TAR Lecce, sez. I, sentenza breve 2022-09-09, n. 202201399
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Testo completo
Pubblicato il 09/09/2022
N. 01399/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00912/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 912 del 2022, proposto da
Alba Gaia Soc.Coop.Sociale, Consorzio Amicoop S.C.S., Condominio “Casarano Centro”, Alberto D’Amato, M A D N, A L D N, A M, A M, L M N M, G T, E M T e M L M, rappresentati e difesi dall’avvocato A V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Casarano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato S D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
G B, non costituito in giudizio;
Asl Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Cristina Basurto e Loredana Macrì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Baronetti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Quinto e Pietro Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pietro Quinto in Lecce, via Giuseppe Garibaldi 43;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
della Delibera consiliare n. 21 del 30.05.22 del Comune di Casarano, nonché ogni atto connesso, consequenziale e presupposto, ivi compreso il Titolo Abilitativo Prot. n. 21543 del 14.06.22 P.A.U. n. 2/2022 rilasciato al Sig. Baronetti Gianni per la costruzione di una struttura del commiato in via R. Brozzi a Casarano e ogni ulteriore atto allo stato anche non conosciuto con espressa riserva di motivi aggiunti
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Casarano e di Asl Lecce e di Baronetti S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società Baronetti S.r.l. di Casarano ha presentato in data 10 giugno 2019 un’istanza per ottenere da parte del Comune di Casarano il rilascio di un permesso di costruire per la realizzazione di una struttura del commiato in via Renato Brozzi (zona qualificata nelle NTA del Piano Regolatore del Comune di Casarano come B2 – Ambito R.2.2), destinata a svolgere un’attività di “ preparazione ed esposizione della salma - onoranze funebri ”.
Il responsabile della Sportello Unico per le Attività Produttive di Casarano, acquisiti i pareri favorevoli delle autorità competenti, in data 10.07.2019 ha autorizzato il sig. G B, in qualità di legale rappresentante della Baronetti S.r.l., con il PAU n. 5/2019 ad iniziare i lavori per la costruzione di una struttura per il commiato denominata: “ Mimino Baronetti ” (Casa funeraria).
In seguito a tale autorizzazione è stato proposto nel 2019 ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce da parte dei ricorrenti (causa R.G. n. 1310/2019), parte dei quali insorge oggi in questa sede.
Il responsabile del settore IV del Comune di Casarano, con provvedimento prot. n. 36088 del 14.11.2019, rilevando che “ il sito interessato dal progetto è posto ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato ”, ha disposto la sospensione dell’efficacia del PAU n. 5/2019.
Il Comune di Casarano, a tal proposito, si è pronunciato sulla questione con una nota del 02.12.2019, dichiarando di adeguarsi all’applicazione dell’art. 4, comma 3, della L.R. n. 34/2008 che, in deroga a quanto previsto dal comma 2, prevedeva che: “ nei casi di reale necessità il Comune può approvare, sentita l’Asl competente per territorio, la costruzione (..) di strutture per il commiato di cui all’art.17, a una distanza inferiore ai 200 metri dai centri abitati ”.
Con provvedimento prot. n. 3488 del 3 febbraio 2020, il SUAP del Comune di Casarano ha disposto la revoca del PAU n. 5/2019, in quanto mancante della deroga, di competenza dell’organo consiliare, ex art. 4, comma 3, della L.R. n. 34/2008.
Con successiva istanza del 05.03.2020 la società Baronetti richiedeva al Comune di Casarano il rilascio di permesso di costruire in deroga, volto alla sostanziale conferma del PAU n. 5/2019, fermi restando gli elaborati e la documentazione già prodotta in sede d’istanza originaria.
Con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 12.06.2020, alla luce dei pareri acquisiti, è stata approvata la deroga ai sensi del comma 3 dell’art. 14 del D.P.R. n. 380/2001, ma con esclusivo riferimento al superamento dei limiti di densità edilizia in merito alle percentuali di cui al comma 4 dell’art. 4.2.1.9 delle NTA del PRG.
Il 07.07.2020 è intervenuta la L.R. n. 16/2020, che ha introdotto nella L.R. n. 34/2008 il comma 3 bis dell’art. 4, nel quale si prevede che: “ In deroga a quanto previsto dal comma 2, il comune può approvare, nei centri abitati, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, sentita l’ASL competente per territorio, la costruzione di strutture per il commiato e case funerarie di cui all’articolo 17 ”.
Su tali presupposti il SUAP del Comune di Casarano ha rilasciato il PAU n. 2/2020 del 24.07.2020.
Anche tale provvedimento è stato impugnato con motivi aggiunti di ricorso innanzi al T.A.R. Lecce.
Con nota del 29.12.2020 la società Baronetti ha chiesto l’approvazione da parte del Consiglio comunale di Casarano di una espressa deroga sia rispetto alla localizzazione della struttura all’interno del centro abitato di Casarano, sia con riguardo alle destinazioni d’uso specificamente previste dallo strumento urbanistico vigente.
Il T.A.R., con sentenza n. 1518/2021 del 21 ottobre 2021, ha annullato il PAU n. 2/2020, in quanto il riferimento posto dal comma 3 bis dell’art. 4 L.R. n. 34/2008 alla deroga agli strumenti urbanistici vigenti e alla fascia di rispetto di almeno duecento metri dal centro abitato richiedeva una valutazione affidata non soltanto al dirigente, ma anche, preliminarmente, al Consiglio comunale che nel caso concreto non si è pronunciato sul punto.
La società Baronetti, con atto del 25.10.2021, ha richiesto l’approvazione del progetto per la costruzione di una struttura per il commiato già presentato, previa acquisizione di apposito provvedimento reso da parte del Consiglio comunale per la concessione della deroga al fine di consentire la predetta costruzione all’interno del centro abitato.
Il 21.02.2022 è stata pubblicata sull’Albo pretorio del Comune di Casarano la nota prot. n. 6609 con la quale si dava avvio al procedimento di deroga ex art. 4, comma 3 bis , della L.R. n. 34/2008.
Il Consiglio comunale di Casarano con deliberazione n. 21 del 30.05.2022 ha dichiarato l’opera relativa alla realizzazione della struttura per il commiato di interesse pubblico per le ragioni espresse nel medesimo deliberato ed ha, quindi, approvato la deroga ai sensi dell’art. 4, comma 3 bis , della L.R. Puglia n. 34/2008, nonché ai sensi dell’art. 14, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001 relativamente all’art. 4.2.1.9 – ambito R2.2. – delle N.T.A. del vigente P.R.G.
Da ultimo, il 14.06.2022 il responsabile del settore assetto del territorio ha espresso parere favorevole prot. n. 21536 per la costruzione della struttura per il commiato ed in pari data il responsabile del SUAP ha all’uopo rilasciato il PAU n. 2/2022.
I ricorrenti, con l’odierno ricorso, chiedono l’annullamento, previa sospensiva, della deliberazione