TAR Catania, sez. IV, sentenza 2025-01-03, n. 202500004

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2025-01-03, n. 202500004
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202500004
Data del deposito : 3 gennaio 2025
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/01/2025

N. 00004/2025 REG.PROV.COLL.

N. 01829/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1829 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Giambo', Aldo Tigano e Francesco Rizzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;



per l'annullamento:

- del provvedimento prefettizio prot. -OMISSIS-, notificato il successivo 2 agosto 2022, recante l'applicazione a carico della ricorrente dell'interdittiva antimafia ai sensi degli artt.91 e 94 codice antimafia (D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.);

- di ogni altro atto presupposto, conseguenziale, o comunque connesso, ivi compresi l'avviso di avvio del procedimento, la relazione del gruppo interforze -non conosciuta-, nonché eventuali altri atti istruttori, informative di organi di polizia, note, verbali, etc., non conosciuti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2024 il dott. Andrea Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con provvedimento prot. n. -OMISSIS- (doc. 1 di parte ricorrente) la Prefettura di -OMISSIS- ha emesso nei confronti della sig.ra -OMISSIS- informazione interdittiva antimafia, ai sensi degli artt. 83 comma 3 bis e 91 comma 1 bis D.Lgs. n. 159/2011, su richiesta dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura nell’ambito di procedimento per la concessione di lotti demaniali da adibire a pascolo (doc. 2 di parte resistente).

La motivazione della misura mette in evidenza, anzitutto, il legame familiare della sig.ra -OMISSIS- con il marito e convivente -OMISSIS- e con il fratello di questi, -OMISSIS-.

In relazione al coniuge l’informativa dà atto: a) di sentenza di proscioglimento all’esito di giudizio penale per reato associativo con finalità di falso, truffa all’Agea, riciclaggio e autoriciclaggio, ritenuta connotata di pregnanza indiziaria in ragione del comune coinvolgimento nella vicenda, insieme al sig. -OMISSIS-, anche di soggetti di elevata pericolosità sociale: uno dei quali già condannato con sentenza irrevocabile per associazione di tipo mafioso; b) del rinvio a giudizio per il reato di cui all’art. 648 bis c.p.; c) delle reiterate frequentazioni nel corso degli anni con diversi soggetti controindicati.

Quanto al cognato, il provvedimento evidenzia: a) il rinvio a giudizio, del pari, per il reato di riciclaggio (art. 648 bis c.p.); b) le plurime frequentazioni con soggetti controindicati, alcuni dei quali strettamente legati a persona ritenuta organica e con ruolo apicale nella locale consorteria mafiosa.

Sul versante delle dinamiche societarie e delle cointeressenze economiche, l’informativa attesta inoltre che: 1) il 27.4.2021 la sig.ra -OMISSIS- ha stipulato (quale locataria) un contratto di affitto di fondo rustico con il marito e il cognato (quali locatori); 2) la stessa è socia nella misura del 51% nonché amministratrice unica della “-OMISSIS-”, con sede a -OMISSIS-, destinataria d’interdittiva del 12.10.2021; 3) è altresì socia nella misura del 50%, con la cognata sig.ra -OMISSIS- (moglie di -OMISSIS- -OMISSIS-) della “-OMISSIS-”, con sede a -OMISSIS-, anch’essa destinataria di informazione prefettizia antimafia del 25 ottobre 2021. Si dà infine atto che pure l’impresa individuale del coniuge, ugualmente sita a -OMISSIS-, è stata raggiunta da interdittiva antimafia, la quale, all’epoca in cui l’informativa è stata adottata, aveva superato, in primo grado di giudizio, il vaglio di legittimità per effetto di sentenza di questo Tribunale n. -OMISSIS-.

Avverso il provvedimento l’esponente ha proposto ricorso, notificato il 31.10.2022 e depositato il 29.11.2022, chiedendone l’annullamento, previa adozione di misura cautelare, per i seguenti motivi (come appresso rinumerati dal Collegio per maggiore chiarezza espositiva):

- I. “ Violazione di legge. Eccesso di potere per sviamento soggettivo e oggettivo ” in quanto la domanda di concessione del lotto pascolivo era stata da lei avanzata non nella qualità di legale rappresentante di una delle predette società agricole, bensì come persona fisica non imprenditore; sicché il provvedimento interdittivo esonderebbe dal suo ambito soggettivo di applicazione, come perimetrato dall’art. 85 D.Lgs. 159/2011;

- II. “ Violazione di legge (artt.84, 85, 91 D.Lgs 159/2011). Difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per sviamento ” con cui si lamenta che l’informativa de qua ricaverebbe la prognosi del rischio infiltrativo solo di riflesso dai precedenti di polizia del coniuge e del cognato (ai quali ella è estranea) nonché “a cascata” dalle misure interdittive disposte nei confronti di altri soggetti;

- III. “ Difetto di istruttoria e di motivazione sotto altro profilo ” atteso che il procedimento per reato associativo nel quale era coinvolto il coniuge e che, secondo parte ricorrente, avrebbe avuto un peso preponderante nell’apprezzamento del pericolo di condizionamento mafioso, si è concluso con sentenza di proscioglimento del GIP del Tribunale di -OMISSIS- n. -OMISSIS-;

- IV. “ Violazione di legge. Eccesso di potere sotto altro profilo ” volto a censurare l’inosservanza del canone di proporzionalità concretatasi nella mancata applicazione in specie delle misure alternative e di mitigazione previste dal Codice Antimafia;

- V. Nel quinto motivo parte ricorrente ripropone, mediante integrale trascrizione, i motivi di gravame svolti dal marito, sig. -OMISSIS-, nell’appello al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (-OMISSIS-) avverso la sentenza di questo TAR n. -OMISSIS-;

- VI. Nel sesto motivo si deduce, infine, la vulnerazione delle garanzie partecipative del procedimento giacché nel preavviso di misura interdittiva (comunicato con nota del 7.3.2022) la Prefettura non aveva menzionato la ridetta sentenza n. -OMISSIS-, espressamente richiamata, invece, nella motivazione del provvedimento finale.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata che, con documenti e memoria, ha controdedotto ai motivi di ricorso chiedendone il rigetto.

Con memoria notificata il 20.1.2023 la ricorrente ha inteso estendere l’impugnativa agli atti endoprocedimentali in quell’occasione prodotti dall’Autorità Prefettizia.

Con ordinanza n. 43 del 26.1.2023 il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare per ritenuta carenza di fumus boni iuris .

Nel corso del giudizio le parti hanno ulteriormente svolto e documentato le rispettive difese. In particolare l’esponente ha depositato sentenza del GIP presso il Tribunale di -OMISSIS- n. 153 del 19.12.2022 di assoluzione (con la formula “perché il fatto non sussiste”) del cognato, sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, dal reato di riciclaggio e sentenze nn. 716/2024, 767/2024 e 768/2024 con cui il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in riforma delle appellate sentenze di primo grado (tra le quali anche la n. -OMISSIS-), ha annullato, per omesso preavviso d’interdittiva, le informazioni prefettizie menzionate nel provvedimento gravato.

All’udienza del 21 novembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

Il ricorso è infondato per quanto appresso si espone.

A.1) Priva di pregio giuridico è la deduzione, nel primo mezzo di gravame, di sconfinamento dall’ambito soggettivo di applicazione dell’istituto.

I beni demaniali dedotti ad oggetto della procedura da cui è scaturita l’avversata informazione prefettizia n. -OMISSIS- hanno un’intrinseca vocazione aziendale, trattandosi di terreni da adibire a pascolo, e quindi funzionali all’allevamento degli animali, integrante un’attività d’impresa ex lege (art. 2135 comma 1 cod. civ.).

Nessun rilievo probante in senso contrario può attribuirsi alla mancata iscrizione della ricorrente nel registro delle imprese. Ad eccezione delle società di capitali (rispetto alle quali l’iscrizione spiega un effetto costitutivo) negli altri casi l’inizio dell’impresa non è correlato agli adempimenti di pubblicità legale, ma si concreta nell’effettivo esercizio dell’iniziativa economica, che, d’altro canto, non può ritenersi circoscritto alla sola attività di gestione, dovendo comprendere anche l’attività, ad essa propedeutica, volta a creare una stabile organizzazione aziendale, in quanto indirizzata a una finalità produttiva.

Tale è anche la situazione di specie. La partecipazione a un bando per la concessione di beni demaniali, non aventi altra destinazione che quella agricola o zootecnica, si configura di per sé come atto d’impresa -secondo la nozione innanzi declinata- in ragione del suo qualificato carattere strumentale alla composizione di un compendio produttivo. Si soggiunga, poi, che risulta ad essa pressoché coeva la stipula del contratto di affitto di fondo rustico intervenuta tra la ricorrente, il coniuge e il cognato il 27.4.2021 (ovvero pochi giorni prima della richiesta di informazione prefettizia: cfr. pag. 2 dell’informativa impugnata), onde la concessione del

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