TAR Roma, sez. III, sentenza 2016-12-22, n. 201612787

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2016-12-22, n. 201612787
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201612787
Data del deposito : 22 dicembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/12/2016

N. 12787/2016 REG.PROV.COLL.

N. 10392/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10392 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
- A A, V A, G B, S B, T B, A M C, A E C, M D B, S L, A F, F N, F P, R P, F P, A T, C T, I V, S C, rappresentati e difesi dagli avvocati F S C.F. STLFNC66C02G273O, C C C.F. CRDCLD83H61H700E, S F C.F. FLLSMN85R68G273D, F L C.F. LNEFNC80E28D976S, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Antonio Stoppani, 1;
- S L e F P, rappresentati e difesi dagli avvocati F S C.F. STLFNC66C02G273O, C C C.F. CRDCLD83H61H700E, S F C.F. FLLSMN85R68G273D, F L C.F. LNEFNC80E28D976S, Giuseppe Campana C.F. CMPGPP73E22H501W, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Antonio Stoppani, 1;
- A T, rappresentata e difesa dagli avvocati F S C.F. STLFNC66C02G273O, C C C.F. CRDCLD83H61H700E, S F C.F. FLLSMN85R68G273D, F L C.F. LNEFNC80E28D976S, Lorenzo L C.F. LNTLNZ57A19H703F, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Antonio Stoppani, 1;

contro

- Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Interno, Ministero della Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, Commissione Interministeriale per l'attuazione del Progetto RIPAM, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, presso la sede della quale sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- FORMEZ PA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Cardi C.F. CRDMCL63R18D708M, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Roma, viale Bruno Buozzi, 51;

nei confronti di

- Mario Azzella non costituito in giudizio;
- Filomena A, Francesca B, Lucia B, Rossella C, Silvia C, Manuela C, Adelaide D’Auria, Marina D L, Valeria della Valle, Sara D B, Concetta E, Giuseppe G, Concetta G, Alessandra G, Anna I, Maria Giuseppina L, Elisabetta L, Sergio Marchese, Serena Mastantuoni, Antonio Montano, Maria Riccio, Angela Russo, Rosa Savastano, Valentina Scornavacca, Filomena Silvestro, Antonella Sorrentino, Luana Strippoli, Clelia Veneto, Carlo Vignola, Valeria Vito, Maria Pia Zito, rappresentati e difesi dall’avv. Giovanni Pesce, presso lo studio del quale sono elettivamente domiciliati in Roma, via Bocca di Leone, 78;

per l'annullamento

previa sospensione dell’esecuzione

A) con il ricorso introduttivo del giudizio:

- del bando di concorso e delle liste degli idonei relativi alla selezione pubblica per il reclutamento complessivo di n. 120 unità di personale di ruolo di categoria A-F1 o area III-F1,

e per la condanna al risarcimento dei danni,

B) con i motivi aggiunti depositati in data 26 febbraio 2016:

- della lista degli idonei alla prova scritta pubblicata in data 11/12 febbraio 2016;

- di tutti gli atti connessi.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, di Formez PA e della Commissione Interministeriale per l'Attuazione del Progetto RIPAM;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2016 il Cons. D D e uditi, ai preliminari, l'Avv. S F, l'Avv. M C, l'Avv. G C, anche in sostituzione dell'Avv. L, l'Avv. G P e l'Avvocato dello Stato O B;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

I ricorrenti hanno partecipato al concorso, bandito in data 13 gennaio 2015, per il reclutamento di 120 unità di personale appartenente alla categoria A-F1 o area III-F1, distinto in tre specializzazioni;
in particolare, gli istanti hanno concorso per il profilo dei funzionari amministrativo-contabili (cod. AG8) per il quale erano previsti n. 84 posti disponibili.

Al termine della prova pre-selettiva (composta, a sua volta, di due prove), i ricorrenti sono stati esclusi non essendo rientrati nelle soglie di ammissione previste dall’art. 6 del bando di concorso (secondo cui, all’esito della prima prova, avrebbero potuto essere ammessi un numero di candidati pari a 10 volte i posti messi a concorso mentre, all’esito della seconda, un numero pari a 5 volte).

Avverso tale esclusione e tutti gli atti connessi (in particolare, il bando di concorso nella parte in cui prevede le predette soglie di ammissione), hanno proposto impugnativa i candidati ricorrenti chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, ed in subordine il risarcimento del danno per i seguenti motivi:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del dpr n. 487 del 1994;
violazione e falsa applicazione degli artt. 35 e 70 del d.lgs n. 165 del 2001;
violazione e falsa applicazione del principio del favor partecipationis;
violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui al bando di concorso;
eccesso di potere per arbitrarietà manifesta, irragionevolezza dell’azione amministrativa, sviamento e illogicità.

Il d.P.R. n. 487 del 1994, applicabile a tutte le selezioni pubbliche, sebbene ammetta la possibilità di svolgere prove pre-selettive, prevede comunque che la graduatoria di merito dei concorsi sia formata dai risultati delle prove scritte ed orali.

In ogni caso, i ricorrenti hanno conseguito, nelle due prove preselettive previste dal bando di concorso, punteggi ampiamente superiori alla soglia dei 7/10 (ovvero 21/30) prevista, in via generale per il superamento delle prove concorsuali, dal citato dpr n. 487/1994.

Il fatto di aver previsto, nel bando, una soglia molto più alta per l’ammissione alla fase successiva si pone quindi in contrasto con la predetta normativa, considerato peraltro che la prova preselettiva non deve essere utilizzata solo per sfoltire la lista dei partecipanti bensì per verificare la piena idoneità dei candidati a sostenere la prova successiva;

2) eccesso di potere per irragionevolezza, arbitrarietà ed illogicità dell’azione amministrativa.

Le modalità di valutazione delle prove preselettive, consistenti in quiz a risposta multipla, prevedono che, in caso di correzione sul foglio-risposte con l’indicazione della risposta corretta in luogo di quella errata, il sistema elettronico non avrebbe conteggiato il relativo punteggio positivo.

Tale modalità è illogica ed irrazionale e si pone in contrasto con il diritto allo studio garantito dalla Costituzione;
altresì non rispetta il principio di ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Economia e delle finanze e Formez PA chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato nel merito.

Con ordinanza n. 4178/2015, è stata, da un lato, ordinata l’integrazione del contraddittorio tramite pubblici proclami e, dall’altra, accolta la domanda cautelare con conseguente ammissione dei ricorrenti alla fase successiva della selezione.

La prova dell’avvenuto adempimento è stata depositata in giudizio in data 19 novembre 2015.

Successivamente, i ricorrenti che, ammessi con riserva, hanno superato la prova scritta del concorso (ovvero C, C, P, P, T, T, V, C, B, B, L e N) hanno proposto motivi aggiunti avverso tale esito per invalidità derivata rispetto agli atti gravati con il ricorso introduttivo del giudizio.

Si sono costituiti in giudizio alcuni controinteressati (A, B, B, C, C, C, D’Auria, D L, D V, D B, E, G, G, G, I, L V, L, L, Marchese, Mastantuoni, Montano, Riccio, Russo, Savastano, Scornavacca, Silvestro, Sorrentino, Strippoli, Veneto, Vignola, Zito), chiedendo a loro volta il rigetto del ricorso per infondatezza nel merito.

In data 4 ottobre 2016, parte ricorrente ha depositato la graduatoria finale della selezione pubblicata in data 11 luglio 2016 dalla quale emerge che i ricorrenti T e L sono in posizione utile per essere dichiarati vincitori mentre B, C, N, P, T, V e C sono stati, a loro volta, giudicati idonei.

In ragione di ciò, la ricorrente T, con memorie depositate in vista della trattazione del merito, invoca l’applicazione dell’art. 4, comma 2- bis del decreto legge n. 143 del 2005 (convertito nella legge n. 168 del 2005) con conseguente declaratoria di improcedibilità del gravame, in modo tale da consolidare la posizione nella graduatoria finale di merito ottenuta per aver superato le prove scritte ed orali del concorso;
in ogni caso, ribadisce la richiesta di accoglimento del gravame.

Analoga richiesta (di applicazione dell’art. 4, comma 2- bis del d.l n. 143 del 2005 e, comunque, di accoglimento del ricorso) è stata, da ultimo, ribadita dai ricorrenti P e L.

Alla pubblica udienza del 1° dicembre 2016, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

DIRITTO

1. Va, anzitutto, dichiarata l’improcedibilità del gravame relativamente ai ricorrenti A, A, B, B, C, D B, F, P e P in quanto, in seguito alla loro ammissione con riserva alle fasi successive della selezione (prove scritte ed orale) disposta con ordinanza cautelare della Sezione n. 4178/2015, non risulta che gli interessati abbiano superato entrambe le prove, tanto da non essere stati inseriti nella graduatoria finale di merito.

In ragione di ciò, una eventuale pronuncia di accoglimento delle censure contenute nel ricorso in esame non avrebbe alcun effetto utile per i predetti ricorrenti (non avendo questi impugnato l’esito delle prove non superate), tanto da rendere superflua ( recte : inutile) ogni decisione al riguardo;
ciò determina, quindi, una ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse che, come noto, costituisce una delle condizioni dell’azione che deve sussistere anche al momento del passaggio in decisione della controversia.

2. Relativamente, invece, ai restanti ricorrenti, giudicati vincitori (T e L) o comunque idonei alla selezione tanto da risultare inseriti nella graduatoria finale di merito (B, C, N, P, T, V e C), possono invece essere esaminate nel merito le censure contenute nel ricorso in esame, avendo la decisione l’effetto di consolidare o meno gli esiti della procedura selettiva di che trattasi.

2.1 Ciò premesso, riveste carattere assorbente, in ragione della sua fondatezza, il primo motivo con cui gli interessati lamentano l’irragionevolezza della previsione del bando nella parte in cui (art. 6), nel disciplinare lo svolgimento di due prove pre-selettive, ha fissato soglie di ammissione alle prove successive basate su un dato meramente quantitativo (ovvero che, all’esito della prima prova pre-selettiva, sarebbero stati ammessi un numero di candidati pari a 10 volte i posti messi a concorso e, alla seconda, un numero pari a 5 volte).

L’irragionevolezza della predetta previsione ha comportato, secondo la prospettazione contenuta nel ricorso, che i ricorrenti non sono stati ammessi a partecipare alle prove successive, pur avendo conseguito punteggi alti, compresi – previa riparametrazione – tra i 28 e 29 punti sui 30 disponibili.

La doglianza, come detto, è fondata.

Risulta, invero, evidente che la previsione del bando impugnata dai ricorrenti è stata inserita con la sola finalità di determinare uno sfoltimento della platea dei candidati ammessi alla prove scritte, nel senso cioè che è stato indicato un parametro meramente quantitativo al solo scopo di non aggravare i lavori di selezione, svincolato cioè da ogni riferimento alla verifica delle capacità dei candidati a partecipare proficuamente alla selezione vera e propria, che deve invece costituire lo scopo principale di ogni fase pre-selettiva.

Del resto, sebbene l’art. 7, comma 2- bis del regolamento sui concorsi di cui al d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (introdotto dal d.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693) preveda che “ Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione…. ”, ciò non sta a significare che la finalità della fase pre-selettiva possa essere del tutto svincolata dal rispetto delle esigenze tipiche delle procedure concorsuali ovvero la verifica delle capacità dei candidati che chiedono di partecipare alla selezione anche perché, diversamente opinando, si rischierebbe di incidere sul principio di competitività posto a base delle procedure selettive;
ed invero, qualora non si ammettessero candidati comunque capaci, sarebbe violato proprio il predetto dpr n. 487 del 1994 (cfr art. 7, comma 3) che invece affida alle sole prove scritte e orali il riscontro effettivo della capacità dei candidati.

In sintesi, come peraltro osservato in occasioni analoghe dalla giurisprudenza (cfr, per tutte, TAR Lazio, sez. III bis, n. 327/2014), l’introduzione di un irragionevole criterio quantitativo per la fase di preselezione rischia di realizzare non tanto lo scopo di “scremare” il numero dei candidati, quanto piuttosto quello di ridurre drasticamente la partecipazione in violazione del principio del favor partecipationis .

Tale principio, di derivazione comunitaria, costituisce, peraltro, una regola di condotta alla quale l’operato dell’Amministrazione deve uniformarsi, nel senso di non restringere in maniera inopinata il novero dei partecipanti, come è invece avvenuto nel caso di specie.

2.2 In conclusione, previo assorbimento delle ulteriori censure per ragioni di economicità (cfr Cons. Stato, Ad. Plenaria, n. 5/2015), il ricorso introduttivo del giudizio va accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati con riferimento ai ricorrenti T e L, B, C, N, P, T, V e C, mentre va dichiarato improcedibile per quanto riguarda A, A, B, B, C, D B, F, P e P.

Non vi è tuttavia ragione di pronunciarsi sulla richiesta di risarcimento danni in quanto, in ragione dell’adozione dell’ordinanza cautelare n. 4178/2015 che ha ammesso con riserva i ricorrenti alle fasi successive della selezione, gli stessi hanno avuto un ristoro in forma specifica delle loro aspettative, senza con ciò residuare ulteriori margini per una condanna al risarcimento per equivalente, non avendo gli stessi subito alcun danno ulteriore in ragione dell’intervento di natura giurisdizionale di cui alla predetta ordinanza.

Allo stesso modo, non sussiste motivo di pronunciarsi sui motivi aggiunti, proposti peraltro in via tuzioristica dai ricorrenti, in quanto l’accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio ha comunque l’effetto di consolidare gli esiti delle prove successive espletate positivamente dagli interessati.

3. Le spese di giudizio possono tuttavia essere compensate tra le parti, in ragione della peculiarità e dell’evoluzione stessa della vicenda.

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