TAR Napoli, sez. II, sentenza 2016-10-03, n. 201604528

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza 2016-10-03, n. 201604528
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201604528
Data del deposito : 3 ottobre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/10/2016

N. 04528/2016 REG.PROV.COLL.

N. 02480/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2480 del 2009, proposto da:
NICOLETTA FRANCO, rappresentata e difesa dall’Avv. C D M in sostituzione dell’Avv. A C, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Giustiniano n. 136;

contro

COMUNE DI CASORIA, rappresentato e difeso dagli Avv.ti G C e M I dell’Avvocatura Comunale, e domiciliato per legge presso la Segreteria di questo Tribunale in mancanza di domicilio eletto in Napoli;

per l'annullamento

della nota dirigenziale del Comune di Casoria prot. n. U/0200/PT del 6 febbraio 2009, con la quale è stata respinta l’istanza di condono edilizio presentata dalla ricorrente in relazione ad un immobile sito alla Via Volturno n. 19.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 settembre 2016 il dott. Carlo Dell'Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il gravame in trattazione, la ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe deducendo una serie di vizi attinenti alla violazione della normativa nazionale in materia di condono edilizio, alla violazione della legge sul procedimento amministrativo, nonché all’eccesso di potere sotto svariati profili.

Nella propria memoria di costituzione il Comune di Casoria conclude per la reiezione del ricorso.

L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n. 1486 del 18 giugno 2009.

All’udienza pubblica del 27 settembre 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. La presente controversia si incentra sulla contestazione della nota dirigenziale del Comune di Casoria prot. n. U/0200/PT del 6 febbraio 2009, con cui è stato denegato alla ricorrente, previo avviso di rigetto del 13 novembre 2008, il condono edilizio in relazione ad un immobile sito alla Via Volturno n. 19, la cui istanza era stata presentata ai sensi della normativa sul condono 2003 (art. 32 del decreto legge n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003).

2. Prima di affrontare il merito della causa, vale la pena precisare che i motivi che hanno indotto l’amministrazione comunale a respingere l’istanza di condono, risultano essenzialmente fondati sui seguenti rilievi: 1) “(…) la signora Franco Nicoletta non ha presentato la domanda nei termini compresi tra il 11.11.2004 e il 10.12.2004 ma solo in data 28.12.2007, pur avendo versato le previste anticipazioni di oblazione ed oneri in data 10.12.2004;
(…) la mancata presentazione della domanda di condono è motivo di improcedibilità;
(…) per mero errore questo Comune ha certificato la procedibilità della domanda” (cfr. preavviso di rigetto del 13 novembre 2008, richiamato per relationem nella parte motiva del provvedimento di diniego del 6 febbraio 2009);
2) “non possono ritenersi superate le ragioni che ostavano all’accoglimento della domanda rappresentate nel citato preavviso di diniego ed, in particolare, non può considerarsi integrazione documentale la carenza di richiesta stessa in quanto la scadenza di presentazione della domanda è termine perentorio pena l’esclusione. Inoltre, tale circostanza ha privato l’Amministrazione di qualsiasi possibilità procedimentale, vieppiù perché la carenza è stata evidenziata a distanza di tre anni dalla scadenza dei termini di legge.” (cfr. provvedimento di diniego cit.).

3. Ciò premesso, le censure complessivamente articolate avverso la gravata nota dirigenziale sono così compendiabili:

a) la mancata presentazione dell’istanza di condono entro i termini di legge è surrogabile con il tempestivo versamento, avvenuto il 10 dicembre 2004, della prima rata dell’oblazione e degli oneri concessori, che comprova la “assoluta tempestività della inequivocabile manifestazione di volontà di conseguire concessione in sanatoria da parte della Sig.ra Franco”;

b) la pendenza di una pratica di condono in corso di istruzione, come quella di specie, esclude la tardiva presentazione della relativa istanza;

c) il provvedimento di diniego si pone in contraddizione con il certificato di congruità dell’oblazione rilasciato dall’amministrazione comunale in data 17 aprile 2008, nel quale si dava conto sia che la pratica di condono era in corso di definizione sia che gli atti e i versamenti posti in essere dalla ricorrente erano regolari e conformi alle prescrizioni normative;

d) è comunque maturato il silenzio assenso sulla richiesta di condono avanzata dalla ricorrente mediante il pagamento effettuato nel 2004, essendo abbondantemente scaduto, senza che l’amministrazione si sia nel frattempo espressa in qualche modo, il termine annuale per provvedere previsto dall’art. 39, comma 4, della legge n. 724/1994 per i comuni con popolazione inferiore ai 500.000 abitanti, tra i quali rientra il Comune di Casoria;

e) il diniego di condono non è stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, con conseguente impossibilità per la ricorrente di esercitare le prerogative partecipative in ordine alla consultazione degli atti inerenti alla pratica di sanatoria.

Tutte le prefate censure non meritano condivisione per le ragioni di seguito esplicitate.

4. E’ pacifico e comprovato dalle emergenze processuali che l’istanza di condono in questione, nonostante la prima rata di pagamento dell’oblazione (e degli oneri concessori) fosse stata versata il 10 dicembre 2004, è stata prodotta al Comune di Casoria il 28 dicembre 2007, a fronte del chiaro dato normativo rappresentato dall’art. 32, comma 32, del decreto legge n. 269/2003, che così recita: “La domanda relativa alla definizione dell’illecito edilizio, con l’attestazione del pagamento dell’oblazione e dell’anticipazione degli oneri concessori, è presentata al comune competente, a pena di decadenza, tra l’11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004, unitamente alla dichiarazione di cui al modello allegato e alla documentazione di cui al comma 35.”.

Ebbene, il termine di presentazione della domanda di condono edilizio riveste carattere perentorio, trattandosi di un istituto eccezionale non riconducibile al meccanismo della sanatoria per accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001: invero, il dato della perentorietà del termine trova conferma nel tenore letterale della disposizione normativa ora citata, la quale contiene l’inciso “a pena di decadenza”. La medesima disposizione prevede che entro il termine di decadenza debbano essere effettuate sia la presentazione dell’istanza di condono sia la produzione della prova del pagamento dell’oblazione, con ciò escludendo che quest’ultimo adempimento possa surrogare il primo: ciò è comprensibile alla luce del fatto che l’istanza di parte, completa dei requisiti previsti, ha il carattere di esplicita, formale ed inequivoca manifestazione di volontà idonea ad attivare il procedimento di sanatoria su basi di ragionevole certezza giuridica (cfr. TAR Campania Napoli, Sez. III, 23 ottobre 2012 n. 4190;
TAR Lazio Roma, Sez. II, 6 giugno 2011 n. 5030;
TAR Calabria Catanzaro, Sez. II, 4 dicembre 2008 n. 1558).

Ne discende che la tesi della surrogabilità propugnata dalla ricorrente non riesce a trovare convincente appiglio giuridico.

5. La pendenza di una pratica di condono edilizio in fase istruttoria può ben accompagnarsi al (successivo) riscontro della tardività della presentazione della relativa istanza, come puntualmente avvenuto nel caso di specie, non implicando necessariamente tale pendenza la sicura procedibilità della domanda.

5.1 Inoltre, sotto altro concorrente profilo, non può ravvisarsi alcuna contraddittorietà tra il diniego opposto ed il certificato di congruità dell’oblazione del 17 aprile 2008, essendo evidentemente l’amministrazione ritornata sui suoi passi prima dell’emanazione del provvedimento definitivo, a seguito di un approfondimento istruttorio che aveva fatto emergere un errore di valutazione sulla procedibilità della domanda, come attestata nel predetto certificato (cfr. al riguardo quanto chiarito nel preavviso di rigetto del 13 novembre 2008).

6. Anche la tesi dell’intervenuta sanatoria edilizia per silentium non trova conforto nel dato normativo.

Infatti, ai sensi dell’art. 39, comma 4, della legge n. 724/1994 (e prim’ancora ai sensi dell’art. 35 della legge n. 47/1985), il silenzio assenso previsto in tema di condono edilizio non si forma per il solo fatto dell’inutile decorso del termine perentorio prefissato per la pronuncia espressa dell’amministrazione comunale e del pagamento dell’oblazione nella misura determinata dall’istante, ma occorre, altresì, la prova della ricorrenza di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi ai quali è subordinata l’ammissibilità del condono, tra i quali rientra, dal punto di vista soggettivo, il fatto che l’istanza sia stata presentata tempestivamente, ossia entro il 10 dicembre 2004 per il condono 2003: ne deriva che il titolo abilitativo tacito può formarsi per effetto del silenzio assenso soltanto ove la domanda sia conforme al relativo modello legale e, quindi, sia in grado di comprovare che ricorrano tutte le condizioni previste per il suo accoglimento, inclusa la tempestiva presentazione dell’istanza, impedendo in radice la mancanza di talune di queste che possa avviarsi (e concludersi) il procedimento di sanatoria (orientamento consolidato: cfr. per tutte Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 luglio 2015 n. 3661;
TAR Campania Napoli, Sez. IV, 25 febbraio 2016 n. 1032).

Alla luce di quanto esposto, è incontrovertibile che il condono edilizio richiesto dalla ricorrente non possa essersi perfezionato attraverso un provvedimento silenzioso di accoglimento, trovando questo ostacolo nella tardività dell’istanza.

7. Infine, il procedimento di condono edilizio è aperto dalla domanda del privato, il che esclude la necessità della previa comunicazione di avvio del procedimento (persino in caso di successivo trasferimento del bene abusivo), atteso che la verifica di condonabilità viene determinata sulla base di parametri e valori fissi prefissati per legge (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 17 settembre 2013 n. 4631;
Consiglio di Stato, Sez. V, 14 giugno 2013 n. 3315).

Ad ogni modo, la ricorrente è stata perfettamente in grado di esercitare le sue prerogative partecipative, essendo stata destinataria di un preavviso di rigetto cui ha avuto modo di rispondere con apposite osservazioni scritte (cfr. parte motiva della gravata nota dirigenziale).

8. In conclusione, resistendo il provvedimento impugnato a tutte le censure prospettate, il ricorso deve essere respinto siccome infondato.

Le spese di giudizio devono essere addebitate alla soccombente parte ricorrente nella misura liquidata in dispositivo.

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