TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2023-03-14, n. 202304521
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Testo completo
Pubblicato il 14/03/2023
N. 04521/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01162/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1162 del 2022, proposto da
S A, N A, T B, F B, M B, G B, J B, S B, A B, A B, L F B, S B, C B, M B, A B, L B, L B, M C, A C, D C, A C, E C, G C, A C, A C, F C, G C, A C, G C, C C, F C, Nicolo' Dazzan, T D, G D M, E D R, M D V, F D S, F E, G E, A F, G Frlinghetti, Guido Fogliaresi, Maurizio Franceschi, Andrea Garella, Mattia Gattero, Alex Gatto, Toni Giannelli, Giuseppe Laganá, Alessandro Lanzoni, Luca Leone, Marco Loppi, Dario Manfredini, Stefano Marcuccio, Andrea Mariotti, Ivo Meloni, Maurizio Rocco Morciano, Emanuele Moretti, Ivan Nitti, Stefano Norbis, Fabio Pantè, Matteo Pettigiani, Moris Pezzotti, Manuel Planamente, Filippo Porcelli, Samuel Rastello, Simone Reda, Francesco Romanelli, Simone Rosso, Massimo Rotondo, Silvio Russo, Andrea Sala, Federico Sarti, Francesco Sartoni, Gabriele Sgorlon, Stefano Signoroni, Marco Simoni, Daniele Sincig, Gianni Tabarri, Vincenzo Tamburello, Alessio Tessarin, Nicola Villa, Mara Viretti, David Vizioli, Fabrizio Zanellati e Simone Zannotti, rappresentati e difesi dagli avvocati Fernando Gallone e Iole Urso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Stefano Raviola, non costituito in giudizio;
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio-inadempimento
serbato dall'amministrazione in ordine alla istanza di riesame in autotutela degli atti e provvedimenti con i quali è stata preclusa ai ricorrenti la partecipazione alla “ Procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, riservata al personale volontario di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 ”, bandita con D.M. n. 238 del 14 novembre 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale Concorsi ed Esami in data 20 novembre 2018, notificata alla resistente amministrazione in data 26 maggio 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2023 il dott. A G L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., di accertare l’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’amministrazione resistente in ordine all’istanza dagli stessi avanzata in data 26 maggio 2021 al fine di ottenere il riesame in autotutela dei provvedimenti con i quali il Ministero ha precluso loro di partecipare alla « Procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, riservata al personale volontario di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139» , bandita con D.M. n. 238 del 14 novembre 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale Concorsi ed Esami in data 20 novembre 2018.
1.1. A sostegno della loro pretesa, i ricorrenti hanno evidenziato che l’illegittimità delle scelte compiute dall’amministrazione nell’ambito della predetta procedura concorsuale – con provvedimenti che non erano stati tempestivamente impugnati dai ricorrenti – era già stata accertata con sentenza Consiglio di Stato, III, 18 gennaio 2021, n. 501 (resa su ricorsi proposti da altri vigili del fuoco volontari avverso i provvedimenti che li avevano esclusi dal concorso in oggetto).
1.2. Alla luce di tale premessa, i ricorrenti hanno lamentato l’illegittimità del silenzio serbato dalla p.a. nei confronti della loro istanza di