TAR Salerno, sez. II, sentenza 2021-10-28, n. 202102265

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza 2021-10-28, n. 202102265
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202102265
Data del deposito : 28 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/10/2021

N. 02265/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00106/2018 REG.RIC.

N. 01171/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 106 del 2018, proposto da
Giaguaro Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato G M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Salerno, via Velia, 15;

contro

Comune di Sarno, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Salerno, corso Garibaldi, 103;



sul ricorso numero di registro generale 1171 del 2018, proposto da
Giaguaro Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Enzo Maria Marenghi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Salerno, via Velia, 15;

contro

Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Feliciana Ferrentino, Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Salerno, corso Garibaldi, 103;

per la condanna

quanto al ricorso n. 106 del 2018:

al risarcimento dei danni derivanti dal ritardo nell’attuazione del PIP in località Ingegno del Comune di Sarno;

nonché, quanto al ricorso n. 1171 del 2018:

per l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 680 del 26 giugno 2018.


Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sarno e dell’Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 settembre 2021 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con ricorso iscritto a r.g. n. 106/2018, la Giaguaro s.p.a. (in appresso, G.) agiva per la condanna del Comune di Sarno e della Agro Invest s.p.a. (in appresso, A. I.), ora Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno (in appresso, Agenzia), al risarcimento dei danni derivanti dal ritardo nell’attuazione del PIP in località Ingegno del Comune di Sarno (in appresso, PIP Ingegno), approvato con decreto del Presidente della Provincia di Salerno n. 34706 del 22 settembre 1998, e quantificati in complessivi € 19.500.000,00, di cui € 6.140.000,00 a titolo di lucro cessante per riduzione della produzione negli anni 2009-2011 e € 13.360.000,00 a titolo di danno all’immagine (corrispondente al 2% del fatturato relativo agli anni 2008-2015).

Tanto, in qualità di impresa esercente la lavorazione di conserve alimentari, resasi assegnataria – giusta delibera del Consiglio di amministrazione della A. I. del 9 giugno 2006, nonché giusta susseguenti preliminare del 9 ottobre 2006 (prot. n. 2561) e convenzione definitiva del 22 gennaio 2008 (rep. n. 53563;
racc. n. 3670) – dei lotti PIP n. 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 (attualmente identificati come n. 6, 7 e 61), n. 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 80, 81 e 82 (attualmente identificati come n. 21 e 28) e n. 5, censiti in catasto al foglio 18, particelle 2105, 2107, 888, 1111, 1112, 887, 1110, 889, 269, 789, 578, 128 e 1108, nonché in qualità di proprietaria degli ulteriori suoli censiti in catasto al foglio 18, particelle 137, 137, 142, 313, 145, 2099, 2109, 2111, 893, 891, 3066, 623, 467, 694, 468, 1604, 1605, 684, 911, 685, 380, 506, 376, 377, 378, 379, 688, 471, 472, 622, 695, 373, 2115, 2117, 2119, 2121, 2123, 765, 766, 767, 768.

2. A sostegno della proposta domanda risarcitoria, la ricorrente deduceva, in particolare, che: a) il Comune di Sarno e l’Agenzia non avrebbero realizzato il PIP Ingegno, non avendo completato né collaudato, entro il prefissato termine contrattuale del 31 luglio 2009 (cfr. cronoprogramma a corredo della convenzione del 12 dicembre 2007, rep. n. 4963, stipulata tra il Comune di Sarno e la A. I.), le previste opere di urbanizzazione dell’area;
b) a causa di tale inadempimento, alla G. sarebbe rimasto precluso l’allacciamento della propria rete aziendale a quella di raccolta delle acque bianche;
c) la rete fognaria per le acque di scarico destinate alla depurazione sarebbe incompleta, con impossibilità di allaccio per la Giaguaro;
d) il sistema viario all’interno del PIP sarebbe gravemente deficitario ed incompleto, non essendo state realizzate alcune opere previste dal progetto delle urbanizzazioni (parcheggi, rotatorie, varchi di accesso);
e) la rete di distribuzione elettrica sarebbe inadeguata, con impossibilità, per G., di utilizzare una maggiore potenza energetica e, conseguentemente, di aumentare la produzione secondo il piano di investimenti programmato;
f) l’Agenzia non avrebbe trasferito alla G. alcuni suoli, impedendo la realizzazione di un accesso agevole alla strada pubblica ed obbligando la proponente a far transitare gli automezzi per il carico e scarico delle materie prime e dei prodotti nelle aree interne dello stabilimento con conseguente sottrazione degli stessi al ciclo produttivo;
g) tali inadempienze avrebbero pregiudicato il progetto aziendale per il quale era stato programmato l’investimento in area PIP, con conseguente decremento della capacità produttiva della G. e pregiudizio patrimoniale in termini di lucro cessante e danno all’immagine.

3. Costituitisi gli intimati Comune di Sarno e Agenzia, eccepivano l’infondatezza dell’azione esercitata ex adverso.

4. Con ricorso iscritto a r.g. n. 1171/2018, la medesima G. esperiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 680 del 26 giugno 2018, emesso da questo Tribunale amministrativo regionale, Salerno, sez. I, in accoglimento del ricorso iscritto a r.g. n. 888/2018, proposto dall’Agenzia, per il pagamento di € 1.593.363,16, dovuti a titolo di residuo corrispettivo insoluto dell’assegnazione dei lotti PIP Ingegno n. 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 (attualmente identificati come n. 6, 7 e 61), n. 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 80, 81 e 82 (attualmente identificati come n. 21 e 28) e n. 5, nonché a titolo di interessi moratori.

5. Nell’argomentare l’opposizione avverso l’emesso decreto ingiuntivo n. 680 del 26 giugno 2018, la ricorrente deduceva, in estrema sintesi, che: a) l’Agenzia difetterebbe della legittimazione all’esercizio della proposta domanda monitoria, avendo operato “in nome e per conto” del Comune di Sarno;
b) detta Agenzia non vanterebbe né avrebbe comprovato la sussistenza di un credito residuo nei confronti della G. a titolo di corrispettivo dell’assegnazione dei lotti PIP Ingegno, non avendo adempiuto all’attuazione del PIP Ingegno, così come illustrato nell’azione risarcitoria avanzata col ricorso iscritto a r.g. n. 106/2018;
c) in ogni caso, il credito in parola, ove riconosciuto, sarebbe compensato da quello vantato dalla G. a titolo di risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento nell’attuazione del PIP Ingegno.

6. Costituitasi in giudizio, l’Agenzia resisteva all’opposizione esperita dalla G., eccependone l’infondatezza.

7. All’udienza pubblica del 29 settembre 2021, entrambe le cause instaurate con i ricorsi in epigrafe erano trattenute in decisione.

DIRITTO

1. In rito, sono ravvisabili i presupposti per disporre, ai sensi dell’art. 70 cod. proc. amm., la riunione dei giudizi introdotti dai ricorsi iscritti a r.g. n. 106/2018 e n. 1171/2018.

Sono evidenti, infatti, le ragioni di connessione che giustificano la trattazione congiunta delle due cause: la parziale identità delle parti (G., in veste di proponente, e Agenzia, in veste di resistente), l’unicità della vicenda controversa (afferente alle pretese creditorie reciprocamente vantate dalle parti in causa in relazione all’assegnazione dei lotti PIP Ingegno dall’Agenzia alla G.) e la specularità del petitum rispettivamente formulato dalla G. e dall’Agenzia.

2. Venendo ora a scrutinare il ricorso iscritto a r.g. n. 106/2018, esso si rivela fondato nei limiti illustrati in appresso.

3. Onde acclarare il livello di infrastrutturazione conseguito nel tempo dall’area PIP Ingegno, giova previamente richiamare la ricognizione compiuta dalla delibera della Giunta regionale della Campania (DGRC) n. 175 del 28 marzo 2018 (“Proposta di piano di sviluppo strategico, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, del decreto legge del 20 giugno 2017, n. 91 recante ‘Disposizioni urgenti per la crescita economica nel mezzogiorno’ finalizzato alla istituzione della zona economica speciale denominata ‘ZES Campania’”).

«L’area del Piano di Insediamenti Produttivi del Comune di Sarno – recita l’atto programmatorio in parola – è dotata di tutte le opere di Urbanizzazione primaria, con un grado di completamento di circa l’80%, che consente lo svolgimento delle numerose attività produttive già insediate. La superficie complessiva presenta un’estensione pari a 95 ha ed è ubicata in sinistra idrografica dell’alveo Acqua della Foce.

L’area è dotata di una rete viaria, completa nei tracciati, da migliorare in alcuni punti nel grado di finitura e da potenziare notevolmente nella segnaletica, sia verticale che orizzontale.

È presente una doppia rete fognaria, in linea con i criteri più avanzati dal punto di vista ambientale, con una separazione delle acque reflue dei processi produttivi, dei servizi e di prima pioggia dalle acque meteoriche. Le acque reflue vengono convogliate attraverso una rete cosiddetta delle acque nere, nel collettore della rete fognaria comunale sulla provinciale Sarno-Striano. Tale collettore la cui entrata in funzione non è ancora avvenuta – dipende dalla Regione Campania – conferirà i reflui al depuratore di Angri-Sant’Egidio.

Per le acque bianche meteoriche, escluse quelle di prima pioggia come innanzi specificato, il recapito della rete avviene nel Rio Foce o Acqua della Foce adiacente l’area PIP.

L’area è dotata, inoltre, di un bacino artificiale realizzato con tecniche di ingegneria naturalistica, in prossimità del Rio Foce, imposto dall’Autorità di Bacino, con funzione di laminazione delle portate del Rio Foce, per evitare aggravi idraulici a valle, a seguito della realizzazione dell’area PIP.

Nell’area, è stata prevista e realizzata una rete idrica duale, una di uso potabile collegata alla rete di distribuzione cittadina e l’altra per uso industriale destinata ad essere alimentata da pozzi, su espressa richiesta dell’Autorità di Bacino del Sarno, valutando ai fini dell’autorizzazione che risultasse rispettato il bilancio idrico tra pozzi soppressi a seguito della realizzazione dell’area industriale e pozzi necessari all’alimentazione dell’acquedotto.

L’impianto di pubblica illuminazione è realizzato in buona parte ed in funzione;
in alcuni tratti, risultano necessari interventi di completamento e miglioramento della rete tecnologica.

I sottoservizi per la distribuzione dell’energia elettrica e della rete di telecomunicazioni sono completi su tutta l’area.

Le cabine elettriche di trasformazione a servizio dell’impianto di pubblica illuminazione e della rete di distribuzione in bassa tensione, sono state già realizzate ed in parte consegnate anche all’Enel distribuzione che le ha attivate e le utilizza.

Le opere a verde, in parte realizzate necessitano di essere completate e rese fruibili.

I parcheggi all’interno dell’area risultano già realizzati ed appaiono adeguati per collocazione e dimensioni ai fabbisogni dell’area, opportuno un miglioramento ed una riqualificazione nell’ambito delle opere di completamento.

Per il completamento delle opere già in parte realizzate e per il miglioramento della dotazione infrastrutturale è stato redatto e proposto agli organi competenti un progetto di livello esecutivo comprendente: - miglioramento ed integrazione delle opere già realizzate (viabilità, parcheggi, rete fognaria acque bianche, rete fognaria delle acque nere, reti idriche di adduzione per uso industriale ed idro-potabile);
- miglioramento ed integrazione della rete di pubblica illuminazione (illuminazione a led);
- miglioramento ed integrazione delle opere ed aree a verde;
- potenziamento dell’isola ecologica esistente nell’area PIP, con installazione di nuove attrezzature ed impianti;
- installazione ex novo di un impianto fotovoltaico su aree di proprietà pubblica per alimentazione servizi comuni (pubblica illuminazione, impianti pompe sollevamento);
- installazione ex novo di un impianto di videosorveglianza sull’intera area PIP. La dotazione infrastrutturale dell’area che già attualmente può definirsi sufficiente, risulterà ottimale con le opere di miglioramento e completamento previste. (…).

L’area oggetto d’intervento è situata a nord-ovest del territorio comunale di Sarno e risulta delimitata a Sud dallo svincolo autostradale A30 e da altre proprietà private, ad Est dalla SP 74 “via Sarno Striano”, a nord dalla linea ferroviaria Napoli-Salerno e dalla SR 367 (via Sarno Palma), e ad ovest dall’alveo Acqua della Foce.

L’accesso all’area risulta particolarmente agevole, in quanto dallo svincolo autostradale dell’A30 di Sarno è necessario percorrere sulla Sp74 di adeguata sezione, meno di cento metri per imboccare la principale arteria di penetrazione dell’area PIP.

La connessione con l’A30, consente anche attraverso la SS 268 ed il prossimo completamento dell’innesto della stessa sull’A3, il collegamento al tracciato autostradale Napoli-Salerno, e quindi la mobilità da e verso l’area P.I.P. di Sarno anche dall’A3.

Grazie alla viabilità autostradale l’area è rapidamente collegata, senza alcun tipo di interferenza di traffico urbano, con i porti di Napoli e Salerno, l’interposto di Nola e Marcianise, e con altre aree industriali. (…).

La stazione ferroviaria di Sarno si trova a circa 1,5 km, mentre la stazione dell’Alta Velocità prevista a Striano, sia pur orientata al traffico passeggeri, sarà collocata a meno di cinque chilometri dall’area PIP. Dal punto di vista logistico, quindi, le principali piattaforme di interscambio sono facilmente raggiungibili, ed il traffico dei mezzi non coinvolge centri urbani».

La superiore ricognizione ritrae, dunque, uno sviluppo infrastrutturale del comparto territoriale in questione, il quale, se, da un lato, si rivela complessivamente avanzato ed adeguato in rapporto al fabbisogno generato dagli insediamenti ivi localizzati, denota, d’altro lato, un perdurante grado di incompletezza, e, quindi, in via logicamente consequenziale, un’apprezzabile dilatazione temporale nell’esecuzione dei previsti interventi di urbanizzazione primaria rispetto al cronoprogramma a corredo della convenzione del 12 dicembre 2007 (rep. n. 4963) stipulata tra il Comune di Sarno e l’Agenzia.

4. Tanto premesso sotto il profilo della complessiva urbanizzazione raggiunta dall’area PIP Ingegno, così come fotografata al momento dell’emanazione della citata DGRC n. 175 del 28 marzo 2018, occorre partitamente esaminare e cronologicamente contestualizzare gli specifici segmenti infrastrutturali di cui la G. lamenta la mancata e/o tardiva attuazione.

5. Innanzitutto, quanto al denunciato deficit della rete viaria, è pur vero che il contratto di appalto relativo ai lavori di miglioramento e integrazione delle opere di urbanizzazione primaria dell’area PIP Ingegno annovera la realizzazione di opere stradali per un ammontare pari a € 1.798.400,92 (cfr. computo metrico) e figura stipulato con l’affidatario Fenix Consorzio Stabile soc. cons. r.l. (in appresso, Consorzio F.) soltanto in data 16 ottobre 2020 (rep. n. 47084;
racc. n. 23278).

Tuttavia, la G. fornisce – per il tramite di apposita “perizia tecnica giurata”, depositata in giudizio – una rappresentazione ellittica e frammentaria della dedotta carenza della rete stradale a servizio dell’area PIP Ingegno. Non dimostra, cioè, compiutamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 64, comma 1, cod. proc. amm., l’oggettività e la globalità della stigmatizzata criticità infrastrutturale.

Di contro, le riproduzioni fotografiche satellitari degli anni 2004, 2007 e 2020, estratte dal sito internet Google Earth ed esibite dall’Agenzia resistente, al di là delle implementazioni rivenienti dall’esecuzione dei lavori di completamento affidati al Consorzio F., ritraggono uno sviluppo sufficientemente ordinato ed adeguato del tessuto viario in rapporto all’insediamento comparto territoriale di riferimento.

Nel contempo, la Relazione tecnica generale (in data gennaio 2017) a corredo del “Progetto esecutivo di miglioramento ed integrazione delle opere di urbanizzazione primaria”, inerente al PIP Ingegno, nonché affidato al Consorzio F., descrive in termini di mero “miglioramento”, tra l’altro, i previsti interventi sulla rete stradale di comparto e sottende una situazione attuale di sufficiente infrastrutturazione viaria.

«Il presente progetto esecutivo di miglioramento ed integrazione … – recita l’elaborato in parola – illustra le scelte fatte in merito alle opere di urbanizzazione primaria del piano riguardanti: - miglioramento ed integrazione della viabilità e dei parcheggi;
- miglioramento ed integrazione della rete fognaria delle acque bianche;
- miglioramento ed integrazione della rete fognaria delle acque nere;
- miglioramento ed integrazione della rete idrica di adduzione per uso industriale ed idro-potabile;
- miglioramento ed integrazione della rete di pubblica illuminazione (illuminazione a led);
- miglioramento ed integrazione delle opere ed aree a verde;
- miglioramento ed integrazione della rete telecomunicazioni (predisposizione): - installazione nuovo impianto fotovoltaico;
- installazione nuovo impianto di videosorveglianza.

Il tracciato planimetrico della rete viaria ripropone lo schema generale già previsto dal progetto urbanistico e dal progetto esecutivo già approvato ed appaltato. Infatti, il presente progetto prevede, nella sostanza, il miglioramento e l'integrazione dell'esistente. I collegamenti della rete viaria interna all'area industriale alla viabilità principale sono costituiti da: - innesto a sud sulla bretella di raccordo del casello autostradale di Sarno dell'Autostrada A/30 Caserta-Salerno;
- innesto ad est sulla Strada Provinciale Sarno – Striano;
- innesto a Nord sulla Strada Statale 367 Sarno-Palma Campania.

L'intera area industriale appare ben servita e collegata alla rete stradale esistente di livello sovracomunale, con la possibilità di avere flussi in varie direzioni per il traffico locale, mentre la vicinanza del casello autostradale faciliterà l'accesso diretto all'area da parte dei flussi pro-venienti dalle zone più lontane, senza creare interferenze di rilievo con la viabilità locale comunale».

In ogni caso, a prescindere dalla censurata lacunosità e dalla censurata intempestività dell’infrastrutturazione viaria del comparto, la G. neppure fornisce piena prova circa il nesso di causalità tra siffatta criticità e il pregiudizio patrimoniale lamentato (in termini sia di lucro cessante sia di danno all’immagine).

6. Ad un convincimento favorevole alle tesi attoree occorre, invece, addivenire in merito ai denunciati deficit attuativi delle reti idrico-fognaria, elettrica, telefonica e di illuminazione a servizio dell’area PIP Ingegno.

6.1. Quanto, segnatamente, alla rete idrico-fognaria, la “perizia tecnica giurata” versata in atti dalla ricorrente espone che: «La G. non ha mai ottenuto autorizzazione formale per l'allaccio della propria rete aziendale per la raccolta delle acque bianche alla rete che la A. I. avrebbe dovuto rendere disponibile già nel 2009, dopo vari ritardi nell'esecuzione delle opere di urbanizzazione dell'area PIP. La rete fognaria per le acque di scarico da avviare a depurazione non risulta ad oggi completata e comunque non è utilizzabile per gli allacci. La G. ha infatti, in più di una occasione, ha sollecitato le autorizzazioni con richieste inviate via fax o raccomandata alla A. I. …: mai nessuna risposta, salvo un intervento diretto per evitare i danni cagionati da una strada contigua alla G. su cui si raccoglievano le acque piovane della G. arrecando danno al confinante. Durante questi anni l'area ha dovuto subire allagamenti derivanti dalla mancata entrata in funzionate della rete idrica di zona, come risulta da vari documenti fotografici e reperti di cronaca locale. La G. ha realizzato il programma di investimenti aziendali previsti nella convenzione del 2006, ha poi dovuto sopperire con risorse proprie alle mancanze di infrastrutture che la A. I. avrebbe dovuto realizzare, in particolare non ha potuto utilizzare la rete fognaria che avrebbe consentito la gestione dei reflui industriali verso un sistema di depurazione centralizzato».

In proposito, probanti ed eloquenti sono i ragguagli contenuti nelle esibite note della GORI s.p.a. prot. n. 55727 del 18 dicembre 2013 e prot. n. 43419 del 24 agosto 2020.

In dettaglio, a tenore della nota del 18 dicembre 2013, prot. n. 55727: «- la rete fognaria interna alla richiamata area PIP di via Ingegno realizzata da A. I. non è attualmente gestita dalla scrivente società;
- la predetta rete fognaria dell’area PIP … non può essere attivata per il mancato completamento delle opere attualmente in corso di esecuzione a cura dell’agenzia regionale ARCADIS (già Commissario Emergenza Sarno) necessarie a garantire il collettamento a depurazione di tale rete fognaria». Nel contempo, a tenore della nota del 24 agosto 2020, prot. n. 43419: «La rete fognaria della zona industriale dell’area PIP di via Ingegno, realizzata da A. I., non è stata ancora trasferita alla scrivente società per la relativa gestione nell’ambito delle opere del servizio idrico integrato (SII) del Comune di Sarno. Tra l’altro … allo stato attuale la predetta rete fognaria della zona industriale non è ancora in esercizio non è attivabile per il mancato completamento da parte della Regione Campania del recapito finale di tale infrastruttura fognaria consistente nel collettore comprensoriale SUB 2 che consentirà di collettare i reflui della zona industriale all’impianto di depurazione comprensoriale di Angri».

Altrettanto probante ed eloquente è la documentata interlocuzione tra la A. I. e il Comune di Sarno (cfr. note della A. I. prot. n. 6798 del 25 novembre 2011, prot. n. 1903 del 16 ottobre 2015, prot. n. 1910 del 19 ottobre 2015, prot. n. 1945 del 22 ottobre 2015;
note del Comune di Sarno prot. n. 5043 del 1° dicembre 2011, prot. n. 27433 del 4 settembre 2015) ai fini della consegna dalla prima al secondo delle tratte idrico-fognarie a servizio dell’area PIP Ingegno, parzialmente realizzate dall’ATI Tecnologie Avanzate s.a.s. di Ambrosino Franco &
C. – COFRAT s.r.l., affidataria giusta determina dell’Amministratore delegato della A. I. prot. n. 1887 del 28 maggio 2013: da essa emerge, infatti, che le cennate tratte idrico-fognarie sono state trasferite all’ente civico soltanto il 29 febbraio 2016 (cfr. verbale in pari data, prot. n. 6635).

Assume, infine, rilievo il contenuto del contratto di appalto del 16 ottobre 2020 (rep. n. 47084;
racc. n. 23278), affidato al Consorzio F., ove figura contemplata come ancora in via di esecuzione una significativa quota di lavori afferenti alla rete idrico-fognaria industriale (cfr. computo metrico).

D’altronde, la Relazione tecnica generale (in data gennaio 2017) a corredo del “Progetto esecutivo di miglioramento ed integrazione delle opere di urbanizzazione primaria”, inerente al PIP Ingegno, nonché affidato al Consorzio F., rappresenta in termini ancora previsionali e programmatici il definitivo assetto idrico-fognario del comparto: «Per quanto concerne il fabbisogno idrico medio dell'area ed il relativo soddisfacimento, va detto che sono state previste due reti: una industriale e l'altra potabile. Per l'alimentazione della rete idrica potabile è previsto l'allaccio diretto su un ramo dell'acquedotto esistente su via Ingegno. Per l'alimentazione della rete idrica industriale è prevista la realizzazione di pozzi compatibilmente con il rilascio delle autorizzazioni necessarie;
altrimenti si procederà ad alimentare la vasca di accumulo con l'acqua della rete potabile. Nel progetto urbanistico, redatto dall'U.T. del Comune di Sarno, approvato e vigente (tav. 18 relazione tecnica), vengono individuati i seguenti recapiti: per le acque bianche il rio Foce, mentre per le acque nere e quelle di prima pioggia il collettore di collegamento al punto di recapito fissato dal piano di disinquinamento del Sarno. Preliminarmente si evidenzia che tale impostazione risulta confermata anche nel presente progetto esecutivo di completamento. Nell'intera area industriale è prevista pertanto la realizzazione di reti fognarie separate: una per le acque reflue provenienti dai cicli produttivi e dai servizi, ed una per le acque meteoriche provenienti dalle aree impermeabili (strade, piazzali, superfici coperte, etc.). I tracciati delle reti sono previsti generalmente coincidenti ed affiancati, con alcune differenziazioni solo in alcuni tratti ed in particolare nella zona a sud, in funzione dei recapiti fissati».

6.2. Il medesimo contratto di appalto del 16 ottobre 2020 (rep. n. 47084;
racc. n. 23278) prevede, altresì, svariati interventi per l’implementazione delle reti elettrica, del gas, telefonica e di illuminazione (cfr. computo metrico), così confermando le doglianze avanzate al riguardo da parte ricorrente e senza trovare efficace smentita nelle allegazioni di parte resistente.

Con specifico riferimento alle reti anzidette, la “perizia tecnica giurata” versata in atti dalla ricorrente espone che: «La rete di distribuzione dell'energia elettrica dell'area PIP e quindi verso la G. è composta da una linea di media tensione costruita alla fine degli anni '70, proveniente dal vecchio acquedotto e denominata linea "Vesuviana conserve". A quell'epoca gli unici stabilimenti produttivi erano la G. e un'altra azienda di piccole dimensione che produceva stampati. Solo recentemente (maggio 2017) sembra sia stata attivata la nuova cabina dell'area, anche se la linea continua ad insistere sul vecchio cavidotto, con risultati poco apprezzabili per quanto attiene la qualità della distribuzione. Va sottolineato che oggi la G. non ha potuto utilizzare una maggiore potenza elettrica in quanto la A. I. non ha provveduto al corretto dimensionamento della rete elettrica che oggi risulta insufficiente per gli aumenti di potenza richiesti dall'azienda. Gli investimenti di impianti della G. nell'ambito della convenzione hanno dovuto usufruire della precedente cabina Enel – già di proprietà G. – realizzata negli anni '70 e a servizio dell'opificio. L'assenza dell'infrastruttura primaria ha fortemente pregiudicato la produzione della G. L'illuminazione notturna è parzialmente assente. L'area PIP è impraticabile di notte. Mancanza di controllo di accesso, strade dissestate e senza segnaletica, illuminazione assente scoraggiano qualsiasi attività notturna. La G., nonostante abbia provveduto con illuminazione propria per le aree contigue ad essa, non può garantire la sicurezza per l'accesso allo stabilimento di notte da parte di fornitori, trasportatori e lavoratori a causa della situazione descritta. Solo parzialmente dal novembre 2016 e in modo discontinuo, l'illuminazione è stata attivata in alcuni punti dell'area PIP. Tale inadempimento non ha consentito alla Giaguaro una decorosa programmazione dell'attività notturna, del tutto usuale per stabilimenti produttivi analoghi».

Nella citata Relazione tecnica generale a corredo del “Progetto esecutivo di miglioramento ed integrazione delle opere di urbanizzazione primaria” si annota, altresì, che: «Tra le opere di urbanizzazione del PIP si prevede il completamento della rete di pubblica illuminazione che si sviluppa lungo gli assi viari e negli spazi ad uso pubblico (parcheggi, verde, area impianti tecnologici) con una presenza di corpi illuminanti distribuiti in modo da soddisfare le esigenze ed il rispetto delle normative vigenti. Per la rete di distribuzione dell'energia elettrica è stata sostanzialmente verificata e concordata la realizzazione da parte di Enel Distribuzione s.p.a. cosa che in effetti è già in fase avanzata. Per quanto concerne i servizi di telecomunicazione si sono avuti contatti con Telecom Italia s.p.a., la quale ha provveduto a realizzare e cablare la rete di propria competenza. Per la rete del gas, invece, va detto che via Ingegno risulta già parzialmente servita dalla rete gestita da Enel Distribuzione gas s.p.a., mentre per la eventuale realizzazione della rete all'interno dell'area non si hanno a disposizione elementi sufficienti per indicare tempi e modalità di realizzazione di detta rete».

Tanto, a dimostrazione della perdurante precarietà delle menzionate reti elettrica, del gas, telefonica e di illuminazione.

E tanto, senza trovare adeguata smentita nelle allegazioni di parte resistente, le quali si limitano ad evocare le note della Enel Distribuzione s.p.a. prot. n. 848491 del 30 settembre 2014 e prot. n. 161291 del 2 marzo 2015, ove soltanto nelle rispettive date coeve figurano attivate le previste installazioni della rete di distribuzione dell’energia elettrica a servizio degli opifici industriali localizzati nell’area PIP Ingegno.

7. Ciò posto, è da reputarsi sufficientemente documentato, rispetto al cronoprogramma a corredo della convenzione del 12 dicembre 2007 (rep. n. 4963) stipulata tra il Comune di Sarno e l’Agenzia, nonché in relazione al periodo (2009-2011) di determinazione del lamentato pregiudizio patrimoniale, il ritardo nella realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria costituite dalle reti idrico-fognaria, elettrica, del gas, telefonica e di illuminazione.

8. La G. arriva, tuttavia, a provare solo parzialmente il nesso causale tra il denunciato ritardo attuativo del PIP Ingegno (segnatamente, nella realizzazione delle menzionate reti idrico-fognaria, elettrica, del gas, telefonica e di illuminazione) e il lucro cessante asseritamente procurato (nella misura quantificata in € 6.140.000,00) alla propria produzione di conserve alimentari.

Essa ricollega, infatti, la suindicata voce di lamentato danno all’assunto che la mancata implementazione delle reti precipuamente idrico-fognaria ed elettrica l’avrebbe costretta, nel periodo 2009-2011, a ridimensionare la propria attività produttiva al di sotto della capacità acquisita dalle linee di lavorazione realizzate a seguito di appositi investimenti di espansione industriale. Ma disancora totalmente tale assunto dall’effettivo andamento del settore di mercato di riferimento (pomodori pelati in scatola) e, precipuamente, dalla concreta propensione di crescita della domanda nell’ambito del relativo bacino di utenza, allegando, senza, però, documentarlo, l’avvenuto acquisto di prodotti sostitutivi presso imprese terze.

9. A quanto sopra si aggiunga che, quanto al ritardo nell’attivazione della rete fognaria, la sussistenza dell’elemento soggettivo della responsabilità in capo al Comune di Sarno ed all’Agenzia risulta almeno parzialmente smentita per tabulas.

Ed invero, come annotato nella DGRC n. 175 del 28 marzo 2018, «le acque reflue vengono convogliate attraverso una rete cosiddetta delle acque nere, nel collettore della rete fognaria comunale sulla provinciale Sarno-Striano … tale collettore la cui entrata in funzione non è ancora avvenuta – dipende dalla Regione Campania – conferirà i reflui al depuratore di Angri-Sant’Egidio». Analogamente, nelle note della GORI prot. n. 55727 del 18 dicembre 2013 e prot. n. 43419 del 24 agosto 2020 si segnala, rispettivamente, che «la predetta rete fognaria dell’area PIP … non può essere attivata per il mancato completamento delle opere attualmente in corso di esecuzione a cura dell’agenzia regionale ARCADIS (già Commissario Emergenza Sarno) necessarie a garantire il collettamento a depurazione di tale rete fognaria» e che «allo stato attuale la predetta rete fognaria della zona industriale non è ancora in esercizio non è attivabile per il mancato completamento da parte della Regione Campania del recapito finale di tale infrastruttura fognaria consistente nel collettore comprensoriale SUB 2 che consentirà di collettare i reflui della zona industriale all’impianto di depurazione comprensoriale di Angri».

In altri termini, stando alle evidenze documentali dianzi richiamate, il ritardo nell’implementazione della rete fognaria a servizio dell’area PIP Ingegno sarebbe, in larga misura, soggettivamente riconducibile non già all’operato degli intimati Comune di Sarno e Agenzia, bensì all’inerzia della neppure evocata in giudizio amministrazione regionale nell’allestimento del collettore comprensoriale dei reflui della zona industriale.

10. Non è, poi, fondatamente predicabile l’asserito inadempimento per mancato trasferimento dei suoli censiti in catasto al foglio 18, particelle 2773, 2776, 2779 (ex 377, 471, 472), necessari, a dire di G., alla realizzazione di un varco di accesso su via Ingegno per consentire il transito di automezzi destinati al carico delle materie prime ed allo scarico dei prodotti lavorati.

Ora, i suoli assegnati alla ricorrente sono quelli indicati nella delibera di assegnazione del 9 giugno 2006, nel preliminare del 9 ottobre 2006 (prot. n. 2561) e nella convenzione definitiva del 22 gennaio 2008 (rep. n. 53563;
racc. n. 3670).

Ebbene, fra tali suoli non sono state mai annoverati quelli censiti in catasto al foglio 18, particelle 2773, 2776, 2779 (ex 377, 471, 472).

In altri termini, i suindicati atti di cessione hanno definito irreversibilmente l’ambito oggettivo dei lotti da trasferire alla G., che, pertanto, non può pretendere, surrettiziamente, ulteriori aree diverse da quelle indicate in sede di assegnazione, per le quali l’Agenzia non ha assunto alcun obbligo di trasferimento.

Non senza soggiungere che i menzionati suoli censiti in catasto al foglio 18, particelle 2773, 2776, 2779 (ex 377, 471, 472) (aventi estensione pari a mq 422) non si presentano comprovatamente idonei a consentire alcun eventuale accesso del complesso industriale della ricorrente alla viabilità pubblica, stante la loro estrema vicinanza ad una curva;
e che la G. risulta essere proprietaria, fin dal 1995, di fondi ben più consistenti (censiti in catasto al foglio 18 particelle 376 e 668), situati in posizione più favorevole rispetto alle porzioni di cui si lamenta il mancato trasferimento, utilizzabili eventualmente per le finalità indicate.

11. L’impianto difensivo attoreo sconta un ulteriore limite, che, unitamente alle rimarcate lacune in punto di nesso eziologico e di addebitabilità soggettiva del danno lamentato, contribuisce a ridimensionare la portata della pretesa risarcitoria con esso avanzata.

Si tratta della circostanza che la ricorrente risulta aver esperito l’azione risarcitoria a distanza di circa 7 anni dal tempo di determinazione del danno lamentato (2009-2011), senza essersi previamente avvalsa del rimedio giurisdizionale ex art. 31 e 117 cod. proc. amm. avverso la denunciata inerzia amministrativa nell’attuazione del PIP Ingegno.

Al riguardo, rammenta il Collegio che, affinché una condotta illecita sia da considerarsi eziologicamente suscettibile di arrecare un danno risarcibile, occorre anche verificare se quest’ultimo non si sarebbe evitato adottando tutti gli accorgimenti imposti dalla legge secondo un canone di ordinaria diligenza, poiché, in caso contrario, l’inerzia dell’amministrazione resistente non sarebbe causativa del predetto danno-conseguenza.

Sotto questo profilo, non basta vagliare il comportamento tenuto dall'amministrazione, ma occorre aver riguardo alla vicenda nel suo complesso, onde accertare l'eventuale concorso di altri fattori causali o concausali che possano aver influito, in maniera più o meno determinante, sulla produzione del danno-conseguenza.

Ebbene, tra i fattori concausali da prendere in considerazione non può trascurarsi il rilievo del concorso del comportamento dello stesso danneggiato in quanto rilevante ai sensi dell'art. 1227, comma 2, cod. civ.

A tenore di tale disposizione, «il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza».

Nello stesso senso, l’art. 30, comma 3, cod. proc. amm., stabilisce che, «nel determinare il risarcimento, il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti».

Come osservato da Cons. Stato, ad. plen., 23 marzo 2011, n. 3, la regola della non risarcibilità dei danni evitabili con la diligente utilizzazione degli altri strumenti di tutela previsti dall'ordinamento – oggi sancita dall'art. 30, comma 3, cod. proc. amm. – deve ritenersi ricognitiva di principi già evincibili alla stregua di un'interpretazione evolutiva dell'art. 1227, comma 2, cod. civ.

In particolare, l’obbligo di cooperazione ex art. 1227, comma 2, cod. civ. trova fondamento nel canone di buona fede ex art. 1175 cod. civ. e, quindi, nel principio costituzionale di solidarietà: da ciò deriva che anche le scelte processuali di tipo omissivo possono costituire comportamenti valutabili ai fini della esclusione o della mitigazione del danno laddove si appuri, alla stregua del giudizio di causalità ipotetica, che le condotte attive trascurate non avrebbero implicato un sacrificio significativo ed avrebbero verosimilmente inciso, in senso preclusivo o limitativo, sul perimetro del danno.

La disciplina recata nel comb. disp. artt. art. 30, comma 3, cod. proc. amm. e 1227, comma 2, cod. civ. dimostra, così, di apprezzare la rilevanza eziologica anche dell'omessa reazione processuale all’inerzia dell’amministrazione, al fine di stabilire la sussistenza e la consistenza del danno risarcibile, ossia di escludere la ristorabilità del danno che, secondo un giudizio causale di tipo ipotetico, avrebbe potuto presumibilmente evitarsi mediante gli anzidetti rimedi giudiziali e stragiudiziali.

In tale prospettiva, il Collegio deve ritenersi chiamato a verificare se nel novero dei comportamenti esigibili dal soggetto leso dall’inerzia dell’amministrazione resistente sia sussumibile anche il tempestivo esperimento di rimedi giurisdizionali propulsivi e/o reintegrativi, nella misura in cui esso sarebbe stato idoneo a scongiurare, in tutto o in parte, il nocumento, secondo il ricordato paradigma della causalità ipotetica basata sul giudizio probabilistico, il cui nesso qualificante può rimanere spezzato dalla condotta processuale dell’interessato, integrante violazione dell’obbligo di cooperazione.

Ebbene, nella specie, la ricorrente, nonostante la risalenza dell’inerzia dell’amministrazione resistente, non ha esperito rimedi giurisdizionali di sorta prima di instaurare il presente giudizio.

Pertanto, siffatta condotta omissiva, se, da un lato, non elide in radice l’acclarata illiceità di quella del Comune di Sarno e dell’Agenzia, costituisce, d’altro lato, nel quadro del comportamento complessivo delle parti, dato valutabile ai fini della mitigazione del danno evitabile con l'ordinaria diligenza.

12. Le considerazioni svolte retro, sub n. 5 e 8-11, inducono, dunque, a ridimensionare significativamente l’entità del lucro cessante risarcibile in favore della G., sul piano della sussistenza sia della condotta inadempiente delle amministrazioni intimate, sia dell’imputabilità soggettiva della stessa a queste ultime, sia del relativo nesso causale col pregiudizio patrimoniale lamentato, e impongono, conseguentemente, una riduzione equitativa della voce di danno in parola nella misura complessiva e forfettaria del 10% dell’importo quantificato da parte ricorrente (€ 6.140.000,00), ossia nella misura di € 614.000,00.

13. Non merita, infine, alcun favorevole apprezzamento, in quanto del tutto generica ed apodittica, ossia in quanto sprovvista di qualsivoglia supporto argomentativo-probatorio efficace e pertinente, la rassegnata domanda di risarcimento del danno all’immagine asseritamente subito dalla G. per effetto dell’intempestiva attuazione del PIP Ingegno e quantificato nell’esorbitante somma di € 19.500.000,00.

14. Transitando ora all’esame dell’opposizione al decreto ingiuntivo n. 680 del 26 giugno 2018, proposta col ricorso iscritto a r.g. n. 1171/2018, essa si rivela fondata limitatamente all’eccezione di compensazione con la medesima sollevata.

15. In primis, va ripudiata l’eccezione di difetto di legittimazione all’esercizio dell’azione monitoria in capo all’Agenzia opposta.

Detta legittimazione trova, infatti, pieno fondamento nei «penetranti poteri para-pubblicistici che connotano l’operato della società di trasformazione urbana, in ordine all’affidamento dell’attuazione del PIP, come ad esempio … quello … di procedere alla gestione di tutte le attività amministrative, economiche e tecniche relative ai rapporti con le imprese assegnatarie del PIP … alla consegna dei lotti e al pagamento dei corrispettivi previsti» (TAR Campania, Salerno, sez. I, 24 marzo 2015, n. 673 e n. 674;
21 giugno 2021, n. 1513, concernenti lo speculare profilo della legittimazione passiva dell’Agenzia rispetto all’azione monitoria;
cfr., anche Cass. civ., sez. I, ord. 24 maggio 2019, n. 14227 e n. 14228).

16. Neppure è accreditabile la sollevata eccezione di inadempimento.

La disamina compiuta retro, sub n. 3-10, restituisce un quadro complessivo in cui, così come testimoniato sia dalle riproduzioni fotografiche satellitari degli anni 2004, 2007 e 2020, estratte dal sito internet Google Earth ed esibite dall’Agenzia resistente, sia dalla ricognizione contenuta nella DGRC n. 175 del 28 marzo 2018, le previste opere di urbanizzazione dell’area PIP Ingegno sono state in larga misura realizzate – precipuamente tramite l’esecuzione degli appalti affidati, dapprima, all’ATI Costruzioni Generali &
Appalti – CO.G. &
AP. s.p.a. – S.I.GE. Società Impiantistica Generale s.r.l. (giusta determina dell’Amministratore delegato della A. I. prot. n. 3179 del 9 ottobre 2007) e, poi, all’ATI Tecnologie Avanzate s.a.s. di Ambrosino Franco &
C. – COFRAT s.r.l. (giusta determina dell’Amministratore delegato della A. I. prot. n. 1887 del 28 maggio 2013) –, sia pure con lo già stigmatizzato ritardo rispetto al cronoprogramma a corredo della convenzione del 12 dicembre 2007 (rep. n. 4963) stipulata tra il Comune di Sarno e l’Agenzia.

17. Alla stregua degli approdi raggiunti retro, sub n. 3-12, merita, invece, parzialmente favorevole apprezzamento l’eccezione di compensazione proposta in via subordinata dalla G.

Tra il credito vantato dall’Agenzia con nota del 28 marzo 2018, prot. n. 515, incorporato nell’opposto decreto ingiuntivo n. 680 del 26 giugno 2018, in ordine alla cui spettanza ed al cui ammontare (€ 1.593.363,16 IVA compresa) a titolo di residuo corrispettivo della cessione dei lotti PIP n. 5, 6, 7, 21, 28 e 61, in forza della convenzione traslativa del 22 gennaio 2008 (rep. n. 53563;
racc. n. 3670) non risultano mosse sostanziali contestazioni dalla ricorrente, e la pretesa risarcitoria da quest’ultima avanzata nei confronti della menzionata Agenzia (oltre che del Comune di Sarno), nella misura (€ 614.000,00) accertata retro, sub n. 12, sussistono, infatti, gli estremi della compensazione ex artt. 1241 ss. cod. civ.

18. In conclusione: - stante la sua parziale fondatezza, va accolta nei limiti indicati retro, sub n. 3-12, la domanda risarcitoria proposta col ricorso iscritto a r.g. n. 106/2018 con conseguente condanna del Comune di Sarno e dell’Agenzia al pagamento, in solido tra loro, della somma di € 614.000,00 in favore della G.;
- stante la sua parziale fondatezza, va accolta nei limiti indicati retro, sub n. 15-17, l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 680 del 26 giugno 2018, con conseguente riforma di quest’ultimo, parziale compensazione tra il credito vantato (nella misura di € 1.593.363,16) dall’Agenzia nei confronti della G. e la somma (€ 614.000,00) dianzi determinata in via di condanna solidale a carico dell’Agenzia e del Comune di Sarno al risarcimento dei danni in favore della G. ed accertamento del residuo importo dovuto dalla G. all’Agenzia a titolo di residuo corrispettivo della cessione dei lotti PIP n. 5, 6, 7, 21, 28 e 61 nell’ammontare di € (1.593.363,16 – 614.000,00 =) 979.363,16.

19. Quanto alle spese di lite, la reciproca soccombenza ne giustifica l’integrale compensazione tra le parti.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi