TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2014-04-23, n. 201404412

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2014-04-23, n. 201404412
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201404412
Data del deposito : 23 aprile 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09785/2013 REG.RIC.

N. 04412/2014 REG.PROV.COLL.

N. 09785/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n.9785 del 2013 proposto dall'Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico Fondazione S. Lucia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. G P presso il cui studio in Roma, Corso Rinascimento n.11, è elettivamente domiciliata;

contro

- il Presidente della Regione Lazio, in qualità di Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal deficit sanitario rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è per legge domiciliato;
- la Regione Lazio, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Allocca;
ed elettivamente domiciliata presso la Sede dell'Avvocatura Regionale in Roma, Via Marcantonio Colonna n.27;

per l'ottemperanza

della sentenza di questa Sezione n.7742 del 5.10.2011.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e del Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario Ad Acta;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2014 il dott. Giuseppe Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il proposto gravame parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza n.7742/2011, passata in giudicato in quanto l'appello proposto avverso la stessa è stato dichiarato inammissibile con sentenza della Sezione III del Consiglio di Stato n.878/2013, la quale in accoglimento del ricorso n.11203/2010 ha annullato:

a) il DCA n. 85/2010 recante "Finanziamento e definizione del sistema di remunerazione delle prestazioni erogate dagli IRCCS provati accreditati Santa Lucia e San Raffaele per l'attività erogata nell'anno 2010" nella parte in cui equiparando l'IRCCS a strutture private fissava il budget del 2010 in modo del tutto illegittimo;

b) la nota 27.10.2010 dell'Ufficio del Commissario per l'attuazione del pianto di rientro nella parte in cui si precisa che la valorizzazione delle prestazioni codice 75 (riconosciuta e quantificata dal decreto 85/2010) verrà fatta a conclusione del contenzioso in corso e a seguito dell'individuazione dei posti letto qualificabili come tali.

In particolare la suddetta sentenza ha affermato che i gravati provvedimenti:

I) nella fissazione del budget relativo all'anno 2010 non avevano tenuto conto dell'avvenuto annullamento della DGR 436/2007 che aveva fissato le tariffe relative alle prestazioni erogate dalla Fondazione ricorrente;

II) non avevano tenuto conto dell'avvenuta sospensione con ordinanza n.502/2010 dei decreti del Commissario ad acta nn.41 e 56 del 2009 di definizione del fabbisogno dei posti letto, finanziamento e sistema di remunerazione delle prestazioni di riabilitazione e lungo degenza post acuzie per l'anno 2009:

A sostegno della pretesa dedotta con il gravame in trattazione la Fondazione ricorrente ha fatto presente che le intimate amministrazioni non hanno provveduto a rideterminare la tariffe a seguito dell'annullamento della DGR 436/2007 e che la Regione Lazio ha limitato la liquidazione delle prestazioni entro il tetto di spesa illegittimamente fissato, senza tener conto di quanto affermato nella sentenza ottemperanda.

Si sono costituite le intimate amministrazioni contestando genericamente la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali.

Alla camera di consiglio del 26.3.2014 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il proposto gravame deve essere accolto non avendo le intimate amministrazioni prospettato alcun elemento per smentire, in fatto la pretesa attorea, con conseguente declaratoria dell'obbligo della Regione Lazio e del Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal deficit sanitario di dare esecuzione, per la parte di rispettiva competenza, alla citata sentenza entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza alla scadenza del termine assegnato all’esecuzione della sentenza de qua provvederà il Commissario ad acta, nominato sin d’ora nella persona del Direttore generale dell’Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio del Ministero della Salute, o di un funzionario dello stesso Ministero da lui delegato per l’adozione degli atti di esecuzione necessari, da compiersi entro giorni 60 (sessanta) dalla scadenza del termine in precedenza fissato, a carico e a spese, in parti uguali, delle Amministrazioni inadempienti. A detto Commissario le intimate amministrazioni dovranno tempestivamente comunicare l’avvenuto adempimento.

Condanna le intimate amministrazioni alla rifusione delle spese e degli onorari del giudizio, nella misura liquidata in dispositivo

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