TAR Napoli, sez. III, sentenza breve 2016-07-25, n. 201603886

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza breve 2016-07-25, n. 201603886
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201603886
Data del deposito : 25 luglio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/07/2016

N. 03886/2016 REG.PROV.COLL.

N. 03248/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3248 del 2016, proposto da:
A D e A P, rappresentati e difesi dagli avv.ti L R e S M, con domicilio eletto presso l'avv. G. De Rosa in Napoli, via Foria n. 42;

contro

Comune di Ottaviano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. L P, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via F. Caracciolo n. 11;

per l'annullamento

dell'ordinanza del Responsabile dell'

VIII

Settore - Ufficio Tecnico n. 27/2016/VIII prot. n. 0009769 del 10/5/2016, che ha disposto l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale del manufatto, sito in località Pizzone, oggi via Luca Forte, composto da piano seminterrato e piano rialzato;
nonché di ogni altro atto ad esso preordinato, connesso e/o conseguente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ottaviano;

Viste le produzioni delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2016 il dott. G E e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Considerato che il giudizio è suscettibile di immediata definizione nel merito, con motivazione in forma semplificata, ai sensi degli artt. 60 e 74 del codice del processo amministrativo;

Premesso che è impugnato il provvedimento con cui il Responsabile dell’Ufficio Tecnico (vista la precedente ordinanza di acquisizione n. 62/99 dell’8/6/1999 e considerato che il fabbricato è stato immesso in mappa con la particella n. 1871 sub 1, 2 e 3 del foglio n. 3 ed assegnato ai ricorrenti con atto di divisione rep. n. 63230 del 15/12/2008), ha ordinato l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’immobile con i nuovi identificativi catastali, oltre all’area di sedime, alle accessioni e pertinenze e alla superficie occorrente alla realizzazione di opere analoghe secondo le prescrizioni urbanistiche;

Rilevato che con i motivi di ricorso è denunciata la violazione delle richiamate norme, oltre all’eccesso di potere sotto plurimi profili, sostenendo che:

1) il provvedimento impugnato è stato adottato nonostante la pendenza delle istanze di condono edilizio prot. n. 4983 e n. 4984 del 31/3/2004, ex art. 32 della legge n. 326/2003, sulle quali il Comune doveva previamente pronunciarsi;

2) occorreva l’indicazione precisa e puntuale dell'area che viene acquisita di diritto, mancante nella specie;

3) bisogna assicurare la partecipazione degli interessati, mentre il provvedimento impugnato non è stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, privandoli della possibilità di esercitare le facoltà di legge ed interloquire con l’Amministrazione per orientarne la decisione verso esiti più favorevoli;

Ritenuto che le censure vanno disattese, poiché:

- come evidenziato dagli stessi ricorrenti, in base all’art. 19 della legge n. 724/94 (applicabile alla specie in forza dell’art. 32, comma 25, della legge n. 326/03), in presenza di determinati presupposti il proprietario che abbia presentato l’istanza di condono ha diritto ad ottenere l’annullamento delle acquisizioni ex art. 7, terzo comma, della legge n. 47/85 e la cancellazione delle relative trascrizioni nel pubblico registro immobiliare;

- nel caso in esame, l’acquisizione era stata antecedentemente disposta con l’ordinanza n. 62 dell’8/6/1999, ed il provvedimento oggi impugnato non reca alcuna ulteriore determinazione, se non la correzione degli estremi catastali dell’immobile (in base al frazionamento e alla divisione con assegnazione ai ricorrenti, operata dalla parte privata);

- il nuovo provvedimento non ha quindi un autonomo carattere dispositivo sull’acquisizione dell’area, derivante dall’ordinanza del 1999, per cui non assume rilevanza la presentazione, “medio tempore”, dell’istanza di condono;

- peraltro, la stessa non produce effetto neppure nei confronti dell’acquisizione antecedentemente disposta, proprio perché la legge attribuisce il diritto di ottenere la cancellazione della trascrizione (cfr., con ulteriori richiami, la sentenza della Sez. IV di questo Tribunale del 20/12/2013 n. 5957: “Da ciò deriva che, a differenza del ricorso proposto avverso l'ordinanza di demolizione, quello proposto avverso l'ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale dell'immobile abusivo e dell'area di sedime, non diviene improcedibile a seguito della presentazione della domanda di sanatoria, dal momento che l'indicato art. 39 comma 19, l. 23 dicembre 1994 n. 724, prevede espressamente che l'interessato abbia diritto ad ottenere l'annullamento del provvedimento di acquisizione e la cancellazione della relativa trascrizione presentando presso i competenti uffici una ulteriore istanza contenente un certificato dal quale risulti la presentazione della domanda di condono (T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 26 ottobre 2012, n. 4271;
T.A.R. Sicilia Catania, Sez. I, 3 maggio 2011 n. 1088;
T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 15 gennaio 2008, n. 40)”. L'ordinanza di acquisizione, pertanto, non diviene inefficace per effetto della presentazione della domanda di sanatoria, presupponendo la sua rimozione un'espressa ulteriore istanza dell'interessato (T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 21-01-2011, n. 679;
T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 7 dicembre 2009, n. 1234;
T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 20 aprile 2006, n. 599)”);

- per le ragioni illustrate, non può trovare ingresso la doglianza in ordine alla puntuale indicazione dell’area che viene acquisita di diritto, la quale andava rivolta nei confronti dell’acquisizione del 1999, rispetto alla quale l’ordinanza impugnata non contiene alcuna innovazione, riproponendo la stessa determinazione originaria;

- infine, non occorreva la comunicazione di avvio del procedimento, pacificamente esclusa per il carattere vincolato dei provvedimenti emanati nel potere di vigilanza e repressione degli abusi edilizi (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, 7/3/2016 n. 906 e 9/2/2016 n. 554);

Ritenuto dunque che il ricorso va respinto e che vanno poste a carico dei ricorrenti soccombenti le spese di giudizio, nella misura liquidata nel dispositivo;

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