comune di Budoni, in frazione denominata Nuditta .

L’ area, che era edificabile (B) dal 1975, è stata interessata dalle modifiche urbanistiche a seguito dell’approvazione del PUC del Comune di Budoni con le deliberazioni n. 19 e 20 del 28 aprile 2017.

Il terreno dei ricorrenti è stato, in sede di adozione (prima fase), declassato da “ B1” (edificabile) a destinazione “ S4” ( standard parcheggi ).

Il PUC veniva depositato presso la segreteria del Comune, secondo la procedura di legge, affinché i privati potessero presentare le proprie osservazioni, nei 60 giorni successivi a decorrere dal 18/5/2017.

La famiglia Bua ha presentato le proprie osservazioni, formulando richiesta di “ ripristino ” della previgente destinazione B (così identificata fin dal 1975, con il precedente PdF).

Il Comune, in accoglimento dell’ istanze, “riassegnava” all’ area la classificazione B1.

Con provvedimenti n. 49, 50 e 51 del 14/12/2017 il Consiglio comunale deliberava di adottare definitivamente il PUC in conformità con le osservazioni dei privati e trasmetteva alla Regione autonoma della Sardegna - Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica e Territoriale al fine dell’acquisizione della “verifica di coerenza”.

La Regione con determinazione n. 816 del 16/5/2018 ha espresso la coerenza del PUC rispetto al PAI e al PPR, subordinatamente all’adempimento di talune prescrizioni, fra le quali (per quanto qui interessa):

- la “non costituzione di nuove zone B” ;

-il reperimento di “ aree Standard , S4” nella frazione di Nuditta ”, per rispettare i vincoli sanciti dal D.M 1444/1968.

Alla luce di tale considerazioni, il Comune, recependo integralmente le indicazioni regionali, adottava in via definitiva il PUC modificando, nuovamente, la destinazione (da B), in “ S4 standard parcheggi”, per il lotto del ricorrente (in linea , cioè, con la versione “iniziale” di adozione del PUC, deliberata dallo stesso Comune).

I proprietari delle aree declassate ( da B1 a S4 ) hanno proposto ricorso, depositato il 19.9.2018, diretto ad ottenere l’annullamento di tutti gli atti che hanno composto l’articolato iter deliberativo (deliberazione C.C. n. 14 del 19/4/2018 di adozione definitiva del PUC, in adeguamento al PPR;
delle delibere n. 19 e 20 del C. C. con cui venivano adottati il PUC e la VAS;
della determinazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 816 del 16/5/2018 che decretava la coerenza del PUC comunale, con prescrizioni).

Sono state formulate in giudizio le seguenti censure:

1)Violazione della L. 241/90 - mancata comunicazione di avvio del procedimento;
Violazione dell’ art. 20 L.R. 45/89 ;
eccesso di potere per carenza di istruttoria - Omessa notificazione della (ultima) variazione sostanziale al PUC;

2)Violazione dell’art. 20 L.R. 45/89 ;
Violazione del Decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444 - eccesso di potere per carenza di istruttoria. Eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca e difetto di motivazione;

3)Violazione dell’art. 20 della L.R. 45/89 ;
eccesso di potere per carenza di istruttoria - violazione del legittimo affidamento – sussistenza di diritti del privato - Eccesso di potere per l’attuato “esproprio sostanziale” e violazione del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 T.U. Espropriazioni;

4)Violazione dell’art. 20 della L.R. 45/89 e dell’ art. 11, comma 5°, del D.Lgs. 152/2006;
D.Lgs. 128/2010;
della Deliberazione n. 44/51 del 14.12.2010 e delle Linee Guida e della strategia del PUC approvate - Eccesso di potere per carenza di istruttoria;

5)Violazione dell'art. 20 L.R. 45/89 in combinato disposto con l'art. 6 D.Lgs 152/2006, D.Lgs. 128/2010 della Deliberazione n. 44/51 del 14.12.2010 e delle Linee Guida e della strategia del PUC approvate. Ulteriore Violazione in relazione alla stesura della VAS - Violazione dell'art. 11, comma 5° del D.Lgs. 152/2006 e contrasto con atti della provincia di Sassari, Ufficio Tutela del Paesaggio.

6)Mancata sottoposizione del PUC a Valutazione della Incidenza ex art. art. 5 DPR 357/97 come modificato dal DPR 120/2003, Art. 6, in combinato disposto con l'art. 20 L.R. 45/89.

In ricorso si evidenzia che, in passato, la proprietà aveva manifestato l’ intenzione di ristrutturare l’immobile (cfr. nulla osta 2011 del Comune, allegato 11) . Opera non realizzata in quanto il Sig. G B fu costretto a rideterminare le priorità della famiglia, posticipando la realizzazione dell'opera edile, in considerazione del fatto che la madre, signora Elisabetta Ventroni, ebbe a contrarre complesse patologie, aggravatesi nel tempo fino al suo decesso nel 2017 (Parkinson, Alzahimer) che imponevano importanti attenzioni e sforzi, anche economici, connessi alla cura ed all'assistenza dell'anziana (con destinazione delle proprie risorse anche economiche a tale fine).

Si sono costituiti in giudizio sia il Comune che la Regione chiedendo il rigetto del ricorso.

La Regione ha chiesto anche l’inammissibilità del ricorso, nei propri confronti, non avendo la “verifica di coerenza” regionale portata direttamente lesiva per le posizioni soggettive del privato.

Il Comune ha sostenuto che le scelte compiute in via definitiva, con recepimento di tutte le indicazioni della regione, erano necessitate. E comunque l’amministrazione comunale, consapevolmente, non ha voluto discostarsi dalle prescrizioni per evitare il crearsi di disparità di trattamento .

All’udienza del 10 luglio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

RITO.

Preliminarmente occorre esaminare l’eccezione di inammissibilità (parziale) del ricorso sollevata dalla difesa regionale, relativa all’impugnazione delle determinazioni n. 534/DG del 9.4.2018 e n. 816/DG del 16.5.2018, adottate dalla Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia della Regione Sardegna inerenti la “verifica di coerenza” del PUC del Comune di Budoni.

Con il primo dei suindicati provvedimenti l’Amministrazione regionale ha evidenziato in sede di “verifica di coerenza” taluni contrasti del PUC comunale, nella versione adottata, con la pianificazione sovraordinata. Indicazioni che sono state tutte recepite dall’Amministrazione comunale (senza distinzione, in modo omogeneo per tutte le fattispecie) , al fine di evitare (così espone la difesa comunale) disparità di trattamento tra le diverse posizioni soggettive dei privati.

A seguito di tale adeguamento, con il secondo provvedimento regionale, è stata dichiarata la “coerenza” del PUC con il quadro normativo e pianificatorio sovraordinato.

Con l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione la Regione rileva la carenza di interesse, in quanto gli atti regionali impugnati sarebbero privi di lesività, non vincolando le scelte urbanistiche del Comune;

L’ eccezione della Regione è fondata.

E’ sufficiente richiamare l’ormai consolidata giurisprudenza di questo Tribunale, dalla quale il Collegio non ravvisa oggi motivo per discostarsi, secondo cui la “verifica di coerenza” consiste non già in un’attività di controllo sulla delibera del Consiglio comunale di approvazione del proprio strumento urbanistico, bensì in una “misura di coordinamento”.

La riforma normativa costituisce effetto dell’eliminazione dei controlli sugli atti degli Enti locali disposta con l’art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (a seguito dell’abrogazione dell’art. 130 Cost.).

Alla modifica costituzionale si è adeguata la legge regionale, con l’inequivoca disposizione di cui al primo comma dell’art. 31 della legge n. 7/2002, che ha disposto che “ il controllo preventivo obbligatorio sugli atti degli enti locali è soppresso”.

Il nuovo istituto della “verifica di coerenza” definita dal legislatore regionale attua una forma di coordinamento (comunque necessaria) tra la pianificazione paesaggistica sovraordinata e gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore.

Ne consegue che l’atto regionale adottato in sede di “verifica di coerenza” non può imporsi all’ente locale, né disporre l’annullamento dell’atto comunale e/o incidere sulla sua efficacia, potendo soltanto contenere una possibile richiesta di riesame e di eventuale adeguamento , rispetto al quale il Comune può uniformarsi (come ha deciso, autonomamente, in questo caso, il Comune di Budoni) oppure mantenere le proprie previsioni (in contrasto).

Con ammessa facoltà di non modificare lo strumento urbanistico , con richiesta di pubblicazione nel B.U.R.A.S. della “propria” versione, al fine di attribuire definitiva efficacia al PUC (cfr. da ultimo, TAR Sardegna, Sez. II, 9/4/2018 n. 319).

Così ricostruito il rapporto fra “verifica di coerenza” e delibera consiliare di approvazione definitiva dello strumento urbanistico risulta evidente il difetto di lesività degli impugnati provvedimenti regionali, in quanto, a fronte delle prescrizioni formulate dalla Regione in sede di “verifica di coerenza”, il Comune mantiene un’ampia discrezionalità, potendo decidere di recepirle o, invece, di discostarsi dalle indicazioni regionali, senza che ciò possa impedire la pubblicazione del nuovo strumento urbanistico.

Assumendosi , in tal caso, la piena responsabilità per l’adozione di un provvedimento ritenuto dalla Regione difforme dagli strumenti sovraordinati.

Ne consegue che l’impugnazione avverso la “verifica di coerenza” regionale è inammissibile, per carenza di autonoma lesività.

**

MERITO.

Innanzitutto va precisato che la difesa della Regione, erroneamente, ha affermato che le osservazioni formulate in sede di “verifica di coerenza” “ non interessavano l’area in questione ”.

In realtà l’intervento della Regione è avvenuto in relazione a due distinte problematiche rilevate:

a)analisi della quantificazione delle zone B, evidenziando l’impossibilità di individuare “ nuove zone B”;

b)verifica della sufficienza o meno degli “ standard-servizi ” proprio in riferimento alla frazione di Nuditta , e, nello specifico, per lo standard S4- parcheggi .

Se è vero che il primo aspetto della verifica (a) non poteva determinare effetti diretti per il lotto dei ricorrenti, essendo questo, in sede di previgente PUC, “già destinato” , a “ zona B” edificabile, invece, per il secondo profilo (b) l’analisi, in sede di verifica di coerenza, assumeva valenza sostanziale, coinvolgendo direttamente anche l’area in questione (collocata nella Frazione).

Pur nella piena consapevolezza che la scelta finale nella ricerca di aree “S” nella frazione doveva, comunque, essere assunta dal Comune;
non necessariamente nell’area dei ricorrenti, potendo essere valutate alternative di localizzazione dell’intervento in aree non già edificabili.

In relazione a tale problematica (individuazione aree “S” nella fraz. di Nuditta ) occorre evidenziare che il PUC, nella sua prima versione adottata, aveva apportato la variazione della destinazione (da “B” a “S”) del lotto dei ricorrenti, al fine di rispettare gli standards previsti al D.M 1444/1968.

La problematica si è poi aperta con l’accoglimento delle osservazioni dei privati, avvenuto in sede endoprocedimentale, con il ripristino, da parte del Comune, della previgente zona “B”, a seguito della condivisioni delle argomentazioni apportate dal privato.

L’intervento regionale ha, poi, evidenziato la carenza di Standard nella frazione di Nuditta , ma senza intervenire sulle singole destinazioni dei lotti (non era questo nel suo potere).

L’analisi successiva spettava esclusivamente all’autorità comunale, sussistendo possibili alternative di localizzazione dei servizi nella frazione, che dovevano essere vagliate nei loro effetti.

Il contenzioso si concentra, dunque, nella verifica della legittimità della decisione comunale di riassegnare la destinazione “ S4” al lotto in questione (ripristinando, sotto tale profilo, la destinazione che era stata impressa nella prima versione del PUC), privando l’edificabilità che era stata impressa dallo strumento urbanistico previgente (del 1975).

Il ricorso è fondato e va accolto.

Con la Determinazione 534/2018 la Regione, esaminando la (prima) versione pubblicata del PUC, e dei mappali del territorio comunale, rilevava nelle zone A e B una carenza di aree standard , destinate alla realizzazione di parcheggi ( S4 ) e servizi.

Inoltre, censurava l’ampliamento delle aree edificabili (in particolare “ nuove” zone “ B ”), che avrebbe determinato un “sovraffollamento” di aree A e B a scapito di quelle standard in violazione del D.M. 1444/ 1968.

Il Comune ha individuato la localizzazione delle aree di parcheggio in un lotto dei ricorrenti (che era B) e sul quale era stato edificato, in tempi risalenti, un immobile , che non è stato neppure riportato nei documenti del PUC, recanti le varie zonizzazioni del territorio comunale.

La scelta di imporre la destinazione “ S4 ” in area previgente B non risulta coerente con lo stato di fatto e di diritto.

Infatti nell’area dei ricorrenti insiste, fin dagli anni ’50, un edificio che non è stato indicato dagli elaborati di zonizzazione del PUC (e quindi non verificabile dalla RAS ;
dato confermato dalla Regione nella propria memoria).

L’esistenza del fabbricato avrebbe dovuto essere considerata e valutata in riferimento alla compatibilità dell’assegnazione di una “nuovo destinazione” servizi, che lo avrebbe inevitabilmente coinvolto.

In ricorso si evidenzia che, in passato, la proprietà aveva manifestato l’ intenzione di ristrutturare l’immobile (cfr. nulla osta 2011 del Comune, allegato 11).

Sul punto nelle motivazioni comunali non è rinvenibile alcun elemento di analisi e di giudizio. Elementi che avrebbero dovuto essere, in questa peculiare situazione, necessariamente valutati ed esternati.

Il Comune di Budoni, di fronte a possibili alternative di localizzazione delle aree di parcheggio mancanti, ha ritenuto di destinare a tali fini un’area edificabile fin dal ’70 (secondo il previgente strumento urbanistico), sulla quale oltretutto, insisteva un edificio che i ricorrenti avevano anche manifestato la volontà di ristrutturare.

Sotto tale profilo la scelta pianificatoria assunta dal Comune non ha considerato un elemento importante:

-la non qualificazione come “ nuova ” zona B dell’area, essendo tale destinazione già stata impressa dal previgente strumento;

-la vocazione edificatoria dell’area B (fin dal ’70), con insistenza, anche, di un fabbricato, risalente nel tempo (fin dagli anni ’50).

Se è vero che le decisioni programmatorie urbanistiche del territorio hanno natura generale e ampiamente discrezionale, e non richiedono particolari motivazioni, è anche vero che dopo la delibazione, a favore dei privati, in sede di osservazioni al PUC (con modificazione da “S” a “B”), la posizione dei ricorrenti, congiuntamente alla peculiare situazione di fatto, assumeva un rilievo importante e rilevante, insuscettibile di travolgimento senza alcuna “specifica” espressa valutazione, in sede finale, della scelta di “ove collocare” le aree “servizi” nella Frazione da parte del Comune.

Nel caso di specie è stato attuato un immotivato ed ingiustificato intervento di penalizzazione di un’area a vocazione edificatoria, da tempo caratterizzata e consolidata, con anche la presenza di un edificio già realizzato e riconoscibile (ancorchè non evidenziato nei documenti e nelle Tavole), e ristrutturabile.

Sotto tale profilo emerge carenza di istruttoria e difetto di motivazione nella scelta di mutare destinazione all’area dei ricorrenti, declassandola e privandola di edificabilità.

Il Comune di Budoni, a difesa del proprio operato, sostiene che, alla luce delle osservazioni e della verifica di coerenza espressa dalla Regione, non sussisteva alcun potere discrezionale da esercitare, in quanto le scelte di pianificazione sarebbero state essenzialmente “ vincolate” dalle prescrizioni ivi contenute.

L’assunto non è fondato.

La verifica di coerenza non è un atto autoritativo propriamente di <controllo>
.

Trattasi di strumento di <cooperazione>
tra Regione e Comuni che si apprestano ad adottare un nuovo provvedimento di pianificazione per garantire un corretto assetto del territorio , con valorizzazione dei beni, del paesaggio e dell’ambiente.

In tale ottica collaborativa la verifica di coerenza non pone alcun vincolo decisionale al Comune, il quale gode di un potere discrezionale per le scelte di pianificazione da effettuare in via definitiva.

Con facoltà di autonoma decisione rispetto all’ indicazione regionale di non costituire nuove zone B (qui irrilevante) e di reperire gli standard nella frazione Nuditta .

Il Comune, in sede di approvazione definitiva del PUC (provvedimento conclusivo del 2018) poteva, dunque, decidere di mantenere la zona B (non nuova ) , previa valutazione “ove” fosse più opportuno collocare la zona “ S parcheggi ” (evidentemente comparando le alternative possibili).

Ponendosi, in coerenza con la scelta endoprocedimentale effettuata a seguito dell’accoglimento delle osservazioni Bua.

In sintesi le 6 censure formulate in ricorso vanno così decise:

I)La lamentata omessa comunicazione dell’avvio del procedimento (nella seconda fase di adozione definitiva, a seguito di verifica di coerenza della RAS), con mancata instaurazione di contraddittorio tra l’ Amministrazione e i ricorrenti, non è fondata.

Il procedimento pianificatorio è disciplinato dalla disciplina speciale regionale, che scandisce le diverse fasi, includendo l’obbligatorietà del contraddittorio per la prima adozione (come in effetti qui è avvenuto, con esito positivo per il privato).

Non sussisteva, dunque, il vincolo di riacquisire la fase partecipativa dopo le osservazioni formulate in sede di verifica di coerenza della RAS e recepite dal Comune.

L’eventuale necessità di “ ripubblicazione ” del Piano, come la giurisprudenza riconosce (Tar Valle d’Aosta n. 61 del 27/10/2017;
T.R.G.A., Trento 5/5/2015 , n. 182;
Consiglio di Stato , sez. IV , 26/02/2013 , n. 1182), sorge solo a seguito di apporto di innovazioni tali da mutare radicalmente l’impostazione di Piano.

Nel caso di specie non è rinvenibile una modifica strutturale al Piano in sede di adozione finale.

L’individuazione di area “S” non determina uno stravolgimento generale del contenuto e dei principi fondamentali dello strumento urbanistico locale.

*

II) Il secondo e il quarto motivo possono essere trattati congiuntamente.

I ricorrenti ritengono ingiustificato il declassamento del proprio terreno ad area standard , nonostante l’ iniziale progetto del Comune prevedesse una imponente espansione edilizia in sede di PUC (con abnorme sovradimensionamento di “ nuove ” aree B).

Nonché la carenza di istruttoria e di motivazione.

Le due censure sono fondate.

Il lotto dei ricorrenti è collocato nella frazione di Nuditta e non rientra nel concetto di “ nuove zone B” (ad opera dell’elaborando PUC), tenuto conto che la destinazione “ B” era (già) sussistente nel previgente strumento urbanistico.

Sotto tale profilo l’area non era dunque suscettibile di effetti negativi “diretti”, a seguito delle valutazione operata sul punto dalla RAS, in sede di verifica di coerenza, ove era stato rilevato il “sovradimensionamento” delle “ nuove” zone B.

Sotto tale profilo, il mantenimento della previgente destinazione B avrebbe potuto essere coerente con le rilevazioni regionali.

La problematica è sorta nella “gestione”, a livello comunale, della ricerca di “ standard parcheggi ” per la Frazione Nuditta , la cui insufficienza era stata rilevata dalla Regione.

La lesione del privato proprietario è scaturita dalla scelta pianificatoria, del tutto “autonoma”, operata dall’autorità comunale, di riportare da B a S l’area dei ricorrenti.

Il Comune, in adeguamento alle indicazioni della Regione riferite alla necessità di reperire nuove zone “S” per la frazione Nuditta , ha ritenuto di sacrificare un’area consolidata B , senza considerare che su di essa era stato già edificato un fabbricato.

L’opzione compiuta, con sacrificio di zona “ B ” (per propria natura “zona totalmente o parzialmente edificata”), anziché zone destinate a “nuovi complessi insediativi” (zone “ C ”) o zone “ E ” agricole non è stata giustificata. Nonostante parte ricorrente evidenzi che la zona è rurale e non turistica.

La peculiarità della situazione rende palesemente illogica e travisata la scelta del Comune che ha omesso di considerare, per più aspetti, la reale situazione di fatto e di diritto effettivamente sussistente.

Valutazione aggravata dal fatto che lo stesso Comune, in corso di elaborazione del PUC, con l’ accoglimento delle osservazioni, aveva valutato positivamente, in favore dei privati, proprio il <
mantenimento >
in zona “B”.

Il quadro denota irragionevolezza di un’opzione che ha sacrificato la capacità dell’area (consolidata), senza la ricerca di possibili alternative di collocazione dell’area parcheggi (S) nella frazione, comparando altre proprietà, aventi destinazione diversa ( C - E ) .

*

III) motivi 3- 5- 6.

In considerazione dell’accoglimento delle suddette due censure (prima e quarta, congiuntamente), esaminate sub II) si può prescindere dall’esame del terzo, quinto e sesto motivo (attinenti a profili di esproprio sostanziale, analisi VAS, Valutazione di Incidenza) , essendo stata la posizione dei ricorrenti pienamente tutelata, nella loro pretesa sostanziale.

Se ne dispone quindi l’assorbimento, per carenza di interesse.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, a carico del Comune, in dispositivo.

Vanno, invece, compensate nei confronti della Regione.

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