TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2021-08-04, n. 202109248

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2021-08-04, n. 202109248
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202109248
Data del deposito : 4 agosto 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/08/2021

N. 09248/2021 REG.PROV.COLL.

N. 14907/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14907 del 2019, proposto da
AT De EG, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Pericoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Elisabetta Lanzetta, Alessandro Di Meglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Elisabetta Lanzetta in Roma, via Cesare Beccaria, 29;



per l'ottemperanza

della sentenza emessa dal Tar Lazio, III ter, in data 14 novembre 2017, n. 11303.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’I.N.P.S.;

Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2021, tenutasi in modalità da remoto, la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con il presente ricorso, notificato il 18 novembre 2019 e depositato il successivo 3 dicembre, parte ricorrente agisce per l’esecuzione della sentenza del Tar Lazio, III ter, 14 novembre 2017, n. 11303, passata in giudicato e notificata, con formula esecutiva, all’INPS in data 15 aprile 2019.

2. La sentenza su indicata ha condannato l’amministrazione intimata al pagamento, in favore del ricorrente, per il cessato servizio quale Assistente ordinario, delle somme dovute per:

a) la riliquidazione dell’indennità di buonuscita, già liquidata con mandato n. 508 del 2 aprile 1996, dovendosi computare nella medesima anche l’indennità integrativa speciale prevista dall’art. 3, comma 1, l. n. 87/1994;

b) la liquidazione, sull’indennità così ricalcolata, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria maturati nel periodo dall’1 novembre 2011 al 19 febbraio 1995.

3. Si è costituito in giudizio l’INPS sostenendo che al prof. De EG sia stato già liquidato ogni compenso a lui spettante in conseguenza alla cessazione dal servizio.

Più in particolare, l’amministrazione afferma di aver pagato l’indennità di buonuscita, relativa all'intero periodo di servizio svolto presso l'Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (per il periodo 01/08/1984 - 31/10/2009), dapprima come assistente ordinario e poi come professore associato, su una base di calcolo comprensiva dell’indennità integrativa speciale nella misura del 60%, in quanto il calcolo della prestazione fatto senza indennità integrativa speciale negli anni novanta è stato comunque eseguito nuovamente nel 2009 sulla base di una retribuzione nettamente superiore a quella utilizzata nei 1992, includente anche il 60% dell'indennità integrativa speciale, ai sensi dell'art. 1 della legge 87/1994 citata.

La sede territorialmente competente non avrebbe,

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi