TAR Venezia, sez. II, sentenza 2013-05-09, n. 201300679

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. II, sentenza 2013-05-09, n. 201300679
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201300679
Data del deposito : 9 maggio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04109/1995 REG.RIC.

N. 00679/2013 REG.PROV.COLL.

N. 04109/1995 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4109 del 1995, proposto da:
F M, L C, M R, P S, R D, R G rappresentati e difesi dagli avv. M S, A S, F B, con domicilio eletto presso A S in Venezia-Mestre, Calle del Sale, 33;

contro

Ministero della Pubblica Istruzione, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le dello Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;

per l'annullamento,

dei decreti del Ministero della Pubblica istruzione con i quali veniva determinato e attribuito ai ricorrenti il trattamento economico annuo, ivi compresa la retribuzione individuale di anzianità, datati, quanto a Fongario Miria, L C, P S e R G, del 16 Febbraio 1995 e quanto a R D del 09 Marzo 1995, quanto a M R del 19 Maggio 1995.

Nonché per l’accertamento del diritto dei ricorrenti al trattamento economico superiore e la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle differenze stipendiali non corrisposte.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Pubblica Istruzione;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2013 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

I ricorrenti, tutti ex dipendenti dell’azienda di Stato per i Servizi telefonici e successivamente della Spa Iritel, sono stati trasferiti, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto del Ministro per la Funzione Pubblica del 07 Agosto 1993, nei ruoli del Ministero per la Funzione Pubblica con profilo professionale di assistente amministrativo (VI qualifica professionale) ed assegnati all’Ufficio scolastico Provinciale di Verona.

Al momento del trasferimento i ricorrenti godevano presso l’Amministrazione di appartenenza di una retribuzione individuale di anzianità.

Con i provvedimenti impugnati gli stessi ricorrenti lamentano che il Ministero della Pubblica Istruzione avrebbe determinato il trattamento economico spettante ad ogni ricorrente quantificando la retribuzione individuale tra la retribuzione complessivamente percepita dalla precedente Amministrazione e lo stipendio annuo lordo previsto per la VI qualifica funzionale presso la nuova amministrazione.

I ricorrenti, ritenendo errato detto calcolo per quanto attiene la retribuzione individuale di anzianità, procedevano ad impugnare i relativi atti presso questo Tribunale, sostenendo l’esistenza del seguente vizio di illegittimità:

1. Violazione di legge ed eccesso di potere nella parte in cui il DM del 07/08/1993 prevede, all’art. 7, che il corrispondente trattamento economico avviene con l’attribuzione del nuovo livello retributivo oltre che della retribuzione individuale di anzianità costituita da ciò che il dipendente ha maturato a titolo di anzianità nelle amministrazioni di provenienza.

Nel corso del giudizio di costituiva l’Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Ministero della Pubblica Istruzione, chiedendo che il ricorso fosse rigettato in quanto improcedibile, inammissibile e comunque infondato.

All’udienza del 10 Aprile 2013, uditi i procuratori delle parti costituite il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.

1. Parte ricorrente, nell’unico motivo alla base del ricorso, sostiene l’esistenza di una violazione di legge con riferimento al DM del 07/08/1993 laddove disciplina, all’art. 7, che il trattamento economico avviene con l’attribuzione del nuovo livello retributivo, al quale deve essere aggiunta la retribuzione individuale di anzianità, costituita da ciò che il dipendente ha maturato a titolo di anzianità nelle amministrazioni di provenienza.

1.1 A parere della parte ricorrente l’Amministrazione avrebbe posto in essere il relativo calcolo della retribuzione annuale di anzianità riducendo detto importo e per tutte le parti ricorrenti.

Al fine di dimostrare quanto affermato venivano allegate solo due tipologie di documenti, in quanto riferite ai singoli provvedimenti determinanti il nuovo inquadramento dei ricorrenti e, ancora, ai ricorsi gerarchici in origine proposti nei confronti del Ministero della Pubblica Istruzione.

2. Dai provvedimenti di inquadramento nelle nuove mansioni, è possibile desumere come l’Amministrazione avesse previsto, espressamente, un determinato ammontare per quanto concerne la retribuzione di anzianità.

2.1 Pur in presenza di detta espressa previsione le parti ricorrenti non hanno fornito nessuna dimostrazione circa l’erroneità della quantificazione posta in essere dall’Amministrazione, limitandosi ad affermare l’illegittimità del provvedimento per violazione del DM del 07/08/1993 e, quindi, senza nulla argomentare dove, in concreto, detta violazione sarebbe stata posta in essere.

3. Nella documentazione allegata al ricorso, al di là degli atti sopra ricordati, non è presente nessuna busta paga, nessun riepilogo di conteggi riferiti all’anzianità maturata da ciascuno dei ricorrenti, nessun elemento che possa giustificare le maggiori somme richieste con la proposizione del presente ricorso.

E’ del tutto evidente come nel caso di specie si sia in assenza di qualsiasi elemento suscettibile di essere qualificato, se non quale vera e propria prova documentale, quale principio di prova, idoneo a dimostrare la presunta erroneità del calcoli posti in essere.

3.1 Parte ricorrente si è così limitata ad affermare l’esistenza della violazione di legge sopra ricordata senza circostanziare quegli elementi che inevitabilmente devono corredare le affermazioni di principio e, in base ai quali, sarebbe stato possibile constatare e verificare l’esistenza di detto vizio.

Si consideri, ancora, che nel testo del ricorso non presente alcuna istanza istruttoria che avrebbe potuto integrare quel principio di prova, laddove fosse stato effettivamente fornito.

4. Sul punto va ritenuto applicabile quell’orientamento giurisprudenziale, vigente al momento della proposizione del ricorso, nella parte in cui si è affermato che “ In un processo caratterizzato da poteri istruttori ufficiosi da parte del giudice, quale è il processo amministrativo, l'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., temperato dalla cosiddetta regola del "principio di prova", grava sulla parte a danno della quale si risolverebbe l'incertezza sui fatti rilevanti allegati, ma non pienamente provati (T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, 30-05-1994, n. 359)”.

4.1 Detto orientamento è stato, altresì confermato da successive e recenti pronunce (per tutte Cons. Stato Sez. III, 14-03-2013, n. 1533) intervenute nella vigenza di disposizioni legislative che, a partire dalla L. n. 205/2000, hanno inteso incrementare i poteri istruttori del Collegio, pronunce queste ultime che hanno sancito che…” Nel processo amministrativo, in base all'art. 64, c. 1, CPA (D.Lgs. n. 104/2010), vige il principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., onde i poteri di accertamento del Giudice Amministrativo in tanto sono esercitabili, solo in quanto siano sollecitati dalle parti o in caso di ravvisata incompletezza dell'istruttoria. Tanto, con la precisazione che nessun accertamento può esser disposto dal Giudice a suffragio di una tesi difensiva, ove la parte ipotizzi il vizio, ma non fornisca al riguardo quanto meno un (serio e non emulativo) principio di prova (Conferma della sentenza breve del T.a.r. Liguria, sez. II, n. 385/2012).

Si è così data attuazione ad un principio generale del processo amministrativo in base al quale si ritiene che lo stesso giudizio sia fondato sul principio dispositivo dell'onere della prova, di talchè spetta a chi agisce in giudizio indicare e provare i fatti a fondamento della propria pretesa .

5. Ai sensi dell'art. 64, comma 1, CPA (D.Lgs. n. 104/2010), nel processo amministrativo è ora pienamente applicabile il principio dell' onere della prova, sancito dall'art. 2697 c.c., in base al quale i poteri di accertamento del giudice amministrativo possono essere esercitati solo su sollecitazione delle parti, o in caso di ravvisata incompletezza dell'istruttoria, ma in ogni caso nessun accertamento può essere disposto a suffragio di una tesi difensiva ove la parte interessata non abbia fornito al riguardo quanto meno un principio di prova.

Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.

La peculiarità della fattispecie esaminata consente di compensare tra le parti le spese di lite.

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