TAR Roma, sez. 3Q, sentenza breve 2014-05-16, n. 201405193
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N. 05193/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00039/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 39 del 2014, proposto dalla Beta Skye s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti F D G e A L e con questi elettivamente domiciliata in Roma, via Sistina n. 4 presso lo studio dell’avv. D G,
contro
la A.S.L. Rm H, non costituita in giudizio,
per l’esecuzione
del giudicato formatosi sui decreti ingiuntivi n. 578 del 6 dicembre 2010, n. 231 del 2 luglio 2007, n. 491 del 22 luglio 2008, tutti emessi dal Tribunale di Velletri, Sezione distaccata di Albano Laziale;e n. 65 del 18 marzo 2009 del Tribunale di Tivoli, Sezione distaccata di Palestrina.
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla camera di consiglio del 14 maggio 2014 il Consigliere Giulia Ferrari;uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
FATTO
1. Con ricorso notificato a mano in data 20 dicembre 2013, e depositato il successivo 3 gennaio 2014, parte ricorrente, anche in qualità di cessionaria di credito, ha chiesto la completa esecuzione del giudicato formatosi sui decreti ingiuntivi n. 578 del 6 dicembre 2010, n. 231 del 2 luglio 2007 e n. 491 del 22 luglio 2008, tutti emessi dal Tribunale di Velletri, Sezione distaccata di Albano Laziale;e n. 65 del 18 marzo 2009 del Tribunale di Tivoli, Sezione distaccata di Palestrina, non risultando il debito completamente pagato.
2. La A.S.L. Rm H non si è costituita in giudizio.
3. Alla camera di consiglio del 14 maggio 2014 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Visti gli atti di causa, il ricorso deve essere accolto, non risultando che la A.S.L. Rm H abbia dato completa esecuzione ai decreti ingiuntivi n. 578 del 6 dicembre 2010, n. 231 del 2 luglio 2007, n. 491 del 22 luglio 2008, tutti emessi dal Tribunale di Velletri, Sezione distaccata di Albano Laziale;e n. 65 del 18 marzo 2009 del Tribunale di Tivoli, Sezione distaccata di Palestrina.
Giova premettere che, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., è ammissibile il giudizio di ottemperanza per i decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione (Cons. St., sez. V, 20 aprile 2012, n. 2334). Il decreto ingiuntivo non opposto, in quanto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile solo con la revocazione o con l’opposizione di terzo nei limitati casi di cui all’art. 656 c.p.c., ha infatti valore di cosa giudicata anche ai fini della proposizione del ricorso per l’ottemperanza (Cons. St., sez. V, 8 settembre 2011, n. 5045;Tar Pescara 3 giugno 2013, n. 310).
Ciò stante, il Collegio deve affermare l’obbligo della predetta A.S.L. Rm H di dare completa esecuzione, ove nelle more non si sia ancora integralmente provveduto, ai decreti ingiuntivi n. 578 del 6 dicembre 2010, n. 231 del 2 luglio 2007, n. 491 del 22 luglio 2008, tutti emessi dal Tribunale di Velletri, Sezione distaccata di Albano Laziale;e n. 65 del 18 marzo 2009 del Tribunale di Tivoli, Sezione distaccata di Palestrina, - con i quale essa Azienda è stata condannata al pagamento, rispettivamente, di € 81.338,54, € 123.502,10, € 6.405,23 e € 157.047,32, oltre agli interessi e alle spese e agli onorari del giudizio – entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione, previa decurtazione degli importi già corrisposti, con conseguente obbligo del pagamento del residuo. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza alla scadenza del termine assegnato si nomina sin d’ora il Direttore generale dell’Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio del Ministero della salute, o un funzionario del suddetto Ministero da lui delegato, Commissario ad acta per l’adozione degli atti di esecuzione necessari, da compiersi entro giorni 60 (sessanta) dalla scadenza del termine in precedenza fissato, a carico e a spese dell’Amministrazione inadempiente. A detto Commissario l’Amministrazione dovrà tempestivamente comunicare l’avvenuto adempimento.
Condanna l’Amministrazione alla rifusione delle spese e degli onorari del giudizio, nella misura liquidata in dispositivo.