TAR Venezia, sez. I, sentenza 2021-02-08, n. 202100180

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza 2021-02-08, n. 202100180
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202100180
Data del deposito : 8 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/02/2021

N. 00180/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00835/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 835 del 2020, proposto da
L F, difeso in proprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Calto, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M D N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Ferrara, via Alberto Lollio 14;

per l’accertamento

dell’illegittimità delle risposte alla richiesta accesso dati presentata al comune di Calto (Rovigo) e per l’annullamento dei seguenti atti:

1. Notifica ai controinteressati di avvenuta richiesta di accesso, ricevuta il 20 maggio 2020, prot. par. n. 2134;

2. Comunicazione di accoglimento parziale della richiesta di accesso civico, ricevuta il 03 giugno 2020 prot. par. n. 2297;

3. Rigetto istanza riesame accesso civico prot. 2297, ricevuta il 24 luglio 2020 prot. par. n. 3089;

e per l’accertamento della responsabilità del Segretario comunale e responsabile per la trasparenza per violazione degli artt. 43 e 46 del D.lgs. n. 33 del 2013.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Calto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2020 il dott. S M e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente è un cittadino residente nel Comune di Calto e con il ricorso in epigrafe, difendendosi in proprio, agisce per ottenere l’accesso ad atti amministrativi ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm..

Il ricorrente espone che, in data 27 aprile 2020, ha chiesto di accedere alla deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 29 gennaio 2020 recante il “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020 – 2022” e alla determina n. 107 del 28 giugno 2019 avente ad oggetto l’incarico conferito alla Geom. Camilla Michelotto ex art. 557 della legge n. 311 del 2004 presso il Comune di Calto per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2019.

Il Comune con nota prot. n. 2297 del 3 giugno 2020, stante l’assenza di opposizione da parte della controinteressata, che allo scopo è stata interpellata, ha accolto la domanda di accesso alla determinazione, mentre l’ha respinta per il piano anticorruzione in quanto già pubblicato e consultabile sul sito istituzionale, al link indicato nella risposta.

Il ricorrente nelle conclusioni chiede che venga accertata l’illegittimità della richiesta formulata dal Comune alla controinteressata della determina di incarico n. 107 del 28 giugno 2019, circa l’esistenza di eventuali opposizioni all’accesso, nonché l’illegittimità del mancato accesso al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza il quale, in quanto atto a pubblicazione obbligatoria, avrebbe dovuto essere reso accessibile. Il ricorrente chiede altresì di accertare l’inadempimento del responsabile per la trasparenza agli obblighi di pubblicità previsti dalla legge.

Si è costituito in giudizio il Comune di Calto eccependo l’inammissibilità del ricorso e replicando nel merito alle censure proposte.

Alla camera di consiglio del 2 dicembre 2020, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse in quanto il ricorrente ha ottenuto l’accesso agli atti per i quali aveva presentato domanda.

Infatti il Comune - che ha qualificato l’istanza generica e non motivata come di “accesso civico generalizzato” - ha consegnato al ricorrente copia della determina n. 107 del 28 giugno 2019, ed ha altresì inserito nel corpo della risposta il collegamento ipertestuale al Piano anticorruzione presente sul sito istituzionale: come è noto, l'accessibilità ai documenti tramite la consultazione del sito web esenta l'Amministrazione dal procedere all'ostensione materiale della copia degli stessi che, dunque, fuoriescono dalla categoria dei documenti accessibili per come definita dall'art. 22, comma 1, lett. d), della legge 7 agosto 1990, n. 241 (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 8 maggio 2017, n. 5470).

Deve considerarsi parimenti inammissibile l’impugnazione della nota con la quale il Comune ha chiesto alla controinteressata rispetto all’accesso alla determina n. 107 del 28 giugno 2019, di esprimersi in ordine all’eventuale sussistenza di profili di opposizione, dato che si tratta di un atto endoprocedimentale che costituisce un adempimento dovuto ai sensi dell’art. 3 del DPR 12 aprile 2006, n. 184 “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”.

Va infatti ricordato che nel processo amministrativo l'interesse a ricorrere è caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che qualificano l'interesse ad agire di cui all'art. 100 cod. proc. civ., vale a dire dalla prospettazione di una lesione concreta e attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale accoglimento della domanda proposta.

Sicché, tenuto conto che l'interesse a ricorrere costituisce una condizione generale che deve essere presente fin del momento introduttivo del giudizio, ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché ha ad oggetto atti privi di qualsiasi lesività per il ricorrente.

Per completezza va anche precisato che esulano dalla cognizione del Giudice amministrativo eventuali profili di responsabilità, peraltro solo genericamente affermati dal ricorrente, per i casi di inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente relativamente ad atti soggetti all'accesso civico, atteso che in merito ad essi l’art. 46 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, si limita a prevedere l’eventuale applicazione di una sanzione consistente nella decurtazione di una certa percentuale dell’indennità di risultato.

In definitiva, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le peculiarità della controversia ed il carattere in rito della pronuncia giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

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