TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2018-09-19, n. 201809462
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Pubblicato il 19/09/2018
N. 09462/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00658/2003 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 658 del 2003, proposto da
Di C R, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato U R, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via C. Mirabello, 18;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del giudizio di non idoneità all'avanzamento ad anzianità per l'anno 1997;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 maggio 2018 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, Guardiamarina della Marina Militare di complemento in congedo, è stato valutato, ai sensi dell'art. 113 della legge 1137/1955, per l'anno 1997, al grado superiore per l'avanzamento ad anzianità.
L'Ufficiale, compreso nelle aliquote di ruolo per l'iscrizione nel quadro d'avanzamento per l'anno 1997, è stato preso in esame e dichiarato " non idoneo " con la seguente motivazione: " non idoneo, in quanto, in presenza di un generale quadro valutativo modesto caratterizzato anche da una sostanziale carenza di motivazioni, l'Ufficiale non appare possedere i requisiti richiesti per ben adempiere le funzioni del grado superiore così come previsto dall'art. 8, comma 1, del D. Lgs. 490/1997 ".
Avverso tale determinazione il ricorrente ha avanzato ricorso giurisdizione affidato ad un sintetico e telegrafico motivo di gravame in cui, in buona sostanza, il predetto ha sostenuto la sussistenza documentale circa gli ottimi risultati ottenuti nei corsi di specializzazione e la mancata valutazione della documentazione prodotta dal predetto.
Con decreto n. 420/2015 il ricorso è stato dichiarato perento, successivamente revocato con decreto n. 418/2016, per la manifestazione dell’interesse avanzata della parte.
Alla udienza pubblica del 4 dicembre 2017 il Collegio ha ordinato incombenti istruttori alla parte resistente.
Non avendo la p.a. ottemperato all’indicato ordine, il predetto veniva reiterato nella udienza del 21 luglio 2017.
In data 5 aprile 2018 la resistente provvedeva a depositare i documenti e la relazione richiesta.
Alla udienza del giorno 16 maggio 2018 il ricorso veniva trattenuto in decisione.
La p.a. ha sostenuto la esaustività della motivazione di inidoneità in uno con la previsione dell’art. 29 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 (articolo abrogato dal d.lgs. 19 marzo 2001, n. 69) che recitava : “Agli ufficiali valutati per l'avanzamento è data comunicazione dell'esito del giudizio. Salvo quanto disposto nel successivo comma e negli articoli 63, 64, 85, 88, 96 e 97, l'ufficiale non idoneo all'avanzamento non è più valutato per l'avanzamento e, se in servizio permanente effettivo e di grado superiore a capitano o grado corrispondente, è collocato a disposizione con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di determinazione della aliquota di valutazioni nella quale era compreso. La non idoneità all'avanzamento nel servizio permanente non impedisce l'avanzamento dell'ufficiale nella posizione di congedo”.
Osserva il Collegio.
La valutazione per la promozione al grado superiore, in questa sede contestata, afferisce all’anno 1997, riservata ai soli ufficiali di complemento.
La p.a. ha valutato i periodi di richiamo del predetto, limitatamente all’anno 1997, non conformi agli standard minimi richiesti per la promozione di un ufficiale ed indicati nell’art. 8 D.L. cit..
La parte ha prodotto documentazione matricolare anche con riferimento ai successivi richiami in servizio.
Si tratta di documentazione relativa agli anni successivi a quello oggetto di scrutinio e, all’evidenza, inconferente alla valutazione.
Il ricorso oggetto del presente scrutinio, invero, non ha sviluppato, né argomentato circa i vizi del provvedimento denunciato, si è limitato a contrapporre al provvedimento contestato una soggettiva prospettazione.
L’art. 40, comma 1, lettera d), c.p.a. recita: “Il ricorso deve contenere distintamente …motivi specifici su cui si fonda il ricorso”.
La norma, come sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 14 settembre 2012, n. 160, ha assegnato a tale requisito una apposita ed autonoma configurazione, distinta dalla generale previsione contenuta prima del c.d. 2° correttivo.
Ossia, la novella, pur senza modificare i requisiti motivazionali del contenuto del ricorso rispetto alla disciplina precedente, ha ulteriormente chiarito che i motivi sui quali esso si fonda devono essere non solo “specifici”, ma anche espressi “ distintamente”.
Lo scopo, evidente, della riportata disposizione è stato quello di incentivare la redazione di ricorsi “chiari”, proprio per contrastare la prassi attraverso la quale i ricorsi, oltre a non contenere una esatta suddivisione tra fatto e motivi, prevedono che le censure ai provvedimenti contestati vengono inserite in parti del ricorso dedicate al fatto, ovvero nella sola epigrafe, con conseguente frequente rischio dei c.d. “motivi intrusi” (Consiglio di Stato, sez. VI, 24 giugno 2010 n. 4016;Consiglio di Stato, sez. VI, 25 ottobre 2012, n. 5469).
In altri termini, i motivi di gravame, pur se non rubricati in modo puntuale né espressi con formulazione giuridica assolutamente rigorosa, devono essere però esposti con specificità sufficiente a fornire almeno un principio di prova utile alla identificazione delle tesi sostenute a supporto della domanda finale (Consiglio di Stato, sez. VI, 9 luglio 2012, n. 4006).
Sul punto la giurisprudenza del Consiglio di Stato è di nuovo intervenuta con un recentissimo arresto che, superando ogni formalismo, ha ribadito la necessità che : “il giudice del gravame sia posto nelle condizioni di comprendere con chiarezza i principi, le norme e le ragioni per cui il primo giudice avrebbe dovuto decidere diversamente (Cons. St., Sez. III, 12 luglio 2017, n. 3430).
Nel caso di specie la parte ricorrente non ha adeguatamente, né sufficientemente rappresentato le ragioni per cui il provvedimento in questione doveva ritenersi illegittimo, limitandosi ad esprimere una mera opinione personale, oltretutto contradetta dalla produzione documentale depositata dalla p.a., in cui il predetto ufficiale ha ottenuto, nei periodi di richiamo : 1/ 8/1983- 5/7/1984, il giudizio nella media e, nel successivo periodo 1/3/1995-30/3/1995, molto buono ed infine ottimo per il periodo 4/11/1997-3/12/1997.
Si è trattato quindi di una valutazione non omogenea, né apicale, che conferma lo scarso impegno espresso, nel periodo indicato, dal ricorrente, rispetto al quale il predetto non ha, con il ricorso, adeguatamente e motivamente censurato il negativo giudizio.
Per tale motivo il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.