TAR Ancona, sez. I, sentenza 2015-05-22, n. 201500415

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2015-05-22, n. 201500415
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201500415
Data del deposito : 22 maggio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00822/2013 REG.RIC.

N. 00415/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00822/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 822 del 2013, proposto da:
GI RA, rappresentato e difeso dall'avv. Giulia Ginesi, con domicilio eletto presso quest’ultima in Ancona, corso Mazzini, 156;



contro

Consiglio notarile di Ancona, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luisa Fonti e Paolo Petrina, con domicilio eletto presso l’avv. NO Giustini in Ancona, via Marsala, 12;



nei confronti di

NI NO e AN AM, n.c.;



per l'annullamento

A) della delibera assunta in data 17/5/2013 dal Consiglio notarile di Ancona, della cui esistenza si è appreso solo in data 8/7/2013 a seguito di comunicazione e-mail del Consiglio notarile di Ancona inviata a tutti i notai del distretto, nella parte in cui (al punto 5 sul "Servizio protesti - Comunicazioni inerenti") ritiene che:

1) la delibera assunta in data 9/3/1999 di ripartizione del servizio cambiario tra i notai GI GI, RA GI e Antonia D'Errico De Luca debba intendersi caducata ai sensi dell'art. 8 primo comma DPR 290/1975, in quanto risultano intervenuti elementi tali da alterarne l'equilibrio sin dalla data in cui uno dei notai partecipanti alla ripartizione (il notaio Antonia D'Errico De Luca) ha chiesto il pensionamento anticipato;

2) in assenza di nuove richieste di riparto il Consiglio non debba assumere delibere in merito;

B) della delibera assunta in data 18/6/2013 dal Consiglio notarile di Ancona, della cui esistenza si è appreso solo in data 8/7/2013 a seguito della comunicazione e-mail su indicata, nella parte in cui (al punto 2 sulle "Comunicazioni del Presidente") ritiene:

1) di confermare quanto deliberato in data 17/5/2013, e dunque che la delibera assunta in data 9/3/1999 debba intendersi caducata ai sensi dell'art. 8 primo comma DPR 290/1975, in quanto risultano intervenuti elementi tali da alterarne l'equilibrio sin dalla data in cui uno dei notai partecipanti alla ripartizione (notaio Antonia D'Errico De Luca) ha chiesto il pensionamento anticipato (dal 16/4/2003);

2) in assenza di nuove richieste di riparto il Consiglio non debba assumere delibere in merito;

C) di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;

D) nonché per la conseguente condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Consiglio notarile di Ancona;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2015 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO e DIRITTO

I. Il ricorrente, in qualità di notaio facente parte del distretto di Ancona, assume di svolgere il servizio protesti da più di un decennio; in data 9 marzo 1999, infatti, il Consiglio notarile aveva deliberato la ripartizione del servizio tra tre notai, fra cui il ricorrente. Poiché in data 16 aprile 2003 uno dei tre professionisti incaricati, ossia il notaio Antonia De Luca D’Errico, è andata in pensione, il servizio protesti è stato effettuato, equamente ripartito, tra gli altri due professionisti rimasti, ovvero i notai RA e GI GI, sino all’adozione dei provvedimenti impugnati.

E’ accaduto, tuttavia, che i notai NO NI e AM AN, rispettivamente nelle date del 26.2.2013 e del 14.3.2013, hanno attivato il servizio protesti previa comunicazione al Consiglio notarile di appartenenza; successivamente, con deliberazioni del 17 maggio 2013 e del 18 giugno 2013 il Consiglio notarile ha caducato la precedente deliberazione di ripartizione del servizio protesti del 9 marzo 1999 sin dal 16 aprile 2003, data in cui il notaio De Luca D’Errico è andato in pensione, senza provvedere ad ulteriori ripartizioni.

Di qui il presente ricorso, con cui il ricorrente si duole dell’illegittimità degli atti impugnati per violazione dell’art. 8, comma 1, del DPR n. 290/1975 e del combinato disposto degli artt. 10, comma 3, della legge n. 349/1973 e 8, comma 5, del DPR n. 290/1975, e ne chiede l’annullamento; egli chiede, altresì, la condanna del Consiglio notarile di Ancona al risarcimento dei danni subiti per l’illegittimo esercizio del servizio protesti da parte di altri notai, senza attendere la preventiva approvazione di una nuova ripartizione da parte del Consiglio notarile medesimo.

Quest’ultimo, nel costituirsi in giudizio, ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso, adducendo la carenza di contenuto provvedimentale degli atti impugnati e, nel merito, l’infondatezza delle avverse censure, e ha concluso chiedendone la reiezione.

Alla pubblica udienza del 2 aprile 2015 la causa è stata trattenuta per la decisione.

II. In via preliminare, il Collegio dà atto che la presente trattazione non terrà conto dei documenti da ultimo prodotti dal ricorrente in data 12 marzo 2015, essendo stati violati i termini per il deposito fissati dall’art. 73, comma 1, c.p.a.

La giurisprudenza ha infatti chiarito che i termini prescritti dall’art. 73 cit. per il deposito di memorie difensive e documenti hanno carattere perentorio, in quanto espressione di un precetto di ordine pubblico processuale posto a presidio del contraddittorio e dell’ordinato lavoro del giudice, con la conseguenza che la loro violazione conduce all’inutilizzabilità processuale delle memorie e dei documenti presentati tardivamente, che vanno considerati tamquam non essent (Consiglio di Stato, sez. III, 12 marzo 2015, n. 1325).

III. Ciò posto, il ricorso è fondato solo in parte, per le ragioni che seguono.

L’art. 10 della legge 12 giugno 1973, n. 349 stabilisce, in tema di ripartizione dei titoli tra i pubblici ufficiali, che “i pubblici ufficiali abilitati ai protesti possono, d’intesa con le aziende di

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