TAR Napoli, sez. II, sentenza 2021-02-02, n. 202100711
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Pubblicato il 02/02/2021
N. 00711/2021 REG.PROV.COLL.
N. 04323/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4323 del 2020, proposto da
A A, rappresentato e difeso dall'avvocato D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, Prefetto della Provincia di Napoli non costituiti in giudizio;
U.T.G. - Prefettura di Napoli, Ufficio Centrale Regionale Presso La Corte di Appello di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
M G non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Napoli per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale nella Regione Campania del 13.10.2020, nella parte in cui non ha proclamato eletto il ricorrente alla carica di Consigliere Regionale della Campania.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Napoli e dell’ Ufficio Centrale Regionale Presso La Corte di Appello di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2021, svoltasi con collegamento da remoto, la dott.ssa G L S;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il ricorrente ha partecipato quale candidato nella circoscrizione di Avellino della lista con il contrassegno “Forza Italia” alle consultazioni per la elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale nella Campania, svoltesi in data 20 e 21 settembre 2020.
Lamenta, in primo luogo, l’illegittimità del risultato elettorale per la sua mancata proclamazione quale consigliere regionale poiché, pur avendo ottenuto una cifra residuale e percentuale superiore a quella del candidato cui è stato notificato il presente ricorso, l’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Napoli avrebbe illegittimamente “ scavalcato ” la graduatoria delle cifre elettorali residuali, sul presupposto della mancata spettanza di un ulteriore seggio alla circoscrizione provinciale di Avellino;di qui la violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, nonché degli artt. 7 e 11 della legge elettorale della Regione Campania 27 marzo 2009, n. 4.
In via subordinata, deduce il vizio di incompetenza del Presidente della Giunta regionale per l’adozione del decreto DPGR – n. 98 del 20.7.2020, concernente la ripartizione dei seggi su base provinciale in base alla popolazione residente.
2. Non si sono costituiti il terzo intimato, né la Regione Campania e all’udienza pubblica del 2 febbraio 2021, svoltasi in modalità da remoto, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
3. Il ricorso è infondato.
In via preliminare, va disposta l'estromissione dal giudizio della intimata Amministrazione statale, costituitasi con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Per esigenze di sinteticità, imposte anche dalla celerità del rito, si richiamano in relazione al difetto di legittimazione passiva nei giudizi elettorali i precedenti di seguito indicati, trattandosi di principi consolidati (cfr., in termini, Consiglio di Stato, Sezione V, 19 giugno 2009 n. 4051, 2 marzo 2009 n. 1159 e 12 febbraio 2008 n. 496;T.A.R. Lazio, Sezione II, 2 dicembre 2005 n. 12826;T.A.R. Campania, Sezione II, 12 luglio 2007 n. 7047 e 20 aprile 2007 n. 4198).
4. Nel merito, la prima doglianza non è condivisibile.
Come è stato più volte osservato in precedenti analoghi della Sezione, il legislatore regionale ha espressamente previsto che l'attribuzione dei seggi residui (debba) avvenire " entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione ", i quali costituiscono il limite massimo spettante ad ogni circoscrizione su base provinciale al di sotto del quale vengono poi assegnati, sulla base di una rigida scansione logico-temporale delle operazioni elettorali delineate dall’art. 7, i seggi, prima a quoziente intero e poi a quoziente residuo (cfr., con riguardo alle elezioni svoltesi il 28 e 29 marzo 2010, T.A.R. Napoli, sez. II, 02 novembre 2010, n.22110;per la ricostruzione del procedimento di assegnazione dei seggi, cfr., da ultimo, T.A.R. Napoli, sez. II, 21 gennaio 2021, n. 468).
Invero, l’opzione normativa che "blocca" il numero di seggi spettante alla circoscrizione, anche nella successiva fase di ripartizione dei cd. seggi residui, risponde all'esigenza di " salvaguardare la rappresentanza territoriale " che il limite numerico persegue, esigenza che si pone in bilanciamento con quella di garantire il principio proporzionale di ripartizione dei seggi tra le liste (cfr. Corte Cost. ord. n. 318/2006 con riferimento a norme della legge della Regione siciliana 9 maggio 1969, n. 14, con la quale si ribadisce quanto già indicato nella precedente ordinanza n. 361/2004: “ l’esigenza di rispettare la rappresentatività territoriale del Consiglio provinciale – e, pertanto, che i consiglieri eletti provengano dai collegi nel numero a ciascuno di questi assegnato in base alla popolazione ivi residente – comporta inevitabilmente che il sistema proporzionale di ripartizione dei seggi tra le liste si coordini, per l’assegnazione ai candidati dei seggi spettanti a ciascuna lista, con il criterio della ripartizione per collegio dei seggi ”) .
Non può infine condividersi neanche la prospettata opzione ermeneutica secondo cui l'art. 11 della medesima legge regionale dovrebbe condurre, nel caso di specie, all’attribuzione del seggio per la lista con il contrassegno Forza Italia nella circoscrizione di Avellino: anche su tale norma residuale, la Sezione ha avuto modo di osservare che essa “ è diretta ad assicurare, come recita il titolo, la rappresentanza di tutte le circoscrizioni elettorali (nell'ipotesi, verificatasi in passato ma non nell'odierna fattispecie), in cui la popolazione di una circoscrizione provinciale non raggiunga il quoziente minimo per l'assegnazione di almeno un seggio in sede di ripartizione effettuata con D.P.G.R., sulla base dei criteri indicati dall'art. 2 (commi 2, 3 e 4) della L. n. 108/1968, che in tale parte è applicabile, in virtù del generale rinvio contenuto nel già menzionato art. 1, comma 2, della L.R. n. 4/2009 e del richiamo ai "criteri di legge" previsto dall'art. 11 della stessa legge regionale ( cfr. TAR Campania Napoli sez. II sent. n. 17520/2010) ” (T.A.R. Napoli, sez. II, 02 novembre 2010, n.22110, citata;cfr. anche TAR Campania Napoli, Sez II, 5 luglio 2016, n.3341).
5. Deve infine rigettarsi la seconda censura, dedotta in via subordinata, con la quale il ricorrente solleva il vizio di incompetenza del Presidente della Giunta Regionale della Campania nell’adozione del decreto -DPGR – n. 98 del 20.7.2020;competenza che spetterebbe, sulla base dell’art. 2, comma 3 della Legge 17 febbraio 1968 n. 108, al Commissario del Governo e, pertanto, in ragione della successiva evoluzione normativa (legge 5 giugno 2003 n. 131) al Prefetto preposto all’ufficio territoriale del Governo avente sede nel capoluogo della Regione – quale rappresentante dello Stato.
In merito, il Collegio osserva che la L.R. 27 marzo 2009, n. 4 “Legge elettorale” è successiva ad entrambe le norme richiamate da ricorrente, ed ha approvato disciplinato il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali, in conformità a quanto previsto dall’art. 122 Cost e che, per quanto di interesse, ha previsto la competenza funzionale del Presidente (della Giunta) in carica alla indizione delle elezioni con adozione di tutti gli atti necessari (art. 1 comma 1).
In ragione della espressa previsione contenuta nel successivo comma 2 dello stesso art. 1 secondo cui “ all'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale si applicano la legge 17 febbraio 1968, n. 108, e la legge 23 febbraio 1995, n. 43, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, così come integrate dall'articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, ad eccezione delle parti incompatibili con quanto disposto negli articoli che seguono o da questi ultimi derogate ” (cfr. la già citata sentenza , T.A.R. Napoli, sez. II, 02 novembre 2010, n.22110), deve pertanto ritenersi che la precedente attribuzione della competenza in capo ad un organo, peraltro di natura statale e non regionale, è incompatibile con la diversa scelta di assegnazione della competenza al Presidente della Giunta Regionale;tanto anche a prescindere dalla considerazione che il corrispondente potere attribuito al Prefetto dalla legge 131/2003 era stato attribuito con norma cedevole fino “ alla data di entrata in vigore di diversa previsione contenuta nelle leggi e statuti regionali ” (cfr. Corte Cost. 05 giugno 2003, n. 196, in fattispecie analoga, secondo cui vengono in rilievo aspetti procedurali non incidenti sui principi fondamentali ricavabili in materia dalla legislazione statale, richiamati dall’art. 122 Cost primo comma).
6. Conclusivamente, il ricorso è infondato e va respinto mentre sussistono i presupposti di legge, in considerazione della natura interpretativa delle questioni sollevate, per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.