TAR Latina, sez. I, sentenza 2022-07-01, n. 202200572

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2022-07-01, n. 202200572
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 202200572
Data del deposito : 1 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/07/2022

N. 00572/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00675/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 675 del 2018, proposto da
A R, rappresentato e difeso dagli avvocati C L e L D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza - Comando Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la declaratoria

del diritto del ricorrente alla percezione dell’indennità di supporto logistico ex art. 66, 2° comma, D.P.R. n. 254/1999 per il periodo dall’1 dicembre 2011 (data di revoca del beneficio) al 20 maggio 2016 (data di riammissione all’indennità);

previa disapplicazione e/o annullamento delle circolari n. 316490/11 del 26 ottobre 2011 e n. 161543/16 del 20/05/2016;

e per la conseguente condanna

dell'Amministrazione intimata alla corresponsione di detta indennità con decorrenza economica e giuridica dal momento della interruzione della erogazione al ricorrente (1 dicembre 2011), fino al momento del ripristino della stessa (20 maggio 2016);

Quanto sopra oltre interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti, in base alle regole generali in tema di debiti di valuta, dal giorno della prima richiesta (v. Cass. civ., Sez. III, 9 febbraio 2012, n. 1917) e fino al soddisfo;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Guardia di Finanza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 31 maggio 2022 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Visto, il ricorso regolarmente notificato e depositato con cui l’Appuntato della Guardia di Finanza A R, in forza alla Scuola Nautica di Gaeta, ed in possesso, dall’anno 2004, della specializzazione di “Aiutante di Sanità”, ha adito questo Tribunale chiedendo il riconoscimento del diritto a ottenere la corresponsione dell’indennità di supporto logistico ex art. 66 comma 2 del DPR 15.3.1999 n. 254, in precedenza corrisposta e interrotta dall’1 dicembre 2011 e ripresa dal 20 maggio 2016;

Considerato, che a sostegno del gravame il ricorrente, premesso che a decorrere dal 20 maggio 2016 la P.A. è tornata a corrispondere la predetta indennità, deduce le seguenti censure di violazione di legge ed eccesso di potere:

I) Il ricorrente ha tutti i requisiti richiesti dall’art. 66, 2° comma, D.P.R. n. 254/1999 per la corresponsione dell’indennità di “supporto logistico”, tant’è che pur non mutando la norma (art. 66, 2° comma, D.P.R. n. 254/1999), né le condizioni oggettive e soggettive del beneficiario, l’Amministrazione si è comportata in maniera altalenante, dapprima corrispondendola fino al novembre 2011, poi sospendendone la corresponsione sino al 19 maggio 2016 e, da ultimo, riprendendo a corrisponderla dal 20 maggio 2016;
il che dà l’idea che, essendo stata corrisposta la somma per tale indennità sia prima che attualmente, al ricorrente sia dovuta anche nella fase intermedia (dal 01/12/2011 al 19/05/2016);

II) Il mancato riconoscimento della richiesta indennità non può trovare idoneo sostegno in quanto sostenuto nelle Circolari del Comando Generale della Guardia di Finanza prot. n. 316490/11 del 26 ottobre 2011, secondo cui, per la corresponsione dell’indennità ex art. 66, DPR 254/1999, necessiterebbe il possesso di una delle specializzazioni previste dal Servizio Navale (come ritenuto nella nota prot. n. 113074/16 del 07/04/2016), e prot. n. 161543/16 del 20/05/2016, secondo cui l’indennità non sarebbe dovuta a chi non espleta la propria specializzazione «a supporto esclusivo del dispositivo navale» (come ritenuto nella nota prot. n. 358269 del 25/11/2016);

In entrambi i casi, l'interpretazione patrocinata dall’Amministrazione, è basata sulla illegittima distinzione tra personale del contingente di mare e personale del contingente di terra o tra personale a supporto esclusivo del dispositivo navale o meno (nota prot. n. 358269 del 25/11/2016) e introduce delle distinzioni non previste dalla legge e contrarie alle finalità della norma;

III) Né potrebbe obiettarsi che, nel caso di specie, alle suddette circolari (prot. n. 316490/11 del 26 ottobre 2011 e prot. n. 161543/16 del 20/05/2016) debba attribuirsi valenza normativa;

IV) Sotto altro profilo, a voler ritenere che al ricorrente per il periodo innanzi indicato (dall’1/1/2012 al 19/5/2016) non sarebbe dovuta l’indennità di supporto logistico atteso che apparteneva al contingente ordinario, e non a quello di mare, si appalesa una evidente disparità di trattamento, in assenza di specifica scelta normativa;

V) Mal si comprende in difetto di migliore indicazione fattuale e/o giuridica perché mai l’appartenenza ad un contingente (mare) piuttosto che ad un altro (ordinario) potrebbe comportare l’assunta disparità di trattamento;
ed infatti, in mancanza di indicazione delle ragioni sottese alla scelta della P.A., mal si comprende la scelta della mancata erogazione dell’indennità di supporto logistico;

Visto, l’atto depositato in data 7 dicembre 2018 con cui si è costituito in giudizio il Ministero dell’Economia e delle finanze, Guardia di Finanza;

Ritenuto, che il ricorso è fondato e come tale deve essere accolto alla luce dei precedenti giurisprudenziali della Sezione (cfr. sentenze n. 832 del 15.12.2015 e n. 733 del 23.9.2014) confermati anche di recente dal Consiglio di Stato (cfr. sentenza n. 352 del 19.1.2022);

Considerato, in particolare:

- che, l’amministrazione ha respinto l'istanza predetta sulla base della circolare n. 316490 del 26 ottobre 2011, la quale ha limitato il beneficio in parola al personale che opera nel Comparto Navale, in possesso delle specializzazioni del Servizio Navale di cui alla circolare n. 123000 del 2005;

- che l’art. 66 del D.P.R. n. 254/1999 attribuisce l’indennità per cui è causa al personale specializzato delle Forza di Polizia effettivamente impiegato nei comandi e nei reparti logistico-addestrativi a supporto del dispositivo navale, con le modalità previste per il personale imbarcato. La chiarezza della norma non lascia dubbi circa la sua portata soggettiva, che non distingue in alcun modo fra personale specializzato del contingente di mare e del contingente ordinario. Difatti la circolare n. 27438/2001, prima circolare con la quale è stata data attuazione alla disposizione in esame, attribuiva detta indennità a tutto il personale del Corpo avente i requisiti normativi, senza distinguere fra contingente ordinario e di mare, rimanendo fedele al dato normativo;

- che, al contrario, la circolare n. 316490/11 del 26 ottobre 2011 (in parte qua già annullata da questo Tribunale, unitamente ai suoi aggiornamenti, con sentenza n. 733 del 23 settembre 2014) sulla scorta della quale l’indennità è stata negata all’odierno ricorrente non solo si pone in controtendenza alla precedente circolare, ma, limitando l’indennità al solo personale del contingente di mare, tradisce quanto testualmente previsto dall’art. 66 del D.P.R. n. 254/1999;

- che, secondo costante giurisprudenza (cfr. C.d.S. 21.6.2010 n. 3877), le circolari amministrative non hanno mai valore normativo o provvedimentale e non assumono valore vincolante per i soggetti destinatari degli atti applicativi di esse. In particolare tali soggetti non hanno l’onere di impugnare le circolari presupposte, “ma possono limitarsi a contestarne la legittimità al solo scopo di sostenere che sono illegittimi perché scaturiscono da una circolare illegittima che avrebbe dovuto essere disapplicata;
ne discende, a fortiori, che una circolare amministrativa contra legem può essere disapplicata anche d’ufficio dal giudice investito dell’impugnazione dell’atto che ne fa applicazione”. Anzi il potere di disamina delle circolari presupposte ben può avvenire d’ufficio e quindi su iniziativa del giudice anche in assenza di richiesta delle parti che “può giungere alla disapplicazione contenuta in una circolare che si ponga in contrasto con la legge qualora incida su una posizione di diritto soggettivo perfetto, il cui contenuto è completamente riconducibile alla norma di legge” (cfr. C.d.S. 10.4.2003, n. 1894);

- che, sebbene l’orientamento maggioritario richieda che in materia di indennità di impiego operativo nel supporto logistico ed addestrativo di cui al citato art. 66 sia necessaria l’emanazione di un atto organizzativo della Pubblica Amministrazione di individuazione degli uffici di supporto presso i quali è possibile maturare il diritto all’indennità de qua, tale orientamento non può trovare applicazione nel caso in cui l’atto organizzativo, individuabile nella presente controversia nella circolare n. 316490/2011, si ponga in contrasto con la legge, richiedendo un requisito limitativo del diritto a percepire l’indennità non previsto dalla norma;

Ritenuto, in accoglimento del ricorso, di dover annullare gli atti con lo stesso impugnati ed in specie la nota con cui è stata respinta l’istanza del ricorrente di corresponsione dell’indennità;

Ritenuto di dover, altresì, accertare il diritto del ricorrente alla percezione dell’indennità ex art. 66, comma 2, del d.P.R. n. 254/1999, per il periodo dall’1 dicembre 2011 (data di revoca del beneficio) al 20 maggio 2016 (data di ripristino dello stesso);

Ritenuto, per conseguenza, di dover condannare la P.A. alla corresponsione degli arretrati per il periodo succitato, maggiorati degli interessi legali decorrenti, in base alle regole generali in tema di debiti di valuta, dal giorno della messa in mora (v. Cass. civ., Sez. III, 9 febbraio 2012, n. 1917) e fino al soddisfo;

Ritenuto, di dover respingere la domanda di rivalutazione monetaria sugli arretrati dell’indennità da corrispondere, sia in forza del dettato dell’art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994, che ha introdotto il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione per i crediti di lavoro per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994 (cfr., ex multis, T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, 15 gennaio 2014, n. 16;
T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 17 settembre 2012, n. 3884), sia comunque per la mancata prova, ad opera del ricorrente, del maggior danno rispetto a quello soddisfatto dagli interessi legali (prova richiesta, nei debiti di valuta, dall’art. 1224 c.c.: v., da ultimo, Cass. civ., Sez. III, 12 marzo 2014, n. 5639);

Ritenuto, infine, che sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese del giudizio;

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