TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2023-11-08, n. 202316557

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2023-11-08, n. 202316557
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202316557
Data del deposito : 8 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/11/2023

N. 16557/2023 REG.PROV.COLL.

N. 08737/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8737 del 2017, proposto da A T, rappresentata e difesa dagli avvocati M B, e S D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi Internazionali di Roma, Università Europea di Roma, Università di Bari, Università di Bergamo non costituiti in giudizio;

nei confronti

Rup Università degli Studi Internazionali di Roma, Rup Università degli Studi Internazionali di Roma, Rup Università Europea di Roma, Rup Università di Bergamo, Rup Università di Bari, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- a) del provvedimento implicito con cui si omesso di dare seguito all'istanza di iscrizione di parte ricorrente non consentendogli l'iscrizione al corso di specializzazione sul sostegno;

- b) del D.M. 30.09.2011, nella parte in cui, all'art. 6, comma 10, prevede che “la graduatoria degli ammessi al corso non può essere in nessun caso integrata con altri candidati”.

- c) dell'eventuale diniego all'istanza proposta dal ricorrente in via di autotutela per l'iscrizione al corso di Tirocinio Formativo Attivo;

- d) Del decreto M.I.U.R. 10 settembre 2010, n. 249, in G.U.R.I. 31 gennaio 2011, n. 24, suppl. ord. n. 23, concernente Regolamento per la “definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;

- e) del bando di Ateneo e relativi decreti rettorali di approvazione anche ove interpretati nel senso di non poter assegnare i posti disponibili e nella parte in cui non consentono l'iscrizione anche soprannumeraria del ricorrente per tutti i motivi già spiegati;
sempre della graduatoria nella parte in cui non ricomprende parte ricorrente e non consente la copertura dei posti disponibili ad opera di parte ricorrente.

- f) di tutti gli atti presupposti, anche non conosciuti e successivi.

per l'accertamento

del diritto di parte ricorrente di essere ammesso al Tirocinio Formativo Attivo in questione e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all'iscrizione opposta

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al tirocinio formativo attivo per cui è causa nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 novembre 2023 il dott. V B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato che:

con memoria del 29 settembre 2023, la parte ricorrente ha manifestato la carenza di interesse alla decisione di merito avendo conseguito il bene della vita dopo essere stata ammessa al corso dall’Amministrazione senza riserve;

il Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca ha insistito per l’emissione di una decisione di merito evidenziando che la parte non può invocare il c.d. consolidamento a fronte dell’ammissione al corso che sarebbe avvenuta con atto di autotutela riservato agli esiti del ricorso;

con memoria di replica la ricorrente ha ribadito di essere stata ammessa dall’Amministrazione in autotutela e senza riserva alcuna, con conseguente cessazione della materia del contendere come illustrato in parte motiva;

dall’esame della documentazione in atti (pec. del 22/09/2017) si evince che, come dedotto dal Ministero, l’ammissione della ricorrente è avvenuta con riserva;

Ritenuto che:

- l’opposizione del Ministero alla declaratoria di improcedibilità non è meritevole di accoglimento alla luce dell’orientamento giurisprudenziale, che il Collegio condivide, secondo il quale “ in applicazione dell'art. 4, comma 2-bis, del D.L. n. 115 del 2005, convertito alla legge n. 168/2005 deve ricavarsi il principio generale, immanente all'ordinamento e ispirato alla tutela dell'affidamento, della sanatoria legale dei casi di ammissione con riserva a procedure di tipo idoneativo, seguita dal positivo superamento degli esami ” (T.A.R. Bari, sez. II, 24/05/2017, n. 514);
il Consiglio di Stato si è favorevolmente pronunciato anche in ordine al consolidamento della posizione di un ricorrente ammesso con riserva al corso di laurea a numero chiuso, stabilendo che “ il consolidamento della posizione avviene sulla base della valorizzazione del percorso universitario e della proficua frequenza del corso, elementi questi ultimi idonei a determinare un sostanziale mutamento di fatto della situazione sub iudice, per la semplice ragione che quanto intervenuto in pendenza di giudizio, sia pure per effetto di una tutela, per natura, provvisoria, fondata sui presupposti del fumus e del periculum, rappresenta un dato immutabile di realtà che va comparato ad un coerente perseguimento dell’interesse pubblico, concretizzatosi in un corretto percorso universitario dell’appellante " (cfr. C.d.s. sez. VII, n. 9246/2022);

- il ricorso è pertanto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a.;

- le spese di lite possono essere compensate in ragione dell’esito in rito del giudizio;

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