TAR Firenze, sez. I, sentenza 2023-11-28, n. 202301112
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Pubblicato il 28/11/2023
N. 01112/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00437/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 437 del 2023, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato T D F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Firenze, domiciliataria
ex lege
in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
del provvedimento del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Direzione Generale del Personale e delle Risorse in persona del Direttore Generale p.t., del -OMISSIS- prot. m_dg.GDAP.-OMISSIS-.-OMISSIS-, con il quale è stata dichiarata irricevibile l'istanza del ricorrente di trasferimento, ai sensi e col beneficio di cui all'art. 36 comma 2 del D.P.R. n. 164/2002.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2023 il dott. L V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è -OMISSIS- del Corpo di Polizia Penitenziaria, con sede di servizio presso la -OMISSIS-.
Nell’anno 2020, a seguito di richiesta dell’Organizzazione Sindacale -OMISSIS-, veniva collocato in aspettativa sindacale non retribuita, a decorrere dal 30 novembre 2020;a decorrere dall’8 novembre 2022, l’aspettativa sindacale non retribuita era convertita in distacco sindacale retribuito, fino al 9 gennaio 2023, data della revoca del distacco sindacale retribuito e del rientro in servizio.
Al momento del rientro in servizio, il ricorrente presentava istanza di trasferimento ai sensi dell’art. 36, 2° comma del d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 (recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003), indicando come sedi preferite, rispettivamente, la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, la Casa di reclusione di Aversa o il Centro Penitenziario di Secondigliano.
L’istanza era dichiarata irricevibile dal provvedimento -OMISSIS- del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Direzione Generale del Personale e delle Risorse-Ufficio II-Corpo di Polizia Penitenziaria che rilevava sostanzialmente come, a seguito delle modificazioni disposte dall’art. 30, 2° comma 2, lett. g), n. 1) del d.P.R. 20 aprile 2022, n. 57 alla previsione di cui all’art. 36, 2° comma del d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, il beneficio spettasse solo al dipendente rientrante in servizio al termine di un periodo biennale di distacco sindacale retribuito e non più di aspettativa (come previsto dal testo originario della norma) e come il ricorrente non avesse neanche maturato un periodo biennale di aspettativa in data antecedente all’entrata in vigore della norma (che verrebbe ad integrare un sostanziale “diritto quesito”, come prospettato dal parere reso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica-Ufficio relazioni sindacali, con la nota -OMISSIS-, a richiesta dell’Amministrazione procedente).
Il provvedimento di diniego era impugnato dal ricorrente che articolava unica sostanziale censura di eccesso di potere, violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.P.R. n. 164/2002 come modificato dall’art. 30 comma 8 lettera g) del d.P.R. n. 57/2022, carenza di istruttoria e travisamento dei fatti, violazione dell’art. 12 delle disposizioni della legge in generale premesse al codice civile, violazione dell’art. 97 Cost.
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata, controdeducendo sul merito del ricorso e formulando eccezione preliminare di inammissibilità del gravame, non essendo stata impugnata anche la già citata nota -OMISSIS- della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica-Ufficio relazioni sindacali e chiedendo altresì l’integrazione del contraddittorio anche nei confronti dei controinteressati sostanziali, ovvero di “coloro che …(avrebbero) fatto domanda di trasferimento presso le sedi desiderate dal -OMISSIS- prima della sua istanza e che potrebbero da lui vedersi scavalcati in virtù della precedenza che egli vanta”.
L’infondatezza nel merito del ricorso porta a ritenere superflua l’integrazione del contraddittorio richiesta dall’Avvocatura distrettuale dello Stato ed esime la Sezione dall’esame approfondito dell’eccezione preliminare di inammissibilità, che risulta comunque, infondata, non potendosi ravvisare, nella fattispecie che ci occupa, una di quelle ipotesi in cui il parere del Dipartimento della Funzione pubblica risulta vincolante (come nella fattispecie, decisa da T.A.R., Lazio, Roma, sez. I, 6 maggio 1987, n. 990), con conseguenziale necessità di estendere l’impugnazione anche a tale apporto consultivo.
Al centro della prospettazione fornita con il ricorso è poi la previsione di cui dell’art. 36, 2° comma del d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 (recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003) che non è inutile riprodurre integralmente, nel suo testo vigente: “il dirigente che riprende servizio al termine del distacco sindacale può, a domanda, essere trasferito con precedenza rispetto agli altri richiedenti in altra sede dalla propria amministrazione, quando dimostri di aver svolto attività sindacale e di aver avuto domicilio negli ultimi due anni nella sede richiesta e nel caso non abbia nel frattempo conseguito promozioni ad altro ruolo a seguito di concorso”.
In particolare, al centro della materia contenziosa sono le modificazioni disposte alla norma dall’art. 30, 2° comma 2, lett. g), n. 1) del d..P.R. 20 aprile 2022, n. 57 e consistenti nella sostituzione dell’originario riferimento al “distacco o aspettativa sindacale” presente nella prima parte della disposizione, con un univoco riferimento al solo “distacco sindacale”;modificazione che l’Amministrazione ritiene preclusiva della possibilità di riconoscere il beneficio a chi, come il ricorrente, abbia svolto nel biennio attività sindacale in virtù, prima, di un’aspettativa non retributiva e poi del distacco sindacale retribuito e che il ricorrente interpreta diversamente, patrocinando un’interpretazione letterale che sostanzialmente individua nella norma due diversi requisiti, costituiti dal rientro da un periodo di distacco sindacale (requisito oggi comunque necessario, non essendo più attribuita rilevanza al rientro da un’aspettativa sindacale) e dallo svolgimento per un biennio di attività sindacale nella sede richiesta, indipendentemente dal titolo (aspettativa o distacco sindacale) che rendeva possibile l’attività.
A differenza di quanto ritenuto da T.A.R. Marche, sez. I, 13 novembre 2023, n. 732, la Sezione ritiene però che l’interpretazione “dualistica” proposta da parte ricorrente risulti del tutto artificiosa e non rispondente al contenuto della norma che risulta indubbiamente unitario e riferito al dirigente sindacale che al termine di un periodo di distacco sindacale (e non più di aspettativa, come previsto dal testo originario della norma), si veda riconosciuta la possibilità (per la natura di interesse legittimo della relativa pretesa, si veda Cons. Stato, sez. IV, ord. 23 febbraio 2018, n. 823) di vedersi assegnare, “con precedenza rispetto agli altri richiedenti”, la sede in cui, per almeno un biennio, abbia prestato la propria attività sindacale e fissato il proprio domicilio;un’esigenza, quindi, di “continuità” nella sede di residenza-attività sindacale che risulta garantita dalla previsione, in un’ottica di tutela anche delle esigenze familiari e personali del dirigente sindacale che evita sostanzialmente allo stesso di dover ritornare in una sede che non lo ha più visto presente ed operativo almeno per un biennio.
In questa logica unitaria risulta pertanto evidente come le modificazioni disposte dall’art. 30, 2° comma 2, lett. g), n. 1) del d.P.R. 20 aprile 2022, n. 57 abbiano, in realtà, escluso ogni possibilità di attribuire considerazione, ai fini del trasferimento, ai periodi di attività prestati in aspettativa sindacale e non solo limitato l’operatività del beneficio alla necessità che il beneficio sia richiesto al termine di un procedimento di distacco.
Come già rilevato, siamo, infatti, in presenza di una logica chiaramente unitaria e che non tollera la ricostruzione dualistica proposta da parte ricorrente che, oltre a prestarsi agli inconvenienti prospettati dall’Amministrazione resistente (possibilità che il beneficio sia riconosciuto a chi abbia prestato anche solo un giorno di servizio in posizione di distacco), si presenta artificiosa, eccessivamente formalistica ed in definitiva, non rispettosa della stessa previsione dell’art. 12 delle preleggi (che impone di attribuire rilevanza, non solo all’interpretazione letterale, ma anche all’”intenzione del legislatore”, ovvero alla ratio ed all’interpretazione complessiva della disposizione).
Al di là del temperamento relativo a chi abbia maturato il biennio di aspettativa anteriormente all’entrata in vigore delle modificazioni prospettato dalla già citata nota -OMISSIS- della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica-Ufficio relazioni sindacali (che già viene ad integrare una tutela delle ragioni del dipendente molto avanzata e non in linea con le modalità generali di riconoscimento dei “diritti quesiti” nel nostro ordinamento) non è pertanto possibile attribuire rilevanza, ai fini della preferenza prevista dall’art. 36, 2° comma del d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 al periodo di aspettativa sindacale non retribuita.
In definitiva, il ricorso deve pertanto essere respinto;la sostanziale novità delle questioni trattate ed i contrasti di giurisprudenza sopra richiamati permettono poi di procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.