TAR Roma, sez. 2Q, sentenza breve 2018-09-25, n. 201809557
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Testo completo
Pubblicato il 25/09/2018
N. 09557/2018 REG.PROV.COLL.
N. 08903/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8903 del 2018, proposto da
AR EL RO, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Martinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Bernardo Blumenstihl n. 71;
contro
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della nota MIBACT–SS-ABAP–RM TUTELA prot. 0009735 del 28.05.18, con la quale la Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma ha riesaminato il parere prot. 16292 del 17.10.12 inerente la realizzazione di un ascensore nel cortile interno del Condominio sito in Roma, Via dei Pettinari n. 84, rimanendo “disponibile alla valutazione di un montascale in luogo dell'ascensore”;
- di ogni altro atto a questa annesso, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2018 la dott.ssa Cecilia Altavista e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso è stata impugnata la nota della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Comune di Roma del 28 maggio 2018, con cui, riesaminando il parere negativo del 17 ottobre 2017 – annullato con sentenze del Tar Lazio n. 2346 del 2013 e del Consiglio di Stato n. 4824 del 2017- ha espresso la disponibilità alla valutazione di un montascale, in ordine alla richiesta presentata per la realizzazione di un ascensore nel cortile interno dell’immobile sito in Roma via dei Pettinari 84 ( immobile vincolato con decreto ministeriale del 24 maggio 1955), sulla base della “dimensione del cortile, nel quale si intenderebbe porre l’ascensore, le aperture insistenti in esso e le tracce di graffito”.
Avverso tale atto sono stati proposti i seguenti motivi di censura:
- violazione e falsa applicazione della legge n. 13 del 1989; del d.m. 236 del 1989; della legge n. 104 del 1992; del d.lgs. n. 42 del 2004; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed in particolare per difetto di motivazione; illogicità, irrazionalità, travisamento dei fatti, e sviamento di potere.
Nessuno si è costituito per l’Amministrazione intimata.
Alla camera di consiglio del 12 settembre 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione per una pronuncia in forma semplificata stante la completezza della documentazione istruttoria e la evidente fondatezza delle censure, alla luce della pronuncia del Consiglio di Stato n. 4824 del 2017 che aveva disposto il riesame del parere.
Il ricorso è fondato.
La presente vicenda trae, infatti, origine dalla domanda presentata il 31 luglio 2012 per la realizzazione di una ascensore nel cortile dell’immobile di via dei Pettinari n. 84, sottoposto a vincolo con D.M. del 24 maggio 1955, rispetto alla quale la Soprintendenza ha comunicato il preavviso di rigetto il 30 agosto 2012, a seguito del quale la signora RO ha presentato con le osservazioni un nuovo progetto anch’esso respinto con il parere negativo del 17 ottobre 2012 ritenendole le opere “non compatibili con la tutela dell’edificio”.
Tale parere negativo è stata annullato con la sentenza del Tar Lazio n. 2346 del 5 maggio 2013 riformata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 4824 del 18 ottobre 2017, che ha però accolto l’appello incidentale della ricorrente avverso la sentenza di primo grado. Il giudice d’appello ha espressamente affermato, sulla base del proprio orientamento giurisprudenziale relativo agli articoli 4 e 5 della legge n. 13 del 1989, la prevalenza dell’interesse alla protezione della persona svantaggiata di fronte alla tutela del patrimonio artistico, interesse