TAR Roma, sez. III, sentenza 2024-01-30, n. 202401773

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2024-01-30, n. 202401773
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202401773
Data del deposito : 30 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/01/2024

N. 01773/2024 REG.PROV.COLL.

N. 08891/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



contro

VI AC, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Discepolo, Corrado AC e Lara Discepolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale dell’avvocato Maurizio Discepolo, via Conca d’oro, 184/190, pal. D;



per chiarimenti

in ordine alla corretta esecuzione dell’Ordinanza del T.A.R. Lazio, Sez. III, n. 7267/2023 pubblicata in data 31.10.2023, confermata dall’Ordinanza Cautelare del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4985 del 07.12.2023, pubblicata in data 12.12.2023.

Vista l’istanza di chiarimenti ex art. 112, comma 5, cod. proc. amm.;

Visto l’art. 112 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2024 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (“ EC ”), con istanza ex art. 112, comma 5, c.p.a depositata in data 11 gennaio 2024, chiedeva chiarimenti in ordine alla corretta esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 7267 del 31 ottobre 2023, resa da questa Sezione all’esito dell’udienza camerale del 25 ottobre 2023 e integralmente confermata dal Consiglio di Stato, Sezione Quarta, con ordinanza n. 4985 del 12 dicembre 2023.

1.1. In particolare, per quel che concerne il decisum cautelare rispetto al quale il EC ha esperito l’azione di ottemperanza di chiarimenti, giova sinteticamente ricordare che con la citata ordinanza di questa Sezione n. 7267/2023 è stata sospesa l’efficacia del gravato provvedimento – ossia, quello con il quale non è stata ritenuta sufficiente la prova attitudinale svolta dalla dott.ssa VI AC (parte ricorrente nel giudizio principale) in relazione al concorso indetto dal EC con decreto del Direttore Generale per le risorse e l’innovazione pubblicato sulla G.U.R.I. n. 25 del 31 marzo 2023 per n. 50 posti di segretario di legazione – ed è stata conseguentemente disposta l’ammissione con riserva della parte ricorrente alle successive prove d’esame della procedura concorsuale per cui è causa.

2. Il EC, con l’istanza in esame, nutrendo dubbi circa l’esatto contenuto dell’obbligo conformativo scaturente dal provvedimento cautelare adottato da questa Sezione in favore della parte ricorrente, chiedeva chiarimenti in ordine alle concrete modalità con le quali si sarebbero dovute svolgere le “successive prove d’esame della procedura concorsuale per cui è causa”, posto che, nel frattempo, il predetto concorso si era concluso ed era anche stata pubblicata la graduatoria di merito dei 48 candidati risultati vincitori.

2.1. Il EC, reputando che l’organizzazione di prove scritte ad hoc per la sola parte ricorrente potesse essere viziata sotto il profilo della violazione del principio dell’anonimato e di quello della par condicio , asseriva di aver esplorato distinte modalità attuative del dictum cautelare, senza individuare alcuna modalità tale da consentire un’esatta esecuzione della richiamata ordinanza cautelare e, al contempo, salvaguardare la legittimità dell’azione amministrativa e dell’intera procedura concorsuale di cui si tratta.

2.2. La dott.ssa VI AC, con note depositate in data 19 gennaio 2024, eccepiva l’inammissibilità dell’istanza esperita dal EC ai sensi dell’art. 112, comma 5, c.p.a. evidenziando, da un lato, che il dispositivo dell’ordinanza cautelare risultava inequivoco nella parte in cui disponeva la sua ammissione con riserva alle successive prove d’esame e, dall’altra, evidenziava che l’iniziativa giudiziale del EC avrebbe rappresentato un indebito tentativo di ottenere una preventiva approvazione da parte dell’Autorità giurisdizionale in ordine alle modalità di svolgimento di adempimenti di esclusiva competenza dell’amministrazione.

La parte ricorrente, nel merito, eccepiva comunque che la modalità esecutiva prospettata dal EC al punto 4) della istanza in esame – consistente nell’ammissione della ricorrente alle prove scritte del prossimo concorso per segretario di legazione – risultava inaccettabile e non satisfattiva della posizione giuridica soggettiva dedotta nel giudizio principale.

2.3.

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