TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2017-07-25, n. 201703937
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Pubblicato il 25/07/2017
N. 03937/2017 REG.PROV.COLL.
N. 05736/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5736 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
R O, rappresentata e difesa dall'avv. R M, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Napoli, via Ferdinando Galiani, n. 8;
contro
Comune di Vairano Patenora, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. F B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Maria Cecilia Spagnuolo in Napoli, via Agostino Depretis, n. 102;
per l’esecuzione
quanto al ricorso introduttivo:
del giudicato formatosi sull'ordinanza del 3-10 dicembre 2014 resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile nell’ambito del giudizio RG n. 2736/2013;
quanto al ricorso per motivi aggiunti, depositato il 25 giugno 2016:
per la declaratoria
di nullità della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Vairano Patenora n. 88 del 7 giugno 2016.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vairano Patenora;
Viste le memorie difensive;
Visto l’art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2017 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
CONSIDERATO che, con ricorso, ritualmente notificato in data 23 novembre 2015 e depositato il 25 novembre 2015, R O ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sull'ordinanza del 3-10 dicembre 2014, resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, nell’ambito del giudizio RG n. 2736/2013, proposto ex art. 702bis c.c., limitatamente alla parte in cui il suddetto Tribunale ha ordinato “ al Comune di Vairano Patenora, in persona del Sindaco p.t., di provvedere all'esecuzione dei lavori specificamente indicati alle pagine 7-9 della consulenza tecnica d'ufficio depositata il 11.07.2012, a firma dell’ing. E C ”;
CONSIDERATO che alle pagine 7-9 della suddetta consulenza tecnica d'ufficio, al “ Capitolo 4 - Interventi Necessari ”, il consulente tecnico d’ufficio, ing. E C, ha individuato gli interventi necessari da adottare al fine di eliminare gli inconvenienti riscontrati, suddividendoli in due categorie, interventi esterni ed interventi interni all’immobile della ricorrente, come di seguito specificati:
“ INTERVENTI ESTERNI
Qui si tratta evidentemente di rifare parzialmente la sede stradale di via Sotto Pesco in modo tale che riesca a garantire l'impermeabilizzazione del solaio della grotta della ricorrente.
Le operazioni necessarie da me previste sono le seguenti:
- demolizione della strada in corrispondenza del solaio della grotta,
- impermeabilizzazione dell'estradosso del solaio della grotta mediante applicazione, su massetto di sottofondo, di due strati di membrana impermeabile sovrapposti,
- stesura di conglomerato cementizio, armato con maglia di rete elettrosaldata, che funga da base della strada,
- stesura di conglomerati bituminosi costituiti da binder e manto d'usura,
il tutto, chiaramente, lasciando inalterata la pendenza attuale della strada.
Considerato poi che, sia per le dimensioni della strada che per la presenza della grotta sottostante, non è possibile cilindrare il manto d'usura con rulli compressori adeguati al raggiungimento dell'impermeabilizzazione, e quindi con un vuoto residuo finale minore del 5%, ritengo necessario che tutta la strada asfaltata, non solo quella rifatta, venga periodicamente nebulizzata con una emulsione bituminosa che ne garantisca l'impermeabilità.
INTERVENTI INTERNI
Gli interventi da porre in essere all'interno dell'immobile della ricorrente sono chiaramente quelli atti al risanamento delle zone interessate dalle infiltrazioni e dalla conseguente umidità.
Trattasi quindi della grotta nel suo intero e delle pareti del piano terra a ridosso della grotta stessa (all. n. 7);gli interventi individuati sono costituiti dalle seguenti operazioni comuni a tutte le aree coinvolte:
- spicconatura degli intonaci,
- arricciatura delle superfici spicconate,
con l'aggiunta per la grotta dell'operazione di:
- bonifica dei ferri di solaio,
e per le pareti ammalorate del garage e dell'androne dei seguenti interventi:
- stesa di intonaco deumidificante,
- stuccatura, rasatura, carteggiatura,
- applicazione di isolante e pittura finale. ”;
CONSIDERATO che:
- l’interessata assume rimasta ineseguita la decisione, malgrado il Comune di Vairano Patenora abbia ricevuto notifica (in data 20 gennaio 2015) della pronuncia munita di formula esecutiva, unitamente ad un atto di invito e diffida ad adempiere;
- in aggiunta alla domanda principale, la ricorrente ha avanzato richiesta di nomina di un Commissario ad acta con il compito di provvedere in sostituzione dell’Amministrazione in caso di persistenza nell’inadempimento;
-seppure parte ricorrente non abbia prodotto apposita certificazione a comprova del passaggio in giudicato della pronuncia, tale circostanza non è oggetto di contestazione e, comunque, è espressamente riconosciuta dalla stessa Amministrazione comunale resistente nella nota prot. n. 8318 del 24 settembre 2015 con la quale si fa presente che la ditta incaricata dei lavori ha rinunciato all’incarico e si sta procedendo alla ricerca di una nuova ditta (allegato 15 del ricorso introduttivo);
CONSIDERATO che, con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 23 giugno 2016 e depositato il 25 giugno 2016, R O ha chiesto altresì la declaratoria di nullità della deliberazione n. 88 del 7 giugno 2016 con la quale la Giunta Comunale del Comune di Vairano Patenora ha autorizzato il Sindaco “ a ricorrere ad un accertamento tecnico preventivo chiedendo al Tribunale competente la nomina di un C.T.U. per verificare ed indicare le modalità di intervento in ossequio al disposto della citata ordinanza ” - ordinanza del 3-10 dicembre 2014 resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile nell’ambito del giudizio RG n. 2736/2013, oggetto di richiesta di esecuzione da parte di parte ricorrente con il ricorso introduttivo – “ tenuto conto delle alterazioni e modificazioni dello stato dei luoghi… ”, sulla base del parere pro veritate predisposto dall’odierno difensore dell’ente locale resistente;
CONSIDERATO che avverso il provvedimento impugnato con il ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente, con due motivi di ricorso, ha dedotto le seguenti censure: elusione e violazione del giudicato di cui alla suddetta ordinanza del 3-10 dicembre 2014 resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, in quanto i lavori da eseguire sarebbero ben individuati e dettagliati nelle pagine 7-9 della perizia Coppola;in particolare parte ricorrente lamenta che con la delibera impugnata il Comune di Vairano Patenora intenderebbe procedere ad un riesame della vicenda cristallizzata nel giudicato sulla scorta di una pretesa modifica o alterazione dello stato dei luoghi riguardanti attività svoltasi nell’ambito della proprietà di ella ricorrente che non riguarderebbero quanto sarebbe stato oggetto del giudizio di merito e recepito nel giudicato stesso;
CONSIDERATO che con decreto presidenziale n. 1346 del 12 settembre 2016 è stata respinta l’istanza di misure cautelari provvisorie ed è stata fissata la camera di consiglio del 5 ottobre 2016 per la trattazione collegiale sull’istanza cautelare;
CONSIDERATO che si è costituito a resistere in giudizio il Comune di Vairano Patenora
- eccependo il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, trattandosi di obblighi di fare;
- eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancanza dell’inerzia in quanto esso Comune si sarebbe adoperato per adempiere a quanto disposto con l’ordinanza di cui si chiede l’esecuzione. In particolare avrebbe provveduto a dare esecuzione alla medesima ordinanza con una serie di provvedimenti conclusi con la determinazione del Settore Tecnico n. 240 del 15 dicembre 2015, versata in atti;con tale determinazione era stato approvato il verbale di gara dell’11 dicembre 2015 con il quale erano stati aggiudicati i lavori per cui è causa alla ditta RS Impianti s.r.l. (il cui bando era stato pubblicato molto prima della notifica del ricorso in ottemperanza - novembre 2015), a seguito della rinuncia della precedente ditta affidataria dell’esecuzione dei lavori stessi ed ai mancati riscontri delle ulteriori ditte invitate per tale affidamento;
- deducendo l’impossibilità giuridica dell’esecuzione in conformità all’ordinanza del giudice civile per sopravvenuta alterazione dello stato dei luoghi da parte della ricorrente;
- concludendo per l’infondatezza della domanda e chiedendo che, alla luce della ritenuta alterazione dello stato dei luoghi da parte di parte ricorrente, siano valutati i limiti dell’attualità dell’esecuzione del giudicato e l’opportunità di nominare un consulente tecnico che indichi l’esatta esecuzione delle disposizioni dell’ordinanza in riferimento alle intervenute modifiche;
CONSIDERATO che, con ordinanza n. 1596 del 5 ottobre 2016, questa Sezione, “ Considerato che, in assenza di elementi che depongano per la necessità di intervenire immediatamente a tutela dell’interesse azionato – difettando le condizioni di pregiudizio grave e irreparabile richieste in sede cautelare dalla legge –, la pretesa della ricorrente trova adeguata soddisfazione nell’ordinario giudizio di ottemperanza, la cui camera di consiglio può essere fin d’ora fissata alla data del 25 gennaio 2017; ”, ha respinto l’istanza cautelare ed ha fissato la camera di consiglio del 25 gennaio 2017 per l’ordinario giudizio di ottemperanza;
CONSIDERATO che, con ordinanza n. 668 del 31 gennaio 2017, questa Sezione ha disposto, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., una verificazione, individuando all’uopo il dirigente p.t. della Direzione Pianificazione Territoriale - Urbanistica della Città Metropolitana di Napoli, con facoltà di delega, e formulando i seguenti quesiti: “ 1) chiarire, sulla base unicamente della verifica dello stato dei luoghi, da effettuare in loco in contraddittorio con le parti, che potranno nominare tecnici di fiducia sino alla data di inizio delle operazioni di verificazione, se lo stato dei luoghi abbia subito sostanziali alterazioni rispetto a quelli risultanti all’epoca della suddetta consulenza tecnica d'ufficio depositata l’11 luglio 2012, a firma dell’ing. E C, richiamata nell'ordinanza del 3-10 dicembre 2014 resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile nell’ambito del giudizio RG n. 2736/2013, come sostenuto dall’ing. Francesco D’Orta nella relazione del 3 agosto 2015, depositata in giudizio dal Comune di Vairano Patenora in data 22 dicembre 2015;
2) chiarire, sulla base unicamente della verifica dello stato dei luoghi e degli atti già depositati nel presente giudizio, se la ritenuta variazione dello stato dei luoghi in riferimento al garage, così come rappresentata nella citata relazione del 3 agosto 2015 dall’ing. Francesco D’Orta, corrisponda o meno alla modifica dello stato dei luoghi già tenuta in considerazione dal giudice ordinario nell’ordinanza di cui si chiede l’esecuzione (fine pag. 4 ed inizio pag. 5), laddove si fa riferimento al box realizzato dalla Orabona;
3) in caso di riscontrata variazione dello stato dei luoghi, chiarire se e quali alterazioni siano o meno compatibili con l'esecuzione dei lavori, interventi interni ed esterni, specificamente indicati alle pagine 7-9 della sopra richiamata consulenza tecnica d'ufficio dell’ing. E C;” ;
che con la medesima ordinanza la causa è stata rinviata per il prosieguo alla camera di consiglio del 21 giugno 2017;
CONSIDERATO che in data 12 aprile 2017 il verificatore, arch. M T C, all’uopo delegata, in adempimento della suddetta ordinanza n. 668 del 31 gennaio 2017, ha depositato la relazione con allegata documentazione, anche fotografica, e la relativa nota spese;
CONSIDERATO che in data 19 giugno 2017 parte resistente ha prodotto documentazione inerente la rinuncia della ditta affidataria dei lavori nonché l’avviso pubblico, prot. n. 6050 del 15 giugno 2017, concernente l’acquisizione di manifestazioni di interesse al fine di individuare i soggetti idonei ai quali richiedere, con lettera di invito, la presentazione dell’offerta per l’esecuzione dei lavori per cui è causa;
CONSIDERATO che alla camera di consiglio del 21 giugno 2017 la causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 5 luglio 2017 per sopraggiunta assenza del giudice relatore;
CONSIDERATO che alla camera di consiglio del 5 luglio 2017, il difensore del Comune di Vairano Patenora ha depositato, senza opposizione del difensore di parte ricorrente, sette lettere di invito, del 3 luglio 2017, a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori per cui è causa;che alla medesima camera di consiglio la causa è stata chiamata e assunta in decisione;
RITENUTO che deve essere in via prioritaria dichiarata l’infondatezza dell’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune di Vairano Patenora, considerato che ai sensi dell’art.702 quater c.p.c., “ l’ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell’art. 702 ter produce gli effetti di cui all’art. 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione ” e, pertanto, il riferimento testuale all’art. 2909 c.c., ossia alla c.d. “cosa giudicata” (l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato - art. 324 c.p.c. - fa stato ad ogni effetto fra le parti, i loro eredi e aventi causa) comporta l’equiparabilità del provvedimento innanzi indicato alle sentenze passate in giudicato, con conseguente piena ammissibilità del giudizio di ottemperanza (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 21 novembre 2016, n. 5373, Sez. VIII, 26 settembre 2006, n. 4421, T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 1 aprile 2016, n. 834, TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 14 gennaio 2015, n. 154, TAR Lazio, Roma, Sez. I, 1 aprile 2015, n. 4940 e Sez. III, 25 marzo 2015 n. 4566). Né nella fattispecie concreta oggetto di gravame, alla luce di quanto emerso in sede di verificazione, come di seguito esposto, vengono in rilievo ulteriori questioni sostanziali ancora non decise dal giudice ordinario, rimaste del tutto estranee al giudizio di cognizione, uniche questioni in riferimento alle quali il giudice civile, nella specie il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, continua ad essere titolare della propria giurisdizione, non essendo consentito al giudice dell’ottemperanza dilatare il thema decidendum del giudizio della cui esecuzione si tratta (cfr. T.A.R. Venezia, Sez. III, 16 dicembre 2016, n. 1382). Ed invero, come più volte statuito in argomento da consolidata giurisprudenza, condivisa dal Collegio, solamente quando le questioni sollevate in giudizio afferiscono ad accertamenti in diritto o in fatto implicanti il rinnovato esercizio di poteri cognitori la relativa domanda si presenta inammissibile in sede di giudizio di ottemperanza, dovendo allora le parti adire il giudice della cognizione, munito di giurisdizione (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 26 marzo 2015, n. 760, Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 dicembre 2011, n. 6773), per venire in rilievo in simili ipotesi l’esercizio di poteri cognitori che esorbitano dai limiti della giurisdizione del G.A., circostanza questa però non ravvisabile nel caso di specie;
RITENUTO che, in riferimento alla impossibilità di esecuzione della ordinanza per cui è causa, eccepita dal Comune di Vairano Patenora, da ultimo l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella sentenza n. 11 del 9 giugno 2016, condivisa dal Collegio, in tema di effetti del tempo e delle sopravvenienze (giuridiche e fattuali) sulle situazioni giuridiche dedotte in giudizio in relazione alla portata precettiva dei giudicati, ha chiarito:
“ O) I rapporti tra giudicato e sopravvenienze
49. Devono essere a questo proposito richiamati i principi elaborati dalle plurime Adunanze Plenaria che hanno affrontato il delicato tema degli effetti del tempo e delle sopravvenienze (giuridiche e fattuali) sulle situazioni giuridiche dedotte in giudizio in relazione alla portata precettiva dei giudicati (cfr. Ad. plen., 9 febbraio 2016, n. 2;13 aprile 2015, n. 4;15 gennaio 2013, n. 2;3 dicembre 2008, n. 13;11 maggio 1998, n. 2;21 febbraio 1994, n. 4;8 gennaio 1986, n. 1), in forza dei quali:
a) l’esecuzione del giudicato amministrativo (sebbene quest’ultimo abbia un contenuto poliforme), non può essere il luogo per tornare a mettere ripetutamente in discussione la situazione oggetto del ricorso introduttivo di primo grado, su cui il giudicato ha, per definizione, conclusivamente deciso;se così fosse, il processo, considerato nella sua sostanziale globalità, rischierebbe di non avere mai termine, e questa conclusione sarebbe in radicale contrasto con il diritto alla ragionevole durata del giudizio, all’effettività della tutela giurisdizionale, alla stabilità e certezza dei rapporti giuridici (valori tutelati a livello costituzionale e dalle fonti sovranazionali alle quali il nostro Paese è vincolato);da qui l’obbligo di esecuzione secondo buona fede e senza che sia frustrata la legittima aspettativa del privato alla stabile definizione del contesto procedimentale;
b) l’Amministrazione soccombente a seguito di sentenza irrevocabile di annullamento di propri provvedimenti ha l’obbligo di ripristinare la situazione controversa, a favore del privato e con effetto retroattivo, per evitare che la durata del processo vada a scapito della parte vittoriosa;
c) questa retroattività dell’esecuzione del giudicato non può essere intesa in senso assoluto, ma va ragionevolmente parametrata alle circostanze del caso concreto ed alla natura dell’interesse legittimo coinvolto (pretensivo, oppositivo, procedimentale);
d) tale obbligo, pertanto, non incide sui tratti liberi dell’azione amministrativa lasciati impregiudicati dallo stesso giudicato e, in primo luogo, sui poteri non esercitati e fondati su presupposti fattuali e normativi diversi e successivi rispetto a quest’ultimo;
e) nella contrapposizione fra naturale dinamicità dell’azione amministrativa nel tempo ed effettività della tutela, un punto di equilibrio è stato tradizionalmente rinvenuto nel principio generale per cui l’esecuzione del giudicato può trovare limiti solo nelle sopravvenienze di fatto e diritto antecedenti alla notificazione della sentenza divenuta irrevocabile;sicché la sopravvenienza è strutturalmente irrilevante sulle situazioni giuridiche istantanee, mentre incide su quelle durevoli nel solo tratto dell’interesse che si svolge successivamente al giudicato, determinando non un conflitto ma una successione cronologica di regole che disciplinano la situazione giuridica medesima;
f) anche per le situazioni istantanee, però, la retroattività dell’esecuzione del giudicato trova, peraltro, un limite intrinseco e ineliminabile (che è logico e pratico, ancor prima che giuridico), nel sopravvenuto mutamento della realtà - fattuale o giuridica - tale da non consentire l’integrale ripristino dello status quo ante (come esplicitato dai risalenti brocardi factum infectum fieri nequit e ad impossibilia nemo tenetur) che semmai, ove ne ricorrano le condizioni, può integrare il presupposto esplicito della previsione del risarcimento del danno, per impossibile esecuzione del giudicato, sancita dall’art. 112, co. 3, c.p.a. ”;
RILEVATO che il verificatore, arch. M T C, all’uopo delegata, ha fornito risposta ai quesiti posti da questa Sezione con l’ordinanza n. 668 del 31 gennaio 2017 depositando, in data 12 aprile 2017, la relazione conclusiva con allegata documentazione, anche fotografica, alle cui motivazioni e conclusioni si fa rinvio, e assumendo “ che i luoghi, oggetto della presente verificazione, non abbiano subito alterazioni tali da impedire l’esecuzione dei lavori, interventi esterni ed interni, indicati alle pagine 7-9 della consulenza tecnica d'ufficio depositata il 11.07.2012 a firma dell’ing. E C. ”;
CONSIDERATO che, applicando i sopra richiamati principi dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 9 giugno 2016, n. 11 al caso di specie, e alla luce di quanto emerso in sede di verificazione nonché di quanto addotto e documentato dalla ricorrente, deve ritenersi che, pur a fronte della circostanza che il Comune di Vairano Patenora in data 3 luglio 2017 abbia inviato sette lettere di invito a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori per cui è causa, l’Amministrazione resistente non abbia integralmente ottemperato alla pronuncia del giudice ordinario, per essere tuttora rimaste ineseguite le opere oggetto del giudicato civile e per essere le stesse altresì compatibili con l’attuale stato dei luoghi;
RITENUTO che, alla luce di quanto sopra esposto, emerge la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. c.p.a..;
RITENUTO che, pertanto:
- in accoglimento della domanda di R O proposta con il ricorso introduttivo, va ordinato al Comune di Vairano Patenora di dare esecuzione al giudicato formatosi sull'ordinanza del 3-10 dicembre 2014, resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, nell’ambito del giudizio RG n. 2736/2013, proposto ex art. 702bis c.c., provvedendo “ all'esecuzione dei lavori specificamente indicati alle pagine 7-9 della consulenza tecnica d'ufficio depositata il 11.07.2012, a firma dell’ing. E C ” e tenendo conto anche di quanto rappresentato nelle conclusioni della relazione del verificatore arch. M T C (depositata in data 12 aprile 2017, alla quale si fa rinvio), entro 90 (novanta) giorni dalla data di notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa (ove antecedente) della presente pronuncia;
- alla luce di quanto sopra esposto, in accoglimento della domanda della Orabona proposta con il ricorso per motivi aggiunti, va dichiarata la nullità della deliberazione n. 88 del 7 giugno 2016 con la quale la Giunta Comunale del Comune di Vairano Patenora ha autorizzato il Sindaco “ a ricorrere ad un accertamento tecnico preventivo chiedendo al Tribunale competente la nomina di un C.T.U. per verificare ed indicare le modalità di intervento in ossequio al disposto della citata ordinanza ” - ordinanza del 3-10 dicembre 2014 resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile nell’ambito del giudizio RG n. 2736/2013, oggetto di richiesta di esecuzione da parte di parte ricorrente con il ricorso introduttivo – “ tenuto conto delle alterazioni e modificazioni dello stato dei luoghi… ”, per elusione del giudicato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera b) c.p.a.;
- che, una volta decorso infruttuosamente il termine suindicato, se i suddetti lavori non saranno completati, provvederà – entro i 90 (novanta) giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura della ricorrente – un Commissario ad acta , che sin d’ora si nomina nel dirigente p.t. della Direzione Pianificazione Territoriale - Urbanistica della Città Metropolitana di Napoli, con facoltà di delega, che provvederà a dare esecuzione alla citata ordinanza, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente;
- che si fa riserva sulla determinazione del compenso in favore del Commissario ad acta, da porre a carico del Comune di Vairano Patenora, da liquidarsi con separato provvedimento all’esito dello svolgimento delle funzioni commissariali, sulla base di adeguata documentazione;
- che, tenuto conto dell’attività svolta, dei parametri tariffari applicabili e dell’anticipo sul compenso disposto a favore del verificatore con ordinanza n. 668 del 31 gennaio 2017, si ritiene congruo liquidare definitivamente il compenso stesso nella misura di complessivi € 1.000,00 (euro mille/00), comprensivi delle spese sostenute e dell’anticipo di € 500,00 (euro cinquecento/00) già fissato con la citata ordinanza, in favore dell’arch. M T C, da porre a carico del Comune di Vairano Patenora;
- che le spese del presente giudizio, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico del Comune di Vairano Patenora, nell’importo liquidato nel dispositivo.