TAR Napoli, sez. II, sentenza 2023-01-30, n. 202300672

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza 2023-01-30, n. 202300672
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202300672
Data del deposito : 30 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/01/2023

N. 00672/2023 REG.PROV.COLL.

N. 04346/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4346 del 2017, proposto da
Società Finanziaria Popolare per la Cooperazione e L'Associazionismo - So.Fi.Coop. S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A M, M N, con domicilio eletto presso lo studio A M in Napoli, viale Gramsci 5;

contro

Comune di Brusciano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via F. Caracciolo n. 15;

nei confronti

Ata S.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- della deliberazione del Consiglio comunale di Brusciano n. 31/2017 del 23 maggio 2017 di revoca della deliberazione n. 75/1979 di assegnazione in diritto di superficie del lotto 15 del Piano di Zona ex lege 167/1962 e della relativa convenzione rep. 55/1979 stipulata ai sensi dell'art. 35, c. 4, legge 865/1971;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso;

nonché per la condanna

del Comune di Brusciano al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla SO.FI.COOP. s.r.l. in liquidazione

oppure, in via gradata,

per la declaratoria di illegittimità della delibera impugnata, in quanto carente delle somme dovute a titolo di indennizzo, e per la conseguenziale condanna al pagamento dell'indennizzo ex art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Brusciano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Roberto Michele Palmieri nell'udienza per lo smaltimento dell’arretrato del giorno 19 gennaio 2023, svoltasi con modalità telematica in videoconferenza tramite Microsoft Teams , ai sensi dell’art. art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente ha impugnato la deliberazione del Consiglio comunale di Brusciano n. 31/2017 del 23 maggio 2017, di revoca della deliberazione n. 75/1979, di assegnazione in diritto di superficie del lotto 15 del Piano di Zona ex lege 167/1962, e della relativa convenzione rep. 55/1979 stipulata ai sensi dell'art. 35, c. 4, legge 865/1971.

A fondamento del ricorso, essa ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cc - Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento di fatto e di diritto e carenza di motivazione;
2) Violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 7.8.1990. Eccesso di potere;
3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 21nonies della legge n. 241 del 7.8.1990 e s.m.i.;
Eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di motivazione e di istruttoria;
4) Eccesso di potere per carenza di motivazione, erroneità dei presupposti e sviamento - Violazione e falsa applicazione degli artt. 21quinquies e 21nonies

della legge n. 241 del 7.8.1990;
5) Eccesso di potere per erroneità dei presupposti e difetto di istruttoria - Violazione e falsa applicazione degli artt. 35 e 60 della legge n. 865/1971 e

dell’art. 2 della convenzione rep. 55/1979 - Violazione del giudicato.

Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, instando altresì per la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno da essa subito nella vicenda in epigrafe, ovvero, in subordine, per il pagamento dell’indennizzo ex art. 21- quinquies l. n. 241/90. Il tutto con vittoria delle spese di lite.

Costituitosi in giudizio, il Comune di Brusciano ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.

Con memorie ex art. 73 c.p.a. le parti hanno rappresentato al Collegio che questo TAR, con sentenza n. 5461/17, ha annullato l’atto impugnato.

Sulla base di tale prospettazione, il Comune ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del giudizio su tale capo di domanda.

Il ricorso è stato inserito nel ruolo dell’udienza pubblica del 19 gennaio 2023, calendarizzata in attuazione delle Linee guida per lo smaltimento dell’arretrato negli uffici della giustizia amministrativa, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio di Stato dell’8 febbraio 2022, ai sensi del D.L. 80 del 2021, convertito dalla L. n. 113 del 2021.

2. Tanto premesso in punto di fatto, prende atto il Collegio dell’avvenuto annullamento dell’atto impugnato operato da questo TAR con sentenza n. 5461/17, in accoglimento del ricorso

promosso dalla società ATA s.r.l., cessionaria del credito vantato dal Banco di Napoli

S.p.A. (già IBSPT S.p.A.) nei confronti della ricorrente, per le rate scadute dei mutui erogati per il finanziamento dell’intervento costruttivo.

Per tali ragioni, l’azione impugnatoria va dichiarata improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse da parte della ricorrente.

3. Va ora esaminata l’ulteriore azione risarcitoria proposta dalla ricorrente, nonché quella di condanna del civico ente al pagamento dell’indennizzo ex art. 21- quinquies l. n. 241/90.

Sul punto, il Comune resistente ha preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione attiva della ricorrente, per non essere quest’ultima titolare del diritto di cui in questa sede reclama il risarcimento.

L’eccezione è fondata.

Con DCC n. 36 del 17.10.2020 il Comune resistente ha approvato la transazione con ATA s.r.l, società cessionaria del credito originariamente vantato dalla ricorrente.

In particolare, si legge a p. 7 di tale delibera che: “ con istanza notificata a mezzo Ufficiale Giudiziario, in data 10.09.2015, prot. n. 1565 8 la società ATA srl, che aveva acquisito i crediti dal Banco di Napoli - con atto di cessione dei crediti allegato all'istanza, stipulato per Notaio G I di Torino in data 3.11.2014, rep. n. 63833/2014, con il quale, il Banco di Napoli cedeva alla ATA srl pro soluto, dietro il corrispettivo di E 203.250,00, i crediti vantati nei confronti della società So.Fi.Coop. dell'importo di E 1.005.503,32 per le rate scadute e non pagate dei mutui fondiari per il finanziamento dell'intervento edilizio oggetto della convenzione rep. n. 55/1979 ... - diffidava il Comune di Brusciano a procedere ai sensi del citato art. 22 della convenzione rep. n. 55/1979 ”.

In attuazione della relativa transazione, il Comune resistente ha corrisposto alla cessionaria ATA s.r.l. le prime due rate dell’importo concordato.

Emerge pertanto dal contenuto di tale Delibera – non smentita dalla ricorrente da alcun elemento di contrario avviso – che la ricorrente non è più titolare del diritto del quale si reclama in questa sede il risarcimento e/o indennizzo.

Pertanto, già sotto tale profilo, la relativa domanda risarcitoria, nonché quella indennitaria proposta in via subordinata, sono infondate, e vanno dunque rigettate.

4. A ciò aggiungasi altresì, ad abundantiam, che per pacifica giurisprudenza amministrativa: “ L'accoglimento di una domanda di risarcimento del danno nei confronti della P.A. non consegue automaticamente all'accertamento dell'illegittimità e all'annullamento giurisdizionale di un suo provvedimento, essendo, viceversa, anche necessario pervenire al positivo accertamento della lesione della situazione giuridica soggettiva rilevante nel caso concreto e tutelata dall'ordinamento;
della sussistenza della colpa e del dolo dell'Amministrazione;
del nesso causale tra l'illecito e il danno subito
” (TAR Lazio, I, 19.9.2022, n. 11910).

Orbene, nel caso in esame, l’impugnato atto di revoca è stato emesso sulla base dei seguenti elementi:

- mancata realizzazione, da parte della ricorrente, di qualsivoglia attività sui suoli oggetto dell’originario diritto di superficie;

- mancato versamento di alcuna somma in favore delle ditte espropriate, e più in generale, mancata ottemperanza alla delega comunale per l’attivazione della procedura espropriativa.

Orbene, alla luce di tali elementi, è evidente l’assenza di colpa in capo all’Amministrazione resistente, avendo quest’ultima provveduto alla revoca dell’assegnazione dei suoli sulla base di un contegno sostanzialmente inerte della ricorrente – quale che fossero le cause, non rilevanti in questa sede – tale da lasciare ragionevolmente presumere una sostanziale dismissione di quest’ultima dagli impegni assunti a seguito dell’assegnazione dei suoli in esame.

Per tali ragioni, la domanda risarcitoria è infondata, e va dunque rigettata.

5. Infine – in disparte il rilevato difetto di legittimazione attiva – va altresì rigettata, nel merito, l’ulteriore domanda proposta dalla ricorrente, di condanna del civico ente al pagamento dell’indennizzo ex art. 21- quinquies l. n. 241/90. Ciò in quanto trattasi, nel caso di specie, di revoca espressione non già di ius poenitendi , ma di sanzione per la mancata ottemperanza della ricorrente agli impegni assunti in sede di assegnazione del diritto di superficie sui suoli in esame. Sanzione rispetto alla quale, per le ragioni sopra esposte, va escluso ogni profilo di colpa in capo al Comune resistente.

6. Conclusivamente:

- l’azione impugnatoria va dichiarata improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse da parte della ricorrente;

- le ulteriori azioni risarcitorie e/o indennitarie vanno invece rigettate.

7. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.

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