TAR Palermo, sez. II, sentenza 2022-11-15, n. 202203233
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Pubblicato il 15/11/2022
N. 03233/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00099/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 99 del 2015, proposto da -OMISSIS-o, in qualità di eredi di -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato G T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Altofonte, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- del provvedimento di diniego di concessione edilizia in sanatoria prot. n. 9349 del 13/10/2014 reso dall'U.T. - 6° settore - del Comune di Altofonte, notificato il 16/10/2014, con cui è stato comunicato agli eredi del de cuius -OMISSIS- che la richiesta di sanatoria edilizia assunta gli atti della P.A. n. 10770 del 31/12/1986 presentata ai sensi dell L. 47/1985 per aver realizzato un immobile in c.da -OMISSIS-, risulta improcedibile poiché carente della documentazione prevista dalla normativa vigente in materia;
- nonché di tutti gli atti anteriori, successivi, connessi, presupposti e consequenziali;
e per la condanna
dell'Amministrazione resistente al risarcimento del danno subito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34 e 35 D.lgs. 31/3/1998.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Mulieri nell’udienza smaltimento del giorno 10 ottobre 2022, tenutasi da remoto ex art. 87, comma 4 bis, cod. proc. amm., come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti impugnano il provvedimento di diniego di concessione edilizia in sanatoria prot. n. 9349 del 13.10.2014 reso dall’U.T., 6° settore, del Comune di Altofonte, con cui è stato loro comunicato, in qualità eredi del de cuius -OMISSIS-, che la richiesta di sanatoria edilizia assunta agli atti della P.A. n. 10770 del 31.12.1986, presentata ai sensi della L. 47/1985 per avere realizzato un immobile in Contrada Torrettella (censito al N.C.T. al foglio -OMISSIS-), risulta improcedibile poiché carente della documentazione prevista dalla normativa vigente in materia.
Articolano le seguenti censure:
1) “Nullità della notificazione dell’atto impugnato”.
La notificazione del provvedimento impugnato sarebbe avvenuta non a mani proprie dei destinatari indicati, bensì nelle mani di uno solo degli eredi che non riveste alcuna delle qualità previste dalla normativa vigente.
2) “Violazione e falsa applicazione della normativa di riferimento;illegittimità del provvedimento di diniego della sanatoria edilizia che riferisce il termine decadenziale di presentazione dei documenti, introdotto dal comma 37, lettera d), della L. 23 dicembre 1996, n.662, a fattispecie sorte prima dell’entrata in vigore della disposizione” .
L’Amministrazione avrebbe erroneamente richiamato nel provvedimento impugnato all’art. 2, comma 37, lettera d), della L. 23 dicembre 1996, n. 662 norma che si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge, cioè dal 1° gennaio 1997;il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo anche facendo applicazione della disciplina previgente (art. 35 della L. 28 febbraio 1985, n.47), poiché detta disciplina non conterrebbe termini perentori per la integrazione documentale delle domande di sanatoria.
3) “Violazione e falsa applicazione della normativa di riferimento;illegittimità del provvedimento di diniego della sanatoria edilizia che riferisce il termine decadenziale di presentazione dei documenti, introdotto dal comma 37, lettera d), della L. 23 dicembre 1996, n.662, a fattispecie sorte prima dell’entrata in vigore della disposizione”.
Il de cuius -OMISSIS-, dante causa dei ricorrenti, avrebbe integrato la documentazione richiesta con nota assunta al protocollo del Comune di Altofonte al n. 20140004384 del 19.05.2014. La suddetta nota e documentazione allegata, non indicata nel provvedimento impugnato, sembrerebbe essere stata smarrita dagli atti della P.A. che avrebbe dovuto, prima di provvedere al diniego, richiedere nuovamente la produzione agli eredi al fine di istruire compiutamente la pratica.
Il Comune di Altofonte non si è costituito in giudizio.
Con ordinanza del 10/02/2015 -OMISSIS-, la domanda cautelare di parte ricorrente è stata respinta.
In vista dell’udienza di merito i ricorrenti hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.
Alla pubblica udienza del 10 ottobre 2022, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è infondato alla stregua di quanto appresso specificato.
Con il primo motivo i ricorrenti hanno sostenuto che il provvedimento di diniego sarebbe illegittimo per difetto di notificazione (essendo avvenuta non a mani proprie dei destinatari indicati, bensì nelle mani di uno solo degli eredi che non riveste alcuna delle qualità previste dalla normativa vigente).
La censura è infondata atteso che la circostanza addotta non è in grado di incidere sulla validità del provvedimento impugnato, avendo la comunicazione del diniego unicamente lo scopo di portare e conoscenza dei destinatari il provvedimento e (salvo che non ricorra il presupposto della conoscenza aliunde del suo contenuto lesivo essenziale) di far decorrere il termine di impugnazione.
Il secondo ed il terzo motivo, in quanto strettamente connessi, possono essere congiuntamente esaminati.
Secondo consolidata e condivisa giurisprudenza la L. n. 662 del 1996 (art. 2, comma 37) ha introdotto, tra le cause di improcedibilità e diniego delle domande di condono ex L. n. 724 del 1994, il tardivo deposito dell’integrazione documentale oltre novanta giorni dalla espressa richiesta notificata dal Comune. Infatti “la mancata presentazione dei documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal Comune comporta l’improcedibilità della domanda e il conseguente diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di documentazione”.
Il carattere perentorio del termine assegnato per ottemperare alla richiesta di integrazione documentale della pratica di condono è stato più volte affermato dalla giurisprudenza: “a fronte di una domanda di condono edilizio incompleta, ove l’Amministrazione richieda all’interessato l’integrazione di detta documentazione assegnandogli un termine per provvedere, quest’ultimo deve ritenersi tassativo (salvi i casi di impossibilità non imputabile), sicché l’inottemperanza a tale richiesta determina la legittima chiusura della pratica e costituisce legittimo motivo di diniego della concessione edilizia in sanatoria” (v. in tal senso, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. IV, 10 maggio 2012, n. 2714;id., 23 luglio 2009, n. 4671;T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, 4 gennaio 2021, n. 31). La disposizione di cui alla L. n. 662 del 1996, peraltro, ha semplicemente procedimentalizzato, fissando un termine ragionevole per ottemperare, una previsione già contenuta in termini generali nella L. n. 47 del 1985 (art. 35, comma 7), in forza della quale il Sindaco, “ove lo ritenga necessario” una volta esaminata la domanda, “invita” l'interessato a produrre “l’ulteriore documentazione”.
Ne consegue che, non avendo i ricorrenti comprovato che il loro dante causa avesse tempestivamente e ritualmente riscontrato le istanze di integrazione documentale dell’amministrazione, anche le restanti censure risultano infondate.
Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve essere rigettato.
Nulla si dispone sulle spese di lite stante la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata.