TAR Napoli, sez. V, sentenza 2013-06-13, n. 201303078

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2013-06-13, n. 201303078
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201303078
Data del deposito : 13 giugno 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00048/2012 REG.RIC.

N. 03078/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00048/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 48 del 2012, proposto da:
Comune di Frattaminore in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dagli avv. M A, F V, con domicilio eletto presso F V in Napoli, piazza Sannazaro N. 71;

contro

Domus Atella Società Coop.Edilizia A R.L. in Liquidazione, rappresentato e difeso dall'avv. A F, con domicilio eletto presso Antonella Bascetta in Napoli, C.Direzionale Isola F3;

nei confronti di

M R, R P, S L, A Di Martino, A D M, A G, F E, P C, L D P, R P, G D P, G M, F L, S P, S D L, I C, N M, T T, A F, R C, M F, C F, P C, C R, E M, T M, G P, B M, L G, T C, D P, A C, S C, R G, M R P, L G, F P, L C, F D, G G, V C, M C, S B, G S, M D G, E S, R A, M F, R M A, M B, G D P, G V, rappresentati e difesi dall'avv. Pasquale Cerrone, con domicilio eletto presso Pasquale Cerrone in Napoli, Segreteria T.A.R.;
E A, C T C, S S, G D M, F A, M G, M C, M L, G A F, A R, G C, R S, R C, rappresentati e difesi dagli avv. Giovanni Capasso, Antonio Pezone, con domicilio eletto presso Alessio Piccirillo in Napoli, V. del Poggio di Capodimonte 33 F/G;
Chiara Crispino, Antonietta Cascella, A Flagiello, Francesco Moccia, Gilda Orefice, Francesco Giovanni Moccia, Angela Longo, Emilio Fasano, Luisa Saviano, Consiglia Celiento, Michele Celiento, Maria Grazia Frezza, Valeria Lupoli, Pasquale Capasso, A Capasso, Maria Capasso, R C, Nunzia Capasso, Silvestro Capasso, Giuseppe Parolisi;
V C, D C, A B, S D P, A D P, M C, G C, M F, Francesco D'Agostino, M B G, S C, R C, rappresentati e difesi dagli avv. Antonio Pezone, Giovanni Capasso, con domicilio eletto presso Alessio Piccirillo in Napoli, V. del Poggio di Capodimonte 33 F/G;
A C, rappresentato e difeso dagli avv. Barbara Capasso, Nicolina Improda, con domicilio eletto presso Antonella Bascetta in Napoli, C.Direzionale Isola F3;

per l'annullamento

edilizia economica e popolare: accertare e dichiarare l'obbligo dei resistenti persone fisiche di pagare al comune di frattaminore gli oneri di concessione


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Domus Atella Società Coop.Edilizia A R.L. in Liquidazione e di M R e di R P e di S L e di A Di Martino e di A D M e di A G e di F E e di E A e di P C e di L D P e di R P e di G D P e di G M e di V C e di C T C e di D C e di A B e di S D P e di S S e di F L e di S P e di A D P e di G D M e di M C e di F A e di M G e di G C e di M C e di M L e di G A F e di S D L e di I C e di N M e di T T e di A F e di R C e di M F e di M F e di C F e di P C e di C R e di E M e di Francesco D'Agostino e di M B G e di T M e di G P e di B M e di L G e di A C e di A R e di G C e di T C e di D P e di A C e di S C e di R G e di S C e di R S e di M R P e di L G e di F P e di L C e di F D e di G G e di V C e di M C e di S B e di G S e di M D G e di R C e di R C e di E S e di R A e di M F e di R M A e di M B e di G D P e di G V;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 aprile 2013 il dott. Sergio Zeuli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato il 28 dicembre 2011 e depositato il 5 gennaio successivo il Comune di Frattaminore in persona del Sindaco p.t. adiva questo Tribunale chiedendo accertarsi il proprio diritto di credito nei confronti dei convenuti, per le somme di denaro da questi dovute a titolo di parte residuale del corrispettivo di cessione dell’area sulla quale risultavano gli edifici in loro proprietà, in via subordinata il comune chiedeva condannarsi i convenuti al pagamento della somma di euro 492.714,72 a titolo di azione surrogatoria, o in via ulteriormente subordinata, ex art.2041 del codice civile.

A supporto delle sue richieste l’ente locale esponeva le seguenti circostanze:

- con deliberazione del Consiglio comunale di Frattaminore n.37 del 28 luglio 1998 il lotto n.3 del locale Piano per l’Edilizia Economica e Popolare era stato assegnato alla Domus Atella Cooperativa Edilizia a r. l. ;

- con convenzione n.283 del 9 ottobre 1998 il comune ha ceduto in proprietà alla Cooperativa l’area edificabile compresa nel citato lotto;

- all’art.7 della Convenzione è stato determinato in lire 974.279.279 il corrispettivo della cessione e la Cooperativa si è impegnata a corrispondere in quattro rate, di lire 243.569.820 ciascuna;

- sennonché la Cooperativa ha effettuato unicamente il pagamento della prima rata, mentre è rimasta inadempiente per le tre rate residue;

- essendo risultati vani i tentativi di recupero, il Comune ha proposto ricorso innanzi al T.A.R. per l’accertamento del suo diritto al pagamento della parte di corrispettivo;

- con sentenza n.4086/2009 del 17 luglio 2009 il T.A.R. condannava la Cooperativa Domus Atella a r.l. a corrispondere al comune di Frattaminore la somma richiesta di euro 493.714,72;

- nel provvedimento il T.A.R. statuiva che dal testo della convenzione emergeva che il comune, con le somme ricavate dalla cessione delle aree avrebbe provveduto all’effettuazione delle opere di urbanizzazione e la Cooperativa si è resa inadempiente all’obbligo di pagare le tre rate residuali;

- con atto di precetto notificato in data 20 maggio 2010 il Comune intimava alla Cooperativa il pagamento della somma, ma quest’ultima, senza provvedervi, procedeva, per il tramite dei suoi amministratori, alla propria messa in liquidazione;

- la Cooperativa realizzava sull’area oggetto della convenzione un complesso edilizio composto di tre corpi di fabbrica alla via Turati s.n.c. per complessivi 54 appartamenti e box auto a soci cooperatori, identificati in ricorso in uno al relativo cespite;

- in tutti gli atti di assegnazione si fa rinvio espresso alla convenzione di cui sopra;- da qui la necessità, per l’ente ricorrente, di rivolgersi nuovamente al T.A.R., per l’effettività della tutela della pretesa già riconosciuta fondata con la sentenza n.4086/2009 da far valere nei confronti degli attuali intimati.

Questi ultimi si costituivano in giudizio, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso.

All’odierna udienza, dopo le conclusioni dei difensori, come da verbale, la causa veniva spedita in decisione.

DIRITTO

I Il Tribunale ritiene che nel caso di specie non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.

Come di seguito si dirà , invero, l’oggetto della presente controversia, che riguarda rapporti di debito/credito fra le parti del processo, e dunque posizioni di diritto soggettivo/obbligo, non presenta alcun risvolto funzionale idoneo a configurare casi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, alla luce delle previsioni del codice del processo amministrativo.

D’altronde, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa del comune di Frattaminore, alcuna efficacia vincolante possono avere le diverse considerazioni rassegnate sul punto dalla sentenza di questo Tribunale n.4086 del 2009 del 17 luglio del 2009, e tanto meno quelle di cui alla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n.28043/2008 del 28 ottobre del 2008.

Se è vero, infatti, che anche il presente procedimento ha avuto origine dallo stesso fatto storico che fu causa di quei provvedimenti giurisdizionali (contrasti in merito all’esecuzione della Convenzione rep. 283/98 stipulata il 9 ottobre 2008 tra la Cooperativa Domus Atella a r.l. ed il comune di Frattaminore), va considerato che il petitum e le stesse parti del presente giudizio sono diverse da quelle del processo sopra richiamato e, dunque, le decisioni rese nel corso di esso, per ovvii motivi, non possono avere alcuna portata condizionante sulle statuizioni di competenza di questo Tribunale.

II Assunte le precisazioni che precedono, sorregge la convinzione della carenza di giurisdizione di questo T.A.R., come si anticipava, la ricognizione dell’oggetto del presente processo. In merito conviene infatti osservare che, con il presente ricorso, il comune di Frattaminore ha richiesto che il Tribunale dichiari che i singoli soci della Cooperativa Domus Atella a r.l., in quanto definitivi destinatari degli alloggi, siano obbligati, (quantomeno) in solido con la prima, al pagamento del corrispettivo di cessione previsto in cambio del trasferimento di proprietà dell’area alla cooperativa.

Tanto premesso, le norme del codice del processo amministrativo sulle quali, in astratto, potrebbe ritenersi la giurisdizione di questo giudice sono le tre disposizioni, tutte contenute nel comma 1 dell’art.133 del codice del processo amministrativo, rispettivamente alle lettere a) n.2, b) ed f).

O, converrà sin da ora anticipare che nessuno dei sopra emarginati riferimenti normativi si conforma alla materia oggetto della presente controversia.

E difatti, quanto all’opzione che nel caso di specie si verta nelle materie di cui alla citata lett a) n.2 ( “formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni ) si osserva che la suddetta previsione – saremmo, in tal caso, evidentemente, in materia di esecuzione degli accordi fra PP.AA., - stante la sua natura di norma eccezionale e derogativa deve logicamente interpretarsi restrittivamente. Questo implica che la previsione di una giurisdizione esclusiva, lungi dal potersi riferire a terzi estranei all’accordo, è prescrizione che vale con esclusivo riferimento all’insorgenza di una lite fra le parti della convenzione. Del resto, pare pacifico che nel caso di specie all’accordo con il comune abbia partecipato la sola Cooperativa e che, d’altronde, alla luce di quanto disposto dall’art. 2518 del codice civile, le obbligazioni da quest’ultima assunte non possano in alcun modo, almeno in via diretta, gravare sul patrimonio dei soci. Il che esclude, evidentemente, che, per questa via, possa ipotizzarsi la sussistenza di una giurisdizione esclusiva in subiecta materia .

Quanto alla possibilità che l’oggetto del ricorso rientri, invece, nell’ipotesi di cui alla lett. b) del comma 1 art.133 citato e cioè tra “le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche” , anch’essa è esclusa alla luce del contenuto della azione introdotta dal comune di Frattaminore. Infatti, con il ricorso introduttivo del presente giudizio l’ente locale chiede accertarsi la sussistenza di un debito in capo agli intimati che avrebbe il suo titolo nel corrispettivo dovuto in cambio della concessione, da parte dell’amministrazione, della proprietà superficiaria dell’area edificata. E’ allora evidente che la controversia, che pure “a monte” presuppone l’emanazione di un provvedimento concessorio, abbia ad oggetto una di quelle materie che risulta tra quelle testualmente escluse dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativa. E del resto di tale possibile e residua sfera di operatività degli ordinari criteri di riparto, nel caso di specie, e cioè in presenza di un rapporto concessorio, fa cenno anche la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 21 ottobre 2008 alla pagina 4. Quel riferimento, seppure in quella causa la Suprema Corte esclude la ricorrenza di codesta evenienza, vale ciò non pertanto, in questa sede, a corroborare l’assunto appena dedotto.

Da ultimo va osservato che neppure può ritenersi fondata la prospettazione che pretenda di fondare la giurisdizione esclusiva di questo giudice ex lett. f) del comma 1 art.133 citato ( “controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell'uso del territorio, e ferme restando le giurisdizioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche e del Commissario liquidatore per gli usi civici, nonché del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa ”.

Ad escludere infatti, che il petitum della presente controversia possa essere incasellato nei margini della suddetta disposizione, è sufficiente la sua corretta individuazione. Con il ricorso, infatti, come più volte ricordato, il comune ha chiesto l’accertamento del debito degli intimati di una somma residua, quale corrispettivo per la concessione di un’area pubblica a fini edificatori. O, è del tutto evidente come in questa richiesta non sia punto implicata alcuna valutazione in ordine ad un’attività di programmazione territoriale, né tantomeno siano da essa coinvolte scelte in materia di edilizia e urbanistica. Queste ultime, risultano infatti già adottate “ a monte” con il provvedimento concessorio che è il presupposto del regolamento convenzionale, e semmai sono presupposte, ma sono da ritenere giuridicamente irrilevanti nell’ambito della presente fattispecie che, come più volte si è ripetuto, ha ad oggetto meri rapporti di debito/credito, pretesamente fondati sull’assunto dell’estensibilità dell’ambito soggettivo dell’accordo sostitutivo dell’atto di concessione.

Ad ulteriore conferma di quanto appena ritenuto, sovviene un duplice ordine di considerazioni: innanzitutto, per come si evince dallo stesso ricorso, il corrispettivo voluto dal comune risulta, nella prospettazione attorea non contestata da controparte, precisamente individuato. E del resto esso trova la sua quantificazione sia nella convenzione ricordata in premessa, (che si chiede, ex latere actoris, di ritenere vincolante anche nei confronti degli odierni convenuti), e sia, soprattutto, nella sentenza di questo T.A.R. n.4086 del 2009, che ha riconosciuto sul punto, la sussistenza del debito della Cooperativa nei confronti del comune. Questo significa che, con il mezzo di gravame che ha dato origine al presente giudizio, a questo Tribunale non è stata formulata alcuna richiesta di valutazione in ordine all’ an ed al quantum del predetto corrispettivo e che, conseguentemente, non è stata richiesta alcuna valutazione in ordine al criterio con cui esso è stato determinato. O, la mancanza nel mezzo di gravame di questi riferimenti esclude evidentemente qualsivoglia connessione tra il preteso debito ed atti, sia pur “lato sensu ” di gestione del territorio.

In secondo luogo, a scartare la possibilità che in questo caso si verta in materia di attività amministrativa urbanistica od edilizia, sovviene l’ulteriore considerazione che, come osservato dallo stesso ricorrente, - che peraltro richiama, sul punto, un passaggio della citata sentenza n.4086/2009 – “solo dalla lettura complessiva della convenzione e dalla considerazione della sua ratio si desume che il Comune avrebbe provveduto alla effettuazione delle opere di urbanizzazione proprio coi proventi ricavati dalla cessione delle aree assegnate…” . O, anche questo dato - che appunto sottolinea che solo una lettura complessiva della Convenzione consentiva di far emergere un collegamento tra corrispettivo ed attività comunale di programmazione territoriale,- dimostra che al predetto corrispettivo, allorquando reclamato, come nel caso di specie, nei confronti di intimati in quanto meri destinatari dell’alloggio, e non in quanto controparte dell’esercizio di un potere pubblicistico, non può essere assegnata natura diversa da quella di mero prezzo dovuto per la cessione, che, come tale, é del tutto irrilevante ai fini di una modifica dei normali criteri di riparto di giurisdizione. E’ ovvio infatti che anche quest’ultima notazione esclude , ictu oculi una connessione di quel pretium con la materia della programmazione urbanistica ed edilizia.

Stando così le cose è altresì inevitabile, infine, che, a maggior ragione, anche alle domande formulate in via subordinata dall’ente locale ricorrente, presentandosi queste ultime ( rectius : le pretese che esse sorreggono) ancor più scollegate da qualsivoglia profilo pubblicistico, deve essere riservata stessa sorte con declaratoria di inammissibilità del gravame anche per quel che le concerne.

Questi motivi inducono a dichiarare il ricorso introduttivo inammissibile, per difetto di giurisdizione, in favore della giurisdizione del giudice ordinario.

L’esito della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio.

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