TAR Latina, sez. I, sentenza 2011-04-27, n. 201100363

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2011-04-27, n. 201100363
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 201100363
Data del deposito : 27 aprile 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01335/2002 REG.RIC.

N. 00363/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01335/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1335 del 2002, proposto da:
C A, rappresentato e difeso dall'avv. F C, con domicilio eletto presso Franco Avv. Ciufo in Latina, c/o Segreteria Tar - Latina;

contro

Comune di Minturno (Lt);

per l'annullamento



ORDINANZA N.

133 DEL 18.09.2002 DI SOSPENSIONE LAVORI E DI DEMOLIZIONE


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 aprile 2011 il dott. A M M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


1. Con il provvedimento impugnato il comune di Minturno ha ingiunto al ricorrente la demolizione di opere allegatamente abusive;
in concreto il ricorrente, per le opere eseguite avrebbero dovuto essere assentite con concessione edilizia.

Contro il provvedimento era quindi proposto il ricorso all’esame, con cui il ricorrente – che ha premesso di aver chiesto l’accertamento di conformità ex articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 – denuncia il difetto di motivazione e l’eccesso di potere sotto vari profili.

2. Il comune di Minturno non si è costituito in giudizio.

3. Con ordinanza n. 150 del 21 febbraio 2003 era accolta l’istanza di tutela cautelare.

4. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse;
costituisce infatti giurisprudenza amministrativa ormai consolidata che la presentazione, in epoca successiva all’ingiunzione alla demolizione, di istanza di accertamento di conformità “produce l'effetto di rendere inefficace tale provvedimento e, quindi, improcedibile il ricorso proposto avverso la stessa per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il riesame dell'abusività dell'opera, sia pure al fine di verificarne l'eventuale sanabilità, provocato da detta istanza, comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento (di accoglimento o di rigetto), che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell'impugnativa. Pertanto, il ricorso giurisdizionale avvero un provvedimento sanzionatorio, proposto anteriormente all'istanza di condono edilizio, deve ritenersi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, spostandosi l'interesse del responsabile dell'abuso edilizio dall'annullamento del provvedimento già adottato, all'eventuale annullamento del provvedimento di rigetto” (Consiglio di Stato, sez. VI, 12 novembre 2008, n. 5846, T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 10 maggio 2010, n. 10574).

5. Deve solo aggiungersi che nessun interesse alla verifica della legittimità dell’ingiunzione alla demolizione può residuare alla presentazione, senza riserve o condizioni, di una istanza di accertamento di conformità, dato che essa implica evidentemente il riconoscimento dell’abusività delle opere per le quali viene richiesta la sanatoria ex post all’amministrazione.

Nulla spese.

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