TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-11-13, n. 202300731
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Testo completo
Pubblicato il 13/11/2023
N. 00731/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00408/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 408 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
A M S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, rappresentata e difesa dagli avvocati C C, A R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Ancona, rappresentata e difesa dall'avvocato C D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, Strada di Passo Varano - 19/A;
nei confronti
Fallimento Società Edilninno Spa, rappresentata e difesa dall'avvocato A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, piazza della Repubblica, 1/A,;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Ancona, Settore IV, Area Tutela e valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo, n. 497 del 21 aprile 2022, recante Individuazione del responsabile della contaminazione riscontrata nel sito "area ex A M Spa ora proprietà Edilninno Spa in liquidazione" via Carducci Fabriano (An). Ordinanza ai sensi dell'art. 244 d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e Relazione istruttoria ad essa allegata, nonché di ogni altro atto, antecedente o susseguente, comunque connesso, ivi compresa la comunicazione d'avvio della Provincia di Ancona alla A M S.p.A. in A.S. del 29 marzo 2022, prot. n. 9436;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3 gennaio 2023
per l'annullamento
della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Ancona, Settore IV, Area Tutela e valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo, n. 497 del 21 aprile 2022, recante Individuazione del responsabile della contaminazione riscontrata nel sito "area ex A M Spa ora proprieta' Edilninno Spa in liquidazione" via Carducci Fabriano (An). Ordinanza ai sensi dell'art. 244 d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e Relazione istruttoria ad essa allegata nonché di ogni altro atto, antecedente o susseguente, comunque connesso, ivi compresa la comunicazione d'avvio della Provincia di Ancona alla A M S.p.A. in A.S. del 29 marzo 2022, prot. n. 9436.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Ancona e del Fallimento Società Edilninno Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2023 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo la A M SpA in Amministrazione Straordinaria ha impugnato la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Ancona, Settore IV, Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente, rifiuti, suolo, n. 497 del 21 aprile 2022, e gli ulteriori atti connessi in epigrafe con i quali la Provincia ha individuato la ricorrente quale responsabile della contaminazione riscontrata nel sito “area ex A M Spa ora proprietà Edilninno Spa in liquidazione” in Fabriano.
Il provvedimento è contestato con i seguenti motivi di ricorso:
1)Violazione degli art. 78-bis, co. 1, 78-octies, co. 1, 242, co. 12, 244 e 245 del d.lgs. 152/2006 nonché degli art. 1, co. 1, 6, lett. a) e b) e 7, l. 241/1990 – Eccesso di potere per carenza d’istruttoria (violazione delle garanzie del procedimento). Di fatto il procedimento di individuazione del responsabile sarebbe iniziato il 7 luglio 2006 (con l’individuazione della contaminazione da parte di Edilninno SpA) per cui concludersi il 21 aprile del 2022, con notifica di avvio del procedimento solo il precedente 21 marzo. Inoltre vi sarebbe violazione dell’art. 245, co. 2, secondo e terzo periodo del d.lgs 152/2006. Il tutto sarebbe stato caratterizzato dall’assenza di contraddittorio per ben 16 anni, al termine dei quali la ricorrente sarebbe stata indicata come responsabile dell’inquinamento senza aver mai potuto partecipare alle analisi che hanno portato alla sua individuazione. Peraltro, anche il piano di caratterizzazione doveva vedere la partecipazione della ricorrente ai sensi dell’articolo 242 comma 4 del d.lgs n. 152 del 2006.
Con il secondo motivo si deduce violazione di legge ed eccesso di potere per insufficienza, incongruenza e contraddittorietà della motivazione, nonché per difetto d’istruttoria, contraddittorietà intrinseca ed estrinseca. L’imputazione della responsabilità per le presunte contaminazioni all’attività della A M SpA, sarebbe argomentata in maniera sbrigativa e sommaria. La ricorrente sarebbe semplicemente una delle innumerevoli attività industriali, artigianali e commerciali che insistevano, per espressa ammissione della PA, sull’area interessata. Peraltro, dei molteplici inquinanti presenti nell’area alla ricorrente ne viene esplicitamente imputato solo uno, mentre al contempo la si ritiene responsabile del superamento delle soglie relativo a tutte le sostanze analizzate, addirittura in contrasto con la relazione ARPAM che esclude superamento per le sostanze diverse dal tetraclorotilene.
Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 244, co. 2, e dell’Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V del d.lgs. 152/2006 – Eccesso di potere per erroneità dei presupposti e per sviamento (violazione dei parametri prescritti dalla legge). La Provincia avrebbe errato nel valutare le CSC (concentrazioni soglia di contaminazione) applicabili, dato che il sito aveva originariamente destinazione commerciale e industriale e non a verde pubblico, privato o residenziale, ai sensi dei parametri stabiliti dall’allegato 5 alla Parte IV, Titolo V del d.lgs. 152/2006.
Con il quarto motivo si deduce la violazione dell’art. 244, co. 2, e dell’Allegato 5 alla Parte IV del Codice ed eccesso di potere per erroneità dei presupposti – Divieto di applicazione di lex posterior. Il provvedimento impugnato sarebbe stato emanato ai sensi dell’art. 244, co. 2, d.lgs 152/2006 assumendo come parametri di riferimento quelli specificati nell’Allegato 5 alla Parte IV del medesimo codice. Detti parametri sono stati introdotti nell’ordinamento solo dal citato dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e non avrebbero potuto essere utilizzati per la qualificazione e la conseguente determinazione di oneri di presunti fatti o eventi antecedenti alla loro entrata in vigore.
Con il quinto motivo si deduce la violazione degli art. 244, co. 2; 245, co. 3 e 242, co. 11, 12 e 13 – Difetto di competenza. Il provvedimento sarebbe stato emanato dalla Provincia in violazione della disciplina di cui sopra, ai sensi della quale le asserite contaminazioni, dipendenti da eventi antecedenti all’entrata in vigore del d.lgs. 152/2006, sarebbero di competenza della Regione e dovrebbero seguire il procedimento amministrativo speciale regolato dalle suddette disposizioni.
Con ordinanza n. 346/2022 del 15 settembre 2022, il Tar ha sospeso gli atti impugnati nelle more della definizione del giudizio nel merito, ordinando alla Provincia il deposito dei documenti richiesti dalla ricorrente, che non risultavano versati agli atti del giudizio.
A seguito del deposito della documentazione da parte della Provincia in data 18 ottobre 2022, la ricorrente ha presentato motivi aggiunti.
Con cinque ulteriori motivi di ricorso si deduce la violazione, sotto differenti profili, dell’Allegato II al Titolo V della Parte IV del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dell’art. 1, co. 1, legge n. 241/1990 ed eccesso di potere per carenza d’istruttoria.
In particolare, con il sesto motivo si censura la mancata predisposizione e approvazione delle modalità di caratterizzazione. Con il settimo l’omessa suddivisione dei campioni nelle aliquote prescritte dalla legge, nonché la mancata conservazione, validazione e messa a disposizione del responsabile degli stessi. Con l’ottavo la mancata la redazione del giornale dei lavori e la sua omessa verificazione e validazione da parte dei responsabili degli enti preposti al controllo.
Con il nono motivo si censura la violazione della disciplina che prevede l’approvazione dei certificati analitici e la validazione del relativo percorso. Con il decimo l’omessa e comunque insufficiente redazione dei verbali dei campionamenti.
Si sono costituiti la Provincia di Ancona e il Fallimento della società Edilninno SpA, succeduto alla società che aveva acquistato l’area in esame ed eseguito la relativa caratterizzazione.
Alla pubblica udienza del 5 aprile 2023, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
1 Si prescinde dall’eccezione di inammissibilità, dedotta dalla Provincia relativamente all’impugnazione della nota di avvio di procedimento del 21 marzo 2022 in quanto irrilevante per la presente decisione. Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato, nei limiti che seguono.
1.1