TAR Lecce, sez. III, sentenza 2023-03-20, n. 202300360
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Testo completo
Pubblicato il 20/03/2023
N. 00360/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00011/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato V R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento dirigenziale dello Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Lecce prot. -OMISSIS- del 30/10-3/11/2021, notificato in data 3/11/2021, con il quale è stata rigettata l'istanza/dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare subordinato presentata il 30/7/2020, ai sensi dell’art. 103 del D.L. n. 34/2020, convertito con modifiche nella L. n. 77/2020, dal datore di lavoro Sig.ra -OMISSIS- in favore dell’extracomunitario ricorrente e di ogni altro atto consequenziale o presupposto, ancorché non conosciuto, lesivo delle ragioni giuridiche del ricorrente,
nonché
per l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1° febbraio 2023 la Cons. dott.ssa P M e udito per la parte ricorrente l’avv. V. Raganato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.E’ impugnato l’epigrafato provvedimento dirigenziale dello Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Lecce prot. -OMISSIS- del 30/10-3/11/2021, notificato in data 3/11/2021, con il quale è stata rigettata l'istanza/dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare subordinato presentata il 30/7/2020, ai sensi dell’art. 103 del D.L. n. 34/2020, convertito con modifiche nella L. n. 77/2020, dal datore di lavoro Sig.ra -OMISSIS- in favore dell’extracomunitario ricorrente (con la motivazione: “Visto il parere non favorevole espresso dall’I.T.L. per il seguente motivo: Da una verifica effettuata sulla banca dati in uso a questo Ufficio non risulta alcun reddito imponibile e/o fatturato del datore di lavoro. Non risulta indicato il livello di inquadramento e le mansioni del lavoratore da assumere”) e ogni altro atto consequenziale o presupposto, ancorché non conosciuto, lesivo delle ragioni giuridiche del ricorrente, che chiede, altresì, l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
1.1. A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.
Violazione e/o erronea interpretazione dell’art. 103, comma 1, D.L. n. 34/2020, convertito con modifiche nella L. n. 77/2020, e della disciplina normativa subordinata attuativa, con riferimento all’asserita mancata sussistenza del requisito reddituale del datore di lavoro - Eccesso di potere, disparità di trattamento, illogicità.
Violazione e/o erronea interpretazione dell’art. 103, comma 1, D.L. n. 34/2020, convertito con modifiche nella L. n. 77/2020, e della disciplina normativa subordinata attuativa, con riferimento alla mancata indicazione del livello di inquadramento e delle mansioni del lavoratore da assumere - Eccesso di potere, illogicità.
1.2. Il 7 gennaio 2022 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce per l’Amministrazione Prefettizia intimata.
1.3. Con decreto n. 1/2022, pubblicato il 4.1.2022, il Presidente di questa Sezione ha negato la concessione “dell’invocata tutela cautelare urgente presidenziale” non ravvisando i presupposti di cui all’art. 56 c.p.a e, “ in particolare, del pregiudizio di estrema gravità ed urgenza tale da non consentire dilazione neppure sino alla data della prossima Camera di Consiglio utile della Sezione, tenuto conto che l’impugnato provvedimento di diniego è stato adottato e notificato all’extracomunitario ricorrente il 3 Novembre 2021, nel mentre il ricorso contenente l’istanza di tutela cautelare urgente monocratica è stato depositato (per libera scelta dalla parte ricorrente) solo in data odierna”.
Del pari, con decreto n. 6/2022, pubblicato il 27.01.2022, della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato istituita presso questo Tribunale, è stata respinta l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposta dal ricorrente nel giudizio avverso il provvedimento in premessa.
1.4. Con ordinanza interlocutoria n. 50/2022, pronunciata in esito all’udienza in Camera di Consiglio del 25.01.2022, questa Sezione “ Considerato che il provvedimento dirigenziale impugnato si basa sul parere non favorevole dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro (essenzialmente) in quanto “da una verifica effettuata sulla banca dati in uso a questo Ufficio non risulta alcun reddito imponibile e/o fatturato del datore di lavoro……… ” ha disposto “ incombenti istruttori a carico della Prefettura resistente, ordinando l’esibizione di una relazione di chiarimenti sulla vicenda dedotta in contenzioso che, in particolare, precisi da quali dati fiscali - da prodursi in copia - è emersa la citata assenza di redditi imponibili in capo al datore di lavoro dell’extracomunitario ricorrente”.
A seguito dell’adempimento dell’incombente istruttorio, con ordinanza cautelare n. 120 del 9.03.2022, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare proposta dal cittadino senegalese ricorrente.
Con ordinanza n. 2776/2022, il Consiglio di Stato, in riforma della citata ordinanza cautelare di questo Tribunale n. 120/2022, ha accolto l’istanza cautelare di primo grado in quanto “ Il provvedimento di diniego si fonda sul parere sfavorevole dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, in quanto non risulta alcun reddito imponibile e/o fatturato