TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-01-09, n. 202300050

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-01-09, n. 202300050
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202300050
Data del deposito : 9 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/01/2023

N. 00050/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00643/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 643 del 2017, proposto dal sig. A F, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano V, con domicilio eletto in Reggio Calabria, via Frà Gesualdo Melacrinò, n. 24;

contro

Regione Calabria, in persona del Presidente p.t., non costituita in giudizio;

per l'annullamento:

- della ordinanza-ingiunzione n. 159498 del 13.05.2013, notificata in data 24.05.2013, emessa dalla Regione Calabria, Dipartimento Politiche Ambientali della Regione Calabria, in sostituzione della precedente ordinanza prot. n. 33784, del 31.01.2013, non notificata per irreperibilità del destinatario, avente ad oggetto il pagamento, a titolo di indennità risarcitoria per danno ambientale, della sanzione di cui all’art. 1 comma 37 L. n. 308/2004;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4 bis, c.p.a.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 dicembre 2022, tenutasi da remoto mediante collegamento via TEAMS, la dott.ssa R M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con ricorso tempestivamente riassunto a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione, resa dal Tribunale di Reggio Calabria con la sentenza n. 1132 del 14.07.2017, il ricorrente - quale titolare del permesso di costruire in sanatoria n. 40 del 31.08.2007, rilasciato dal Comune di Campo Calabro, ex art. 32 L. n. 326/2003, previo pagamento della somma di € 2.408,99 a titolo di indennità risarcitoria per danno ambientale, liquidata dalla Regione Calabria, ex art. 167 D.lgs. n. 42/2004, giusto Decreto n. 1264 del 12.12.2006 - ha impugnato l’ordinanza n. 159498 del 13.05.2013, notificata in data 24.05.2013, con cui la suddetta Regione Calabria, in sostituzione della precedente ordinanza prot. n. 33784, del 31.01.2013, non notificata per irreperibilità del destinatario, gli ha ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 6.572,09, in dichiarata esecuzione delle previsioni di cui all’art. 1 comma 37 L. n. 308/2004.

L’amministrazione risulta essersi determinata all’ingiunzione di questa ulteriore somma in quanto, in precedenza, sarebbe stata liquidata a carico del ricorrente, per mero errore, la sanzione di cui all’art. 167 citato D.lgs. a titolo di “Condono Edilizio” anziché quella prevista dall’art. 1 comma 37 L. n. 308/2004.



2. Il ricorso risulta affidato ai motivi di diritto appresso sintetizzati e raggruppati per censure omogenee.

- “ I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 III comma l. 241/90”;

- “ II Risarcibilità del danno ex art.

2-bis L.241/90”;
-

III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 comma 2 L.689/1981 ”;

Il potere sanzionatorio in contestazione sarebbe illegittimo per intervenuta decorrenza dei termini massimi di conclusione del procedimento amministrativo, con conseguente diritto del ricorrente al pagamento del danno cd. da ritardo di cui all’art. 2 bis L. n. 241/90, ovvero, in subordine, del termine decadenziale di cui all’art. 14 comma 2 L. n. 689/81, in tema di contestazione delle sanzioni amministrative.

In ogni caso, poiché con la concessione del titolo abilitativo in sanatoria, risalente al 31.08.2007, sarebbe cessata la permanenza dell’illecito sia amministrativo che paesaggistico, il credito vantato dalla Regione Calabria si sarebbe prescritto, per intervenuto decorso del termine quinquennale di cui all’art. 28 L. n. 689/81.

-“ IV. IN SUBORDINE, nel merito:

Sugli errori di applicazione delle norme di riferimento da parte del dipartimento delle politiche ambientali della Regione Calabria ”;

Ottenuta la concessione in sanatoria, ai sensi del D.L. n. 269/2033, il ricorrente null’altro sarebbe stato tenuto a corrispondere, giacché l’autorità preposta alla tutela del vincolo aveva già compiutamente e definitivamente espresso il proprio avviso, rilasciando il parere di compatibilità paesaggistica, condizionate il condono delle opere abusive eseguite in zona vincolata.

Ad eventuali errori nella quantificazione della sanzione illo tempore corrisposta, l’amministrazione competente avrebbe potuto porre rimedio entro il termine prescrizionale quinquennale, decorrente dal rilascio del titolo in sanatoria, nella specie inutilmente decorso.



2. La Regione Calabria non si è costituita in giudizio.



3. In occasione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 dicembre 2022, tenutasi da remoto mediante collegamento via TEAMS, la causa è stata trattenuta in decisione.



4. Il ricorso è fondato e, come tale, deve essere accolto.

Coglie, invero, nel segno l’assorbente censura secondo cui il credito della Regione Calabria di cui all’ordinanza-ingiunzione n. 159498 del 13.05.2013, notificata in data 24.05.2013, si è estinto per intervenuta prescrizione, essendo decorso, in assenza di validi atti interruttivi, un quinquennio dal momento in cui il Comune di Campo Calabro - previo parere favorevole della competente Soprintendenza e versamento dell’indennità risarcitoria del cd. “danno ambientale, ex art. 167 D.lgs. n. 42/2004 - ha rilasciato, in favore del ricorrente, ex D.L. n. 269/2003, il titolo concessorio in sanatoria n. 40 del 31.08.2007, con conseguente cessazione della permanenza dell’illecito.

Quanto sopra in adesione al quel consolidato orientamento della giurisprudenza, secondo cui anche se, in linea generale, l'intervenuto condono dell'abuso edilizio non fa venir meno la potestà sanzionatoria per la violazione paesaggistica, tuttavia il momento del rilascio della concessione edilizia in sanatoria per un fabbricato abusivamente realizzato, previo parere paesaggistico favorevole ex art. 31 e ss., l. 28 febbraio 1985, n. 47, facendo cessare l'antigiuridicità dell'intero fatto (e, quindi, anche della permanente violazione paesaggistica), costituisce il dies a quo dal quale decorre il termine di prescrizione quinquennale (ex art. 28 comma 1, l. 24 novembre 1981, n. 689) per irrogare la sanzione pecuniaria connessa alla realizzazione di opere abusive in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.

La giurisprudenza prevalente e condivisa dal Collegio ha, infatti, chiarito che sono applicabili alla fase di riscossione del credito vantato dalla p.a., per la causale in questione, le disposizioni dettate dall'art. 28 primo comma L. n. 689/81, secondo cui: " il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione ", norma quest'ultima relativa, per espresso dettato legislativo, a tutte le violazioni punite con sanzione amministrativa pecuniaria, anche se non prevista in sostituzione di una sanzione penale e, quindi, anche agli illeciti amministrativi in materia urbanistica, edilizia e paesaggistica, puniti con sanzione pecuniaria.

Con la precisazione che, nelle ipotesi - come quella di specie - in cui l'illecito ha carattere permanente, la prescrizione quinquennale di cui al citato art. 28 L. n. 689/81 comincia a decorrere (ai sensi dell'art. 158 primo comma codice penale) solo dal giorno in cui è cessata la permanenza, e pertanto - come detto - dal momento del rilascio della concessione edilizia in sanatoria (cfr. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, 09 settembre 2022, n. 606;
23 luglio 2018 n. 443;
TAR Palermo, Sez. I, n. 14 del 5 gennaio 2018 e n. 824 del 1 aprile 2016;
T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 19 novembre 2015 n° 3351;
Sez. III, 29 febbraio 2012 n. 380).

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