TAR Latina, sez. I, sentenza 2019-04-24, n. 201900331

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2019-04-24, n. 201900331
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 201900331
Data del deposito : 24 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/04/2019

N. 00331/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00086/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 86 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar Lazio Sez. di Latina, via A. Doria, 4;

contro

Ministero della Difesa e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensiva,

- del decreto n. -OMISSIS-– Posizione n. -OMISSIS-, reso in data -OMISSIS- e notificato in data -OMISSIS-, con cui il Direttore della Direzione di Amministrazione – Sez. Equo Indennizzo del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha decretato che le infermità “-OMISSIS- non dipendono da causa di servizio, nonché ha rigettato la domanda di equo indennizzo;

- del parere n. -OMISSIS- del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio reso in data -OMISSIS- nell’adunanza n. -OMISSIS- e notificato al ricorrente in data -OMISSIS-;

- di tutti gli atti presupposti e connessi, o comunque in rapporto di correlazione, con i quali si è ritenuto che le predette infermità sofferte dall’odierno ricorrente non possano riconoscersi dipendenti da fatti di servizio.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2019 il dott. R M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1) Con ricorso notificato a mezzo servizio postale il -OMISSIS- e depositato il successivo -OMISSIS-, il sig. -OMISSIS-, Appuntato dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso il Comando Stazione di -OMISSIS-, ha impugnato il provvedimento in epigrafe specificato con il quale il Direttore della Direzione di Amministrazione – Sez. Equo Indennizzo del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha decretato che le infermità “-OMISSIS-, non dipendono da causa di servizio, e ha rigettato la domanda di equo indennizzo.

2) Il provvedimento recepisce il parere espresso in data -OMISSIS- dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio il quale aveva affermato:

- l’infermità “-OMISSIS-” non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio in quanto nei precedenti di servizio dell’interessato non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo ad una genesi neoplastica: pertanto è da escludere ogni nesso di causalità o di concausalità non sussistendo, altresì nel caso di specie, precedenti infermità o lesioni imputabili al servizio, che col tempo possano essere evolute in senso metaplastico;

- l’infermità “-OMISSIS-” non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio in quanto non risultano sussistere nel tipo di prestazioni di lavoro rese disagi e strapazzi di particolare intensità, né elementi di eccezionale gravità che abbiano potuto prevalere sui fattori individuali, almeno sotto il profilo concausale efficiente e determinante, tenuto conto della peculiare natura della patologia di cui trattasi.

3) A sostegno del gravame, il ricorrente deduce le seguenti censure:

I) Violazione del D.P.R. n. 461/2001;
Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche.

I provvedimenti impugnati sono viziati nella motivazione e da contraddittorietà e illogicità manifeste, siccome generici ed astratti rispetto alle risultanze medico-legali evidenziate dalla C.M.O. di Roma in data 13.11.2014.

Con riguardo alla patologia “-OMISSIS-”, il Comitato di verifica non ha considerato il servizio svolto nei Balcani (Kosovo) nel -OMISSIS- dal ricorrente in forza, all’epoca, nell’Esercito Italiano, nonostante la comunità scientifica abbia evidenziato la sussistenza di nesso di causalità tra l’esposizione dei militari ai fattori chimici e radioattivi nell’uso delle munizioni a uranio impoverito e l’insorgenza di patologie neoplastiche.

Con riguardo alla patologia “-OMISSIS-” l’Amministrazione non ha minimamente considerato in sede motivazionale l’effettivo servizio prestato dal ricorrente per l’Arma dei Carabinieri.

II) Illegittimità per violazione del rischio tipizzato nel D.P.R. n. 90/2010;
Violazione del riparto dell’onere della prova;
Difetto di istruttoria e di motivazione.

Il parere del Comitato di Verifica e il successivo decreto del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri non contengono alcun cenno ai dati e alle indagini ormai acquisite della Comunità Scientifica e delle Commissioni parlamentari d’inchiesta sul nesso di causalità tra le vaccinazioni e la continuata esposizione ad uranio impoverito da un lato e la insorgenza di patologie tumorali a danno di soggetti che hanno partecipato a missioni di pace.

III) Violazione dell’art. 10 bis della L. 241/90.

Il parere negativo reso dal Comitato di verifica e il decreto del Comando dell’Arma dei carabinieri sono stati notificati contestualmente al ricorrente in data -OMISSIS-, senza nessuna previa comunicazione, con la conseguenza che il ricorrente non ha potuto esercitare il proprio diritto partecipativo all’iter procedimentale.

4) Con atto depositato il 20 febbraio 2016, si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente.

5) Alla pubblica udienza del 17 aprile 2019, la causa è stata riservata per la decisione.

6) Il ricorso è in parte fondato e in parte da respingere.

7) In primo luogo, con riguardo alla terza censura va detto che nei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una determinata infermità, contratta da impiegato pubblico, il parere del Comitato di Verifica - come sancito dal d.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461 - oltre ad essere obbligatorio è vincolante per l'Amministrazione pubblica procedente, sicché essa non è tenuta alla comunicazione del preavviso di rigetto, ai sensi dell' art. 10 bis, l. 7 agosto 1990 n. 241, in quanto l'eventuale partecipazione procedimentale dell'interessato non potrebbe produrre effetti sul contenuto dispositivo del provvedimento impugnato, dato che l'Amministrazione pubblica procedente non può non conformarsi al predetto parere (cfr. ex multis T.A.R. Puglia Lecce sez. II 9/04/2018 n. 581);

8) Con riguardo all’infermità “-OMISSIS-”, il Comitato di Verifica ha ritenuto l’infermità del ricorrente NO dipendente da causa di servizio con la motivazione che “non risultano sussistere nel tipo di prestazioni di lavoro rese disagi e strapazzi di particolare intensità, né elementi di eccezionale gravità che abbiano potuto prevalere sui fattori individuali, almeno sotto il profilo concausale efficiente e determinante, tenuto conto della peculiare natura della patologia di cui trattasi”.

9) Una siffatta motivazione, anche tenuto conto dell’alta diffusione nella popolazione di tale patologia, appare completa ed esaustiva e si sottrae quindi alle censure di illogicità, irrazionalità o manifesto travisamento dei fatti.

Sul punto, infatti, è noto l’orientamento costante della giurisprudenza secondo il quale “I giudizi sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità denunciate dal pubblico dipendente, in quanto espressione di un giudizio medico - legale basato su nozioni scientifiche e su dati di esperienza propri della disciplina applicata, si caratterizzano per una amplissima discrezionalità tecnica. Tale circostanza limita, pertanto, il sindacato del giudice amministrativo alle ipotesi di palese incongruità e irrazionalità o di manifesto travisamento dei fatti, esulando invece da detto sindacato il controllo sull'intrinseca fondatezza tecnico - clinica del parere medico - legale espresso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (T.A.R. Campania Napoli sez. VI 28/03/2017 n. 1706).

10) Con riguardo all’infermità “-OMISSIS-” il Comitato di Verifica si è espresso ugualmente in termini negativi con la motivazione che “nei precedenti di servizio dell’interessato non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo ad una genesi neoplastica: pertanto è da escludere ogni nesso di causalità o di concausalità non sussistendo, altresì nel caso di specie, precedenti infermità o lesioni imputabili al servizio, che col tempo possano essere evolute in senso metaplastico”.

11) In realtà, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione, il ricorrente durante il servizio prestato nell’esercito ha partecipato in due distinti periodi, rispettivamente dal -OMISSIS- al -OMISSIS- e dal -OMISSIS-al -OMISSIS- alla missione internazionale denominata KFOR in Kosovo, il cui territorio veniva colpito da bombardamenti con munizionamenti contenenti uranio impoverito con conseguente inquinamento atmosferico e ambientale.

12) Pertanto, ritiene il Collegio che il parere del Comitato di Verifica con riguardo alla sola patologia -OMISSIS-” sia viziato da difetto di istruttoria e di motivazione per non avere in nessun modo considerato i possibili legami causali tra la patologia tumorale, seppure benigna, che ha colpito il ricorrente e l’esposizione ai fattori nocivi presenti sul territorio delle missioni internazionali.

13) Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha avuto occasione di affermare che “Per l'impossibilità di stabilire, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, un nesso diretto di causa-effetto fra le patologie contratte da militari e il loro impiego in zone operative quali i Balcani, l'Iraq, l'Afghanistan e il Libano, e per il riconoscimento del concorso di altri fattori collegati ai contesti fortemente degradati ed inquinati delle stesse, non deve essere richiesta, ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, la dimostrazione dell'esistenza del nesso causale con un grado di certezza assoluta, essendo sufficiente la dimostrazione, in termini probabilistico-statistici, come indicato nelle Relazioni della Commissione parlamentare d'inchiesta approvate nelle sedute del 12 febbraio 2008 e del 9 gennaio 2013.

In caso di infermità contratte da militari a causa dell'esposizione a polveri sottili derivanti dall'uranio impoverito, il verificarsi dell'evento costituisce un dato ex se sufficiente a ingenerare il diritto per le vittime delle patologie e per i loro familiari al risarcimento a meno che la Pubblica amministrazione non riesca a dimostrare che essa non aveva determinato l'insorgenza della patologia la quale dipenda, invece, da fattori esogeni, dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica e determinanti per l'insorgere dell'infermità” (T.A.R. Piemonte sez. I 6/3/2015 n. 429).

14) In conclusione, il ricorso deve essere accolto limitatamente alla parte dei provvedimenti impugnati che respingono l’istanza del ricorrente con riguardo alla patologia “-OMISSIS-”, fatti salvi gli approfondimenti istruttorie e le successive determinazioni da parte dell’Amministrazione.

15) Le spese del giudizio devono essere compensate in ragione della soccombenza parziale.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi