TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-07-04, n. 202302233

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-07-04, n. 202302233
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202302233
Data del deposito : 4 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/07/2023

N. 02233/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02498/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2498 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, Ministero della Difesa - Legione Carabinieri Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

per l’annullamento

quanto al ricorso principale :

- del provvedimento disciplinare, di cui alla nota prot. n. 199/5 del 06/08/2019, notificato in pari data, con il quale è stata inflitta al ricorrente “la punizione disciplinare di corpo di giorni tre di consegna”;

- della determinazione n. 268/4-1-2019 di prot. del 30/09/2019, notificato il 01/10/2019 alle ore 10.45, con cui il Comandante Provinciale dei Carabinieri di -OMISSIS-, Col. -OMISSIS-, ha rigettato il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente, avverso la su indicata sanzione disciplinare di corpo;

- della nota prot nr. 28/10-2019 del 3/7/2019 con la quale il Comandante Provinciale dei Carabinieri di -OMISSIS- ha “proposto il trasferimento del LGT C.S. -OMISSIS- -OMISSIS- (986127NH), Comandante della Stazione CC di -OMISSIS-”;

- della determinazione prot. n. 8613/74-3-T del 07/08/2019, notificata in pari data, con la quale il Comandante della Legione Carabinieri Sicilia dispone il “trasferimento a domanda del Lgs. C.S. -OMISSIS- -OMISSIS- dalla Stazione -OMISSIS-, quale Comandante, senza A.S.G .I. alla Stazione -OMISSIS- (Reparto Operativo – Nucleo Informativo, quale addetto, s.a.s.)”;

- della scheda valutativa del LGT C.S. -OMISSIS- -OMISSIS-, redatta in data 03/09/2019, compilata ai fini della “partecipazione al concorso, per titoli, per le immissioni nel ruolo straordinario a esaurimento degli ufficiali”;

- di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e/o conseguenti a detti provvedimenti;

quanto al ricorso per motivi aggiunti:

- dei provvedimenti impugnati con il ricorso principale anche sotto l’ulteriore profilo con il quale si eccepisce la “violazione e falsa applicazione del punto 420 – cap. V, denominato “esposti anonimi od apocrifi” del vigente Regolamento Generale per l’Arma dei Carabinieri”.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa - Legione Carabinieri Sicilia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2022 il dott. F M e uditi per il ricorrente i suoi difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato il 26 novembre 2019 e depositato in pari data, il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato di irrogazione della sanzione disciplinare di 3 giorni di consegna compendiata nella seguente motivazione: “Comandante di stazione capoluogo, nel proprio profilo facebook “aperto” e visibile ad una pluralità indiscriminata di persone, con la foto del proprio volto e le indicazioni delle proprie generalità, pubblicava e commentava in maniera inopportuna quattro “post” raffiguranti personaggi politici nazionali e magistrati. Tale condotta ha leso il prestigio dell’istituzione e violato la circolare nr. 1104/43-8-1-1994 del 23.08.2014 dell’Ufficio operazioni del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, gli articoli del testo unico delle disposizioni regolamentari nr. 713, commi 2 e 3, nr. 717, nr. 725, commi 1 e 2 lettera h), nr. 732, commi 1 e 5 lettera a). Mancanza commessa a -OMISSIS-, dal 13 giugno 2019 al 21 giugno 2019, nel grado di Luogotenente carica speciale” .

Con lo stesso mezzo il ricorrente ha altresì impugnato il successivo provvedimento di reiezione del ricorso gerarchico dallo stesso presentato, la nota prot nr. 28/10-2019. del 3/7/2019 con la quale il Comandante Provinciale dei Carabinieri di -OMISSIS- ha proposto il suo trasferimento, la determinazione prot. n. 8613/74-3-T del 07/08/2019, con la quale il Comandante della Legione Carabinieri Sicilia ha disposto il suo trasferimento a domanda dalla Stazione -OMISSIS-, quale Comandante, senza A.S.G .I. alla Stazione -OMISSIS- (Reparto Operativo – Nucleo Informativo, quale addetto, s.a.s.) nonché la scheda valutativa redatta dall’Amministrazione il 03/09/2019, ritenuta pregiudizievole rispetto alla “partecipazione al concorso, per titoli, per le immissioni nel ruolo straordinario a esaurimento degli ufficiali”.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

1) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1397 del d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 comma 6. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1397 del d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 comma 3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1397 del d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 comma 2 (primo periodo). Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento” .

Il ricorrente deduce che il Comandante Provinciale avrebbe illegittimamente inviato il “rapporto disciplinare” al Comandante della Compagnia dei Carabinieri di -OMISSIS-, affinché procedesse ad esaminare direttamente la sua posizione disciplinare e solo per conoscenza al Comandante della Legione dei Carabinieri della Sicilia, sebbene quest’ultimo fosse il Comandante di corpo, ossia il soggetto che, ai sensi della Guida tecnica “Procedure disciplinari” del Ministero della Difesa - direzione generale per il personale militare, deve procedere alla “…prima valutazione circa i fatti che possono integrare illeciti disciplinari per stabilirne la portata”.

2) “Eccesso di potere sotto il profilo dell’arbitrarietà, dello straripamento e della contraddittorietà manifesta”.

Sostiene il ricorrente che il “rapporto disciplinare” redatto dal Comandante provinciale, inviato al Comandante della Compagnia, conterrebbe un giudizio arbitrario (anziché una valutazione obiettiva sui fatti oggetto di contestazione) e contraddittorio (mancando una connessione tra gli atti d’impulso del procedimento e la lesione del prestigio che l’Arma dei Carabinieri).

3) “Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di competenza”.

Il ricorrente deduce il difetto di competenza nell’esercizio della prerogativa del pronunciamento sul ricorso gerarchico in quanto esercitata dal Comandante provinciale ovvero dal soggetto che avrebbe redatto il rapporto disciplinare, per cui la stessa non sarebbe stata svolta in posizione di neutralità.

4) “ Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria in ordine alle modalità di acquisizione e dell’onere di accertamento della prova anche con riferimento alla mancata identificazione del soggetto che ha avuto accesso al profilo facebook dell’incolpato. Eccesso di potere sotto il profilo dell’assenza di elementi probatori certi a carico dell’incolpato - Violazione del principio del contraddittorio e delle garanzie di difesa ”.

Secondo il ricorrente l’istruttoria volta all’acquisizione degli screenshot si sarebbe svolta in modo inadeguato, fondandosi il provvedimento sanzionatorio su copie cartacee non assistite da idonei elementi di garanzia e, dunque, facilmente alterabili e che sarebbe sconosciuto il soggetto che li ha realizzati. Di qui, il difetto di genuinità nella formazione della prova fondativa della responsabilità del ricorrente, con violazione della legge n. 48/2008 sull’obbligo da parte della polizia giudiziaria di rispettare determinati protocolli di comportamento a tutela del diritto di difesa del ricorrente.

5) “Carenza di istruttoria. difetto di motivazione. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti. Manifesta arbitrarietà, irrazionalità ed illogicità. Eccesso di potere sotto il profilo dello straripamento. violazione e falsa applicazione degli artt. 1466 e 1472, commi 1, 2 e 3 del c.o.m.. violazione e falsa applicazione degli artt. n. 713 (commi 2 e 3) anche con riferimento agli artt. 1483 e 1350, comma 2 del c.o.m., n. 717, n. 725 (commi 1 e 2 lett. h), n. 732 (commi 1 e 5 lett. a) del t.u.r.o.m. Violazione e falsa applicazione della circolare n. 1104/43-8-11994 del 23/08/2014 del comando generale dell’arma dei carabinieri - s.m. ufficio operazioni. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1265, primo comma, del d.lgs. n. 66/2010. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1398, comma 6 del d.p.r. n. 90/2010”.

Il ricorrente sostiene la sproporzione della sanzione disciplinare;
il contenuto dei post condivisi e i relativi commenti ivi riportati sarebbero invece espressivi della libera manifestazione di pensiero in relazione a “fatti ampiamente dibattuti dai media”;
lamenta anche il difetto di motivazione in quanto il provvedimento di reiezione non avrebbe rispettato la forma concisa, né valutato attentamente i fatti e la loro rispondenza con le norme violate. Sostiene infine, che il provvedimento disciplinare potrebbe essere stato l’effetto ritorsivo di una sua segnalazione del 10/08/2019, nota prot. n. 22/76 al Comandante provinciale e che prima di allora “aveva sempre ottenuto note caratteristiche eccellenti e aveva tenuto una condotta esemplare nei 36 anni si servizio trascorsi nell’Arma dei Carabinieri”.

6) “Illegittimità e/o eccesso di potere per violazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990 (carenza di motivazione). Illegittimità per violazione dell’art. 97 Cost.. Violazione dei principi di buon andamento, trasparenza ed efficienza dell’azione e delle scelte amministrative. Illegittimità per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 32 e 97 della Costituzione italiana. Eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, irrazionalità, contraddittorietà, incongruenza, irragionevolezza. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta. Travisamento della situazione di fatto. errore sui presupposti. difetto e/o apoditticità della motivazione, carenza di istruttoria. Eccesso di potere per contraddittorietà, perplessità e sviamento dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto e/o carenza di istruttoria. Illegittimità per invalidità derivata”.

Il ricorrente deduce che non sarebbe stato comunicato né l’avvio del procedimento né garantito contradditorio sulla “proposta” di trasferimento del ricorrente da “Comandante della Stazione Carabinieri di -OMISSIS-” al “Nucleo informativo del dipendente reparto operativo”;
detto provvedimento sarebbe inoltre motivato sulla base di risultanze probatorie ancora da accertare perché contenute nel rapporto disciplinare benché esso contenesse un giudizio prognostico sulla sua responsabilità.

7. “Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti. Illogicità manifesta. Illegittimità per invalidità derivata”.

Secondo il ricorrente le violazioni imputategli sarebbero state pregiudizievoli persino sulla scheda valutativa rilasciata dall’Amministrazione il 3/9/2019 finalizzata alla “partecipazione al concorso, per titoli, per le immissioni nel ruolo straordinario a esaurimento degli ufficiali”. Tale scheda, infatti, non terrebbe conto del ricorso gerarchico depositato in data 5/9/2019, ma sarebbe espressiva, nei fatti, di un giudizio prognostico di responsabilità per come poi espresso nel rigetto del ricorso amministrativo dell’01/10/2019. Di qui l’illegittimità derivata della scheda valutativa.

Per resistere al ricorso, si sono costituiti il Ministero della Difesa e il Comando Legione Carabinieri Sicilia per il tramite dell’Avvocatura dello Stato.

Con ricorso per motivi aggiunti, notificati in data 13/01/2020 e depositati il successivo 14 gennaio successivo, il ricorrente ha impugnato anche un documento denominato “annotazione di servizio”, rilasciato in data 21.06.2019 dal Comandante del Reparto Operativo del Comando Provinciale dei CC di -OMISSIS-, depositato in corso di causa dal Ministero resistente, articolando la seguente censura: “ Illegittimità per violazione e falsa applicazione del n. 420 - Cap. V del vigente regolamento generale per l’arma dei Carabinieri. Grave inosservanza degli obblighi relativi alla mancata consegna dell’annotazione di servizio in seguito alle puntuali e ripetute richieste di accesso agli atti per controdedurre sul procedimento disciplinare intrapreso a carico del ricorrente. Violazione conseguente del principio costituzionale del diritto ad una piena difesa. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta. Travisamento della situazione di fatto. Errore sui presupposti. Sviamento dell’azione amministrativa ”.

Il ricorrente lamenta che il predetto documento non gli sarebbe stato consegnato nonostante le ripetute richieste di accesso agli atti (con conseguente lesione del diritto di diritto di difesa) e che le notizie presuntivamente riferite al Colonnello Comandante provinciale dei Carabinieri di -OMISSIS- andrebbero equiparate ad esposti anonimi sulla cui base sarebbero vietate verifiche ai sensi del n. 420 - Cap. V del vigente regolamento generale per l’arma dei Carabinieri.

Con ordinanza n. -OMISSIS-/2020 la domanda cautelare di parte ricorrente è stata respinta (per assenza del requisito del periculum in mora) ed è stata disposta “ l’acquisizione da parte dell’Amministrazione di ogni utile ulteriore elemento relativo alle modalità con cui sono pervenute le segnalazioni su quanto postato dal ricorrente nel proprio profilo facebook da cui ha preso la stura il procedimento disciplinare ”.

In relazione a quanto richiesto, il Comando di -OMISSIS- dei Carabinieri ha rappresentato di avere appreso tali informazioni direttamente dal Procuratore della Repubblica di -OMISSIS-.

Le parti hanno depositato memorie e documenti in vista dell’udienza di merito all’esito della quale la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Viene in decisione il ricorso avente ad oggetto il provvedimento disciplinare, di cui alla nota prot. nr. 199/5 del 06/08/2019, con il quale è stata inflitta al ricorrente “la punizione disciplinare di corpo di giorni tre di consegna” e la determinazione n. 268/4-1-2019 di prot. del 30/09/2019, con cui il Comandante Provinciale Carabinieri -OMISSIS- ha rigettato il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente, avverso la suindicata sanzione disciplinare.

Il ricorrente ha inoltre censurato, per invalidità derivata, anche la nota prot nr. 28/10-2019 del 3/7/2019 con la quale il Comandante Provinciale dei Carabinieri di -OMISSIS- ha proposto il suo trasferimento, la determinazione prot. n. 8613/74-3-T del 07/08/2019, con la quale il Comandante della Legione Carabinieri Sicilia ha disposto il suo trasferimento a domanda dalla Stazione -OMISSIS- nonché la scheda valutativa redatta dall’Amministrazione il 03/09/2019.

Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto che il Comandante Provinciale avrebbe illegittimamente inviato il “rapporto disciplinare” al Comandante della Compagnia dei Carabinieri di -OMISSIS-, affinché procedesse ad esaminare direttamente la sua posizione disciplinare e solo per conoscenza al Comandante della Legione dei Carabinieri della Sicilia, sebbene quest’ultimo fosse il Comandante di corpo, ossia il soggetto che, ai sensi della Guida tecnica “Procedure disciplinari” del Ministero della Difesa - direzione generale per il personale militare, deve procedere alla “…prima valutazione circa i fatti che possono integrare illeciti disciplinari per stabilirne la portata”.

La censura è infondata.

Il Comandante Provinciale, effettivamente, non è Comandante di Corpo, ma appartenente al medesimo Corpo del ricorrente, mentre tale funzione, nell’organizzazione territoriale dell’Arma dei Carabinieri, è svolta dal Comandante della Legione Carabinieri. Trova però applicazione il comma 3 del citato articolo 1397 “Procedura da seguire nel rilevare l’infrazione”, che rimanda la competenza disciplinare al Comandante di reparto, ossia al Comandante della Compagnia. Ed invero la resistente amministrazione ha dedotto che:

- la Guida tecnica “Procedure disciplinari” al capitolo primo – sezione I “La disciplina Militare” - fornisce chiare indicazioni in materia e, segnatamente, sull’obbligatorietà dell’azione disciplinare posto a carico di “ogni superiore”. Al capitolo IV “La Disciplina di Corpo”, alla II Sezione “Il Procedimento Disciplinare di Corpo”, richiamando l’art. 1397 del D.lgs. 15.03.2010 nr. 66, rammenta le disposizioni relative alla trasmissione del rapporto a seguito del rilevamento di una infrazione disciplinare commessa da un militare;

- nel caso di specie sono state stilate dal Comando Provinciale due note distinte: la prima, avente protocollo nr. 268/1-2019, diretta al Comandante della Compagnia di -OMISSIS- per l’esame disciplinare, e una seconda, nr. 268/2-2019, indirizzata al Comandante di Corpo, con la quale, nel riferire l’accaduto, si esprimeva esplicita riserva di comunicare gli esiti delle valutazioni disciplinari.

Ne consegue che l’Autorità gerarchica di riferimento, dotata del relativo potere, era senza dubbio il Comandante della Compagnia di -OMISSIS- al quale dunque, non può essere imputato alcun difetto di competenza con riguardo alla sanzione disciplinare emessa con il provvedimento impugnato.

È del pari infondato il secondo motivo.

Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, le note redatte dal Comando Provinciale, inviate rispettivamente al superiore diretto dell’Ispettore, il Comandante della Compagnia CC di -OMISSIS-, e agli Uffici Legionali (OAIO e Personale) di Palermo, non contengono valutazioni di carattere “personale”, ma la constatazione dei fatti in cui si evidenziavano i comportamenti censurabili riconducibili alla condotta tenuta dall’Ispettore nella circostanza.

Non sussiste neppure il vizio di incompetenza nell’esercizio della prerogativa del pronunciamento sul ricorso gerarchico di cui al terzo motivo del ricorso principale atteso che il Comandante Provinciale ha provveduto a segnalare l’infrazione disciplinare al superiore gerarchico dell’Ispettore, il Comandante della Compagnia CC di -OMISSIS-, comandante di reparto dell’Ispettore, che ha di conseguenza dato corso al relativo procedimento disciplinare secondo le norme previste dal C.O.M. Pertanto, il Ricorso Gerarchico presentato dall’Ispettore, è stato valutato legittimamente dal Comandante Provinciale poiché sovraordinato all’Ufficiale che ha emesso la sanzione disciplinare di corpo nei confronti dell’Ispettore.

Con il quarto motivo il ricorrente ha messo in dubbio la genuinità nella formazione della prova della responsabilità del ricorrente, rilievi non considerati neppure nel provvedimento di reiezione del ricorso gerarchico.

La censura è infondata atteso che sarebbe stato onere del ricorrente asseritamente leso da un eventuale reato informatico dimostrare la non corrispondenza alla sua persona dei contenuti informatici contestati.

Nel caso di specie il ricorrente sebbene abbia ventilato, già in sede di giustificazioni fornite al Comandante di reparto in data 3 agosto 2019, la possibilità che i post in questione non fossero genuini, ma manipolati da possibili azioni di hacker, non intraprendeva tuttavia alcuna iniziativa finalizzata a tutelare nelle apposite sedi la propria persona. Non si vede pertanto perché la resistente amministrazione, prima di procedere in sede disciplinare, dovrebbe necessariamente verificare la genuinità o l’eventuale violazione di legge da parte di hacker dei profili social dei propri dipendenti, peraltro tutti agenti o ufficiali di P.G.

Risulta infondato anche il quinto motivo.

Osserva il Collegio che, secondo consolidata giurisprudenza, “i social networks, fra cui facebook, non possono essere considerati come siti privati, in quanto non solo accessibili ai soggetti non noti cui il titolare del sito consente l'accesso, ma altresì suscettibili di divulgazione dei contenuti anche in altri siti: la collocazione di una fotografia o di un testo su facebook implica una sua possibile diffusione a un numero imprecisato e non prevedibile di soggetti e quindi va considerato, sia pure con alcuni limiti, come un sito pubblico. Ciò posto, l’ordinamento militare, il codice (ex D.Lgs. n. 66 del 2010) e il testo unico (ex D.P.R. n. 90 del 2010), contengono espresse disposizioni sulle modalità con cui il militare può rappresentare situazioni anche critiche in cui si trova, permanendo pur sempre l’obbligo del militare di utilizzare i sistemi riservati e di non pubblicare fotografie o divulgare commenti in grado di nuocere al prestigio dell’amministrazione” (cfr. T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. I, 18/11/2022, n. 1345;
T.A.R. Friuli-V. Giulia, Trieste, Sez. I, 12/12/2016, n. 562).

Rileva ancora il Collegio che la contestazione mossa al ricorrente possa essere effettivamente ritenuta afferente, quanto meno in termini potenziali, ad una espressione della fondamentale libertà di manifestazione del pensiero che è consacrata sia nel testo costituzionale (art. 21, comma 1, a mente del quale “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione” ) sia nella disciplina eurounitaria (art. 11, comma 1, della Carta diritti fondamentali UE, secondo cui “ Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera” ) sia, infine, in quella europea (art. 10, comma 1, della Convenzione EDU, a mente del quale “Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera” ).

Il Collegio osserva però che la giurisprudenza è concorde nel ritenere che se da un lato, negli ordinamenti liberali - al novero dei quali quello italiano va ascritto - in linea di principio non è vietato al cittadino avere opinioni personali di qualsiasi contenuto, anche dissonante dai principi costituzionali fondanti, né esprimerle, purché continentemente e comunque sempre con modalità non apologetiche, neppure v’è dubbio, d’altra parte, che più stringenti limiti, anche in punto di espressione di tali opinioni, possano essere imposti ai militari in servizio e ad alcune categorie di pubblici funzionari (arg. ex art. 98, terzo comma, Cost.);
sicché tale oggettiva ed astratta riconducibilità della condotta del militare all’evocato principio fondamentale non vale ex se ad escludere la possibile rilevanza disciplinare della stessa, in considerazione dei limiti che il suo perimetro applicativo sopporta.

La Corte costituzionale ne ha, infatti, rimarcato, con numerose pronunce, i confini, a tutela, ad esempio, della sicurezza dello Stato, “riferita alla tutela della esistenza, della integrità, della unità, della indipendenza, della pace e della difesa militare e civile dello Stato” (sent. n. 25 del 1965) ovvero del prestigio del Governo, dell’ordine giudiziario e delle forze armate (sent. n. 20 del 1974). La stessa Corte di Cassazione ha riconosciuto che viene in considerazione un diritto che “non può essere considerato senza limiti” (Cass. civ., sez. III, 5 novembre 2018, n. 28084).

Ne consegue che, a prescindere dalla dimostrazione dell’intento che avrebbe sospinto il militare a rilasciare le suddette dichiarazioni, queste possono risultare rilevanti sul piano disciplinare se offensive di valori aventi medesimo rango costituzionale.

La stessa giurisprudenza ha precisato che “la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all'applicazione di una sanzione disciplinare, costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità, salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l’evidente sproporzionalità e il travisamento. In particolare, le norme relative al procedimento disciplinare sono necessariamente comprensive di diverse ipotesi e, pertanto, spetta all’Amministrazione, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto tra l'infrazione e il fatto, il quale assume rilevanza disciplinare in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 29 marzo 2021, n. 2629;
Sez. IV, 23 marzo 2020, n. 2020, 21 gennaio 2020, n. 484 e 15 gennaio 2020, n. 381;
Sez. VI, 20 aprile 2017, n. 1858 e 16 aprile 2015, n. 1968;
Sez. III, 20 marzo 2015, n. 1537).

Con riferimento al caso di specie, il ricorrente ha pubblicamente preso posizione su questioni dibattute dai media: la prima afferente il potere giudiziario, in particolare un organo costituzionale, il C.S.M., la seconda spiccatamente politica. Si tratta di espressioni di per sé inappropriate che non possono essere legittimamente utilizzate da chi riveste un ruolo nell’Arma. In tale contesto affermazioni del tutto fuori dalle righe possono assumere una portata potenzialmente lesiva del prestigio del Corpo ingenerando l’idea che parti dello stesso nutrano sentimenti avversione e disprezzo verso altre Istituzioni repubblicane.

Non può quindi stupire che le esternazioni del ricorrente, anche alla luce delle formule lessicali utilizzate, siano state apprezzate quali comportamenti di rilievo disciplinare. Ne consegue che il comportamento del ricorrente - pur in linea astratta riconducibile alla libertà di manifestazione del pensiero - non appare scevro da possibili riflessi disciplinari in ragione delle espressioni utilizzate in quanto potenzialmente idonee a minare il clima di fiducia che deve accompagnare l’operato dell’Istituzione militare;
inoltre la sanzione concretamente applicata appare proporzionata considerato che non si presenta oggettivamente come di rilevante gravità, rispetto a quelle previste dall’ordinamento militare.

In considerazione di quanto fin qui esposto, risultano del tutto irrilevanti le circostanze addotte in ordine al timore che il provvedimento disciplinare possa essere stato l’effetto ritorsivo di una sua segnalazione al Comandante provinciale;
del pari l’avere in passato correttamente e diligentemente adempiuto ai doveri connessi alle proprie funzioni istituzionali non ha alcuna valenza giustificativa del comportamento tenuto in occasione dei fatti contestati.

Sempre con riferimento al provvedimento disciplinare impugnato, è infondata la censura proposta con il ricorso per motivi aggiunti afferente al documento denominato “annotazione di servizio”, rilasciato in data 21.06.2019 dal Comandante del Reparto Operativo del Comando Provinciale dei CC di -OMISSIS-, depositato in corso di causa dal Ministero resistente nel quale si legge testualmente che “Il sottoscritto Ten. Col. -OMISSIS- Comandante del Reparto in Intestazione, dà atto di aver ricevuto incarico dal Comandante provinciale, Col. -OMISSIS-, di verificare se rispondesse al vero quanto riferitogli da soggetti terzi […]” e che “[…] sono stati individuati dei contenuti potenzialmente rispondenti al quesito posto;
gli stessi sono stati consegnati al Col. -OMISSIS- per le valutazioni di competenza”
.

In relazione a tale documento, non sussiste la dedotta violazione dell’art. 420 - Cap. V del vigente Regolamento Generale per l’Arma dei Carabinieri, non essendovi agli atti alcun esposto anonimo avanzato formalmente contro il ricorrente.

Non è pertanto pertinente l’assimilazione operata dal ricorrente tra “soggetti non identificati che hanno dato vita ad una attività di informazione” e “soggetti che inviano un esposto anonimo”;
non risulta infatti che qualcuno abbia formalmente svolto gli adempimenti necessari per la presentazione di un esposto anonimo, essendo stato piuttosto il Col. -OMISSIS- a captare informalmente delle informazioni che, risultando potenzialmente lesive della reputazione dell’arma dei carabinieri, lo hanno portato in qualità di “superiore” del ricorrente, a verificarne la corrispondenza al vero.

Di conseguenza risulta convincente quanto dedotto sul punto dall’amministrazione in ordine al fatto che è irrilevante conoscere chi ha dato origine al procedimento, potendo chiunque, navigando informalmente su internet, leggere e visionare i post in questione, prendendo quindi atto di un comportamento inappropriato.

Nè la tardiva conoscenza dell’atto in questione, avente carattere interno, può aver in alcun modo pregiudicato il diritto di difesa del ricorrente considerato peraltro che l’amministrazione ha sempre accolto le ripetute e reiterate istanze di accesso del ricorrente, finalizzate a conoscere gli atti del formale procedimento disciplinare.

Dalla riscontrata legittimità del provvedimento disciplinare (e del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico avverso il medesimo provvedimento) consegue l’infondatezza delle censure con cui il ricorrente deduce la illegittimità, per invalidità derivata, delle restanti censure (sesto e settimo motivo del ricorso principale).

In ogni caso - in accoglimento dell’eccezione in tal senso formulata dalla difesa erariale - il sesto motivo è comunque irricevibile avendo il ricorrente notificato il ricorso il 26.11.2019, ben oltre, quindi, il termine di 60 giorni dalla conoscenza del provvedimento di trasferimento contestato (7.8.2019).

Sulla scorta di quanto precede il ricorso principale, come integrato dai motivi aggiunti, deve essere dichiarato in parte irricevibile ed in parte va rigettato.

Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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