TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2011-09-01, n. 201104277
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Testo completo
N. 04277/2011 REG.PROV.COLL.
N. 02066/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2066 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
N S, rappresentato e difeso dagli avv. A M, M R, con domicilio eletto presso M R in Napoli, Segreteria T.A.R.;
contro
Comune di Cesa, rappresentato e difeso dall'avv. A P, con domicilio eletto presso A P in Napoli, via G.Le Orsini, 30;Regione Campania, Amministrazione Provinciale di Caserta;
nei confronti di
Ati "Consorzio D T ", Ati "D.A.C.I.A. - della Rocca Gennaro", Gennaro Della Rocca;D T Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Simona Scatola, con domicilio eletto presso Simona Scatola in Napoli, via Cilea,215;
per l'annullamento
NOTA N.961/2010 DEL COMUNE DI CESA CON LA QUALE SI TRASMETTE L'ESITO DEI CONTROLLI ESEGUITI IN ORDINE ALLA RIDUZIONE DELLA FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Cesa e di D T Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 maggio 2011 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Col ricorso in epigrafe, notificato il 14 aprile 2010 e depositato il 21 aprile 2010, S Nicola impugnava, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, i seguenti atti, concernenti i lavori di ampliamento del cimitero del Comune di Cesa: - nota del Comune di Cesa, prot. n. 961, del 10 febbraio 2010;- nota della D T s.r.l., prot. n. 775, del 5 febbraio 2010;- deliberazioni della giunta comunale n. 65 del 19 dicembre 2003 (recante l’approvazione del progetto preliminare dell’ampliamento del cimitero), n. 47 del 19 ottobre 2006 (recante l’approvazione del progetto esecutivo dell’ampliamento del cimitero), n. 41 del 22 aprile 2008 (recante l’approvazione della perizia di variante al progetto esecutivo dell’ampliamento del cimitero);- deliberazioni del consiglio comunale n. 43 del 23 dicembre 2003 (recante l’approvazione dello schema di convenzione relativo ai lavori di ampliamento del cimitero), n. 16 del 31 marzo 2004 (disponente la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale a m 50), n. 14 del 27 maggio 2009 (recante l’approvazione della seconda perizia di variante al progetto esecutivo dell’ampliamento del cimitero);- determinazioni dirigenziali n. 55 del 20 aprile 2004 (recante l’approvazione del bando e l’indizione della gara relativa ai lavori di ampliamento del cimitero), del 24 giugno 2004 e n. 320 del 9 settembre 2004 (recanti, rispettivamente, l’aggiudicazione provvisoria e definitiva dei lavori di ampliamento del cimitero), n. 157 del 12 giugno 2007 (recante l’affidamento dei lavori di ampliamento del cimitero);- determinazione del commissario ad acta n. 14 del 13 luglio 2001 (recante l’adozione del p.r.g. di Cesa);- decreto del presidente della Provincia di Caserta n. 34/URB/SA del 21 gennaio 2003 e deliberazione del consiglio provinciale di Caserta n. 91 del 27 novembre 2002.
2. In estrema sintesi, stando alla prospettazione di parte ricorrente, i controversi lavori di ampliamento del cimitero di Cesa, eseguiti in area limitrofa all’immobile in proprietà del S (ubicato alla via Leopardi n. 16), avrebbero comportato una riduzione della fascia di rispetto cimiteriale al di sotto dei previsti m 50 dal centro abitato;riduzione che sarebbe stata erroneamente negata dall’amministrazione comunale sulla base di misurazioni inattendibili, recepite nell’impugnata nota del 10 febbraio 2010, prot. n. 961.
3. A sostegno dell’esperito gravame, venivano dedotte le censure in appresso indicate.
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della l. n. 241/1990. Violazione del giusto procedimento. Contraddittorietà. Illogicità. Violazione e falsa applicazione degli artt. 27 ss. del d.p.r. n. 380/2001.
2. Ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della l. n. 241/1990 e degli artt. 27 ss. del d.p.r. n. 380/2001. Difetto di attribuzione. Conflitto di interessi. Violazione dei principi di affidamento e di imparzialità. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. Eccesso di potere per sviamento.
3. Violazione dell’art. 338, comma 4, del r.d. n. 1265/1934. Violazione dell’art. 57, comma 4, del d.p.r. n. 285/1990. Carenza assoluta di presupposti. Eccesso di potere sotto vari aspetti. Violazione degli artt. 32, 42 e 97 Cost. Difetto di istruttoria.
4. Violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 285/1990. Difetto di attribuzione. Ulteriore nullità. Eccesso di potere per sviamento.
5. Ulteriore violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 285/1990. Difetto di istruttoria.
6. Violazione e falsa applicazione dell’art. 338 del r.d. n. 1265/1934. Violazione e falsa applicazione degli artt. 57 ss. del d.p.r. n. 285/1990. Eccesso di potere per insussistenza dei presupposti. Ulteriore difetto di istruttoria. Difetto di motivazione.
7. Ulteriore violazione dell’art. 338, comma 4, del r.d. n. 1265/1934. Ulteriore violazione dell’art. 57, comma 4, del d.p.r. n. 285/1990. Ingiustizia manifesta. Carenza assoluta di presupposti. Violazione degli artt. 32 e 42 Cost. Abuso di potere. Difetto assoluto di motivazione.
8. Mancata previsione di un indennizzo.
4. Costituitosi il Comune di Cesa, eccepiva l’irricevibilità, l’inammissibilità e, nel sostenere la legittimità del proprio operato, l’infondatezza dell’impugnazione proposta ex adverso, di cui richiedeva, quindi, il rigetto.
Si costituiva, altresì, la controinteressata D T s.r.l., che parimenti eccepiva l’irricevibilità, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
5. In esito al deposito in giudizio di ulteriori atti da parte dell’amministrazione resistente, nonché all’esperito accesso alla documentazione relativa ai controversi lavori di ampliamento del cimitero comunale (in data 22 giugno 2010), il S proponeva, poi, motivi aggiunti, notificati il 25 giugno 2010 e depositati il 2 luglio 2010.
A supporto, oltre a reiterare quelle formulate in sede di ricorso originario, rassegnava le seguenti doglianze: - violazione e falsa applicazione del p.r.g vigente;assenza di variante;difetto di istruttoria;violazione e falsa applicazione del r.d. n. 1265/1934;eccesso di potere per insussistenza dei presupposti;violazione e falsa applicazione dell’art. 57 del d.p.r. n. 285/1990;violazione e falsa applicazione della l. r. Campania n. 14/1982;- violazione e falsa applicazione della l. n. 109/1994;violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 554/1999;eccesso di potere per sviamento.
6. Alla camera di consiglio del 16 giugno 2010, l’avanzata istanza cautelare veniva respinta con ordinanza n. 1247/2010.
7. All’udienza pubblica del 18 maggio 2011, la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In rito, va disattesa l’eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione attiva del ricorrente, il quale si sarebbe limitato ad asserire la proprietà di un immobile in prossimità del cimitero comunale di Cesa.
Al riguardo, il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale che, in ipotesi simili (stabile collegamento o vicinitas), predica la legittimazione attiva in capo ai soggetti titolari di immobili frontisti, confinanti o limitrofi, nonché versanti in situazioni differenziate tutelabili, in quanto almeno potenzialmente suscettibili di essere incise dall’adozione di un provvedimento autorizzativo (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 25 gennaio 2003, n. 339;15 settembre 2003, n. 5172;sez. IV, 5 novembre 2004, n. 7245;15 novembre 2004, n. 7373, n. 7450;sez. V, 7 luglio 2005, n. 3757;31 gennaio 2006, n. 354;sez. IV, 31 maggio 2007, n. 2849;sez. V, 7 maggio 2008, n. 2086;19 settembre 2008, n. 4528;sez. IV, 12 maggio 2009, n. 2908;29 luglio 2009, n. 4756;TAR Campania, Napoli, sez. II, 23 aprile 2007, n. 4217;sez. IV, 22 maggio 2007, n. 5529;Salerno, sez. II, 20 giugno 2007, n. 775;Napoli, sez. IV, 31 dicembre 2007, n. 16690;21 agosto 2008, n. 9955;sez. VIII, 9 settembre 2008, n. 10066;Salerno, sez. II, 3 ottobre 2008, n. 2823;Salerno, sez. II, 13 luglio 2009, n. 3987;TAR Lazio, Roma, sez. I, 28 dicembre 2007, n. 14141;TAR Sicilia, Catania, sez. III, 9 ottobre 2007, n. 1629;4 novembre 2008, n. 1913;TAR Puglia, Bari, sez. III, 7 maggio 2007, n. 1254;Lecce, sez. III, 18 agosto 2008, n. 2394;Bari, sez. III, 12 settembre 2008, n. 2090;TAR Liguria, Genova, sez. I, 23 febbraio 2009, n. 261;TAR Lombardia, Milano, sez. II, 8 marzo 2007, n. 371;TAR Toscana, Firenze, sez. I, 3 luglio 2007, n. 1043;3 luglio 2007, n. 1043;28 febbraio 2008, n. 208;TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 8 novembre 2007, n. 1674;TAR Emilia Romagna, Parma, sez. I, 18 dicembre 2007, n. 627).
In punto di fatto, occorre, poi, soggiungere che il S, in data 16 giugno 2010, ha depositato in giudizio, a comprova della propria posizione qualificata, l’atto notarile (rep. n. 32952;racc. n. 5482) in base al quale la Domus Aurea s.c.r.l. aveva assegnato in suo favore una porzione dell’immobile ubicato in Cesa, alla via Leopardi n. 16, e limitrofo all’area di esecuzione dei lavori di ampliamento del cimitero comunale.
2. Sempre in rito, si rivela, invece, fondata la sollevata eccezione di irricevibilità, limitatamente al sesto motivo di ricorso originario ed all’ottavo dei motivi aggiunti, tra loro perfettamente omologhi, nonché al primo dei motivi aggiunti.
Con tali ordini di doglianze, il S lamenta che il consiglio comunale di Cesa, nel deliberare la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale da m 200 a m 50 dal centro abitato e nell’approvare il progetto esecutivo dell’ampliamento del cimitero: a) non avrebbe vagliato la sussistenza o meno delle condizioni alternativamente previste dall’art. 338 del r.d. n. 1265/1934 (che “risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti” ovvero che “l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari”);b) avrebbe violato l’art. 25 delle n.t.a. del p.r.g., che limita a m 100 la facoltà di deroga alla distanza minima di m 200;c) avrebbe previsto la realizzazione del parcheggio all’interno della fascia di rispetto di m 50.
2.1. In proposito, deve, in primis, rilevarsi la impugnata deliberazione consiliare n. 16 del 31 marzo 2004 (disponente la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale a m 50) è stata pubblicata sull’albo pretorio comunale quasi sei anni prima della notifica del ricorso (avvenuta il 14 aprile 2010).
2.2. Giova, poi, rimarcare che la citata deliberazione consiliare n. 16 del 31 marzo 2004, così come le deliberazioni consiliari n. 43 del 23 dicembre 2003 (recante l’approvazione dello schema di convenzione relativo ai lavori di ampliamento del cimitero), e n. 14 del 27 maggio 2009 (recante l’approvazione della seconda perizia di variante al progetto esecutivo dell’ampliamento del cimitero), nonché le deliberazioni della giunta comunale n. 65 del 19 dicembre 2003 (recante l’approvazione del progetto preliminare dell’ampliamento del cimitero), n. 47 del 19 ottobre 2006 (recante l’approvazione del progetto esecutivo dell’ampliamento del cimitero), n. 41 del 22 aprile 2008 (recante l’approvazione della perizia di variante al progetto esecutivo dell’ampliamento del cimitero) sono configurabili a guisa di atti propedeutici ed abilitativi all’esecuzione di un’attività edificatoria, consistente nella realizzazione dell’opera pubblica di ampliamento del cimitero comunale di Cesa.
In quanto tali, esse si appalesano, dunque, oggettivamente – e sia pure lato sensu – equiparabili alla categoria provvedimentale del permesso di costruire;con la conseguenza che i principi invalsi nelle ipotesi di impugnazione di quest’ultimo sono da ritenersi estensibili – ove compatibili – al rimedio giurisdizionale esperito avverso i medesimi.
In particolare, come per il permesso di costruire, anche per i provvedimenti in parola la mera affissione all'albo pretorio comunale non risulta costituire, di per sé, formalità idonea a cristallizzare il dies a quo per l’impugnazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 8 giugno 1998, n. 779;TAR Umbria, Perugia, 12 maggio 2003, n. 332;TAR Lombardia, Milano, sez. II, 10 giugno 2002, n. 2445;15 ottobre 2002, n. 3941;27 maggio 2005, n. 1111;TAR Trentino Alto Adige, Trento, 10 aprile 2008, n. 91;TAR Liguria, Genova, sez. I, 25 luglio 2008, n. 1543);cosicché, non essendo, in tal caso, richiesta la notifica ai terzi, il termine in parola decorre, nei confronti di questi ultimi, dalla piena cognizione del provvedimento autorizzativo, la quale deve essere provata dal soggetto eccipiente la tardività del ricorso e si perfeziona da quando è percepibile la lesività dell'opera realizzata, ossia da quando venga conosciuto il contenuto specifico del progetto assentito ovvero da quando detta opera si trovi in fase di avanzata o di completamento (almeno nell’involucro esterno) e riveli, così, in modo certo e inequivoco le sue caratteristiche essenziali e la sua eventuale non conformità alla disciplina urbanistica (cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 maggio 2000, n. 2983, sez. VI, 17 maggio 2002, n. 2668;sez. IV, 8 luglio 2002, n. 3805;sez. V, 23 settembre 2005, n. 5033;sez. IV, 19 giugno 2006, n. 3615;15 settembre 2006, n. 5394;sez. IV, 31 ottobre 2006, n. 6465;12 febbraio 2007, n. 599;sez. V, 24 agosto 2007, n. 4485;sez. IV, 10 dicembre 2007, n. 6342;sez. V, 4 marzo 2008, n. 885;sez. IV, 31 luglio 2008, n. 3849;sez. VI, 9 febbraio 2009, n. 717;sez. IV, 29 maggio 2009, n. 3358;18 giugno 2009, n. 4015;TAR Campania, Salerno, sez. II, 19 luglio 2007, n. 860;Napoli, sez. IV, 3 settembre 2008, n. 10036;sez. III, 18 settembre 2008, n. 10354;Salerno, sez. II, 3 ottobre 2008, n. 2823;Napoli, sez. III, 1° dicembre 2008, n. 20723;TAR Piemonte, Torino, sez. I, 26 marzo 2009, n. 795;5 giugno 2009, n. 1601;TAR Marche, Ancona, sez. I, 31 gennaio 2007, n. 10;TAR Basilicata, Potenza, 21 febbraio 2007, n. 59;TAR Sicilia, Catania, sez. I, 8 febbraio 2008, n. 225;23 gennaio 2009, n. 168;TAR Toscana, Firenze, sez. II, 30 dicembre 2008, n. 4451).
2.3. Ciò posto, il momento di piena ed effettiva conoscenza da cui far decorrere il termine decadenziale per censurare la divisata riduzione della fascia di rispetto cimiteriale da m 200 a m 50 dal centro abitato e la prevista realizzazione del parcheggio all’interno di quest’ultima è identificabile nel perspicuo manifestarsi delle caratteristiche essenziali dell’opera, allorquando la dilatazione dell’area cimiteriale entro la distanza minima di m 200 e la realizzazione del parcheggio entro quella di m 50 era divenuta ict oculi percepibile.
Come dedotto da parte resistente e non efficacemente contestato da parte ricorrente, tale momento è databile tra la fine del 2007 e l’inizio del 2008 (cfr. relazione del responsabile dell’Ufficio tecnico comunale di Cesa del 27 aprile 2010), allorquando i lavori di ampliamento del cimitero comunale di Cesa risultavano ultimati quanto al muro in cemento armato di recinzione dell’area di ampliamento ed alla realizzazione dei previsti 1366 loculi e 40 ossari su di essa.
D’altronde, la stessa documentazione fotografica allegata alla relazione tecnica di parte depositata in giudizio dal S il 7 aprile 2011 denota uno stato dei lavori sufficientemente avanzato per poter inferire la divisata riduzione della fascia di rispetto cimiteriale di m 200 e la realizzazione del parcheggio adiacente al cimitero entro quella di m 50.
Di qui la tardività delle censure richiamate retro, sub n. 2, in quanto proposte (in data 14 aprile 2010) ampiamente dopo lo spirare del termine decadenziale ex art. 21, comma 1, della l. n. 1034/1971 (applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame), decorrente non oltre l’inizio del 2008.
3. Ancora in limine, devono reputarsi inammissibili il quinto motivo di ricorso originario e il sesto dei motivi aggiunti, tra loro perfettamente omologhi, e il settimo dei motivi aggiunti, con i quali viene denunciata la carenza di istruttoria sia quanto all’ubicazione e al dimensionamento della progettata struttura cimiteriale sia quanto alla insussistenza della documentazione richiesta a supporto del progetto preliminare (segnatamente, di uno studio di prefattibilità ambientale).
Tali censure si rivelano, innanzitutto, generiche e inconferenti in rapporto al petitum sostanziale, ossia all’azionata pretesa all’osservanza della fascia di rispetto cimiteriale.
Per di più, esse presentano una connotazione meramente esplorativa, non essendo sorrette da una compiuta dimostrazione, ai sensi dell’art. 64, comma 1, cod. proc. amm., del lamentato difetto di istruttoria.
Il ricorrente non ha, infatti, esibito in giudizio la documentazione integrante il progetto preliminare approvato con deliberazione della giunta comunale n. 65 del 19 dicembre 2003 (ivi compreso lo studio di prefattibilità ambientale) né le relazioni tecniche allegate al progetto esecutivo approvato con deliberazioni della giunta comunale n. 47 del 19 ottobre 2006 e n. 41 del 22 aprile 2008.
4. Del pari inammissibili sono il primo motivo di ricorso originario e il secondo dei motivi aggiunti, tra loro identici, con i quali il S censura l’inerzia dell’amministrazione resistente in ordine all’asserita inosservanza delle distanze minime dell’area cimiteriale dal centro abitato.
La violazione dell’obbligo di provvedere in via repressivo-ripristinatoria sull’abuso urbanistico-edilizio ipotizzato da parte ricorrente avrebbe dovuto, infatti, essere avversato con lo speciale rito in materia di silenzio ex artt. 2, comma 7, della l. n. 241/1990 (nella versione previgente alla modifica apportata dall’art. 3, comma 2, lett. a, dell’allegato 4 al d.lgs. n. 104/2010) e 21 bis della l. n. 1034/1971 (applicabili ratione temporis alla fattispecie in esame) (sul punto, cfr. Cons. Stato, sez. V, 9 dicembre 2002, n. 6773;21 ottobre 2003, n. 6531;TAR Lazio, Roma, sez. I quater, 26 gennaio 2005, n. 578;TAR Campania, Napoli, sez. III, 22 febbraio 2010, n. 1056).
5. Venendo ora al merito, infondati risultano il secondo motivo di gravame introduttivo e il terzo dei motivi aggiunti, con i quali il S lamenta che il Comune di Cesa avrebbe illegittimamente delegato ad un soggetto privato (D T s.r.l.) la verifica dell’osservanza della fascia di rispetto cimiteriale.
Al riguardo, ritiene il Collegio che nessuna norma precludesse all’amministrazione resistente di avvalersi degli accertamenti svolti dal soggetto concessionario della realizzazione e gestione dell’ampliamento cimiteriale, all’uopo incaricato, in ordine all’osservanza o meno della fascia di rispetto ex art. 338 del r.d. n. 1265/1934 (cfr. note del Comune di Cesa, prot. n. 961, del 10 febbraio 2010 e della D T, prot. n. 775, del 5 febbraio 2010).
Ciò, soprattutto tenuto conto che le risultanze dei predetti accertamenti non sono state acriticamente recepite, ma figurano puntualmente verificate dal responsabile dell’Ufficio tecnico comunale, come emerge dal tenore della relazione da quest’ultimo predisposta in data 27 aprile 2010.
6. Il contenuto delle risultanze in parola vale, altresì, a smentire, in punto di fatto, l’assunto secondo cui il controverso ampliamento cimiteriale sarebbe stato realizzato ad una distanza (m 45,70: cfr. perizia tecnica di parte depositata in giudizio il 21 aprile 2010) inferiore a quella minima (m 50) stabilita dall’art. 338 del r.d. n. 1265/1934 e dalla deliberazione consiliare n. 16 del 31 marzo 2004 (settimo motivo di ricorso originario e nono dei motivi aggiunti).
Ed invero, la D T, nella propria nota del 5 febbraio 2010, prot. n. 775, ha attestato che “il muro perimetrale del cimitero prospiciente il corpo di fabbrica costituito dalle ville a schiera di cui fa parte la proprietà dell’istante sig. S Nicola è in ogni punto ad una distanza non inferiore a m 50 dalle costruzioni”.
A conferma, il responsabile dell’Ufficio tecnico comunale, nella propria relazione del 27 aprile 2010, ha rilevato che il muro di recinzione dell’area cimiteriale “è stato posto rispetto agli edifici a confine, lungo il lato sud ad una distanza superiore a m 50 e precisamente ad una distanza variabile tra m 50,05 a m 50,35 circa” ed ha documentato tale rilievo allegando la planimetria dello stato dei luoghi, ritraente graficamente la misura delle distanze de quibus.
In base ad un più approfondito esame, è, peraltro, possibile inferire che la differente misura (m 45,70) indicata da parte ricorrente riviene da un equivoco interpretativo circa il limite esterno del centro abitato da cui far partire la fascia di rispetto cimiteriale.
Come si evince dalla rappresentazione grafica fornita nella relazione tecnica di parte depositata in giudizio il 7 aprile 2011, il S identifica erroneamente detto limite esterno nel confine del fondo in sua proprietà, anziché nella linea muraria del fabbricato sito su quest’ultimo e prospiciente l’area cimiteriale, riconducibile, in quanto tale, al centro abitato in senso proprio.
7. In disparte il rilievo di genericità e inconferenza in rapporto al petitum sostanziale, ossia all’azionata pretesa all’osservanza della fascia di rispetto cimiteriale, neppure coglie nel segno la censura in base alla quale, in violazione dell’art. 338, comma 4, del r.d. n. 1265/1934 e dell’art. 55, comma 1, del d.p.r. n. 285/1990, il progetto di ampliamento del cimitero avrebbe dovuto essere deliberato dal consiglio comunale, e non già dalla giunta comunale, come, invece, avvenuto con la deliberazione n. 65 del 19 dicembre 2003 (quarto motivo di ricorso originario e quarto dei motivi aggiunti).
7.1. In proposito, giova riportare il contenuto delle due norme che si assumono violate.
Ai sensi dell’art. 338, comma 4, del r.d. n. 1265/1934, “il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri”.
Ai sensi dell’art. 55, comma 1, del d.p.r. n. 285/1990, “i progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica e devono essere deliberati dal consiglio comunale”.
7.2. Ebbene, la prima disposizione citata attribuisce al consiglio comunale la competenza a stabilire la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale da m 200 a m 50. Competenza – questa – pienamente osservata nella specie, atteso che detta riduzione risulta ritualmente fissata con la deliberazione consiliare n. 16 del 31 marzo 2004.
7.3. La seconda disposizione citata demanda, ben vero, al consiglio comunale la decisione sui “progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti”.
Essa deve, tuttavia, interpretarsi in correlazione al dettato dell’art. 42, comma 2, lett. b, del d.lgs. n. 267/2000 (“il consiglio comunale ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: … programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie”), che deputa all’organo elettivo di governo dell’ente locale il livello di indirizzo e programmatico di simili determinazioni.
Ora, nel caso in esame, a dispetto dell’assunto di parte ricorrente, il consiglio comunale di Cesa, nell’adottare deliberazione n. 1 del 31 marzo 2004, non ha abdicato alla competenza attribuitagli dalla disciplina sopra richiamata.
Il menzionato atto consiliare ha, infatti, per oggetto l’approvazione del programma triennale 2004-2006 e l’elenco annuale 2004 dei lavori pubblici, tra cui figura puntualmente l’ampliamento del cimitero comunale.
E’ evidente, poi, che, nel rispetto della linea di indirizzo e programmatica divisata divisato dall’organo elettivo di governo dell’ente locale circa l’ampliamento cimiteriale, le ulteriori determinazioni tecniche ed attuative, ivi compresa, segnatamente, l’approvazione del progetto preliminare ed esecutivo, dovessero rimanere in capo all’organo esecutivo.
8. Privo di pregio è il profilo di doglianza incentrato sulla mancata comunicazione al ricorrente degli atti concernenti il controverso ampliamento cimiteriale (terzo motivo di ricorso introduttivo e quinto dei motivi aggiunti).
Ed invero, una simile omissione potrebbe, al più, rilevare nel senso di non innescare il decorso del termine decadenziale di impugnazione degli atti in parola, ma non è, di certo, suscettibile, di per sé, di inficiare la legittimità di questi ultimi.
Come osservato retro, sub n. 2.2, gli atti gravati dal S si appalesano oggettivamente – e sia pure lato sensu – equiparabili alla categoria provvedimentale del permesso di costruire.
Ebbene, con riferimento alla categoria dei titoli abilitativi edilizi, non è predicabile un obbligo di comunicazione di avvio del procedimento volto al relativo rilascio nei confronti dei proprietari frontisti o vicini, in quanto gli interessi attinti dall’assentita trasformazione edilizia del territorio sono di tale varietà e ampiezza da rendere difficilmente individuabili i soggetti che potrebbero ricevere nocumento (cfr. TAR Liguria, Genova, sez. I, 22 maggio 2006, n. 480;TAR trentino Alto Adige, Trento, 10 aprile 2008, n. 91;TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 18 novembre 2008, n. 19760;Salerno, sez. II, 16 dicembre 2009, n. 7921).
9. La denunciata circostanza che l’amministrazione resistente, nel deliberare la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale, non abbia previsto alcun indennizzo in favore del S neppure riveste portata viziante o invalidante rispetto agli atti impugnati – come, invece, ipotizzato con l’ottavo motivo di ricorso originario e col decimo dei motivi aggiunti –, ma è soltanto suscettibile di radicare in capo all’interessato la connessa pretesa patrimoniale dinanzi al giudice amministrativo, che sarebbe chiamato a scrutinarne i presupposti (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 3 marzo 2009, n. 1214;sez. VI, 17 marzo 2010, n. 1554;TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, 19 novembre 2007, n. 890;TAR Piemonte, Torino, sez. I, 3 maggio 2010, n. 2286;TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 27 agosto 2010, n. 3238).
9. In conclusione, stante la ravvisata irricevibilità, inammissibilità e infondatezza di tutte le censure proposte, il ricorso in epigrafe deve essere in parte dichiarato irricevibile, in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto.
10. Quanto alle spese di lite, esse devono seguire la soccombenza e, quindi, essere poste a carico della parte ricorrente.
Dette spese vanno liquidate in complessivi € 1.500,00 in favore dell’amministrazione resistente.