TAR Parma, sez. I, sentenza 2024-03-27, n. 202400068

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Parma, sez. I, sentenza 2024-03-27, n. 202400068
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
Numero : 202400068
Data del deposito : 27 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

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Pubblicato il 27/03/2024

N. 00068/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00205/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOE DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 205 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

U.T.G. - Prefettura di Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
Ministero dell'Interno, Regione Emilia-Romagna, non costituiti in giudizio;
Comune di Reggiolo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento della Prefettura di Reggio Emilia in data 27.08.2021 (prot. n. -OISSIS-), recante adozione di informazione interdittiva antimafia, ai sensi degli artt. 89- bis e 91 e ss. del D.Lgs. 159/2011, nei confronti di “-OISSIS-”;

- del verbale della riunione del Gruppo Operativo Interforze svoltasi in data 15.07.2021;

con condanna

della Prefettura di Reggio Emilia-Ufficio Territoriale del Governo e per essa del Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t ., al risarcimento dei danni patiti e/o patiendi dalla ricorrente per effetto dei provvedimenti impugnati;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OISSIS- il 12/1/2022:

- della determinazione n. 87 del 26.10.2021 (notificata alla ricorrente il 02.11.2021) con la quale è stata disposta a seguito dell’interdittiva l’inibizione dell’attività di -OISSIS- oggetto di SCIA presentata il 29.12.2019 (pratica N° -OISSIS-) e la consequenziale cessazione immediata degli effetti del titolo commerciale;

previa sospensione del processo (ai sensi degli artt. 79 C.p.a., 295 C.p.c. e 23, comma 2, L. 11.3.1953 n. 87) e rimessione alla Corte Costituzionale in relazione alla prospettata questione di legittimità costituzionale degli artt. 67, 84, 89, 89-bis, 91, 92 e 94 D.Lgs 6.9.2011 n. 159 (e ss.mm.ii.), in relazione agli artt. 3, 4, 24, 41, 76 e 77 della Costituzione, nella parte in cui non escludono dai divieti e dalle decadenze conseguenti all'informazione interdittiva antimafia i provvedimenti previsti dall'art. 67 del medesimo decreto, o comunque a formazione tacita, che siano mero presupposto dell’esercizio del diritto di iniziativa economica privata;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OISSIS- il 25/2/2022:

- del decreto n. 1852 del 03.12.2021 (notificato alla ricorrente l’11.01.2022) con il quale il Presidente della Regione Emilia-Romagna ha disposto la decadenza ed il ritiro dei propri precedenti decreti n. 940 del 16.5.2019 e n. 755 del 5.5.2020, nonché il recupero del contributo erogato, in relazione alla partecipazione della ricorrente al “ Bando per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei Comuni più colpiti dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 ”;

- degli artt. 47 e 51 del suddetto “ Bando per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei Comuni più colpiti dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 ”, se e nella parte in cui dispongano (o si prestino ad essere interpretati) nel senso che si fa luogo alla decadenza/revoca del contributo erogato (con conseguente obbligo di restituzione del medesimo da parte del beneficiario), nell’ipotesi del sopravvenire di un’informativa interdittiva antimafia, anche qualora il progetto ammesso al contributo sia stato attuato con l’integrale spesa del contributo erogato e con la realizzazione dell'obiettivo cui il contributo medesimo era preordinato;

- della nota 10.09.2021 della Regione Emilia Romagna recante comunicazione di avvio del procedimento di decadenza, ritiro e recupero del suddetto contributo di €. 111.064,06.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Reggio Emilia e di Comune di Reggiolo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2024 la dott.ssa Paola Pozzani e udito il difensore di parte attrice come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso introduttivo della lite la ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento della Prefettura di Reggio Emilia datato 27 agosto 2021 (prot. n. -OISSIS-), recante l’adozione di informazione interdittiva antimafia, e del verbale della riunione del Gruppo Operativo Interforze svoltasi in data 15 luglio 2021, nonché il risarcimento del danno.

L’UTG – Prefettura di Reggio Emilia, tramite l’Avvocatura dello Stato, ha depositato in giudizio atto di costituzione formale il 21 settembre 2021.

Con ordinanza n. 165 del 20 ottobre 2021, questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare “ Considerato che il ricorso, ad un sommario esame proprio della sede cautelare, non appare assistito dai prescritti requisiti per la concessione della richiesta misura cautelare, poiché, dagli elementi di valutazione acquisiti in corso di causa, non emergono profili che inducono ad una ragionevole previsione sull’esito favorevole del ricorso, anche alla luce della consolidata giurisprudenza in materia di interdittive antimafia da cui il Collegio non intende discostarsi;

ritenuto che per quanto attiene il profilo del pregiudizio, l’interesse di parte ricorrente appare recessivo rispetto all’esigenza di tutela della trasparenza e correttezza delle attività economiche e della loro difesa dall’infiltrazione della criminalità organizzata;

ritenuto, pertanto, di respingere la domanda di sospensione del provvedimento impugnato, con condanna alle spese della parte soccombente ”.

Con ordinanza n. 6561 del 10 dicembre 2021, il Consiglio di Stato, Sez. III, ha respinto l’appello cautelare “ Ritenuto che l’appello non presenta, ad un primo sommario esame, sufficienti elementi di fumus boni juris, atteso che l’interdittiva impugnata non si fonda soltanto sui rapporti di parentela, ma anche sulla struttura clanica della famiglia che si evince dalle cointeressenze evidenziate, in modo dettagliato, dalle interdittive antimafia richiamate nel provvedimento impugnato;

Ritenuto, quanto al requisito del periculum in mora, che nel bilanciamento degli opposti interessi, risulta prevalente quello pubblico ad evitare l’erogazione di contributi pubblici in favore di soggetti per i quali sussiste il rischio di infiltrazione della criminalità organizzata ”.

Con atto depositato in giudizio il 12 gennaio 2022, la ricorrente ha proposto motivi aggiunti a seguito della notifica della determinazione n. 87 del 26.10.2021 con la quale il Comune di Reggiolo, vista la suddetta interdittiva, ha disposto la cessazione degli effetti della S.C.I.A. presentata dalla ricorrente il 20.12.2019 per l’esercizio dell’attività di lavanderia self-service.

Il Comune di Reggiolo, con atto depositato in giudizio il 21 febbraio 2022, ha speso le proprie difese.

La ricorrente, con atto depositato in giudizio il 25 febbraio 2022, ha proposto ulteriori motivi aggiunti in seguito alla notifica del decreto n. 1852 del 03.12.2021 con il quale il Presidente della Regione Emilia-Romagna, vista la suddetta interdittiva, ha disposto la decadenza ed il ritiro dei propri precedenti decreti n. 940 del 16.5.2019 e n. 755 del 5.5.2020 (recanti, rispettivamente, la concessione e la liquidazione del contributo di € 111.064,06 erogato alla ricorrente a seguito della partecipazione al “ Bando per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei Comuni più colpiti dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 ”, approvato con ordinanza n. 2 del 19.2.2019), nonché di recuperare il suddetto contributo di € 111.064,06 erogato alla ricorrente.

Parte attrice, con memoria depositata in giudizio il 20 ottobre 2022, ha chiesto la sospensione del giudizio ai sensi degli artt. 79 C.p.a. e 295-296 C.p.c., in virtù dell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’ammissione dell’impresa al controllo giudiziario determina una causa necessaria di sospensione impropria del giudizio amministrativo, per effetto della sospensione ex lege dell’efficacia del provvedimento interdittivo ex art. 34- bis , comma 7, del D.Lgs. n. 159/2011 e, in subordine, il rinvio dell’udienza di discussione fissata al 23 novembre 2022 (differendola ad una data comunque successiva al 15 giugno 2023), in virtù di altro orientamento giurisprudenziale secondo il quale nel caso di accoglimento dell’istanza di controllo giudiziario, in luogo della sospensione del giudizio, occorre disporre il rinvio dell’udienza di discussione in tempi coordinati con quelli della misura preventiva.

Con memoria depositata in giudizio il 21 ottobre 2022, la resistente Prefettura ha eccepito l’improcedibilità del giudizio per ritenuta sopravvenuta carenza di interesse atteso che il Tribunale di Bologna, Sezione Misure di prevenzione, con provvedimento assunto ai sensi dell’art. 34- bis del D.Lgs. n. 159/2011, a far data dall’inizio del controllo da parte del giudice delegato e dell’amministratore giudiziario, aveva dichiarato sospesi gli effetti di cui all’art. 94 conseguenti all’informazione interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Reggio Emilia. E ciò in quanto, secondo l’Amministrazione, gli “… operatori economici ammessi al controllo giudiziario possono partecipare alle gare pubbliche successive all’adozione della predetta misura, proprio in ragione della sospensione temporanea degli effetti della misura. Non si ritiene, pertanto, sussista ancora interesse al ricorso da parte dell’odierno ricorrente …”.

Il Comune di Reggiolo, con atto depositato in giudizio il 22 ottobre 2022, ha dichiarato che a seguito del citato provvedimento del Tribunale di Bologna, Sezione misure di prevenzione, di ammissione della ditta ricorrente al controllo giudiziario, per un periodo di un anno, l’Ente ha adottato la determinazione n. 522/2022 di sospensione del provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 21- quater della L. n. 241/90.

Con memoria di replica, depositata in giudizio il 2 novembre 2022, la ricorrente ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni formulate nella memoria depositata in actis il 20 ottobre 2022.

Con ordinanza collegiale n. 337 del 28 novembre 2022, questo Tribunale ha disposto il rinvio della trattazione della causa poiché, a seguito della richiesta di sospensione del giudizio, formulata da parte attrice con memoria depositata in atti il 20 ottobre 2022, il Collegio ha rilevato che la causa non appariva ancora matura per la decisione disponendo che “ Preso atto di quanto sopra rappresentato, infatti, il Collegio osserva che sussistono contrasti in merito alla decisione da assumere in seguito alla sottoposizione al controllo giudiziario ai sensi dell’art. 34-bis del D. Lgs. n. 159/2011 dell’impresa attinta da interdittiva antimafia.

Nello specifico, come evidenziato dalle ordinanze di remissione della questione all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 5615/2022 e 4578/2022, formulate dalla III Sezione, sussiste un contrasto relativamente alla necessaria sospensione del giudizio relativo all’interdittiva antimafia o al suo semplice rinvio, come evidenziato da quanto espresso dall’ordinanza n. 5615/2022 con cui è stato formulato il seguente quesito di diritto: “se l’ammissione dell’impresa al controllo giudiziario, ai sensi dell’art. 34 bis, comma 6, del codice n. 159 del 2011, comporta che il giudice amministrativo – nel corso del giudizio di primo grado o di quello d’appello avente per oggetto la presupposta interdttiva antimafia – debba sospendere il giudizio, ai sensi dell’art. 79, comma 1, c.p.a., o debba rinviare l’udienza eventualmente già fissata”.

Preso atto di tale remissione, il Collegio ritiene opportuno rinviare la discussione della causa all’udienza indicata in parte dispositiva al fine di uniformarsi, nella decisione da assumere, al principio che sarà espresso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ”.

Con memoria depositata in giudizio l’8 giugno 2023, la ricorrente, a seguito della predetta ordinanza e della successiva decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7/2023, ha ribadito le proprie doglianze formulate nei precedenti atti difensivi, poi richiamate successivamente con memorie versate in actis il 6 ottobre 2023 ed il 16 febbraio 2024.

La ricorrente ha depositato in atti, in data 22 febbraio 2024, il decreto del Tribunale di Bologna -Sezione Misure di Prevenzione n. -OISSIS-2024, recante la revoca della “misura di prevenzione patrimoniale del controllo giudiziario” (ex art. 34- bis , co. 6 e 2, lett. b) , D.Lgs. n. 159/2011) in precedenza disposta nei suoi confronti.

Alla pubblica udienza del 20 marzo 2024, udito il difensore della ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

La ricorrente ha esposto che la “-OISSIS-”, raggiunta dall’impugnata interdittiva, è un’impresa individuale costituita ed iscritta al registro imprese dal febbraio 2019 che, dal successivo gennaio 2020 (epoca di effettivo inizio dell’attività dell’impresa), si occupa dell’attività di lavanderia di capi d’abbigliamento e tessuti in genere, tramite “apparati” automatici/self-service (senza cioè la presenza di alcun operatore), attività che viene svolta nei locali, condotti in locazione, ubicati in Reggiolo (RE), -OISSIS-.

Con il primo motivo “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 84, 89bis, 91 e 94 D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii. - Violazione dell’art. 3 legge n. 241/1990 - Eccesso di potere per errore nei presupposti, difetto d’istruttoria e motivazione carente/apparente, travisamento dei fatti, carenza d’attualità ed ingiustizia manifesta - Eccesso di potere per violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità dell’azione amministrativa - Violazione degli artt. 3, 4 co. 1, 27 co. 2, 41 e 97 Costituzione ” si censura che la sussistenza di un rapporto di parentela, coniugio o affinità non sarebbe in alcun modo sufficiente a suffragare l'ipotesi della sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa (citando Consiglio di Stato, Sez. III, 13.3.2015 n. 1345, n. 4441/2014, n. 289/2014 e n. 1367/2014).

La ricorrente, in particolare, ha evidenziato che, a sostegno dell’interdittiva, la Prefettura non indicherebbe cointeressenze economiche, bensì, esclusivamente i rapporti di coniugio e di parentela/affinità della titolare dell’impresa ricorrente, Sig.ra -OISSIS-, con riferimento: a) al coniuge, arch. -OISSIS-, ed agli ascendenti (padre e nonno) ed alla sorella di quest’ultimo (v. pagg. 1 e 2, punti “a” e “b”, dell’interdittiva); b) ad una serie di persone (parenti od affini della sig.ra -OISSIS-) socie/titolari di imprese destinatarie di provvedimenti interdittivi antimafia, nonché ad altre persone (non parenti né affini della sig.ra -OISSIS-) legate da un rapporto di parentela od affinità con altre persone alcune delle quali indicate come “destinatarie” di misure interdittive antimafia o gravate da precedenti giudiziari o di polizia (v. pagg. 2-3-4, punti “c”-“d”-“e”-“f”-“g”- “h”, “i” ed “f”, dell’interdittiva).

La ricorrente premette che la Sig.ra -OISSIS- è moglie convivente di -OISSIS-, figlio di -OISSIS-, il quale secondo il provvedimento prefettizio sarebbe “ personaggio noto in quanto ritenuto legato al mandamento mafioso del boss -OISSIS-, già coniugato con -OISSIS-, figlia del defunto “boss” della omonima organizzazione criminale della n’drangheta calabrese -OISSIS- ”, ove si aggiunge anche che -OISSIS- è procuratore speciale della società -OISSIS- (destinataria di provvedimento della Prefettura di Reggio Emilia di rigetto di iscrizione nella c.d. “ white list ”), nonché procuratore del “-OISSIS-”, anch’esso destinatario di interdittiva antimafia del luglio 2010.

La difesa attorea sottolinea che, tuttavia, gli elementi riconducibili al Sig. -OISSIS- non solo sarebbero estranei all’attività della -OISSIS- e alla persona -OISSIS-, ma non presenterebbero caratteri idonei a disvelare la contiguità con le cosche “ndranghetiste”;
inoltre, i rapporti interfamiliari tra -OISSIS- ed i suoceri, il summenzionato -OISSIS- e la di lui moglie -OISSIS-, a sua volta figlia del noto “boss” -OISSIS-, sarebbero cessati da circa 20 anni, e il rapporto di coniugio -OISSIS- sarebbe cessato da 10 anni. Non vi sarebbero, inoltre, pronunce penali che ascriverebbero reati riconducibili al contesto mafioso a carico del Sig. -OISSIS-, così come il contenuto delle interdittive adottate nei confronti di -OISSIS- e del -OISSIS- renderebbe evidente che gli elementi addotti a sostegno di tali provvedimenti non sono più attuali.

Quanto, poi, alla circostanza che il sig. -OISSIS- è socio accomandante di -OISSIS- e che la sorella -OISSIS- ne è socia accomandataria nonché legale rappresentante di -OISSIS-, con entrambe le società destinatarie di provvedimenti interdittivi, si imputa alla Prefettura di avere ignorato l’inesistenza di rapporti tra le due suddette imprese e la -OISSIS- -OISSIS- e di non avere segnalato qualsivoglia altro elemento che possa dimostrare la presenza di legami tra le imprese in questione e la ricorrente, salvo appunto il mero rapporto parentale tra soci/titolari delle stesse.

Infine, l’Amministrazione indica una sequela di rapporti di parentela o di affinità della titolare della -OISSIS- -OISSIS- con una serie di persone a loro volta parenti od affini con altre persone, alcune delle quali socie di imprese destinatarie di interdittive e/o gravate da precedenti giudiziari o di polizia. Ma, secondo la ricorrente, si tratta di un inconcludente richiamo a vicende che riguardano soggetti del tutto estranei alla -OISSIS- -OISSIS- e addirittura nemmeno parenti, o anche solo affini, in senso civilistico della sua titolare.

Da queste considerazioni sinteticamente riportate deriverebbe il difetto motivazionale e di istruttoria lamentato unitamente alla mancanza di una lettura complessiva dei dati acquisiti dall’Amministrazione, la quale non avrebbe potuto prescindere da indici fortemente sintomatici di contiguità, connivenza o comunque condivisione di intenti criminali, nella fattispecie però inesistenti. E vi sarebbe anche violazione del principio di ragionevolezza e di proporzionalità, con compressione di diritti di rango costituzionale non giustificata da un concreto e prevalente interesse pubblico, per avere l’Amministrazione omesso di fornire un quadro indiziario idoneo a fondare una prognosi di attuale permeabilità criminale della -OISSIS- -OISSIS-, posto che dall’atto impugnato non si desumerebbe altro che l’esistenza di rapporti parentali della sua titolare con soggetti ritenuti contigui alla criminalità organizzata.

Con il secondo motivo “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 87, 88 e 93 comma 7 D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii. - Eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento, correttezza, lealtà e tempestività dell’azione amministrativa - Violazione del legittimo affidamento ingenerato nel privato (attuale ricorrente) – Violazione dell’art. 97 Costituzione - Violazione degli artt. 7 e 8 legge n. 241/1990 - Eccesso di potere per violazione dei principi del contraddittorio e del giusto procedimento ” la ricorrente lamenta che il provvedimento interdittivo è stato assunto con enorme e ingiustificato ritardo, ovvero dopo due anni e mezzo dalla richiesta di comunicazione antimafia da parte della Regione (in relazione alla domanda di concessione del contributo di cui al “ Bando per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei Comuni più colpiti dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 ”), evidenziando tale prolungarsi dei tempi, da un lato, l’assenza di ragioni di celerità che giustificassero la compromissione dei suoi diritti partecipativi e, dall’altro lato, la violazione dei principi di buon andamento, correttezza, lealtà e tempestività dell’azione amministrativa: ciò avrebbe inciso negativamente sulla gestione finanziaria della ditta ricorrente, che avrebbe ad un certo punto fatto affidamento in buona fede sull’ormai consolidata valutazione positiva della Prefettura nei suoi confronti e per questo assunto gravosi impegni con gli istituti di credito finanziatori del progetto nonché poi commissionato e fatto eseguire le relative opere e forniture e sostenuto le relative spese, e inoltre, secondo prospettazione attorea, l’apporto partecipativo avrebbe potuto giovare all’acquisizione di elementi istruttori rilevanti per le determinazioni conclusive della Prefettura.

L’Amministrazione alle doglianze articolate nel ricorso introduttivo controdeduce che il richiamo ai precedenti ascritti ai parenti induce a comprendere la stretta connessione degli interessi economici fra i familiari partecipanti, ampiamente riconosciuta in sede giurisdizionale.

Inoltre, sulla lamentata insussistenza di episodi da cui ricavare il comprovato pericolo di infiltrazione mafiosa, l’Avvocatura dello Stato rinvia alla lettura del provvedimento interdittivo al fine verificare la scrupolosa e dettagliata elencazione dei presupposti d’adozione dello stesso, frutto di una approfondita disamina della mole istruttoria che consente all’interessato la conoscenza di ogni passaggio procedimentale ai fini della completa difesa delle proprie ragioni, ed evidenzia il fitto intreccio di interessi economici alla base dei rapporti tra soggetti legati da familiarità e/o contiguità con appartenenti alla criminalità organizzata.

In via generale, la difesa erariale sottolinea che in questa materia si prescinde dall’accertamento di responsabilità penali, di competenza esclusiva dell’A.G., poiché l’oggetto delle informative prefettizie è costituito dalla verifica dell'esistenza di “ eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa, tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate ” (art. 84, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011) manifestati in un quadro indiziario che, complessivamente inteso, sia sintomatico del pericolo di condizionamento mafioso.

Sulla specifica eccezione relativa ai rapporti parentali, l’Avvocatura dello Stato precisa che, specie in contesti familiari del tipo di cui trattasi, sono di assoluto rilievo “… per la doverosa considerazione che la complessa organizzazione della criminalità mafiosa in senso lato ha una struttura clanica, sicchè anche il soggetto che non sia attinto da pregiudizio mafioso può subire, nolente, l’influenza del capofamiglia ” (facendo riferimento alle decisioni del Consiglio di Stato n. 1743/2016 e n. 2651/2020) oppure ancora, in riferimento al rapporto parentale ed alle sue ricadute economiche, “…hanno dunque rilevanza circostanze obiettive quali a titolo meramente esemplificativo la convivenza… ” (citando la decisione del Consiglio di Stato n. 2855/2019).

Quanto alla lamentata insussistenza di elementi concreti confermati in sede giurisdizionale rivelatori del pericolo di condizionamento mafioso, l’Avvocatura dello Stato rileva che assumono una particolare importanza le precedenti interdittive adottate dalla Prefettura nei confronti del -OISSIS- e della Soc. -OISSIS- per le quali v’è stata adesione dell’autorità giudiziale adita alle decisioni della Prefettura delineandosi chiaramente la centralità della figura di -OISSIS-, padre di -OISSIS- e quindi suocero della ricorrente, nell’attività di condizionamento di tipo mafioso delle scelte economiche delle aziende orbitanti nelle varie ramificazioni familiari. In particolare, viene evidenziato che le interdittive in data 5.7.2010 e 8.7.2010, rispettivamente a carico di -OISSIS- e -OISSIS-, hanno trovato conferma nella pronuncia di questo Tribunale n. -OISSIS- e successivamente, a seguito di appello dell’interessato, nella sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. -OISSIS-;
inoltre, il diniego alla richiesta di riesame ed alla richiesta d’iscrizione nelle White List in data 10.1.2013 hanno trovato conferma nella pronuncia di questo Tribunale n. -OISSIS-, il diniego d’iscrizione alla White List della ditta -OISSIS- di -OISSIS- in data 9.10.2014 è stato fatto oggetto di ricorso la cui istanza cautelare veniva respinta da questo Tribunale con ordinanza -OISSIS-, il diniego d’iscrizione alla White List della società -OISSIS- in data 26.1.2015 è stato fatto oggetto di ricorso respinto da questo Tribunale con sentenza n. -OISSIS-.

Quanto alle frequentazioni, l’Avvocatura dello Stato ha sottolineato che la Sig.ra -OISSIS-, oltre che figlia del defunto boss -OISSIS- ed ex moglie del sopracitato -OISSIS-, risiedeva sino a poco tempo fa allo stesso indirizzo del figlio -OISSIS- e della di lui moglie -OISSIS- e altrettanta importanza riveste la circostanza che la sede della lavanderia (-OISSIS- – Reggiolo) si trova a fianco di quelle delle interdette -OISSIS-, -OISSIS- S.r.l, -OISSIS-, -OISSIS- (-OISSIS- – Reggiolo), delle quali le ultime due direttamente riferibili al predetto -OISSIS-, marito convivente della -OISSIS-, deponendo per un evidente riscontro dei rapporti tra le imprese dell’interdetto -OISSIS- e l’impresa della moglie convivente -OISSIS-, quantomeno sotto l’aspetto della potenziale reciproca influenza.

Sui tempi dell’adozione del provvedimento, la Prefettura ha evidenziato che questi dimostrano l’approfondita istruttoria, che ha svolto un esame a 360 gradi della situazione al fine della individuazione delle criticità poi riversate nel provvedimento. Sul vizio partecipativo, l’Amministrazione ha rinviato all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale le interdittive antimafia non necessitano dell’avviso di avvio del procedimento, stante le esigenze di riservatezza connaturate alla materia (citando T.A.R. Bologna, n. 54 del 12.2.2020, Consiglio di Stato, Sez. III, n. 820 del 31.1.2020).

La Prefettura, infine, eccepisce la sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente a seguito dell’ammissione al controllo giudiziario, stante la sospensione degli effetti dell’«interdittiva» conseguente al provvedimento adottato dal Tribunale di Bologna, Sezione Misure di prevenzione, ai sensi dell’art. 34- bis del D.Lgs. n. 159/2011.

Con l’atto recante motivi aggiunti avverso il provvedimento emesso dal Comune resistente (che ha disposto la cessazione immediata degli effetti del titolo commerciale conseguente a SCIA), la ricorrente ha dedotto doglianze relative all’invalidità derivata e per relationem all’interdittiva, nonché questioni riguardanti vizi propri del provvedimento comunale (“ Violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 21 quinquies e 21 nonies Legge 7.8.1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
degli artt. 67, 84, 89, 89bis, 91, 92 e 94 D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii.;
degli artt. 3, 7 e 8 L.

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