TAR Salerno, sez. III, sentenza 2024-10-23, n. 202401961

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. III, sentenza 2024-10-23, n. 202401961
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202401961
Data del deposito : 23 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/10/2024

N. 01961/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00382/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di ER (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 382 del 2023, proposto da Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Imparato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Angri, non costituito in giudizio;



nei confronti

Consorzio di Bonifica Integrale- Comprensorio Sarno Bacini dei Sarno, dei Torrenti Vesuviani e dell'Irno, non costituito in giudizio;



per l'annullamento, previa sospensiva

a) dell’ordinanza sindacale per pubblica e privata incolumità con avviso di esecuzione delle opere in danno (art. 15 L. 225/92 e art. 54 D.lgs 267/00) del Comune di Angri n. 33/2023 del 30.01.2023, comunicata a mezzo pec in pari data, nella parte in cui il Sindaco del Comune di Angri, lamentando una carenza manutentiva dei corsi idrici che attraversano il territorio comunale, ha intimato alla Regione Campania, di provvedere entro cinque giorni a porre in essere un'adeguata manutenzione e vigilanza dei predetti corsi d'acqua, in particolare del Rio Sguazzatorio, anche attraverso la rimozione dei detriti depositati nell'alveo;

b) nonché di ogni atto, anche non conosciuto, presupposto, connesso o conseguente al suindicato atto sindacale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l’ordinanza cautelare n. 156 del 05.04.2023;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2024 la dott.ssa Simona Saracino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 23.02.2023 e depositato il 27.02.2023 la Regione Campania ha impugnato l’ordinanza sindacale n. 33/2023 del 30.01.2023 con la quale il Sindaco di Angri, lamentando un’inadeguata gestione dei corsi idrici che attraversano il territorio comunale, ha intimato alla stessa Regione - oltre che al Consorzio di Bonifica Integrale di Sarno, il quale ha proposto un autonomo ricorso R.G. n. 381/2023, chiamato alla medesima udienza pubblica – di provvedere entro 5 giorni, ciascuno per quanto di competenza, a porre in essere un’adeguata manutenzione e vigilanza dei detti corsi d’acqua, con specifico riguardo al Rio Sguazzatorio, di cui ha chiesto la rimozione dei detriti, provenienti in gran parte dal canale Alveo Comune Nocerino, depositatisi nell’alveo.

2. Espone la Regione che, ritenendo tale ordinanza illegittima sotto vari profili, ha rivolto al civico ente espressa richiesta di annullamento in autotutela (nota prot. n.75147 del 10/02/2023) sulla quale, tuttavia, è calato il silenzio dell’amministrazione comunale.

3. Pertanto, la Regione è insorta censurando l’ordinanza sotto molteplici profili, deducendo, in estrema sintesi, che:

a) l’ordinanza è stata adottata in patente violazione dell’art. 54 TUEL che limita l'esercizio dei poteri suindicati ai casi in cui il pericolo per l'incolumità pubblica, per la sua eccezionalità ed imprevedibilità, non sia fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva e dei limiti normativi connessi al loro esercizio;

b) il Rio Sguazzatorio esula dalle competenze regionali per essere ricondotto nel novero delle opere gestite dal Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno;

c) l’ordinanza impugnata – mancante della necessaria pregressa attività di accertamento - pone in capo alla Regione anche un’adeguata manutenzione e vigilanza di tutti i canali idrici che attraversano il territorio comunale, senza alcuna specificazione o indicazione circa la denominazione, la natura o la funzione alla quale assolvono;

d) difetterebbe una competenza delle Direzioni Generali regionali, destinatarie dell’ordinanza gravata, in materia ambientale e di igiene/sanità nonchè di interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria (e della relativa programmazione) sui corpi idrici demaniali, residuando in capo ai Geni civili solo compiti di interventi di somma urgenza per rischio idrogeologico, difesa idraulica e per calamità naturali. Nè alle citate Direzioni Generali risulterebbe intestata una competenza con riferimento alle opere di bonifica e di irrigazione o al controllo sull’operato, sulla gestione e sul regolare funzionamento dei Consorzi di Bonifica della Regione Campania.

4. Con ordinanza del 05.04.2023 n. 156 è stata respinta l’istanza di tutela cautelare con la seguente motivazione: “ Considerato che - fatti salvi gli ulteriori approfondimenti, riservati alla fase di merito, relativi alla legittimità dello strumento utilizzato nonché l’eventuale composizione della controversia in una prospettiva di leale collaborazione tra le Amministrazioni, alla luce della disciplina di riferimento (artt. 2 e 3 della legge regionale n. 4/2023) e della giurisprudenza (cfr. TAR Campania – Napoli n. 6550/2018) e in ragione del coinvolgimento anche di canali artificiali, gli interventi imposti rientrano nelle competenze del ricorrente, atteso altresì che l’ordinanza impugnata, coerentemente, impone l’effettuazione dei predetti interventi “per quanto di rispettiva

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi