TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2021-11-11, n. 202100766

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2021-11-11, n. 202100766
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202100766
Data del deposito : 11 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/11/2021

N. 00766/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00421/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 421 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da Cento Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso prima dagli avvocati M M e C V e poi dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Quartucciu, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato P F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Sonnino, 37;

Suape del Comune di Quartucciu non costituito in giudizio;

nei confronti

Fallimento Area Urbana Società Cooperativa Edilizia, Consorzio Sardo Cooperative delle Costruzioni in Liquidazione Coatta Amministrativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati M B, S Pcu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Porcu e Barberio Studio Legale in Cagliari, via Garibaldi n. 105;

Cancedda Raimondo non costituito in giudizio;

per l'annullamento

-- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:



1. della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi - Provvedimento unico di diniego n. 14 del 13.04.2018 - reg. n. 0009813 del 13.04.2018 emessa dal SUAPE del Comune di Quartucciu, con la quale non è stata autorizzata la Cento Società Cooperativa alla realizzazione di un edificio denominato Centro Commerciale le Serre costituito da n. 3 fabbricati;



2. della determinazione di conclusione della conferenza di servizi - art. 10 bis legge 241/90 e ss. mm. e ii. reg. n. 0007478 del 19.03.2018 emessa dal SUAPE del Comune di Quartucciu con la quale è stata determinata la conclusione negativa della conferenza di servizi ai sensi dell'art. 37, comma 8, lettera b) della L.R. n. 24/2016;



3. del provvedimento Reg. nr. 0004468 emesso il 16.02.2018 dal Settore Gestione del Territorio del Comune di Quartucciu denominato "parere tecnico privo di natura provvedimentale autonoma su endoprocedimento", che sostituisce la integrale motivazione del provvedimento di cui al precedente capo 1;



4. del provvedimento Reg. nr. 0009089 emesso il 05.04.2018 dal Settore Gestione del Territorio del Comune di Quartucciu denominato "parere tecnico privo di natura provvedimentale autonoma su endoprocedimento - Risposta controdeduzioni";



5. di ogni atto presupposto, inerente e connesso.

-- per quanto riguarda i motivi aggiunti, depositati il 28 gennaio 2019:

del provvedimento Prot. 33336 del 20.12.2018 della Responsabile del Servizio di Gestione del Territorio del Comune di Quartucciu, con il quale è stata negata la proroga triennale del PEEP “Le Serre” e di cui al D.L. 69/2013, convertito in legge 98/2013, per intervenuta decadenza del PEEP "le Serre" medesimo.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Quartucciu, del Fallimento Area Urbana Società Cooperativa Edilizia e del Consorzio Sardo Cooperative delle Costruzioni in Liquidazione Coatta Amministrativa;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nella udienza pubblica del giorno 7 aprile 2021, tenutasi in modalità telematica ai sensi dell’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nonché dell'art. 6 del d.l. n. 44 del 1 aprile 2021, il dott. G R;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Espone la ricorrente che in data 13.09.1996, unitamente alla Cooperativa “Area Urbana” e al Consorzio Sardo Cooperative delle Costruzioni (CSC), aveva stipulato, con atto a rogito Notaio G S C (Rep. 43056, Volume 11540, registrato a Cagliari il 30.09.1996), una convenzione con il Comune di Quartucciu, in forza della quale il Comune aveva concesso alla Cooperativa Cento, alla Cooperativa Area Urbana e al Consorzio Sardo Cooperative delle Costruzioni (CSC), il diritto di costruire e mantenere, sui terreni ivi indicati, rispettivamente n. 133, n. 132 e n. 164 alloggi di tipo economico – popolare e relativi servizi connessi con la residenza.

Le quote relative ai servizi connessi erano state così ripartite: Cooperativa Cento e Cooperativa Area Urbana 30%;
Consorzio Sardo Cooperative delle Costruzioni (C.S.C.) 40%.



2. Con successiva convenzione del 14.12.2000, sempre a rogito Notaio G S C (Rep. 53179, Volume 15315), le medesime parti, a integrazione degli impegni già assunti con la convenzione stipulata in data 13.09.1996, statuivano l’impegno degli assegnatari, tra cui la cooperativa ricorrente, di ultimare i lavori di sistemazione della via Nazionale in Quartucciu (fino alla concorrenza di £ 1.500.000.000), di realizzare ulteriori opere aggiuntive, tra cui la copertura del canale “Is Curgianus” e definivano la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria.



3. Gli alloggi previsti in convenzione sono stati completati e anche trasferiti ai soci con atto di assegnazione. E' stata altresì realizzata una parte dei servizi connessi con la residenza, ma, secondo la ricorrente, per responsabilità esclusiva del Comune di Quartucciu, le Cooperative non hanno potuto completare la realizzazione dei servizi connessi (né le opere di urbanizzazione secondaria).



4. Aggiunge la ricorrente che l’area destinata alla realizzazione dei servizi connessi, indicata in convenzione come lotto "AV", su richiesta del Comune di Quartucciu - alla quale le Cooperative avevano acconsentito - avrebbe dovuto esser traslata in altra area, dove le Cooperative avrebbero dovuto costruire i servizi connessi (perché il Comune aveva necessità di avere la disponibilità del lotto AV che, in quanto adiacente ad altra area pubblica, serviva per realizzare un parco pubblico).



5. Il Consiglio Comunale ha adottato quindi, con deliberazione n. 13 del 3.07.2003, il provvedimento di traslazione dell’area in questione ed ha provveduto nel 2007 (anche dopo ricorsi sul silenzio) ad approvare la traslazione dell’area, con deliberazione n. 4 del 9.02.2007.

Il Comune ha peraltro modificato la retinatura alle carte allegate alla delibera di approvazione in maniera tale che, secondo la ricorrente, nell'area di destinazione, quella traslata, le Cooperative non avrebbero potuto realizzare i servizi connessi.



6. La Cooperativa Cento e la Cooperativa Area Urbana (il CSC era stato posto in liquidazione) hanno quindi presentato speculari ricorsi al TAR Sardegna, il quale, con le sentenze n. 142 e n. 143 del 2011 li ha accolti annullando la delibera n. 4 del 9.02.2007.



7. Il Comune di Quartucciu ha impugnato le sentenze di primo grado ma il Consiglio di Stato, con sentenza della Sezione IV n. 3764 del 12 luglio 2013, riuniti i ricorsi, ha rigettato l'appello confermando integralmente le sentenze del TAR Sardegna.



7.1. Il Consiglio di Stato, dopo aver ricordato che non a caso gli originari ricorrenti avevano gravato le deliberazioni della variante di traslazione dei servizi connessi solo e nella misura in cui “ tale variante si ritenesse preclusiva del diritto ad effettuare l’intervento relativo alla realizzazione di servizi connessi ”, non contestando lo spostamento dell’area su cui devono sorgere i servizi “ ma il rischio che allo spostamento in Zona S “Servizi” consegua l’impossibilità di edificare le opere previste quali “servizi connessi ”, ha ritenuto che, vista la non compatibilità delle opere rientranti nella definizione data dal decreto Floris ai servizi connessi, con la destinazione urbanistica della Zona S, il Comune, attraverso la traslazione, aveva, “ di fatto sottratto alle due Cooperative il diritto di “costruire e mantenere” sulle aree concesse originariamente (o su quelle successivamente oggetto di traslazione) edifici adibiti a servizi connessi alla residenza. Il che rende la variante, per ciò solo illegittima”.



8. A questo punto il Comune di Quartucciu, con delibera n. 23 del 3.06.2014 ha annullato la delibera n. 13 del 3.07.2003, ed ha deciso che le cooperative dovessero realizzare i servizi connessi nel lotto AV, come era previsto in origine.

Tale provvedimento è stato impugnato dalla ricorrente ma il relativo giudizio, rubricato al n. 828/2014, è stato definito con decreto di perenzione n. 75 del 10 giugno 2020.



9. Al fine di poter proseguire l'intervento le due Cooperative Cento e Area Urbana, in data 9.02.2017 hanno proposto alla liquidazione del CSC l'acquisto della quota indivisa del 40% del diritto di superficie sulle aree destinate ai servizi connessi.

10. Con sentenza n. 148 del 20.10.2017 è stato dichiarato il fallimento di Area Urbana Cooperativa Edilizia.

11. La Cento Società Cooperativa ha quindi deciso di acquisire da sola il diritto di superficie di cui era titolare la liquidazione del CSC e ha quindi partecipato all'asta, aggiudicandosi la suddetta quota, come da atto a rogito Notaio Galdiero del 5 dicembre 2017.

In data 12.12.2017 i curatori del fallimento di Area Urbana hanno chiesto al Giudice l'autorizzazione alla vendita della quota del diritto di superficie (pari al 30%) di cui era titolare Area Urbana;
ottenuta in pari data l'autorizzazione è stata indetta una procedura competitiva alla quale la Cooperativa Cento ha partecipato aggiudicandosi tale diritto di superficie.

12. A questo punto la Cooperativa Cento ha presentato la domanda di autorizzazione unica oggetto del presente giudizio per realizzare i servizi connessi nel lotto AV (ossia nel lotto originariamente destinato a tale finalità).

13. A seguito della presentazione della domanda - finalizzata alla realizzazione di un centro commerciale - il SUAPE ha attivato una conferenza di servizi, nell’ambito della quale il Settore Gestione del Territorio del Comune di Quartucciu ha emesso parere tecnico ostativo.

Il SUAPE ha quindi emesso la determinazione di conclusione negativa della conferenza di servizi con la quale ha attribuito alla Cooperativa il termine per controdeduzioni, a seguito delle quali il Settore Gestione del Territorio del Comune di Quartucciu ha confermato il parere negativo.

14. Con il provvedimento impugnato il SUAPE ha quindi chiuso la conferenza di servizi e ha dichiarato di non autorizzare la costruzione richiesta.

15. La ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe deducendo le seguenti censure:

1) violazione e falsa applicazione dell'art. 11 del d.P.R. 6 giugno 2001, violazione e falsa applicazione della L.R. 20.10.2016 n. 24 e DGR 11/14 del 28.02.2017, violazione e falsa applicazione della DGR 52/22 del 22.11.2017 e della L.R. 03.07.2017 n. 11, violazione delle norme contenute nella convenzione e nell'atto integrativo, eccesso di potere per contraddittorietà della motivazione, eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento dei fatti, sviamento di potere.

La Cooperativa ricorrente ha concluso per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati.

16. Si è costituito il Comune di Quartucciu chiedendo il rigetto del ricorso.

Si è costituito il Consorzio Sardo Cooperative delle Costruzioni in liquidazione coatta amministrativa chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Si è costituito altresì il Fallimento Area Urbana Società Cooperativa Edilizia chiedendo l’accoglimento del ricorso.

17. In data 28 gennaio 2019 la ricorrente depositava ricorso per motivi aggiunti deducendo le seguenti censure:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 9 della legge 18 aprile 1982, n. 167, come modificato ed integrato dall’art. 38 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, dall’art. unico della legge 27 giugno 1974, n. 247, e dall’art. 51 della legge 5 agosto 1978, n. 457, violazione e falsa applicazione degli artt. 30 e ss. del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, violazione delle norme contenute nella convenzione 13.9.1996 (articoli 7, 23, 25 e 26) e nell'atto integrativo 14.11.2000, anche in riferimento agli articoli 7, 8 e 21- nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., eccesso di potere per contraddittorietà della motivazione, eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento dei fatti, sviamento di potere.

18. Alla udienza pubblica del 7 aprile 2021 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

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