TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2023-05-15, n. 202308257

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2023-05-15, n. 202308257
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202308257
Data del deposito : 15 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/05/2023

N. 08257/2023 REG.PROV.COLL.

N. 06086/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6086 del 2022, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Istruzione, Già Miur, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

-OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, non costituito in giudizio;



Prove suppletive causa covid.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2023 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente rappresentava di non aver potuto partecipare alle prove relative al concorso indicato in ricorso a causa di restrizione legate alla normativa in tema di covid.

Il collegio, in seguito a diversi orientamenti espressi dalla giurisprudenza amministrativa, ritiene di dover da ultimo seguire quanto indicato da parte del Consiglio di Stato con la sentenza n. 10914/2022. In particolare, il Consiglio ha ritenuto che “Questo Consiglio si è recentemente espresso sulle questioni centrali che vengono in rilievo nel presente giudizio, articolando argomentazioni integralmente condivise dal Collegio e ritenute valide anche nella fattispecie in esame (cfr. Sez. III, n. 8301 del 2022).

12.1. La situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, unitamente alle conseguenti misure adottate a tutela della pubblica incolumità, non si ritengono idonee a scalfire il tradizionale principio della irrilevanza delle circostanze di forza maggiore ai fini della partecipazione dei concorrenti alle prove scritte di esame, onde assicurare l’osservanza delle regole di contemporaneità e contestualità delle relative sessioni, funzionali a garantire il rispetto della par condicio tra i candidati.

Costituisce, infatti, principio d’ordine generale, immanente nel sistema e, peraltro, previsto nella lex specialis del concorso, quello secondo cui gli impedimenti soggettivi dei concorrenti, anche causati da caso fortuito o forza maggiore, sono irrilevanti ai

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