TAR Venezia, sez. I, sentenza 2020-05-27, n. 202000473

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza 2020-05-27, n. 202000473
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202000473
Data del deposito : 27 maggio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/05/2020

N. 00473/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00377/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 377 del 2020, proposto da
F P, rappresentato e difeso dall'avvocato S C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il proprio studio in Pescara, via Tirino n. 134/6;

contro

Altavita - Istituzioni Riunite di Assistenza - I.R.A., rappresentata e difesa dagli avvocati M L M, A R e I G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio della prima in Padova, Corso Garibaldi n. 5;

nei confronti

A B, non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento

della graduatoria per titoli ed esami, di coloro che hanno superato le prove del concorso pubblico per la copertura di n.1 posto di “coordinatore dei servizi tecnici” a tempo pieno e indeterminato (Cat. D CC.N.L. Funzioni locali) indetto da AltaVita – Istituzioni Riunite di Assistenza – IRA, corrente in Padova al Piazzale Mazzini n.14, con bando protocollo n. 3197 del 22 luglio 2019, e di qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto dell'atto impugnato, e che con lo stesso possa considerarsi in rapporto di correlazione.

nonché per la condanna

dell'amministrazione resistente a procedere a nuova correzione degli elaborati scritti e delle prove orali del ricorrente e del controinteressato, all'attribuzione di un valido giudizio di merito, e all'eventuale espletamento della valutazione dei titoli e di nuova prova orale per il ricorrente ed il controinteressato


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Altavita - Istituzioni Riunite di Assistenza - I.R.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2020 il dott. S M e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Altavita – Istituzioni Riunite di Assistenza di Padova ha indetto un concorso per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di un “coordinatore dei servizi tecnici” con bando del 22 luglio 2019, al quale ha partecipato il ricorrente collocatosi al secondo posto nella graduatoria finale di merito con 72,16 punti, rispetto ai 77,68 punti assegnati al controinteressato vincitore della selezione.

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, dopo aver esperito l’accesso ai documenti della selezione, impugna gli atti della procedura.

Con il primo motivo lamenta l’illogicità e la violazione degli articoli 11, commi 5 e 8, e 23 commi 1 e 2 del regolamento che disciplina il reclutamento del personale approvato con deliberazione del consiglio d’amministrazione n. 60 del 22 giugno 2010, in quanto la valutazione dei titoli dei candidati non è avvenuta anteriormente alla prova orale, perché non è stata espressa una valutazione calcolata sulla media dei voti espressi da ciascun commissario, è stato violato il principio della pubblicità delle prove orali perché gli esami si sono svolti alla sola presenza dei commissari, ed infine in quanto non è stato effettuato il sorteggio dell’ordine di ammissione alle prove orali.

Con il secondo motivo lamenta l’illogicità e la violazione dell’art. 13 del suddetto regolamento perché nella valutazione dei servizi la commissione ha fissato un arco di tempo massimo di valutazione di cinque anni, pur non essendovi tenuta, dato che la norma del regolamento citata si limita ad affermare che la commissione “può” fissare un limite. Se la commissione avesse considerato la pregressa esperienza lavorativa all’interno di strutture sanitarie, al ricorrente sarebbe stato riconosciuto un ulteriore punteggio di 1,2 punti.

Il ricorrente prosegue affermando che la commissione nell’attribuire il punteggio alle prove scritte e pratiche del controinteressato è incorsa in giudizi che oltrepassano i limiti della ragionevolezza, della logicità e della congruità. A tal fine passa in rassegna le risposte date ai quesiti dal controinteressato evidenziandone incompletezze e criticità.

Inoltre il ricorrente lamenta di essere stato penalizzato perché nell’attribuzione dei punteggi al controinteressato, per due volte è stato fatto ricorso all’arrotondamento per eccesso, mentre per sé tale arrotondamento è avvenuto una sola volta.

Conclusivamente il ricorrente sostiene che un corretto calcolo aritmetico comporterebbe a proprio favore l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo di 1,2 punti per i titoli e la decurtazione al controinteressato di 0,5 punti, riducendo il differenziale tra i due candidati a soli 3,82 punti, che deve essere stornato e ricondotto a vantaggio del ricorrente in base ad una valutazione oggettiva, organica e comparata tra le prove scritte e pratiche svolte.

Si è costituita in giudizio Altavita – Istituzioni Riunite di Assistenza di Padova eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse perché, quand’anche dovessero ritenersi fondate le tesi del ricorrente, non è superata la prova di resistenza ed anche in caso di accoglimento del ricorso non potrebbe essere conseguita alcuna utilità. Nel merito la parte resistente conclude per la reiezione delle censure proposte.

Alla camera di consiglio del 20 maggio 2020, fissata per l’esame della domanda cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione per essere definita con sentenza resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. e dell’art. 84, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27.

Circa la possibilità di definire il ricorso con sentenza pronunciata in camera di consiglio è opportuno svolgere alcune precisazioni.

L’art. 84, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, prevede che “ successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 31 luglio 2020, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 60 del codice del processo amministrativo, omesso ogni avviso. Le parti hanno facoltà di presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione ”.

Il Presidente di questo Tribunale con l’art. 4, comma 3, del decreto n. 26 del 21 marzo 2020, adottato ai sensi dell’art. 84, comma 4, lett. e), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, che demanda l’adozione di specifiche misure organizzative che tengano conto delle condizioni di carattere sanitario locale comprendenti l’eventuale rinvio delle udienze, ha precisato che nelle note di udienza “ le parti potranno indicare eventuali ragioni processuali che non consentono la decisione del ricorso in forma semplificata e domandare che il collegio, ove intenda procedere in tal senso, disponga il rinvio della trattazione della misura cautelare alla successiva camera di consiglio ”.

In data 15 maggio 2020, la Segreteria di questo Tribunale ha inviato alle parti un apposito avviso con il quale ha ricordato che, in applicazione delle norme sopra richiamate, la causa sarebbe passata in decisione sulla base degli atti depositati e avrebbe potuto essere definita con sentenza in forma semplificata, omesso ogni avviso, e che le parti avevano facoltà di depositare brevi note nonché di segnalare le ragioni processuali che non consentivano la decisione in forma semplificata, e avrebbero altresì potuto chiedere al Collegio di disporre il rinvio della trattazione alla successiva camera di consiglio.

La ricorrente non ha depositato note in prossimità della camera di consiglio del 6 maggio 2020 né ha chiesto un rinvio, mentre la parte resistente ha espressamente chiesto la definizione nel merito del giudizio.

Per tali ragioni il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, ha trattenuto il ricorso in decisione per definirlo ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm..

L’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse per mancato superamento della prova di resistenza è fondata.

Come è noto nelle controversie relative alla contestazione dei risultati di un concorso pubblico non può prescindersi - ai fini della verifica dell'interesse al ricorso - dalla c.d. prova di resistenza, dovendo la parte ricorrente provare (o comunque quantomeno fornire un principio di prova) circa la possibilità di ottenere un’utile collocazione in graduatoria dall'eventuale accoglimento dei motivi di ricorso.

In caso contrario il ricorso deve essere dichiarato inammissibile laddove risulti a priori che la parte ricorrente non otterrebbe alcuna concreta utilità ( ex pluribus, cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 23 agosto 2019 n. 5837;
Consiglio di Stato, Sez. III, 5 febbraio 2014, n. 571).

Infatti qualora sia in contestazione la correttezza dei punteggi assegnati ai concorrenti, l’interesse alla riedizione dell’attività valutativa da parte della commissione giudicatrice, deve essere sostenuto dalla dimostrazione che, in difetto dell’illegittimità lamentata, il ricorrente avrebbe sicuramente vinto la selezione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 26 aprile 2018, n. 2534 ;
Consiglio di Stato, Sez. III, 17 dicembre 2015, n. 5717 ) ovvero, secondo altra impostazione, l’interesse al ricorso deve essere sostenuto dalla prova che, sulla base degli accertamenti possibili, il primo posto nella graduatoria potrebbe ragionevolmente spettare al ricorrente tenendo conto delle ulteriori attività procedimentali che l’Amministrazione, secondo la corretta procedura come delineata all’esito dell’impugnazione, sarebbe tenuta a porre in essere in caso di accoglimento del ricorso (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 14 aprile 2016, n. 1495).

Il ricorrente nel caso in esame non ha assolto all’onere probatorio sullo stesso incombente di superamento della prova di resistenza, in quanto, come ammesso nel ricorso, anche a voler accogliere le censure proposte, resterebbe un differenziale di 3,82 punti rispetto al primo classificato, che dovrebbe essere colmato in base a delle generiche deduzioni con le quali il ricorrente pretende di sostituire il proprio giudizio a quello espresso dalla commissione, e che tuttavia non si traducono in alcuna concreta indicazione in ordine alla ripercussione che la pretesa non corretta valutazione della commissione avrebbe determinato sul punteggio attribuito al candidato poi risultato vincitore, e senza che venga svolto qualsiasi tipo di considerazione sulle proprie prove scritte e pratiche, omettendo in tal modo di considerare che in un concorso i giudizi di valutazione espressi non hanno carattere assoluto, ma sono necessariamente il frutto di un apprezzamento di tipo comparativo.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

Per completezza va soggiunto che le censure proposte sono anche infondate nel merito.

Infatti nella prima seduta del 13 novembre 2019 della commissione si è svolta la valutazione dei titoli;
il regolamento ed il bando demandavano alla commissione la facoltà di fissare un periodo massimo per la valutazione dei servizi e così è avvenuto nella predetta prima seduta;
in ogni caso i titoli di servizio maturati antecedentemente al 2014 sono stati comunque valorizzati nei titoli curriculari con l’attribuzione di un punteggio di 0,6 (che dovrebbe essere decurtato in caso di accoglimento della tesi del ricorrente);
le censure proposte avverso le prove scritte e pratiche del controinteressato sono generiche e trasmodano nel merito delle valutazioni riservate alla discrezionalità dell’Amministrazione, e sono comunque confutate in modo argomentato dalle difese dell’Istituto resistente;
inoltre gli arrotondamenti sono stati eseguiti a tutti i candidati ai quali è stato assegnato un punteggio con il mezzo punto;
la prova orale del 16 dicembre 2019 è stata svolta a porte aperte garantendo a chiunque di potervi assistere, anche se ciò in concreto non è avvenuto, come risulta dal verbale e dalla dichiarazione depositata in giudizio dell’altro candidato ammesso alla prova.

In definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

Nonostante l’esito della lite le peculiarità della controversia giustificano l’integrale compensazione delle spese tra le parti del giudizio.

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