TAR Bologna, sez. II, sentenza 2022-11-04, n. 202200882
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Pubblicato il 04/11/2022
N. 00882/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00336/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 336 del 2018, proposto da:
Federazione Motociclistica Italiana in persona del legale rappresentante pro tempore, A G, P F, M Z, M P, G G, E S, D T, rappresentati e difesi dagli avvocati P G, E R, P T, con recapito digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio E R in Bologna, via Galliera, 22;
contro
Comune di Castel D'Aiano, in persona del Sindaco pro tempore,
Unione Comuni dell'Appennino Bolognese, in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato D F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, piazza Cavour 2;
per l'annullamento:
- dell'ordinanza del Responsabile della Polizia Municipale del comune di Castel D’Aiano, n. 22, del 28 febbraio 2018, recante “istituzione di divieti di transito per ciclomotori e motocicli su strade comunali, vicinali, poderali o di bonifica ad uso pubblico del Comune di Castel d'Aiano”;
- nonché degli atti antecedenti, conseguenti o comunque connessi a quello impugnato, non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Castel D'Aiano e dell’Unione Comuni dell'Appennino Bolognese;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'670E59B32" data-article-version-id="57caaebe-e509-5495-93cf-d1294e9bf17a::LR4BA7FE7E2E3670E59B32::2021-08-07" href="/norms/codes/itatexti9fkbifolgczza/articles/itaartdmwl1fdnz427ee?version=57caaebe-e509-5495-93cf-d1294e9bf17a::LR4BA7FE7E2E3670E59B32::2021-08-07">art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore il dott. Gianmario Palliggiano, nell'udienza pubblica per lo smaltimento dell’arretrato del giorno 29 settembre 2022, svoltasi con modalità telematica in videoconferenza tramite Microsoft Teams, ai sensi dell’art. art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con l’odierno ricorso, ritualmente notificato e depositato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno impugnato l’ordinanza n. 22 del 28 febbraio 2018 con la quale il Responsabile della Polizia Municipale di Castel D’Aiano aveva istituito “divieti di transito per ciclomotori e motocicli su strade comunali, vicinali, poderali o di bonifica ad uso pubblico del comune di Castel D’Aiano”.
2.- Parte ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
1) Violazione degli artt. 5, comma 3, 6 e 37 d. lgs. 285/1992 (Codice della Strada), degli artt. 7 e 74 del Regolamento attuativo, approvato con d. lgs. 495/1992;dell’art. 3 l. n. 241/1990;Violazione del principio di legalità. Violazione della circolare n. 381 del 28 gennaio 2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, difetto d’istruttoria e carenza di motivazione.
Il divieto di circolazione non sarebbe giustificato dalla previsione di cui all’art. 6, comma 4, lett. a), d. lgs. 285/1992, che consente semmai la sospensione temporale del transito ma non il divieto permanente di circolazione.
Il divieto non troverebbe fondamento nemmeno nella previsione di cui alla successiva lett. b), che consente di “stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade”.
L’Amministrazione comunale, nel motivare il divieto con l’esigenza di evitare “danni alla vegetazione ed al fondo stradale oltre a problematiche connesse all’inquinamento acustico ed ambientale”, non spiega la limitazione ai soli ciclomotori e motocicli e non anche alle altre categorie di veicoli.
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 6 e 37 d. lgs. 285/1992, nonché degli artt. 7
e 74 del Regolamento attuativo. Eccesso di potere per contraddittorietà, sviamento, erroneità dei presupposti ritenuti, difetto di istruttoria, carenza di motivazione
Non appare spiegabile l’esclusione dal divieto di veicoli diversi da ciclomotori e motocicli, ove si consideri l’esigenza di ovviare ad ipotetici danni al fondo stradale ed alla vegetazione, nonché alla quiete di proprietari e di operatori dei fondi limitrofi la strada.
3) Eccesso di potere per carenza d’istruttoria e difetto di motivazione. Violazione dei principi di buon andamento ed efficienza dell’azione amministrativa, del giusto procedimento e di ragionevolezza. Difetto di motivazione.
Il Comune non avrebbe tenuto in alcun conto, nel doveroso contemperamento tra gli interessi, di quello dei privati ad utilizzare le strade comunali vicinali poderali e di bonifica, indicate nella cartografia, anche per ragioni sportive o di mero svago.
4) Violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa. Violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione, ed illogicità.
Il divieto di circolazione stradale, risolvendosi in una seria limitazione della sfera di libertà del cittadino, appare una misura non rispettosa del principio di proporzionalità, regola propria del diritto nazionale e, più in generale, dell’Unione.
5) Violazione degli artt. 5, 6 e 37 del Codice della Strada. Incompetenza. Nella fattispecie, l’ordinanza è stata adottata dal Responsabile del Corpo di Polizia Municipale, soggetto tuttavia incompetente, posto che l’art. 6 del Codice della Strada attribuisce il potere d’intervento sulle strade comunali e vicinali al Sindaco.
3.- Il Comune di Castel D’Aiano e l’Unione comuni dell’Appenino Bolognese si sono costituiti in giudizio, entrambi con memorie depositate il 27 febbraio 2019. Hanno replicato alle deduzioni di parte ricorrente, eccependo in primo luogo l’inammissibilità del ricorso per difetto d’interesse, posto che il provvedimento impugnato si rivolgerebbe a tutte le categorie di veicoli e non solo ai motoveicoli;nel merito hanno contestato la fondatezza delle censure chiedendo il loro rigetto.
4.- La causa è stata inserita nel ruolo dell’udienza pubblica del 29 settembre 2022, calendarizzata in attuazione delle Linee guida per lo smaltimento dell’arretrato negli uffici della giustizia amministrativa, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio di Stato dell’8 febbraio 2022, in attuazione del D.L. 80 del 2021, convertito dalla L. n. 113 del 2021.
Le parti, in previsione dell’udienza pubblica, hanno scambiato memorie e repliche con le quali hanno ribadito e puntualizzato le rispettive posizioni.
A conclusione dell’udienza pubblica il Collegio ha introitato la causa per la decisione.
5.- Si ritiene opportuno esaminare in via preliminare l’ultima censura, con la quale parte ricorrente ha rilevato l’incompetenza del Responsabile del Corpo di Polizia Municipale ad adottare l’ordinanza impugnata, posto che l’art. 6 d. lgs. 285/1992 affida i relativi poteri al Sindaco.
La censura è infondata.
Come chiarito da pacifica giurisprudenza, è vero che l’art. 6 d. lgs. 285/1992 attribuisce espressamente al Sindaco i poteri in ordine all’adozione dei provvedimenti di regolamentazione della circolazione per le strade comunali e vicinali dei veicoli fuori i centri abitati, tuttavia la norma, a seguito del passaggio dei poteri di gestione dagli organi politici a quelli amministrativo-burocratici, sancito dalle diverse riforme amministrative iniziate negli anni ‘90 (cfr., da ultimo, art. 107 d. lgs. 267/2000), deve intendersi riferito attualmente alla dirigenza dell’ente (T.A.R. Venezia, sez. I, 3 aprile 2013, n. 494;T.A.R. Firenze, sez. I, 16 giugno 2014, n. 1033, Id., 8 febbraio 2021, n. 215). Pertanto, i provvedimenti coi quali si disciplina la circolazione sulla viabilità comunale, le modalità di accesso alla stessa ed i relativi orari, incluso l'eventuale divieto per talune categorie di veicoli, i controlli e le sanzioni, ai sensi degli artt. 6 e 7 d. lgs 285/1992 (Codice della Strada), assumendo natura tipicamente gestoria ed esecutiva, appartengono alla competenza dei dirigenti e non più a quella del sindaco, anche avendo riguardo all'assenza di ragioni d’urgenza che potrebbero giustificare l'adozione di un’ordinanza contingibile e urgente, i cui presupposti sono del tutto diversi da quelli alla base del provvedimento impugnato (Cons. Stato, sez. V, 13 luglio 2017, n. 3460).
6.- Per il resto il ricorso merita accoglimento. L’ordinanza si presenta infatti illegittima in quanto impone un divieto circoscritto ai soli motoveicoli con esclusione di altre categorie, introduce una limitazione a tempo indeterminato e non è ben chiara circa le ragioni di interesse pubblico poste a suo fondamento.
6.1.- Parte ricorrente segnala – e su questo fonda per implicito il proprio interesse a ricorrere - che l’ordinanza vieta il transito di ciclomotori e di motocicli in strade extraurbane comunali e vicinali, le quali, tuttavia, possono continuare ad essere percorse da tutte le altre categorie di veicoli;in questo modo sarebbe impossibile realizzare quegli obiettivi, in termini di inquinamento acustico ed ambientale, che proprio l’ordinanza in questione mira a realizzare.
Quest’ultimo aspetto è contestato dall’amministrazione comunale la quale, nella memoria depositata il 28 luglio 2022, fa presente che l’ordinanza ha ad oggetto, per la maggior parte, i sentieri CAI e non le strade asfaltate, solo quest’ultime idonee al transito quotidiano di automobili e mezzi pesanti;ciò si evincerebbe anche dalle foto allegate alla Relazione di servizio degli operatori di polizia municipale prot. n. 2018/0018382 del 5 novembre 2018. Pertanto, i veicoli a motore che possono transitare sulle strade oggetto dell’ordinanza sono solo quelli nella stessa tassativamente individuati, con esclusione di tutti gli altri, comprese le moto. Da qui, si ricaverebbe anche il difetto d’interesse dei ricorrenti, sia riguardo alla Federazione motociclistica italiana, portatrice di un interesse collettivo di categoria, sia dei singoli ricorrenti, in quanto motociclisti, posto che un eventuale accoglimento dell’impugnazione annullerebbe il solo punto 1) dell’ordinanza, lasciando in vita i punti 2) e 3).
Nello specifico, il punto 2) dell’ordinanza esclude dal divieto il transito dei veicoli a motore eseguito per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali, dei servizi di manutenzione dei tracciati e della vigilanza svolte da operatori a favore dei quali, a richiesta, potranno essere rilasciate specifiche autorizzazioni. Il punto 3) prevede la concessione di ulteriori transiti in deroga previa valutazione da eseguirsi in relazione allo stato dei percorsi ed alla natura delle richieste.
6.2.- In realtà, le puntualizzazioni dell’amministrazione non trovano completo riscontro nel contenuto dell’ordinanza.
Riguardo all’interesse, è del tutto evidente che i ricorrenti, inclusa la Federazione motociclistica italiana, si dolgono del fatto che l’ordinanza precluda a ciclomotori e motocicli il transito su determinate strade e, quindi, il loro interesse è al ripristino delle prescrizioni di normalità riguardo alla circolazione.
Riguardo all’ambito soggettivo di applicazione, l’ordinanza, in rubrica, ha precisamente come oggetto: l’istituzione di divieti – ai sensi degli artt. 5, 6 e 37 d. lgs. 285/1882 - di transito per ciclomotori e motocicli su strade comunali, vicinali, poderali o di bonifica ad uso pubblico del comune di Castel D’Aiano.
Nella parte dispositiva l’ordinanza fissa il divieto di transito: “ai ciclomotori, motocicli e quadricicli così come identificati dagli artt. 52 e 53 del nuovo Codice della Strada”.
Sul punto, l’art. 5, comma 3, D. lgs. 285/1992 precisa che: “I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali.”.
L’art. 6, comma 4, d. lgs 285/1992 chiarisce che: “L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3:
a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade, con particolare riguardo a quelle che attraversano siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.”.
L’art. 52 d. lgs 285/1992 – espressamente richiamato dall’ordinanza come il successivo art. 53 – fa riferimento espressamente, sia nella rubrica sia nel testo, ai ciclomotori. Tali sono, ai sensi dell’art. 52, comma 1, lett a), i “veicoli a motore a due o tre ruote” aventi le caratteristiche tecniche indicate alle lettere a) e b).
L’art. 53 d. lgs. 285/1992 definisce quali motoveicoli, i “veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote.”.
L’ordinanza non contempla anche l’art. 54 del Codice della strada, norma che richiama la diversa categoria degli “autoveicoli”, definiti quali “veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli”.
6.3.- Alla luce della normativa sopra illustrata, per l’ambito soggettivo di applicazione, l’ordinanza in discussione appare limitarsi in maniera irragionevole e comunque ingiustificata ai soli motoveicoli.
Riguardo poi alle ragioni fondanti il divieto, l’amministrazione comunale ha prospettato non meglio precisati “danni alla vegetazione ed al fondo stradale oltre a problematiche connesse all’inquinamento acustico ed ambientale”.
E’ tuttavia evidente che questi aspetti non sono da soli sufficienti a supportare la misura interdittiva, per giunta con effetto sine die e circoscritta ai soli motocicli, atteso che l’inquinamento acustico e quello ambientale sarebbero prodotti da qualsiasi tipologia di veicolo a motore che transiti per quelle strade.
6.4.- L’amministrazione comunale ha inoltre manifestato la preoccupazione per l’eventuale “compromissione della stabilità e regolare fruibilità dei tracciati provocando danni irreversibili ai fondi stradali ed alla vegetazione locale disturbando la fruibilità dei percorsi da parte dei proprietari e degli operatori”.
Anche in questo caso, tuttavia, l’amministrazione – con evidente difetto d’istruttoria - sembra fondarsi su aspetti generici e comunque non certi per cause, dimensioni e tipologia, finendo per coinvolgere una pluralità di strade pubbliche, nemmeno individuate nominativamente ma solo tracciate nella cartografia.
7.- Per quanto sopra il ricorso va accolto con conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata
Le spese, determinate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti dell’amministrazione comunale.
Appare ragionevole compensarle nei confronti dell’Unione dei comuni dell’Appennino Bolognese, in relazione al ruolo marginale rivestivo nella contestata fase procedimentale che ha condotto al provvedimento impugnato.