TAR Milano, sez. IV, sentenza 2017-11-20, n. 201702207
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Pubblicato il 20/11/2017
N. 02207/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01187/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel giudizio ex art. 112 segg. c.p.a., introdotto con il ricorso 1187 del 2016, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. M B, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Eustachi 7;
contro
l’Amministrazione dell'istruzione dell’università e della ricerca, in persona del ministro pro tempore,
l’Università degli studi di Milano, in persona del rettore pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, domiciliataria per legge;
nei confronti di
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza 26 febbraio 2013, n. 526, del Tar Lombardia - Milano, Sezione IV, passata in giudicato, con cui sono stati annullati gli atti della procedura di valutazione comparativa indetta dall’Università degli studi di Milano per la copertura, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, di un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico disciplinare “L-ART/05-discipline dello spettacolo”;
e per la declaratoria di nullità per elusione del giudicato,
del decreto rettorale 3 marzo 2016 n. 742/2016, comunicato in data 22 marzo 2016, con cui è stato annullato il decreto rettorale del 16 dicembre 2009, n. 4059, con il quale era stata indetta la procedura di valutazione comparativa a un posto da ricercatore universitario per il Settore scientifico-disciplinare L-ART/05 - Discipline dello Spettacolo presso la Facoltà di lettere e filosofia dell’Università degli Studi di Milano.
nonché per il risarcimento del danno subito, ovvero
in subordine, per il riconoscimento dell’indennizzo ex art. 21-quinquies l. 241/1990.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio l’Amministrazione dell'istruzione dell’università e della ricerca, e dell’Università degli studi di Milano;
Viste le memorie difensive;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2017 il pres. cons. Angelo Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Con decreto rettorale 16 dicembre 2009, n. 4059, l’Università degli Studi di Milano indisse una procedura comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario per il settore L-ART./05 – Disciplina dello Spettacolo, presso la Facoltà di lettere e filosofia, di cui fu dichiarata vincitrice -OMISSIS-, odierna controinteressata.
1.2. -OMISSIS-, unica altra candidata, impugnò tale esito, mediante il ricorso R.G. 270/2011, che fu accolto con la sentenza 31 gennaio 2012, n. 348, della Sezione, confermata in appello (C.d.S., VI, 18 maggio 2012, n. 2912).
1.3.1. L’Università nominò perciò una nuova commissione di concorso, la quale rivalutò i candidati e concluse ancora in favore della -OMISSIS-: la nuova determinazione fu parimenti impugnata dalla -OMISSIS- con il ricorso R.G. n. 2621/2012, definito con la sentenza 26 febbraio 2013, n. 526, di questa Sezione e passata in giudicato.
1.3.2. Tale sentenza rilevò, anzitutto, che la nuova commissione, nel ricostruire il curriculum della -OMISSIS-, non aveva considerato gli incarichi di insegnamento da essa svolti presso le Università di Genova e di Cagliari, ritenuti invece decisivi dal giudice per dimostrarne l’eclettica esperienza professionale.
1.3.3. La stessa sentenza affermò ancora che, in violazione di quanto statuito nella precedente decisione 348/2012, la commissione non aveva comunque valutato adeguatamente la rilevante attività di insegnamento istituzionale svolta dalla ricorrente, oltreché i numerosi titoli conseguiti dalla stessa (partecipazione a convegni internazionali, incarichi di direttore artistico e di produzione di vari spettacoli, di membro in giurie e comitati, e così via).
1.3.4. In complesso, la decisione 526/13 riscontrò la violazione del giudicato formatosi sulla precedente sentenza 348/2012, nella parte in cui questa aveva imposto alla commissione di considerare adeguatamente le pubblicazioni della ricorrente: pertanto, ex art. 34, I comma, lett. e) c.p.a., la stessa decisione ordinò all’Università di nominare una terza commissione, che, conformandosi alle nuove statuizioni, rivalutasse, in particolare, le competenze scientifiche, le attività didattiche e le pubblicazioni della ricorrente.
1.4.1. In effetti, con decreto rettorale 9 ottobre 2014 n. 5318, l’Università costituì tale organo collegiale, che, tuttavia, mai avviò i propri lavori: un primo componente rassegnò le dimissioni, il suo sostituto fu collocato in quiescenza, e, in seguito, tutti i membri si dimisero.
1.4.2. Infine, con l’ulteriore decreto rettorale 3 marzo 2016, n. 742, è stata revocata la procedura valutativa in questione, considerato che la stessa “è stata bandita nell’anno 2009, che il ruolo di ricercatore a tempo indeterminato è un ruolo ad esaurimento, e che nel frattempo all’interno del Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali e dei corsi di laurea ad esso afferenti sono intervenute nuove esigenze scientifiche e didattiche che impongono una diversa valutazione delle scelte finora operate, ed una diversa distribuzione delle competenze nei diversi settori, in funzione delle nuove esigenze dell’Ateneo”.
2.1. Ne è seguito un ulteriore ricorso – che è quello in esame – dove la -OMISSIS- ha dedotto l’elusione del giudicato, formatosi sulla sentenza n. 526/13;in subordine, ha richiesto una pronuncia che attesti l’illegittimità del predetto decreto rettorale 742/2016.
La difesa erariale si è costituita in giudizio, insistendo per il rigetto del ricorso, in rito e nel merito.
2.2.1. La conseguente sentenza non definitiva 19 dicembre 2016, n. 2393, ha intanto accolto la domanda principale, “essendo palese sia l’inerzia dell’Università nell’ottemperare alla sentenza oggetto del presente giudizio, non avendo la stessa neppure avviato il relativo procedimento valutativo, sia il carattere elusivo del D.R. n. 742/16, che ha revocato la procedura di che trattasi, anziché concluderla”.
2.2.2. Invero, “la sentenza n. 526/13, unitamente alla precedente n. 348/2012, hanno posto le basi per una rinnovazione della valutazione, scevra da ulteriori vizi di legittimità (pag. 10 memoria del 7.10.2016), essendo pertanto irrilevante che gli atti successivi alla stessa, e quindi la presa in servizio del vincitore, eventualmente, non possano avere esecuzione, come affermato nel D.R. n. 742/16 per giustificare la revoca in questa sede contestata”.
2.2.3. Questo giudice, cioè, non aveva “imposto all’Amministrazione di assumere il vincitore del concorso (fosse l’odierna ricorrente o la controinteressata), ciò che, in astratto, avrebbe potuto essere precluso dalle ragioni indicate nel citato D.R. n. 742/2016, qualora il Collegio ne avesse accertato la fondatezza, quanto invece, come detto, di concludere le operazioni valutative del concorso indetto con D.R. n. 4059/2009, dopo averne reiteratamente accertato l’illegittimità, nel corso di ben due giudizi”.
2.2.4. Ora, “la sopravvenuta indisponibilità del posto relativo all’incarico cui aspira il ricorrente, non esime infatti l’Amministrazione dall'obbligo di ottemperare alla decisione di annullamento della selezione alla quale aveva partecipato il medesimo, non precludendo, di conseguenza, la proposizione del ricorso per l'ottemperanza, per conseguire l’utilità sostanziale riconosciuta dalla sentenza passata in giudicato, e cioè la definizione della procedura concorsuale impugnata, in conformità alle regole di azione irrevocabilmente stabilite dal T.A.R. (C.S., Sez. V, 29.4.2003, n. 2188)”.
2.2.5. In specie, “la ricorrente ha peraltro adeguatamente dimostrato di avere un interesse, personale concreto ed attuale, alla conclusione del concorso di che trattasi, potendo far valere il titolo eventualmente conseguito nell’ambito di altre procedure comparative, ciò che non permetteva all’Università di superare le disposizioni contenute nella sentenza n. 526/13, semplicemente ritirando il concorso indetto con D.R. n. 4059/2009”: ed è stata dunque “anzitutto dichiarata l’inottemperanza della sentenza T.A.R. Milano, IV, 26 febbraio 2013, n. 526, e la nullità del decreto rettorale 3 marzo 2016, n. 742”.
2.3. La sentenza prosegue poi osservando come la vicenda de qua, “avviatasi ormai otto anni fa, non ha trovato un qualsiasi esito affidando la rinnovazione della procedura all’Università di Milano: sicché, per assicurare una tutela piena ed effettiva alla ricorrente -OMISSIS-, s’impone, senza ulteriori indugi, la nomina di un commissario ad acta, nella persona del direttore del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Torino. Questi svolgerà il compito già attribuito alla commissione di concorso, per cui, direttamente o avvalendosi di esperti da lui scelti all’interno dello stesso Ateneo, ovvero presso altra Istituzione, rinnoverà le operazioni valutative della stessa commissione e stabilirà, mediante una procedura comparativa, quale sia, tra i candidati, il più idoneo a ricoprire il posto di ricercatore universitario per il settore scientifico disciplinare L-ART./05 – Disciplina dello Spettacolo, indetto con decreto n. 4059/2009 del rettore dell’Università di Milano, al quale si è fatto sin qui riferimento”.
3.1. Il commissario nominato ha completato la sua attività, ed ha depositato il 22 marzo 2017 la propria relazione, in cui conclude che entrambe le candidate “interpretano con mestiere sufficiente le rispettive istanze culturali”, e se, in termini assoluti, in relazione alla posizione di ricercatore universitario da ricoprire, esse esibiscono titoli sufficienti per qualità della produzione scientifica, “in termini comparativi, la candidata -OMISSIS- risulta nettamente superiore alla candidata -OMISSIS- per la maggiore significatività dei titoli e per la più ricca esperienza didattica e professionale che da questi emerge, e di poco superiore per l'operosità scientifica”.