TAR Catania, sez. IV, sentenza 2020-03-26, n. 202000741
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 26/03/2020
N. 00741/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01480/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1480 del 2019, proposto da
V S R, rappresentata e difesa dall'avvocato G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via F. Crispi 225;
contro
Ministero della Giustizia, Commissione Esaminatrice Esami Avvocato Sessione 2018 c/o la Corte D'Appello di Catania, Commissione Esaminatrice Esami Avvocato Sessione 2018 c/o la Corte D'Appello di Salerno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
- del provvedimento adottato dalla Commissione Esaminatrice per gli esami di avvocato sessione 2018, sedente presso la Corte di Appello di Catania, di non idoneità della ricorrente a sostenere la prova orale;
- dell’elenco, pubblicato il 28.06.2019, degli ammessi alle prove orali degli esami di abilitazione all’esercizio della professione forense, che del superiore provvedimento di non idoneità costituisce parte integrante, nella parte in cui non reca tra gli ammessi, l’indicazione del nominativo della ricorrente;
- del verbale datato 12.03.2019 redatto dalla III Sottocommissione Esaminatrice per gli esami di avvocato sessione 2018, sedente presso la Corte di Appello di Salerno, nella parte in cui sono stati attribuiti alla ricorrente, avente la busta contrassegnata con il n. 421, il voto di 27 per la prima prova, il voto di 27 per la seconda prova ed il voto di 28 per la terza prova, nonché il punteggio complessivo di voti 82, che ha comportato l’esclusione dal proseguimento dell’esame;
- dei criteri direttivi per la valutazione delle prove scritte definiti dalla Commissione presso il Ministero della Giustizia per gli esami di avvocato sessione 2018, costituenti parte integrante del verbale n. 1, redatto in data 30.11.2018;
- del verbale datato 7.12.2018 promanante dalla Commissione Esaminatrice per gli esami di avvocato sessione 2018, sedente presso la Corte di Appello di Salerno, in particolare nella parte in cui recepisce acriticamente i “criteri di valutazione per l’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense – sessione 2018”, emanati dalla Commissione presso il Ministero della Giustizia per gli esami di avvocato sessione 2018;
- del verbale datato 11.12.2019 promanante dalla Commissione Esaminatrice per gli esami di avvocato sessione 2018, sedente presso la Corte di Appello di Catania, non conosciuto dalla ricorrente, nella parte in cui non risulta essere stata data lettura ai candidati dei criteri stabiliti il 30.11.2018 dalla Commissione presso il Ministero della Giustizia per l’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense – sessione 2018, da adottare per la valutazione degli elaborati scritti, o comunque è stata utilizzata una formula standard e prestampata;
- di ogni altro atto precedente e susseguente, o comunque collegato con i provvedimenti impugnati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e delle Commissioni d’esame istituite presso le Corti D'Appello di Catania e di Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 27 febbraio 2020 il dott. F B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente dott.ssa V S R ha impugnato col ricorso in epigrafe il provvedimento adottato dalla Commissione Esaminatrice per gli esami di avvocato sessione 2018, sedente presso la Corte d’Appello di Catania, col quale è stata dichiarata – all’esito della correzione delle prove scritte, curata dalla Commissione istituita presso la Corte d’appello di Salerno – la sua inidoneità a sostenere la prova orale, avendo totalizzato il punteggio di 82.
A tal fine, la ricorrente ha sollevato in ricorso le seguenti censure:
1.- difetto di motivazione, poiché la Commissione non ha in alcun modo motivato le ragioni per cui ha attribuito i voti riportati negli elaborati valutati insufficienti;né gli elaborati riportano alcun segno grafico apposto dalla Commissione, atto a far intravedere l’errore o gli errori commessi;ancora, la Commissione non ha menzionato né specificato i criteri di valutazione elaborati nel verbale del 30.11.2018 dalla Commissione Centrale istituita presso il Ministero della Giustizia, che sono stati solo acriticamente recepiti;
2.- irregolare composizione della Commissione d’esame, giacchè questa contemplava il componente n. 2 – la dott.ssa I B – che non risulta tra i componenti delle Sottocommissioni menzionati in seno al verbale del 07.12.2018;
3.- violazione ed erronea applicazione dell’art. 23, comma 5, del R.D. n. 37/1934, come sostituito dall’art. 6 della L. n. 242/1988 – eccesso di potere. Lamenta al riguardo la ricorrente che, mentre la disposizione normativa prevede che l’attribuzione del punteggio alle tre prove scritte debba avvenire alla fine della lettura di tutti i tre elaborati, nel caso in esame “ dal verbale del 12.03.2019 redatto dalla III Sottocommissione per gli esami di avvocato sessione 2018, sedente presso la Corte di Appello di Salerno, non risulta in alcun modo che i tre elaborati siano stati unitariamente esaminati ”;
4.- in violazione dell’art. 23 del R.D. 1578/1933 e del verbale della Commissione centrale istituita presso il Ministero della Giustizia, non risulta essere stata data lettura ai candidati, il primo giorno di svolgimento delle prove scritte, dei criteri stabiliti il 30.11.2018 dalla Commissione Centrale, da adottare per la valutazione degli elaborati, o comunque è stata utilizzata una formula standard e prestampata.
Il Ministero della Giustizia, e le Commissioni d’esame istituite presso le Corti d’appello di Catania e Salerno si sono costituiti in giudizio con atto di mera forma, per chiedere il rigetto del ricorso.
Con ordinanza istruttoria n. 2621 del 4.11.2019, adottata all’udienza camerale deputata all’esame dell’istanza cautelare formulata dalla ricorrente, la Sezione ha “ Ritenuto necessario richiedere al Presidente della Corte d’appello di Salerno se, e con quale provvedimento, il giudice dott.ssa I B sia stata nominata componente della Commissione d’esame per l’abilitazione alla professione di avvocato - sessione 2018;
Ritenuto di dover acquisire, ove esistente, il citato provvedimento di nomina, e di fissare sin da ora la trattazione del merito all’udienza pubblica indicata in dispositivo; ”.
In esecuzione di detta ordinanza, la Corte d’appello di Salerno ha trasmesso copia del D.M. Giustizia del 14 gennaio 2019 con il quale è stata designata la dott.ssa I B quale componente della 3^ Commissione per gli esami di avvocato, sessione 2018, in sostituzione di altro magistrato precedentemente designato.
All’udienza del 27 febbraio 2020, celebrata a porte chiuse in applicazione del D.P. Tar Catania n. 16/2020 contenente misure precauzionali per evitare la diffusione del Covid-19, la causa è stata introitata per la decisione.
Il ricorso risulta palesemente infondato e va quindi respinto.
1.- La prima censura non può essere condivisa dato che l’obbligo di motivazione dei provvedimenti di valutazione delle prove d’esame di abilitazione alla professione di avvocato risulta sufficientemente assolto dalla mera attribuzione di un punteggio numerico. Sul punto, è intervenuta ormai da tempo a sopire i contrasti giurisprudenziali registratisi in passato l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n. 7/2017), che ha precisato come “ i provvedimenti della commissione esaminatrice degli aspiranti avvocati, che rilevano l'inidoneità delle prove scritte e non li ammettono all'esame orale, vanno di per sé considerati adeguatamente motivati anche quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri da essa predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, valendo comunque a garantire la trasparenza della valutazione ”. Alla luce di tale intervento interpretativo chiarificatore risulta infondata la tesi sostenuta in ricorso, peraltro supportata da giurisprudenza di merito datata e radicalmente superata dal citato arresto della Plenaria.
Né può attribuirsi alcuna efficacia invalidante delle operazioni della Commissione in relazione al fatto che questa non abbia elaborato principi ulteriori rispetto a quelli dettati dalla Commissione centrale, da utilizzare come guida nell’attività valutativa, non essendo in alcun modo previsto tale obbligo di specificazione.
2.- Il secondo motivo di ricorso risulta infondato alla luce dei chiarimenti forniti dalla Corte d’appello di Salerno a seguito dell’istruttoria disposta dal Collegio in ordine alla effettiva nomina della dott.ssa I B quale componente della Commissione. D’altra parte, non si può sottacere che la censura appariva già ad un primo esame poco persuasiva, poiché in questa si ipotizzava che un magistrato della Repubblica italiana si fosse abusivamente introdotto – peraltro con la complicità o l’acquiescenza degli altri componenti – nella Commissione d’esame di abilitazione, senza averne alcun titolo giuridico.
3.- Il terzo motivo non può essere accolto. Il verbale riportante la indicazione dei candidati scrutinati nella seduta del 12 marzo 2019 è elaborato in forma molto sintetica;pertanto, esso non indica che l’attribuzione del punteggio sia stata attribuita alla fine della lettura dei tre compiti;ma a ben vedere non indica nemmeno il contrario. Si tratta di un verbale che risulta “neutro” sotto tale profilo, e che non può quindi essere utilizzato per invalidare le operazioni di correzione.