TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2020-02-19, n. 202002213
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Pubblicato il 19/02/2020
N. 02213/2020 REG.PROV.COLL.
N. 13978/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13978 del 2015, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati O P e G P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G P in Roma, via della Scrofa, 64;
contro
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previo sospensione dell’esecuzione,
quanto al ricorso introduttivo:
- del provvedimento medico-legale di NON IDONEO al concorso per il reclutamento di 602 allievi carabinieri effettivi, riservato, ai sensi dell’articolo 2199 del d.lgs 66/2010, ai volontari delle Forze armate in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo e, ai sensi del d.lgs 11/2011 ai concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo, bando di concorso pubblicato nella G.U.R.I. 4° s.s.n. 32, del 24 aprile 2015, datato 14.09.2015, espresso dal "Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri (Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento Commissione per gli accertamenti sanitari)", per aver riportato un profilo sanitario non compatibile con quello previsto, in quanto ha riportato coefficiente 2 nell’apparato PS poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi: “-OMISSIS-”, e per la presenza di un “-OMISSIS-” visibile con l’uniforme (art. 10 comma 7 del bando di concorso), notificato al ricorrente in data 14.09.2015.
- della graduatoria finale di merito, comprensiva del verbale n. 49, riservata al reclutamento di 602 allievi carabinieri effettivi, (aumentati a 1323 posti) riservato, ai sensi dell'articolo 2199 del d.lgs 66/2010, ai volontari delle Forze armate in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo e, ai sensi del d.lgs 11/2011 ai concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo, pubblicato nella G.U.R.I. 4a s. s. n. 32, del 24 aprile 2015, pubblicata con Decreto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri datato 30 settembre 2015 prot. n. 114/7-3-2014 CC in data 30 settembre 2015;
- di ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso, collegato o consequenziale, quand’anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2020 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il sig. -OMISSIS-, odierno ricorrente, rappresenta di aver prestato servizio in qualità di VFP1 presso la Marina Militare nell’anno 2012 e riporta di aver superato nuovamente il medesimo concorso al termine di tale ferma, concludendo pertanto il periodo militare nel 2014 con note eccellenti ed elogi.
1.1 Successivamente, il ricorrente presentava domanda di arruolamento per il reclutamento di 602 allievi carabinieri effettivi, superando la prova scritta e le prove di efficienza fisica.
1.2 Tuttavia, nel corso del medesimo concorso veniva ritenuto non idoneo agli accertamenti sanitari per la presenza di un “-OMISSIS-” visibile con l’uniforme e per “-OMISSIS-”.
2. Ritenendo infondato il provvedimento di inidoneità, l’odierno deducente si sottoponeva a test e consulenza psicologica presso l’A.S.L di Taranto, la quale lo dichiarava “-OMISSIS-” e si gravava avverso il provvedimento dell’Amministrazione domandandone l’annullamento ed articolando il seguente motivo di ricorso:
- Ingiustizia manifesta per applicazione di provvedimento medico-legale viziato da erronea valutazione medico-legale, motivazione generica e contradditoria.
Il provvedimento sarebbe viziato da erronea valutazione e da illogicità, il ricorrente avrebbe precedentemente partecipato ad altre selezioni concorsuali nell’ambito delle Forze Armate conseguendo l’idoneità;la mancata adesione alle precedenti valutazioni operate ridonderebbe in contraddittorietà dell’agire amministrativo:
Inoltre, il giudizio dell’Amministrazione sarebbe affetto da manifesta ingiustizia e difetto di motivazione, per essere stato il ricorrente ritenuto non idoneo sulla base di un breve colloquio e senza considerare i documenti valutativi dei precedenti arruolamenti.
Infine, l’odierno esponente lamenta il difetto di motivazione anche in merito al giudizio di inidoneità per il tatuaggio, in quanto l’Amministrazione non avrebbe giudicato tale tatuaggio “ -OMISSIS- ”, né sarebbero esplicitate le ragioni per le quali tale tatuaggio è stato ritenuto deturpante e/o visibile per la sede in cui è allocato, essendo lo stesso coperto dall’orologio.
3. Il 3 dicembre 2015 si costituiva formalmente in giudizio l’intimata Amministrazione, e in data 4.12.2015 depositava una relazione sui fatti di causa, corredata di documentazione, con cui contestava quanto dedotto dal ricorrente, insistendo per il rigetto del ricorso in quanto infondato ed evidenziando che la non idoneità era stata determinata da due motivi differenti.
Tra gli altri, allegava una Relazione Tecnica dell’Ufficio Sanitario del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, del 30 novembre 2015, nella quale si constatava che il ricorrente avrebbe sì presentato un normale assetto della struttura di personalità, e tuttavia dai colloqui sarebbe emersa una -OMISSIS-. Inoltre, dai test sarebbe emerso -OMISSIS-.
Tale condizione psichica sarebbe risultata compatibile con la diagnosi formulata di “-OMISSIS-” con profilo sanitario PS2, insufficiente al raggiungimento dell’idoneità.
4. Con Ordinanza n. 5567/2015 depositata il 11.12.2015, la Sezione rigettava l’istanza cautelare, rilevando che l’atto impugnato era sufficientemente motivato con riferimento al riscontro di un tatuaggio in zona corporea visibile con la divisa estiva e che tale condizione è espressamente prevista come causa di non idoneità;pertanto, alla luce della consolidata giurisprudenza, riteneva il ricorso non sufficientemente assistito da fumus boni iuris .
5. In data 13.12.2019 il Ministero della Difesa depositava una relazione con relativi documenti, reiterando le proprie difese.
6. Alla pubblica udienza del 5 febbraio 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio, ad un esame non più sommario del gravame, nel confermare l’orientamento assunto durante la fase cautelare, lo ritiene infondato nei termini di seguito indicati.
2. Con il ricorso introduttivo è stato impugnato il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con il quale il ricorrente veniva giudicato non idoneo al concorso per il reclutamento di 602 allievi carabinieri effettivi per la presenza di un “ -OMISSIS- ” visibile con l’uniforme e per “ -OMISSIS- ”.
2.1 Con un unico motivo di gravame il ricorrente articola svariate censure.
2.1 In primo luogo denuncia l’illegittimità del provvedimento impugnato perché viziato da erronea valutazione e da illogicità, per avere l’interessato in precedenza partecipato ad altre selezioni concorsuali nell’ambito delle Forze Armate ed essere risultato idoneo a tutti gli accertamenti effettuati.
2.2 La doglianza è destituita di fondamento.
2.3 Come già affermato dalla Sezione, all’Arma dei Carabinieri è consentito fissare criteri di selezione più rigidi rispetto a quelli adottati da altre Amministrazioni, sia civili che militari, come nel caso de quo. La ratio di tale rigidità è rinvenibile nella gravosità dei compiti imposti dalla vita militare e dallo specifico ruolo tecnico svolto dall’Arma. (Tar Lazio, Sez. I bis, 1.2.2007, n. 720).
Con più recente pronuncia, il Collegio ha altresì statuito che ogni concorso è autonomo, quindi nessuna contraddittorietà è ravvisabile nei confronti del giudizio di idoneità espresso dalle precedenti Amministrazioni, in quanto si tratta di accertamenti effettuati in tempi e contesti diversi il cui esito può ben dipendere dalla naturale variabilità nel tempo delle caratteristiche oggetto di osservazione. (TAR Lazio, n. 2788 del 3 marzo 2016;n. 2037 del 2016).
Nel caso di specie, pertanto, l’idoneità ad un precedente concorso non rileva ai fini di quello successivo. Ulteriormente, si ritengono inconferenti gli esiti delle visite sostenute presso altre Amministrazioni, poiché verrebbe meno l’effettività della previsione dell’accertamento sanitario da effettuarsi in sede concorsuale.
3. Quanto al giudizio di inidoneità reso per la presenza di un tatuaggio - che si ritiene opportuno trattare con priorità per ragioni di economia di trattazione – di cui il ricorrente lamenta il difetto di motivazione, deve innanzitutto rammentarsi che, secondo un consolidato orientamento dal quale il Collegio non intende discostarsi, la presenza di tatuaggi visibili con ogni tipo di uniforme è sufficiente a costituire causa di esclusione dal concorso (Tar Lazio, Sez. I bis, n. 2428/2015), ritenendosi che il tatuaggio, oltre a costituire un segno di riconoscimento, possa recare possibili controindicazioni per l'espletamento dei variegati e delicati compiti istituzionali cui gli appartenenti all’Arma sono chiamati a svolgere (su fattispecie analoga, TAR Lazio, Sez. I Bis, 19 giugno 2017, n. 7126;id.,17 febbraio 2015, n. 2716;3 marzo 2016, n. 2788;15 febbraio 2016, n. 2037).
3.1 Sulla scorta degli innumerevoli precedenti di questa Sezione (cfr. ex multis TAR Lazio, Sez. I bis, 29.2.2012, n. 2092;23.2.2012, n. 1853;5.1.2012, n. 130;15.2.2011, n. 9794), deve rammentarsi che il carabiniere può trovarsi ad operare in particolari contesti ambientali che prevedono l’uso di un abbigliamento particolare, si pensi ai casi emblematici dei servizi di pedinamento e/o di osservazione come quelli svolti d’estate in lidi marini, i quali possono presupporre l’uso di una uniforme differente da quella ordinaria;in tali contesti, il tatuaggio del -OMISSIS- risulterebbe ancora più visibile .
3.2 Anche il Consiglio di Stato ha affermato che il tatuaggio potrebbe trasformarsi in uno strumento di identificazione del militare, in tal modo potenzialmente destinato ad affrontare condizioni di maggior rischio nello svolgimento della sua attività istituzionale di contrasto alla criminalità (Cons. Stato, Sez. IV, 18.3.2011, n. 1690;Cons. Stato, Sez. IV, 21.12.2010, n. 504).
3.3 Nel caso di specie, il bando concorsuale prevede due distinte fattispecie in ordine alla formulazione di un giudizio di non idoneità per la presenza di un tatuaggio, vale a dire, la “visibilità'’ con l’uniforme e/o “l’-OMISSIS-”, ritenendo che tali due requisiti non debbano necessariamente coesistere nel concorrente ma, al contrario, possano valutarsi indipendentemente l’uno dall’altro.
La ratio del rigore valutativo emerge con evidenza dal Regolamento di Disciplina Militare DPR. 18 luglio 1986, n. 545, il cui art. 18 reca: “ L’aspetto esteriore del militare deve essere decoroso, come richiede la dignità della sua condizione e deve comunque essere tale da consentire il corretto uso dei capi di equipaggiamento previsti. ”
3.4 Il tatuaggio del ricorrente, seppur non indice, in sé, di personalità abnorme (un sole stilizzato), è oggettivamente visibile in modo manifesto, essendo collocato -OMISSIS-, e risulta visibile con la tenuta da mare/salvamento e con l’uniforme di servizio estiva;ciò rende del tutto irrilevante la possibilità di nascondere tale tatuaggio mediante l’orologio da polso.
Come la Sezione ha già espresso al riguardo, la condizione di visibilità del tatuaggio è espressamente contemplata quale causa di inidoneità dal bando di concorso e, nella specie, detta visibilità appare incontestabile, quantomeno per determinate divise/tenute indossate dagli appartenenti all’Arma (TAR Lazio, Sez. I bis, n. 2320/2015).
3.5 Vanno dunque disattese le doglianze di parte ricorrente volte a contestare il giudizio di inidoneità motivato in relazione alla presenza del tatuaggio.
4. La rilevata infondatezza delle esaminate censure rende superfluo l’esame delle ulteriori doglianze volte a contestare la sussistenza delle “-OMISSIS-” di cui al profilo sanitario del ricorrente, su cui pure è fondato il contestato giudizio di inidoneità.
Invero, vertendosi in tema di atto plurimotivato, in quanto basato su molteplici ragioni, va considerato che “nei casi in cui il provvedimento impugnato risulti sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome, logicamente indipendenti e non contraddittorie, il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell'atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, indipendentemente dall’ordine con cui i motivi sono articolati nel gravame.” (Cons. St., IV, 5.2.2013, n. 694;Cons. St., IV, 8.6.2007 n. 3020;Tar Campania, Napoli, III, 9.2.2013, n. 844;Tar Campania, Napoli, II, 15.1.2013, n. 304);pertanto non si ha interesse ad esaminare le ulteriori censure lamentate dal ricorrente in merito al profilo sanitario.
5. Conclusivamente, il ricorso introduttivo, assorbita ogni altra censura o deduzione, è infondato e deve essere respinto.
6. Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.