TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2023-05-15, n. 202308257
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Pubblicato il 15/05/2023
N. 08257/2023 REG.PROV.COLL.
N. 06086/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6086 del 2022, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato D N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Già Miur, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
Prove suppletive causa covid.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2023 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente rappresentava di non aver potuto partecipare alle prove relative al concorso indicato in ricorso a causa di restrizione legate alla normativa in tema di covid.
Il collegio, in seguito a diversi orientamenti espressi dalla giurisprudenza amministrativa, ritiene di dover da ultimo seguire quanto indicato da parte del Consiglio di Stato con la sentenza n. 10914/2022. In particolare, il Consiglio ha ritenuto che “Questo Consiglio si è recentemente espresso sulle questioni centrali che vengono in rilievo nel presente giudizio, articolando argomentazioni integralmente condivise dal Collegio e ritenute valide anche nella fattispecie in esame (cfr. Sez. III, n. 8301 del 2022).
12.1. La situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, unitamente alle conseguenti misure adottate a tutela della pubblica incolumità, non si ritengono idonee a scalfire il tradizionale principio della irrilevanza delle circostanze di forza maggiore ai fini della partecipazione dei concorrenti alle prove scritte di esame, onde assicurare l’osservanza delle regole di contemporaneità e contestualità delle relative sessioni, funzionali a garantire il rispetto della par condicio tra i candidati.
Costituisce, infatti, principio d’ordine generale, immanente nel sistema e, peraltro, previsto nella lex specialis del concorso, quello secondo cui gli impedimenti soggettivi dei concorrenti, anche causati da caso fortuito o forza maggiore, sono irrilevanti ai fini della procedura e, quindi, non giustificano l’assenza del candidato con conseguente sua esclusione dalla selezione.
12.2. Detto principio riposa, a sua volta, sul principio di contestualità delle prove che informa le procedure concorsuali e selettive, il quale costituisce un corollario della par condicio tra candidati, secondo cui, per questi ultimi, devono valere le medesime condizioni di espletamento e valutazione delle prove.
12.3. Tra i cardini della materia concorsuale, deve pure ricordarsi che, affinché la procedura sortisca gli effetti sperati al momento della sua indizione, essa deve essere tempestivamente conclusa, evitando che le circostanze fondanti l’iniziativa concorsuale mutino considerevolmente ovvero che l’amministrazione perda interesse nell’obiettivo della selezione, divenuta inadeguata all’evoluzione delle esigenze alla base della originaria indizione.
12.4. Ne deriva, quindi, la riconosciuta irrilevanza degli impedimenti dei candidati a partecipare alle prove determinati da forza maggiore o caso fortuito, così come stabilito nel bando, non emergendo alcuna disposizione di sistema che imponga deroghe, neppure in concomitanza con la situazione emergenziale provocata dalla pandemia da Covid 19.
12.5. Deve escludersi, infatti, che una deroga ai sopra indicati principi possa trovare fondamento nelle previsioni dell’art. 10, comma 2 del DL n. 44 del 2021, ai sensi del quale: “ 2. Le amministrazioni di cui al comma 1, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente, possono prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l'utilizzo di sedi decentrate con le modalità previste dall'articolo 247, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, ove necessario, la non contestualità, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti ”.
Dal tenore letterale della disposizione emerge, infatti, che il legislatore, pur nella consapevolezza del grave stato pandemico, ha previsto la mera facoltà di adozione di misure che deroghino alla contestualità delle prove, lasciando all’amministrazione procedente la piena discrezionalità di continuare a rispettare i principi ordinari in tutti i casi in cui non ritenga opportuno derogarli.
Ciò significa le amministrazioni, in applicazione delle suddette previsioni, non sono tenute a derogare ai principi ordinari cui devono conformarsi le procedure concorsuali, difettando una disposizione che imponga l’invocata previsione di prove suppletive.
Ne consegue che non può censurarsi la scelta dell’amministrazione appellante che ha previsto l’esclusione del candidato dalla procedura in caso di sua assenza per i motivi che vengono in rilievo nella fattispecie.
E, del resto, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza, la disciplina del concorso pubblico si uniforma al principale presidio organizzativo, costituito dall’espletamento della selezione in un unico momento, funzionale anche a scongiurare, come in precedenza evidenziato, il rischio di disparità di trattamento.
Di contro, la deroga allo svolgimento contemporaneo delle selezioni concorsuali avrebbe comportato una lesione del principio costituzionale d’imparzialità, cui è informata la legislazione ordinaria in materia di reclutamento ed organizzazione del pubblico impiego.
13. Si osserva, inoltre, che avuto riguardo al complesso delle misure approvate per fronteggiare la situazione emergenziale provocata dalla pandemia da Covid 19, emerge un apprezzamento ponderato da parte del legislatore che, in coincidenza con la prima fase di emersione della pandemia, ha previsto, con il decreto legge n. 18 del 2020 la sospensione per sessanta giorni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, esclusi i casi di valutazione dei candidati effettuata integralmente su basi curriculari ovvero con modalità telematica;inoltre, con il decreto legge n. 34 del 2020 sono state introdotte semplificazioni per lo svolgimento delle procedure concorsuali e con il successivo DPCM è stata disposta una ulteriore sospensione dello svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, poi confermata con il DPCM del 3 dicembre 2020 ed con altri interventi successivi.
Dal quadro complessivo delle misure attuate emerge, dunque, un apprezzamento che, nel contemperamento dei diversi interessi implicati, è stato svolto “a monte” senza che emergano profili di irragionevolezza o violazioni del canone di proporzionalità”.
Ne discende il rigetto del ricorso proposto, con compensazione delle spese di lite alla luce della pluralità di orientamenti sul tema emersi negli ultimi anni oltre che della novità della questione di lite.