TAR Brescia, sez. I, sentenza 2018-05-21, n. 201800504

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2018-05-21, n. 201800504
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201800504
Data del deposito : 21 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/05/2018

N. 00504/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00511/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 511 del 2017, proposto da
M S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.to S B, con domicilio “digitale” corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio “fisico” presso lo studio dell’avv.to M B a Brescia, Viale della Stazione n. 37;

contro

Comune di Volta Mantovana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti C A e L R, con domicilio “digitale” corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio “fisico” presso lo studio della seconda in Brescia, Via Solferino n. 55;

Provincia di Mantova, non costituitasi in giudizio;

per l'annullamento

- DEL

PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO IN DATA

9/12/2016, RECANTE IL DINIEGO DEFINITIVO SULL’ISTANZA DI ADOZIONE DEL PIANO ATTUATIVO DENOMINATO ATin_A08.A;

-

DELLA NOTA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO IN DATA

14/9/2016, DI CONCLUSIONE DELL’ISTRUTTORIA SULL’ISTANZA E DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITA’;

- DI OGNI ALTRO ATTO RICHIAMATO, AD ESSO PREORDINATO, CONSEGUENTE O CONNESSO.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Volta Mantovana;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2018 il dott. S T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

A. La ricorrente è proprietaria di un compendio di 7502 m², localizzato nel Comune di Volta Mantovana al Fg. 8 mappale 118 e inserito in un Ambito di Trasformazione (ATin_A08.a) dal PGT approvato in via definitiva con deliberazione consiliare 26/1/2012 n.

2. Sottolinea M che la previsione riguarda un terreno inedificato, da destinare a residenza allo scopo di completare il tessuto urbano consolidato: essa contempla un trasferimento volumetrico dall’Ambito ATin-A01.t – Porta Sud in virtù della sottoscrizione della convenzione urbanistica 18/10/2012 n. 4783 di rep., avente per oggetto la cessione gratuita di alcune aree all’amministrazione (cfr. atto notarile 30/1/2014 rep. 4797) per realizzare edifici di interesse pubblico in cambio del trasferimento della quota di volumetria su ulteriori appezzamenti indicati dai cedenti.

B. Espone altresì la ricorrente che l’esatta ubicazione dell’Ambito di Trasformazione ATin_A08.a si correla all’accoglimento di un’osservazione presentata dalla stessa ricorrente il 12/12/2011 – a mezzo del suo Amministratore Unico – con la quale l’Ambito suddetto veniva trasferito dal luogo originario (Fg. 8 mappale 656) alla nuova area identificata al Fg. 8 mappale 118 parte. L’Ambito veniva assoggettato a Valutazione Ambientale Strategica (di seguito: VAS) culminata nel parere motivato finale del 20/3/2012, che si esprimeva positivamente sulla compatibilità ambientale del PGT di Volta Mantovana.

C. Rappresenta M, in punto di fatto, che nel seguito:

- il 21/6/2016 presentava istanza di approvazione del Piano attuativo in conformità alle previsioni del PGT;

- con nota del 14/9/2016, il Responsabile del Servizio Tecnico comunicava l’improcedibilità della domanda;

- nella risposta, egli sottolineava che l’Ambito risulta localizzato sull’area in fregio a Strada Volta Monzambano (Fg. 8 mappale 118 parte) in luogo del pregresso sito di Via San Martino e Fontana Baruzzo (Fg. 8 mapp. 656);
il Responsabile evidenziava plurimi omessi adempimenti collegati al trasferimento dell’Ambito nel nuovo compendio, ossia la ri-pubblicazione della proposta, la sottoposizione a VAS (effettuata prima dell’adozione), l’acquisizione del parere della Provincia sulla compatibilità con il PTCP e la formulazione dei pareri di ASL e ARPA (tutti acquisiti prima dell’adozione);
inoltre l’Ambito, nell’attuale posizione, sarebbe incompatibile con le previsioni di salvaguardia degli Ambiti Agricoli Strategici del PTCP (variante 2010) e con l’art. 46 degli indirizzi normativi del medesimo recepiti nel PGT;
infine, rilevava che la stesura dei Piani Attuativi non rientra nelle competenze professionali del geometra;

- il 24/9/2016 la proponente sottolineava che sia il Piano attuativo che il PGT erano già stati sottoposti a VAS, e che eventuali inadempimenti dell’amministrazione non erano opponibili alla Società;
precisava altresì che il Piano e gli atti costituenti la variante generale n. 1 al PGT (successivamente annullata) era stato oggetto di verifica di assoggettabilità a VAS (decreto di compatibilità ambientale dell’1/10/2013);

- con l’impugnato provvedimento 9/12/2016 l’amministrazione comunicava il diniego definitivo sull’istanza, per omessa preliminare sottoposizione dell’Ambito ATin_A08.a alla procedura di VAS, tenuto conto che non era stato oggetto di valutazione nella verifica di assoggettabilità della variante n. 1 al PGT;
puntualizzava altresì che restavano confermate le motivazioni “ostative” racchiuse nell’avviso del 14/9/2016;

- con nota 31/1/2017 M depositava il rapporto ambientale successivo alle osservazioni redatto nel gennaio 2012 e la relativa scheda d’ambito oggetto di VAS, nonché il parere motivato finale di compatibilità ambientale del 20/3/2012.

D. La ricorrente ha proposto ricorso straordinario alla Capo dello Stato, mentre il Comune intimato ha chiesto che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale formulando istanza di trasposizione.

E. In diritto, M deduce i seguenti motivi:

1) Eccesso di potere per falsità dei presupposti in fatto e in diritto, travisamento ed erronea valutazione, in quanto:

• l’art. 4 della L.r. 12/2005 prescrive di sottoporre a VAS il documento di piano del PGT, e in particolare di analizzare gli effetti sull’ambiente per ciascuno degli Ambiti di trasformazione individuati, così da stabilire l’assoggettamento o meno ad ulteriori valutazioni in sede attuativa;

• la normativa regionale (deliberazione giuntale 10/11/2010 n. 9/761 e circolare regionale 13071/2010) attua il principio di non duplicazione delle valutazioni, per cui non sono sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità i Piani attuativi di Piani e programmi già oggetto di approfondimento, salvo il caso in cui lo strumento attuativo sia approvato in variante al Piano sovraordinato (e limitatamente agli aspetti che non siano già stati esaminati);

• l’Ambito ATin_08.a nella sua attuale allocazione veniva regolarmente assoggettato a VAS, come attestano l’allegato rapporto ambientale post osservazioni redatto nel gennaio 2012 e la relativa scheda d’Ambito (doc. 12) nonché il parere motivato finale in data 20/3/2012 (doc. 13), con il quale l’Autorità competente per la VAS d’intesa con l’Autorità procedente, valutate le osservazioni pervenute e le modificazioni/integrazioni apportate al Piano adottato e ritenuti non significativi gli effetti sull’ambiente prodotti dalle stesse modificazioni/integrazioni, esprimeva parere positivo finale circa la compatibilità ambientale del PGT di Volta Mantovana;

2) Violazione e falsa applicazione degli atti che formano il PGT di Volta Mantovana approvato con deliberazione consiliare 26/1/2012 n. 2, degli artt. 4 della L.r. 12/2005, 6 e 12 del D. Lgs. 152/2006, della deliberazione giuntale 10/11/2010 n. 9/761, della circolare regionale 13071/2010, inosservanza dell’art. 4 della L.r. 12/2005, in quanto:

• in subordine, risulta leso il principio di non duplicazione dei giudizi, per cui non possono essere sottoposti a VAS o a verifica di assoggettabilità i Piani attuativi di strumenti di pianificazione e programmazione che siano già stati oggetto di valutazione (come nel caso di specie);

• affiorano il contrasto con le previsioni del PGT vigente, la violazione del principio del contrarius actus e l’incompetenza, in quanto gli uffici comunali non possono subordinare l’adozione del Piano attuativo alla sottoposizione di un Ambito a VAS non prevista da alcuna norma contenuta nel vigente PGT;

• in via ulteriormente subordinata, non rientra nella disponibilità di parte ricorrente la sottoposizione a VAS dell’Ambito di trasformazione, dovendo il relativo procedimento essere attivato esclusivamente dall’autorità competente individuata dall’amministrazione;

3) In ulteriore subordine, violazione e falsa applicazione dell’art. 10-bis della L. 241/90, degli atti del PGT approvato con deliberazione consiliare 26/1/2012 n. 2 e delle norme in materia di pianificazione urbanistica (cfr. artt.

6-13 della L.r. 12/2005), lesione del principio del contrarius actus e incompetenza, dato che:

• il preavviso di diniego è motivato esclusivamente con riferimento alla mancata sottoposizione dell’Ambito alla VAS dello strumento urbanistico generale;

• non possono essere addotte – quali motivi ostativi ex art. 10-bis della L. 241/90 – inadempienze attribuibili all’amministrazione, come la mancata ripubblicazione del Piano, l’omessa acquisizione dei pareri di Provincia, ASL e ARPA, nonché l’incompatibilità con il PTCP e il PGT di Volta Mantovana;

• il diniego collide con le previsioni imperative del PGT, approvato con deliberazione consiliare 26/1/2012 n. 2, e in particolare con l’art. 10 delle NTA al Piano delle Regole e della scheda allegata, poiché gli uffici comunali non possono disapplicare le norme urbanistico edilizie in vigore, denegando lo jus aedificandi delle aree di parte ricorrente sulla base di vizi asseritamente riscontrati nello strumento pianificatorio generale e senza l’esercizio del potere di autotutela;

4) Eccesso di potere per falsità dei presupposti in fatto e in diritto, travisamento ed erronea valutazione, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, inosservanza dell’art. 13 della L.r. 12/2005, in quanto:

• l’asserita necessità di ripubblicazione del Piano non risulta in alcun modo giustificata, con difetto di istruttoria e di motivazione;

• l’intervenuto accoglimento dell’osservazione non ha inciso sui diritti dei terzi, né risulta stravolta l’impostazione sostanziale del Piano;

• i pareri le osservazioni che si assumono mancanti sono stati in realtà acquisiti successivamente all’adozione del PGT, come evidenziato nella delibera consiliare di approvazione;

• la Provincia doveva evidenziare un’eventuale incompatibilità con le previsioni pianificatorie superiori entro i termini di cui all’art. 13 della L.r. 12/2005, decorsi inutilmente i quali la valutazione si intende favorevole, e nemmeno ASL e ARPA hanno inviato osservazioni ulteriori entro i termini di approvazione dello strumento urbanistico generale;

• non si registra un contrasto con le previsioni del PTCP sugli Ambiti Agricoli Strategici e con l’art. 46 degli indirizzi normativi, in quanto l’ambito ricade nel buffer di 200 metri dal limite del Tessuto Urbano Consolidato e quindi all’interno dei cosiddetti “Ambiti agricoli di interazione tra il sistema insediativo sistema agricolo” che sfuggono alle più stringenti prescrizioni degli AAS;

• la contiguità fisica (sono a 200 metri l’uno dall’altro) e la medesima capacità edificatoria dei due Ambiti di trasformazione, prima e dopo l’accoglimento dell’osservazioni, rendeva superflua la necessità di compiere valutazioni ulteriori rispetto a quelle già effettuate in sede di adozione;

5) Violazione e/o elusione del giudicato della sentenza di questo T.A.R. n. 50/2016, laddove (punto 25) assegnava all’amministrazione un termine di 90 giorni per adottare una variante al PGT, disponendo (punto 27) che nel caso di omissione si sarebbe ritenuto implicitamente confermato, in modo integrale, il PGT originario, mentre (punto 29) decorso detto termine si sarebbe conclusa la moratoria relativa all’approvazione dei nuovi Piani attuativi;
il diniego è intervenuto quando era trascorso oltre un anno dalla scadenza del termine assegnato per rimuovere le scelte pianificatorie dell’originario PGT;

6) Violazione degli artt. 41, 42 e 97 della Costituzione, del principio di legittimo affidamento, eccesso di potere per sviamento, in quanto vengono compromessi il diritto di proprietà e la libera iniziativa economica della ricorrente, nonché il consolidato affidamento a vedere riconosciuta la vocazione edificatoria delle proprie aree a seguito dell’avvenuta stipulazione della convenzione urbanistica 18/10/2012;
la reale intenzione dell’amministrazione insediatasi dopo l’approvazione del PGT è quella di paralizzare le scelte pianificatorie effettuate dall’amministrazione precedente;

7) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, erronea valutazione degli elementi di fatto e travisamento dal momento che, sotto il profilo delle competenze professionali, gli elaborati del Piano attuativo sono stati formati dall’Ing. V M.

F. Parte ricorrente si riserva di formulare autonoma istanza risarcitoria, con separato giudizio.

G. Si è costituita in giudizio l’amministrazione comunale, formulando eccezioni in rito e chiedendo nel merito la reiezione del gravame.

Alla pubblica udienza del 18/4/2018 il gravame introduttivo è stato chiamato per la discussione e trattenuto in decisione.

DIRITTO

La ricorrente censura i provvedimenti del Comune di Volta Mantovana, recanti le determinazioni negative sulla proposta di Piano attuativo.

IN RITO

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